piano del parco - Parco Naturale Adamello Brenta
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indicherà fra l’altro come pervenire, nel tempo, alla sostituzione e riposizionamento <strong>del</strong>la gru<br />
attualmente installata in area di cava;<br />
28.4.7. - i concessionari dispongono periodiche perizie geotecniche sui rischi di instabilità<br />
<strong>del</strong> versante oggetto di sfruttamento e ne sottopongono gli esiti all'autorità competente in<br />
materia;<br />
28.4.8. - le attività relative alla raccolta e trasporto di massi già distaccati dalla parete<br />
rocciosa per cause naturali non sono consentite entro la distanza di m. 30 dalla strada di<br />
fondovalle, entro la quale i massi esistenti e quelli che si troveranno in queste condizioni in<br />
futuro dovranno essere mantenuti al loro posto, salvo che questi ultimi provochino grave<br />
ostacolo alla viabilità esistente e in mancanza di alternative tecniche ragionevoli e<br />
compatibili;<br />
28.5. Le precedenti disposizioni derivanti dalla legislazione di tutela ambientale (ivi<br />
compresa la tutela <strong>del</strong> paesaggio) non comportano indennizzo, mentre quelle derivanti dallo<br />
studio di recupero ambientale che implichino limitazioni sostanziali alle attività di coltivazione o<br />
maggiori costi d’esercizio saranno valutate ai sensi <strong>del</strong> comma 3 <strong>del</strong>l'Art. 30 <strong>del</strong>la L.P. 18/88.<br />
28.6. Sono fatte salve le disposizioni di norme più restrittive derivanti da leggi, piani o<br />
regolamenti sovraordinati al PdP.<br />
ART. 29 - RECUPERO AMBIENTALE<br />
29.1. Nelle aree nude da ripristinare a verde, in particolare sulle piste da sci, dovranno essere<br />
utilizzate specie autoctone.<br />
29.2. Il PdP nella Tav. n. 37 individua particolari zone manomesse da precedenti cantieri e<br />
lavori, sia a livello territoriale che localizzato, che necessitano di adeguate forme di<br />
rinaturalizzazione e di inserimento nel paesaggio. Il <strong>Parco</strong> promuove, d'intesa con le<br />
Amministrazioni e gli Enti direttamente coinvolti, appositi progetti di recupero ambientale e<br />
paesaggistico, mediante interventi che saranno eseguiti secondo le tecniche <strong>del</strong>l'architettura <strong>del</strong><br />
paesaggio e <strong>del</strong>la ingegneria naturalistica.<br />
29.3. Gli interventi di tipo puntuale potranno eseguirsi previa approvazione di apposito<br />
progetto esecutivo da parte <strong>del</strong>la Giunta esecutiva; gli interventi di dimensione territoriale<br />
potranno eseguirsi previo allestimento di progetto attuativo redatto ai sensi <strong>del</strong>l'Art. 4 <strong>del</strong>le<br />
presenti Norme, da sottoporre al parere <strong>del</strong> Comitato Scientifico dei Parchi di cui all'Art. 18 <strong>del</strong>la<br />
L.P. 18/88.<br />
29.4. Tutte le indicazioni esterne al perimetro <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> hanno valore indicativo e non<br />
prescrittivo.<br />
CAPO IV - ATTREZZATURE E SERVIZI<br />
ART. 30 - SERVIZI DEL PARCO<br />
30.1. Il PdP individua e localizza nella Tav. 38 i servizi necessari al funzionamento <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>,<br />
sia entro l'area protetta che fuori di essa, operati mediante il recupero edilizio per la opportuna<br />
messa in valore <strong>del</strong> patrimonio architettonico e culturale esistente. Sono previsti:<br />
30.1.1. 1.- i "servizi <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>", costituenti punti di appoggio logistico per l'espletamento<br />
<strong>del</strong>le attività di vigilanza e di ricerca scientifica e d'informazione per il pubblico, dislocati in<br />
modo programmato entro le diverse valli e in rapporto alle possibili percorrenze dei visitatori;<br />
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