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piano del parco - Parco Naturale Adamello Brenta

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sono ammessi sulle strade forestali a piedi, a cavallo e con l'uso di biciclette, salvo casi<br />

particolari stabiliti dalla Giunta esecutiva <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>.<br />

15.6. Alcuni sentieri - indicati dalla Tav. 38 <strong>del</strong> PdP come percorsi di autoistruzione - sono<br />

appositamente riservati alla osservazione e alla conoscenza attiva <strong>del</strong>la natura.<br />

15.7. Il PdP tutela da qualsiasi manomissione alcuni alberi secolari, specificatamente indicati<br />

nella Tav. 37, che vengono definiti monumenti vegetali e la cui presenza sul terreno sarà<br />

contrassegnata da appositi cartelli di dimensioni opportune, a cura <strong>del</strong>la Direzione <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>,<br />

posti alla quota <strong>del</strong> terreno. La lista di questi alberi viene verificata, aggiornata ed integrata dal<br />

<strong>Parco</strong>, in concomitanza con le periodiche revisioni dei piani di assestamento forestale. Il <strong>Parco</strong> si<br />

riserva altresì di tutelare dal taglio alberi di grande dimensione o con chiome eccezionalmente<br />

espanse per finalità conservazionali per l’avifauna, l’entomofauna, ecc.; anche in questo caso i<br />

singoli esemplari saranno contrassegnati a cura <strong>del</strong>la Direzione <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>.<br />

15.8. Per i fabbricati esistenti, valgono le norme <strong>del</strong> seguente Art. 34.<br />

ART. 16 - ZONA B4 - PASCOLI<br />

16.1. Il PdP tutela nella loro diversità rispetto al contesto circostante le aree tuttora<br />

destinate a pascolo <strong>del</strong> bestiame bovino asciutto o da latte e come tali soggette monticazione,<br />

nonchè le aree destinate al pascolamento di ovi-caprini.<br />

16.2. Le aree destinate al pascolo sono individuate nella Tav. 36 e sono dettagliate nelle loro<br />

potenzialità specifiche nella Tav. 37. I dispositivi <strong>del</strong> presente Articolo sono validi anche per le<br />

aree a pascolo ricadenti in zona C di cui all'Art. 19 seguente.<br />

16.3. La difesa e valorizzazione <strong>del</strong>le attività di pascolo in essere costituisce obbiettivo<br />

prioritario <strong>del</strong> PdP. La Tav. 37 individua a livello indicativo le aree che possono essere utilizzate<br />

a pascolo bovino e ovicaprino (senza escludere una destinazione rispetto all’altra) e i ruderi<br />

ricostruibili in via prioritaria anche mediante interventi promossi dal <strong>Parco</strong>. I pascoli sono serviti<br />

di norma da idonee strutture edilizie di appoggio riferibili o alla classe VIII (malga attiva) o alla<br />

classe II (rudere) di cui al successivo art. 34.<br />

16.4. I concessionari sono responsabili <strong>del</strong>la razionale gestione dei liquami (raccolta,<br />

maturazione e spargimento) e <strong>del</strong> regolare possesso preventivo <strong>del</strong> certificato veterinario <strong>del</strong><br />

bestiame alpeggiato.<br />

16.5. Nella aree a pascolo è praticato l'alpeggio <strong>del</strong>le mandrie secondo gli usi locali, con la<br />

presenza di possibili forme di agriturismo all'interno o in appoggio alle strutture edilizie<br />

esistenti, secondo la regolamentazione di cui all'Art. 34.<br />

16.6. I concessionari cureranno la buona manutenzione dei prati, distinguendo in essi le<br />

eventuali zone da lasciare al naturale rimboschimento rispetto a quelle dove il pascolamento o un<br />

eventuale attività di sfalcio regolare consenta la conservazione dei prati e la conseguente netta<br />

<strong>del</strong>imitazione fra prati e bosco. Tutti i prelievi <strong>del</strong>le altre risorse riproducibili entro le zone a<br />

pascolo sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.<br />

16.7. E' vietato costruire nuove strade salvo il caso che queste siano previste dai Piani di<br />

assestamento forestale.<br />

16.8. Il transito motorizzato è consentito secondo le modalità di cui agli Art.li 31 e 32<br />

seguenti.<br />

16.9. L'accesso e il transito dei visitatori nelle zone pascolive è consentito unicamente a piedi,<br />

con divieto di qualunque altro mezzo di locomozione. Il Direttore <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>, sentito l’Ente<br />

proprietario, può autorizzare eventuali deroghe per il transito di mezzi motorizzati, per motivate<br />

esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica. Tuttavia, i visitatori sono comunque<br />

ammessi sulle strade esistenti a piedi, a cavallo e con l'uso di biciclette, salvo casi particolari<br />

stabiliti dalla Giunta esecutiva <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> ai sensi <strong>del</strong> comma 2 <strong>del</strong>l'Art. 24 <strong>del</strong>la L.P. 18/88.<br />

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