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piano del parco - Parco Naturale Adamello Brenta

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33.5.8. <strong>Brenta</strong> - zona B6 (AA47)<br />

33.5.9. Dolomiti - zona B3 (AG86)<br />

33.5.10. Ceda - zona B4 (AP114)<br />

33.5.11. Nembia - zona B6 (AP3)<br />

33.5.12. Capriolo - zona B3 (BM10)<br />

33.5.13. Miralago - zona B3 (BM21)<br />

33.5.14. Lago Rosso - zona B3 (BM62)<br />

33.5.15. Mezzolago - zona B3 (BM22)<br />

33.5.16. Maso Fortini - zona B6 (AP121).<br />

33.5.17. Malga Vigo - zona C (AM187 e AM188)<br />

33.5.18. Ex Rifugio a Ragada - zona B6 (AW57)<br />

33.6. I bivacchi sono gestiti e mantenuti direttamente dai loro promotori e non sono presidiati<br />

da sorveglianti. Le azioni di recupero previste dal PdP sono a cura e spese degli enti proprietari.<br />

33.7. I rifugi alpini ed escursionistici sono tenuti al rispetto <strong>del</strong>l'apposito progetto norma<br />

allestito dal PdP. Previ appositi accordi con il <strong>Parco</strong>, possono costituire punti d'informazione per<br />

il visitatore.<br />

33.8. Per gli aspetti edilizi di tutte queste strutture, valgono le norme di cui all'Art. 34<br />

seguente.<br />

33.9. Il <strong>Parco</strong> prevede altresì la realizzazione, la conferma e la messa a norma, all'interno<br />

<strong>del</strong>l'area protetta, di servizi ricettivi indicati con apposito azzonamento e/o segno grafico nella<br />

Tav. 38, quali:<br />

33.9.1. servizi ricettivi di tipo sociale<br />

33.9.2. campeggi<br />

33.9.3. agriturismo.<br />

33.10. I servizi ricettivi di tipo sociale sono allestiti da enti pubblici entro gli edifici a ciò<br />

destinati dal PdP, al fine di ospitare gruppi organizzati di tipo escursionistico.<br />

33.11. Il campeggio libero è proibito. I campeggi organizzati e gestiti dagli enti promotori, sia<br />

esistenti che previsti entro l'area protetta, devono rispondere ai seguenti requisiti:<br />

33.11.1. - insistere su aree compatte mantenute a prato permanente (alberato o non) la cui<br />

dimensione massima per la posizione <strong>del</strong>le tende da campo è fissata in ha 1,00; una seconda<br />

area a prato (di pari dimensione e tipologia a quella in uso e ad essa adiacente o in prossimità)<br />

dovrà essere tenuta vuota e a disposizione per giochi all'aperto;<br />

33.11.2. - avere disponibilità di posti per camper e roulottes, in misura non superiore a 10<br />

per ogni campeggio; ogni altra piazzola fissa è proibita;<br />

33.11.3. - disporre dei servizi necessari a termini di legge da realizzarsi entro volumetrie<br />

preesistenti;<br />

33.11.4. - disporre di un idoneo servizio di sorveglianza;<br />

33.11.5. - disporre di recinzioni permanenti a siepe rustica e cespugli scelti nelle specie<br />

<strong>del</strong>la zona fitoclimatica, con divieto di reti, cancellate e staccionate;<br />

33.11.6. - rispondere alla disciplina <strong>del</strong>la ricezione turistica all'aperto di cui alla L.P. 13<br />

dicembre 1990 n. 33.<br />

33.12. La posizione dei campeggi riportata dalla Tav. 38 è indicativa. All'atto <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong>la<br />

autorizzazione, la localizzazione effettiva sarà accuratamente valutata dalle autorità competenti<br />

rispetto all'impatto sul paesaggio.<br />

33.13. I servizi agrituristici entro l'area protetta sono previsti in appoggio alle malghe<br />

regolarmente monticate e devono rispondere ai requisiti richiesti dalla L.P. 10.3.1986 n. 9.<br />

CAPO V - GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO<br />

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