Governo dei Contratti ICT - Archivio CNIPA
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G OVERNO DEI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEI P ROGETTI<br />
Nel caso in cui dalle rendicontazioni periodiche emerga il mancato rispetto <strong>dei</strong> requisiti<br />
qualitativi richiesti, l’Amministrazione dovrà applicare le sanzioni contrattualmente previste.<br />
In generale esse possono essere di due tipi:<br />
• penali;<br />
• rilievi.<br />
È bene osservare che le penali non hanno come obiettivo quello di far risparmiare il committente<br />
in funzione di un minore livello qualitativo <strong>dei</strong> prodotti forniti. D’altra parte, difficilmente<br />
il valore delle penali può essere commisurato al danno realmente subito, per<br />
il quale lo strumento contrattuale più adeguato è quello delle clausole di responsabilità<br />
e delle cauzioni.<br />
Nei contratti sono comunque di norma inserite penali che servono a ridurre il corrispettivo,<br />
modulandolo proporzionalmente alla minore qualità del prodotto effettivamente<br />
ricevuto. Poiché il contratto definisce un corrispettivo commisurato, appunto,<br />
alla qualità del prodotto ricevuto, è una logica conseguenza che il committente non<br />
debba pagare per quello che non ha ricevuto, qualora il livello qualitativo sia inferiore<br />
a quello atteso.<br />
Tuttavia, le penali devono essere viste, all’interno di un accordo tra le parti, anche come<br />
uno strumento di governo <strong>dei</strong> contratti, a disposizione del committente. Attraverso questo<br />
strumento, il committente deve poter prevenire i danni maggiori, utilizzandole come<br />
segnale di allarme per il Fornitore che provvede a predisporre le più adeguate azioni correttive<br />
a fronte di eventuali inadempienze. La formalizzazione dell’allarme, evidenziata<br />
dal sanzionamento, responsabilizza il Fornitore a tutti i livelli di gestione del contratto.<br />
I rilievi sono le azioni di avvertimento effettuate dall’Amministrazione al Fornitore, conseguenti<br />
il non rispetto di taluni indicatori di qualità. Essi consistono in comunicazioni<br />
formali al Fornitore che non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono<br />
un avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, possono<br />
dare luogo all’applicazione di penali.<br />
Le due tipologie di sanzioni, penali e rilievi, possono essere entrambe previste contrattualmente.<br />
La scelta se prevedere l’applicazione dell’una o dell’altra dipende dall’importanza<br />
<strong>dei</strong> singoli indicatori di qualità. Tipicamente, il mancato rispetto degli indicatori<br />
considerati più importanti dall’Amministrazione comporterà direttamente l’applicazione di<br />
penali, mentre il mancato rispetto degli indicatori considerati meno importanti dovrebbe<br />
comportare la formalizzazione di rilievi.<br />
Nell’ambito delle attività di governo della qualità si suggerisce all’Amministrazione, qualora<br />
si avvalga di un Fornitore in possesso della certificazione ISO, di prevedere contrattualmente<br />
clausole che consentano all’Amministrazione stessa di poter procedere, in qualsiasi<br />
momento, alle verifiche ispettive, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie<br />
di norme EN ISO 10011, imponendo al Fornitore di prestare la propria collaborazione per<br />
consentirne lo svolgimento.<br />
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE<br />
4.2.1 CONTROLLARE LA PIANIFICAZIONE E LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI<br />
Tutte le tecniche e gli strumenti che il Fornitore utilizza durante la fase di pianificazione<br />
del progetto e di consuntivazione periodica dello stato di avanzamento lavori devono<br />
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N. 27 I QUADERNI - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - MAGGIO 2006