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piano del parco - Parco Naturale Adamello Brenta

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19.6. Le destinazioni d'uso sono definite nella Tav. 39 <strong>del</strong> PdP (che prevale per il suo<br />

maggior dettaglio <strong>del</strong>la sola zona C sulle Tav. 36, 37 e 38); in essa sono identificate con apposito<br />

segno grafico, entro gli areali di riserve controllate, tre zottozone:<br />

19.6.1. - le aree sciabili esistenti<br />

19.6.2. - le aree sciabili di progetto<br />

19.6.3. - l'area di reperimento di possibili impianti e aree sciabili di collegamento fra il Dos<br />

<strong>del</strong> Sabion e Campiglio.<br />

19.7. Nel caso in cui le zone circostanti a queste destinazioni d'uso costituiscano aree<br />

cuscinetto interposte fra le aree attrezzate e le altre riserve <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> naturale, non sono<br />

utilizzabili per accogliere altre piste o impianti oltre quelle previste dal PdP.<br />

19.8. sottozona aree sciabili esistenti<br />

19.8.1. Agli impianti di trasporto a fune, manufatti di servizio, piste da sci e loro raccordi<br />

funzionali si applicano le disposizioni normative stabilite dalla L.P. n.7/1987 e relativo<br />

regolamento di esecuzione.<br />

19.8.2. Nelle aree sciabili esistenti gli eventuali nuovi impianti ed attrezzature sono<br />

sottoposti, sulla base <strong>del</strong> punto 11 <strong>del</strong>le tabelle di cui alla L.P. 28/88, alle norme correnti <strong>del</strong>la<br />

tutela <strong>del</strong> paesaggio e alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale.<br />

19.8.3. L'aggiornamento tecnico e funzionale <strong>del</strong>le infrastrutture tecnologiche ed impianti<br />

esistenti, nonchè le modifiche di tracciato <strong>del</strong>le piste da discesa e loro raccordi funzionali<br />

sono possibili sulla base <strong>del</strong>le seguenti prescrizioni:<br />

19.8.3.1. - gli impianti a fune potranno essere modificati per migliorie di carattere estetico,<br />

tecnologico e funzionale, in conformità a quanto previsto dalla legislazione provinciale e<br />

tenuto conto <strong>del</strong>le indicazioni di settore <strong>del</strong> PdP (Tav. 39, Impianti di risalita) alle voci:<br />

esistenti da conservare, esistenti da dismettere e demolire, di progetto;<br />

19.8.3.2. - le piste da sci esistenti potranno essere modificate in funzione <strong>del</strong> loro migliore<br />

inserimento nel paesaggio circostante o <strong>del</strong>l’adeguamento tecnologico e funzionale in<br />

conformità a quanto previsto dalla legislazione provinciale e tenuto conto <strong>del</strong>le indicazioni<br />

di settore <strong>del</strong> PdP (Tav. 39, Piste da discesa) alle voci: esistenti da conservare, esistenti da<br />

abbandonare e da sottoporre a recupero paesaggistico-ambientale, di progetto; varianti<br />

limitate o movimenti terra non assoggettate alla procedura di assenso preliminare di cui<br />

all’art.4 <strong>del</strong>la L.P. 21 aprile 1987 n. 7 e ss.mm. dovranno essere attentamente calibrate in<br />

rapporto alla loro incidenza in modo da assicurare il ripristino <strong>del</strong> manto erboso;<br />

19.8.3.3. - è comunque vietata la sottrazione permanente di aree boscate che sia lesiva, per<br />

ubicazione ed estensione, <strong>del</strong>le esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione<br />

ambientale; l'apertura dei nuovi tracciati previsti dovrà pertanto assicurare sempre il<br />

rispetto dei popolamenti forestali di alta valenza biologica;<br />

19.8.3.4. - i bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno andamento rigidamente<br />

rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio paesaggistico tendente al loro reinserimento<br />

nel contesto <strong>del</strong> paesaggio circostante, tenuto conto <strong>del</strong>le esigenze funzionali alla<br />

sicurezza <strong>del</strong>la pratica sportiva, di quelle di carattere idrogeologico e forestale e <strong>del</strong>le<br />

necessità derivanti dal recupero di smottamenti e zone franose;<br />

19.8.3.5. - le piste entro cui è stato realizzato o è previsto l'innevamento artificiale, dopo<br />

l'esecuzione dei lavori di scavo e di copertura dei condotti, dovranno essere<br />

opportunamente ricoperte di terra vegetale stabilizzata antierosione, rinverdite e mantenute<br />

a prato permanente o pascolo;<br />

19.8.3.6. - la realizzazione degli impianti di innevamento artificiale e <strong>del</strong>le relative opere<br />

di captazione e di accumulo <strong>del</strong>le risorse idriche è disciplinata dalla vigente legislazione di<br />

riferimento. E’ altresì fatto divieto di utilizzare additivi chimici ed organici per<br />

l’innevamento artificiale;<br />

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