piano del parco - Parco Naturale Adamello Brenta
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19.8.3.7. - le piste dichiarate dismesse devono essere rinaturalizzate con specie arboree ed<br />
arbustive adatte alla zona fitoclimatica e prescelte fra la flora locale.<br />
19.9. sottozona aree sciabili di progetto<br />
19.9.1. Le previsioni di eventuali ulteriori piste ed impianti da sci entro le zone che il PUP<br />
ha individuato allo scopo, conformemente alla Tav. 39, sono sottoposte alle norme correnti<br />
<strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> paesaggio e alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale per nuovi<br />
impianti ed attrezzature, sulla base <strong>del</strong> punto 11 <strong>del</strong>le Tabelle di cui alla L.P. 28/88.<br />
19.9.2. I progetti relativi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:<br />
19.9.2.1. - è vietata la sottrazione permanente di aree boscate che sia lesiva, per<br />
ubicazione ed estensione, <strong>del</strong>le esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione<br />
ambientale; l'apertura dei nuovi tracciati eventuali dovrà pertanto assicurare sempre il<br />
rispetto dei popolamenti forestali di alta valenza biologica;<br />
19.9.2.2. - i bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno andamento rigidamente<br />
rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio paesaggistico tendente al loro reinserimento<br />
nel contesto <strong>del</strong> paesaggio circostante, tenuto conto <strong>del</strong>le esigenze funzionali alla<br />
sicurezza <strong>del</strong>la pratica sportiva, di quelle di carattere idrogeologico e forestale e <strong>del</strong>le<br />
necessità derivanti dal recupero di smottamenti e zone franose;<br />
19.9.2.3. - le piste entro cui fosse previsto l'innevamento artificiale, dopo l'esecuzione dei<br />
lavori di scavo e di copertura dei condotti, dovranno essere opportunamente ricoperte di<br />
terra vegetale stabilizzata antierosione, rinverdite e mantenute a prato permanente o<br />
pascolo;<br />
19.9.2.4. - le piste entro cui fosse previsto l'innevamento artificiale, dopo l'esecuzione dei<br />
lavori di scavo e di copertura dei condotti, dovranno essere opportunamente ricoperte di<br />
terra vegetale stabilizzata antierosione, rinverdite e mantenute a prato permanente o<br />
pascolo;<br />
19.9.2.5. - la realizzazione degli impianti di innevamento artificiale e <strong>del</strong>le relative opere<br />
di captazione e di accumulo <strong>del</strong>le risorse idriche è disciplinata dalla vigente legislazione di<br />
riferimento. E’ altresì fatto divieto di utilizzare additivi chimici ed organici per<br />
l’innevamento artificiale.<br />
19.9.3 La previsione e la localizzazione <strong>del</strong>le piste e degli impianti funzionali alla<br />
soluzione di collegamento <strong>del</strong> sistema sciistico di Pinzolo con quello di Campiglio sono<br />
subordinate al rispetto di quanto previsto dalla L.P. 7.8.2003,n. 7.<br />
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