piano del parco - Parco Naturale Adamello Brenta
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CAPO III - POLITICHE DI TUTELA<br />
ART. 20 - TUTELA DELLE ACQUE<br />
20.1. Ai sensi <strong>del</strong>l’Art. 25 <strong>del</strong>la L. 5 gennaio 1994, n. 36, gli specchi e corpi d’acqua<br />
stagnanti o fluenti nonchè le acque sotterranee in ogni loro manifestazione sono oggetto di<br />
specifica tutela da parte <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>. Ai sensi <strong>del</strong> 1° comma Art. 18 L.P. 18/88, qualunque nuova<br />
captazione d'acqua per uso rurale, civile o urbano, sarà autorizzata dalla Giunta Provinciale<br />
sentito il Comitato Scientifico dei Parchi. Dalla procedura di cui al presente comma sono escluse<br />
le concessioni ed i diritti esistenti, nonchè i rinnovi di concessione. Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 31 L.P.<br />
18/88, ferme restando le competenze <strong>del</strong>lo Stato, non sono ammessi interventi od attività che<br />
comportano l’utilizzazione <strong>del</strong>le acque a scopo idroelettrico mentre è consentita la realizzazione<br />
di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 20 Kw per le<br />
strutture di interesse generale in presenza di motivate esigenze.<br />
20.2. Il <strong>Parco</strong> provvede, in coordinamento con le strutture provinciali competenti, nonché<br />
con i Comuni territorialmente interessati, alla redazione di un inventario <strong>del</strong>le risorse idriche<br />
(rilevazione e valutazione quantitativa) comprese nei bacini <strong>del</strong> Chiese, <strong>del</strong> Noce e <strong>del</strong> Sarca e<br />
per ciascun bacino cura la ricostruzione <strong>del</strong> ciclo di rigenerazione, tenuto conto <strong>del</strong>la qualità e<br />
<strong>del</strong>le forme di uso in essere, ivi comprese quelle idroelettriche. Una mappa <strong>del</strong>le immissioni<br />
<strong>del</strong>le acque reflue consentirà l'allestimento di un sistema di monitoraggio chimico-biologico i cui<br />
risultati periodici saranno resi pubblici.<br />
20.3. Sulla base di queste analisi e in conseguenza degli inconvenienti rilevati, il <strong>Parco</strong><br />
inserisce nel Programma annuale di gestione, ai sensi <strong>del</strong> comma 2 <strong>del</strong>l'Art. 24 <strong>del</strong>la L.P.<br />
18/88, opportuni interventi ambientali e regolamentari, fra cui in particolare i seguenti:<br />
20.3.1. - verifica <strong>del</strong>la compatibilità naturalistica ed ambientale <strong>del</strong>le modifiche agli invasi<br />
dei laghi naturali introdotte dalle derivazioni elettriche esistenti;<br />
20.3.2. - promozione <strong>del</strong>la messa a norma degli impianti di depurazione <strong>del</strong>le acque reflue<br />
dei rifugi alpini e loro controllo;<br />
20.3.3. - studio e allestimento di tecniche adatte al superamento <strong>del</strong>le barriere artificiali<br />
imposte dalle derivazioni idroelettriche o dalle opere di regimazione idraulica o lavori di<br />
sistemazione idraulica, al fine di ricostituire il massimo di continuità per la vita dei pesci;<br />
20.3.4. - recupero paesaggistico e rinaturalizzazione dei tratti degradati dagli impianti<br />
tecnologici e dalle discariche di inerti od altro.<br />
20.3.5. - disciplina degli interventi ammessi negli ambiti torrentizi e lacustri, a tutela <strong>del</strong>la<br />
naturalità residuale dei corpi idrici e <strong>del</strong>le sponde, nonché <strong>del</strong>le formazioni riparie.<br />
20.4. Il <strong>Parco</strong>, oltre ai propri compiti e azioni specifiche, svolge anche azione di stimolo e di<br />
controllo sulla tutela <strong>del</strong>le acque di competenza di altre istituzioni, fra le quali :<br />
20.4.1. - periodico controllo <strong>del</strong>l'estensione <strong>del</strong>le aree di dissesto già segnalate dal PUP o<br />
successivamente segnalate o riconosciute;<br />
20.4.2. - verifiche puntuali sulla messa a norma degli impianti fognari e di depurazione<br />
urbana, con particolare riferimento ai punti critici e ai picchi riguardanti le refluenze<br />
invernali;<br />
20.4.3. - la collaborazione con gli Enti preposti per l’attuazione e aggiornamento <strong>del</strong>la carta<br />
ittica, ai sensi <strong>del</strong>la L.P. 12.12.1978 n.60.<br />
20.5. In tutte le acque superficiali è vietata l’immissione e l’uso di natanti, salvo che per<br />
servizi di interesse pubblico e per motivi di ricerca scientifica autorizzata dal <strong>Parco</strong>, nonché per<br />
particolari iniziative e manifestazioni previste nel Programma annuale di gestione.<br />
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