Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2012, n. 2360 ... - Ediltecnico
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<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>IV</strong>, <strong>20</strong> <strong>aprile</strong> <strong>20</strong>12, n. <strong>2360</strong><br />
E<strong>di</strong>lizia e urbanistica - PRG <strong>di</strong> Roma - Compensazione urbanistica – Perequazione.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong><br />
in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso in appello nr. 6693 del <strong>20</strong>09, proposto dalla signora Nicoletta MANNINO, rappresentata<br />
e <strong>di</strong>fesa dagli avv.ti Giuseppe Lavitola e Clau<strong>di</strong>o Manzia, con domicilio eletto presso il primo in<br />
Roma, via Costabella, 23,<br />
contro<br />
- il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e <strong>di</strong>feso dall’avv.<br />
Angela Raimondo, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio<br />
<strong>di</strong> Giove, 21;<br />
- la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;<br />
per l’annullamento e/o la totale riforma<br />
della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda, nr. 5662/08 del <strong>20</strong> febbraio <strong>20</strong>08, pubblicata<br />
in data 9 giugno <strong>20</strong>08, resa inter partes e non notificata, che ha respinto, previa riunione, i ricorsi<br />
nn. 11303/02, 13554/03 e 618/05, proposti, rispettivamente, contro: a) la variante al P.R.G. <strong>di</strong><br />
Roma denominata “variante <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a”; b) l’adozione del Nuovo P.R.G. della città <strong>di</strong> Roma;<br />
c) la variante al P.R.G. denominata “Piano delle Certezze”.<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio del Comune <strong>di</strong> Roma;<br />
Viste le memorie prodotte dalla appellante (in date 4 e 14 ottobre <strong>20</strong>11 e 10 febbraio <strong>20</strong>12) e dal<br />
Comune (in data 4 ottobre <strong>20</strong>11) a sostegno delle rispettive <strong>di</strong>fese;<br />
Vista la sentenza parziale e istruttoria <strong>di</strong> questa Sezione nr. 6049 del 16 novembre <strong>20</strong>11;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all’u<strong>di</strong>enza pubblica del giorno 13 marzo <strong>20</strong>12, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
U<strong>di</strong>ti l’avv. Manzia per la appellante e l’avv. Raimondo per il Comune;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e <strong>di</strong>ritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
La signora Nicoletta Mannino ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha<br />
respinto, previa loro riunione, i ricorsi proposti dal suo genitore e dante causa avverso le<br />
determinazioni adottate dal Comune <strong>di</strong> Roma in or<strong>di</strong>ne alla destinazione urbanistica <strong>di</strong> un suolo in<br />
sua proprietà, contenute in tre provve<strong>di</strong>menti succedutisi nel corso del tempo (c.d. “variante <strong>di</strong><br />
salvaguar<strong>di</strong>a”, delibera <strong>di</strong> adozione del Nuovo P.R.G. e c.d. “Piano delle Certezze”).<br />
A sostegno dell’appello, ha dedotto:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, e s.m.i.;<br />
eccesso <strong>di</strong> potere per vizio del proce<strong>di</strong>mento e <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria; in subor<strong>di</strong>ne, eccesso <strong>di</strong> potere<br />
per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione; error in iu<strong>di</strong>cando; travisamento (in relazione al mancato esame delle<br />
osservazioni prodotte dal ricorrente in occasione della c.d. “variante <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a”);
2) error in iu<strong>di</strong>cando; <strong>di</strong>fetto o carenza <strong>di</strong> motivazione in relazione a: violazione dei principi<br />
generali in materia <strong>di</strong> pianificazione urbanistica; eccesso <strong>di</strong> potere per illogicità e contrad<strong>di</strong>ttorietà<br />
manifeste nonché per <strong>di</strong>fetto dei presupposti; in subor<strong>di</strong>ne, eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria<br />
e <strong>di</strong> motivazione; eccesso <strong>di</strong> potere per illogicità, <strong>di</strong>fetto dei presupposti e <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria;<br />
eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione; illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione<br />
degli artt. 4 e 7 della legge nr. 1150 del 1942 e s.m.i.; eccesso <strong>di</strong> potere per vizio della funzione;<br />
sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale;<br />
eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto o insufficienza <strong>di</strong> motivazione (in relazione alle motivazioni a sostegno<br />
della destinazione agricola impressa al suolo per cui è causa ed all’illegittima imposizione con essa<br />
<strong>di</strong> un’anomala e atipica misura <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a);<br />
3) error in iu<strong>di</strong>cando e travisamento in relazione a: eccesso <strong>di</strong> potere per illogicità, inesistenza del<br />
pubblico interesse, <strong>di</strong>fetto dei presupposti, ingiustizia manifesta; in subor<strong>di</strong>ne, eccesso <strong>di</strong> potere<br />
(sotto altro profilo) per illogicità, inesistenza del pubblico interesse, <strong>di</strong>fetto dei presupposti,<br />
ingiustizia manifesta (in relazione alla reiezione delle doglianze articolate avverso l’art. 64, comma<br />
3, delle N.T.A. del Nuovo P.R.G. e comunque all’insussistenza <strong>di</strong> motivazione per il mantenimento<br />
della destinazione agricola del suolo in tale strumento urbanistico);<br />
4) eccesso <strong>di</strong> potere per contrad<strong>di</strong>ttorietà, <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento e ingiustizia manifesta; error in<br />
iu<strong>di</strong>cando; <strong>di</strong>fetto e/o carenza <strong>di</strong> motivazione (in relazione alla mancata ammissione a<br />
compensazione del suolo per cui è causa);<br />
5) error in iu<strong>di</strong>cando; <strong>di</strong>fetto e/o carenza <strong>di</strong> motivazione in relazione a: violazione degli artt. 7 e<br />
segg. della legge nr. 1150 del 1942 e s.m.i.; violazione dei principi generali in materia <strong>di</strong><br />
pianificazione urbanistica; eccesso <strong>di</strong> potere per illogicità e contrad<strong>di</strong>ttorietà manifeste nonché per<br />
<strong>di</strong>fetto dei presupposti; in subor<strong>di</strong>ne, eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria e <strong>di</strong> motivazione;<br />
violazione dei principi generali in materia <strong>di</strong> pianificazione urbanistica; eccesso <strong>di</strong> potere per<br />
illogicità e contrad<strong>di</strong>ttorietà manifeste nonché per <strong>di</strong>fetto dei presupposti; in subor<strong>di</strong>ne, eccesso <strong>di</strong><br />
potere per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria e <strong>di</strong> motivazione; eccesso <strong>di</strong> potere per illogicità, <strong>di</strong>fetto dei<br />
presupposti e <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria; eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione; illegittimità<br />
derivata; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della legge nr. 1150 del 1942 e s.m.i.;<br />
eccesso <strong>di</strong> potere per vizio della funzione; sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 14<br />
delle Disposizioni sulla legge in generale; eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto o insufficienza <strong>di</strong><br />
motivazione (in relazione alla reiezione delle doglianze articolate avverso il c.d. “Piano delle<br />
Certezze”);<br />
6) in subor<strong>di</strong>ne, violazione dei criteri in materia <strong>di</strong> compensazione e<strong>di</strong>ficatoria; eccesso <strong>di</strong> potere<br />
per illogicità, contrad<strong>di</strong>ttorietà, ingiustizia manifesta e <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento; error in iu<strong>di</strong>cando;<br />
omessa pronuncia; <strong>di</strong>fetto e/o carenza <strong>di</strong> motivazione (in relazione alla mancata ammissione a<br />
compensazione urbanistica del suolo per cui è causa).<br />
Si è costituito il Comune <strong>di</strong> Roma (oggi Roma Capitale), replicando analiticamente ai motivi <strong>di</strong><br />
appello e chiedendone la reiezione, oltre ad assumere la parziale inammissibilità della domanda<br />
attorea per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> interesse (con ciò reiterando apposita eccezione sollevata in primo grado e non<br />
esaminata dal T.A.R.).<br />
All’esito dell’u<strong>di</strong>enza del 4 novembre <strong>20</strong>11, questa Sezione ha emesso una sentenza parziale e<br />
interlocutoria con la quale sono stati respinti i motivi sopra in<strong>di</strong>cati sub 1), 2), 3) e 5), mentre per<br />
quanto concerne i residui motivi – articolati in via subor<strong>di</strong>nata e inerenti alla mancata ammissione a<br />
compensazione urbanistica del suolo per cui è causa – sono stati <strong>di</strong>sposti incombenti istruttori.<br />
In data 19 gennaio <strong>20</strong>12, Roma Capitale ha depositato in Segreteria la documentazione richiesta con<br />
la richiamata pronuncia istruttoria.<br />
Alla nuova u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> merito del 13 marzo <strong>20</strong>12, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO
1. Torna all’attenzione della Sezione il contenzioso iniziato dal padre dell’o<strong>di</strong>erna appellante,<br />
signora Nicoletta Mannino, e da questa proseguito con l’impugnazione della sentenza resa dal<br />
T.A.R. del Lazio in or<strong>di</strong>ne ai successivi atti <strong>di</strong> pianificazione adottati su un suolo sito nel territorio<br />
del Comune <strong>di</strong> Roma.<br />
Tale suolo, già situato parte in zona M2 (“servizi generali e locali <strong>di</strong> proprietà privata”) e parte in<br />
zona agricola, è stato integralmente assoggettato a destinazione agricola per effetto della c.d.<br />
“variante <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a” approvata dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione nr. 426<br />
del 15 <strong>aprile</strong> <strong>20</strong>02, poi confermata sul punto sia dalla successiva variante denominata “Piano delle<br />
Certezze” (approvata con deliberazione giuntale nr. 856 del 10 settembre <strong>20</strong>04) sia dalla delibera <strong>di</strong><br />
adozione del Nuovo P.R.G. della città <strong>di</strong> Roma (deliberazione <strong>di</strong> <strong>Consiglio</strong> Comunale nr. 33 del<br />
<strong>20</strong>03).<br />
I ricorsi proposti avverso gli atti suin<strong>di</strong>cati sono stati respinti dal T.A.R. del Lazio con la sentenza<br />
qui appellata.<br />
2. Con precedente sentenza parziale, la Sezione ha già respinto tutti motivi <strong>di</strong> appello tranne quelli<br />
con i quali venivano reiterate le censure, articolate in via subor<strong>di</strong>nata, in or<strong>di</strong>ne alla mancata<br />
applicazione al suolo in proprietà dell’o<strong>di</strong>erna appellante della compensazione urbanistica prevista<br />
dal “Piano delle Certezze” per le aree che subivano decurtazioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità.<br />
Su tale ultimo punto, sono stati <strong>di</strong>sposti approfon<strong>di</strong>menti istruttori, e in particolare è stato chiesto<br />
all’Amministrazione <strong>di</strong> replicare documentatamente alla doglianza <strong>di</strong> eccesso <strong>di</strong> potere formulata<br />
dalla istante in relazione al positivo riconoscimento della compensazione ad altro suolo in<br />
situazione identica a quella dell’area per cui è causa.<br />
3. All’esito del deposito della documentazione richiesta, l’appello si appalesa fondato e pertanto<br />
meritevole <strong>di</strong> accoglimento per la parte residua.<br />
4. Ed invero, con riferimento all’istituto della compensazione urbanistica introdotto dal Comune <strong>di</strong><br />
Roma nella variante denominata “Piano delle Certezze” la Sezione si è pronunciata <strong>di</strong> recente con<br />
una sentenza (nr. 119 del 16 gennaio <strong>20</strong>12) nella quale si è affermata l’illegittimità del <strong>di</strong>niego <strong>di</strong><br />
riconoscimento <strong>di</strong> detta compensazione in una situazione per molti versi analoga a quella che qui<br />
occupa.<br />
In tale occasione, sulla scorta <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>ti accertamenti tecnici, è stata respinta l’impostazione<br />
dell’Amministrazione capitolina, secondo cui era legittimo circoscrivere l’applicazione del predetto<br />
istituto ai soli suoli che avessero visto <strong>di</strong>minuita la propria e<strong>di</strong>ficabilità per effetto del c.d. “Piano<br />
delle Certezze”, affermando l’opposto principio dell’evidente unitarietà dell’attività pianificatoria<br />
culminata nell’approvazione del Nuovo P.R.G. <strong>di</strong> Roma: <strong>di</strong> modo che, una volta introdotto nel<br />
corso <strong>di</strong> tale iter un meccanismo <strong>di</strong> compensazione pecuniaria per le aree penalizzate da una<br />
decurtazione <strong>di</strong> volumetria e<strong>di</strong>ficabile, costituirebbe illegittima e ingiustificata <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong><br />
trattamento escludere dall’applicazione <strong>di</strong> esso determinati suoli in ragione del mero momento<br />
storico in cui la deminutio si è verificata, nell’ambito <strong>di</strong> tale processo pianificatorio unitario.<br />
Inoltre, è stata chiarita la <strong>di</strong>fferenza tra il meccanismo de quo e gli istituti perequativi introdotti<br />
successivamente dal nuovo strumento urbanistico, nel senso che questi ultimi sono in<strong>di</strong>rizzati<br />
all’attribuzione a determinati suoli <strong>di</strong> volumetria aggiuntiva rispetto a quella pregressa, e non già a<br />
indennizzare una riduzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità conseguente alle nuove scelte pianificatorie.<br />
Applicando i richiamati principi, risulta evidente la fondatezza delle censure articolate dalla<br />
appellante in relazione agli atti gravati con riguardo alla mancata ammissione del suolo in sua<br />
proprietà a compensazione urbanistica, al <strong>di</strong> là e in<strong>di</strong>pendentemente da ogni approfon<strong>di</strong>mento circa<br />
la sussistenza o meno <strong>di</strong> piena identità tra la situazione per cui è causa e quella <strong>di</strong> altro immobile<br />
che ha beneficiato della compensazione (per il quale erano stati or<strong>di</strong>nati accertamenti istruttori).<br />
5. In conclusione, nei limiti che residuano dopo la precedente sentenza parziale nr. 6049 del <strong>20</strong>11,<br />
l’appello va accolto.<br />
6. In considerazione della relativa novità della questione qui esaminata, sulla quale solo <strong>di</strong> recente<br />
la Sezione è intervenuta nei termini testé richiamati, nonché della parziale soccombenza reciproca,<br />
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese <strong>di</strong> entrambi i gra<strong>di</strong> del giu<strong>di</strong>zio.
P.Q.M.<br />
Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando<br />
sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della<br />
sentenza, accoglie i ricorsi <strong>di</strong> primo grado nn. 13544 del <strong>20</strong>03 e 618 del <strong>20</strong>05, nei limiti <strong>di</strong> cui in<br />
motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giu<strong>di</strong>zio.<br />
Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.