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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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stesso al risarcimento del danno. Sul punto, di recente la Cassazione, con riferimento alla vicenda di<br />

una donna che aveva dato alla luce una bimba gravemente malformata nonostante una diagnosi di<br />

normalità del feto, e che, nel caso in cui fosse stata messa al corrente di tali malformazioni, avrebbe<br />

richiesto l’interruzione, ha evidenziato la “mancata informazione rivelatasi impeditiva della<br />

facoltà, per la gestante, di interrompere la propria gravidanza”, e, pertanto, l’obbligo in capo al<br />

medico di provvedere al risarcimento del danno lamentato e provato subito dai genitori per la<br />

“nascita indesiderata della figlia” (Cass. Civ, Sez.III, n. 15386 del 13 luglio 2011).<br />

Inoltre, sempre con riferimento all’omesso dovere informativo, la Cassazione ha ritenuto che il<br />

danno alla salute subito dalla donna derivato dalla mancata informazione sia risarcibile anche nei<br />

confronti del marito: se, infatti, è certo che il padre non abbia alcun titolo per intervenire nella<br />

decisione della gestante di interrompere o meno la gravidanza, d’altro canto, il padre del nascituro<br />

ha diritto a vedere risarcito il danno subito a causa del danno alla salute riportato dalla moglie per la<br />

mancata interruzione (cd. “danno riflesso”) (“Se per il mancato legittimo esercizio del diritto di<br />

interruzione della gravidanza da parte della donna, la stessa abbia subito un danno grave alla<br />

salute, è ipotizzabile un danno anche biologico, sotto il profilo del danno riflesso, del marito”,<br />

Cass.civ., Sez. III, n. 12195 dell’1 dicembre 1998).<br />

Una ipotesi peculiare di risarcimento in favore dei genitori è stata prevista dalla giurisprudenza, con<br />

riguardo alla nascita indesiderata di un figlio sano. In tali fattispecie, la donna si sottoponeva ad un<br />

intervento interruttivo di gravidanza; tuttavia, successivamente accertava di essere in stato di<br />

gravidanza e partoriva una bambina perfettamente sana.<br />

La donna adiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera rilevando che la gravidanza indesiderata le aveva<br />

causato un grave pregiudizio alla salute psico-fisica ed un danno economico, assumendo essere<br />

stato violato il diritto ad autodeterminarsi in ordine all’interruzione di gravidanza. In tali ipotesi, i<br />

giudici di merito hanno fatto propri orientamenti giurisprudenziali diversi.<br />

Mentre il Tribunale di Bari (cfr. Sentenza n. 3032 del 13.10.2009) ha ritenuto che l’unico danno<br />

risarcibile fosse il danno alla salute patito dalla donna e provato in conseguenza della nascita del<br />

figlio, la Corte di Appello di Venezia (Sentenza del 23 luglio 1990) ha evidenziato come una<br />

maternità indesiderata comporti, tenuto conto della situazione economica della donna, un’oggettiva<br />

difficoltà economica e che pertanto vada risarcito anche il danno patrimoniale rappresentato<br />

dall’onere del mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica. Tale<br />

ultima interpretazione sembrerebbe essere più aderente allo spirito della Legge 194, atteso che l’art.<br />

4 di tale legge, al fine di autorizzare l’interruzione di gravidanza, prende in considerazione anche le<br />

condizioni economiche della donna, come possibile causa determinante il pericolo alla sua salute<br />

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