Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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opportuno, gli interessati. Nella relazione dovranno essere forniti ragguagli sulla domanda di<br />
interruzione e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento assunto dalla donna, sul suo stato di<br />
infermità mentale, nonché in merito al parere del tutore, se espresso.<br />
e) Dovere del medico ed obiezione di coscienza<br />
L’art. 9 della Legge 194 prevede per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie<br />
all’interruzione, la possibilità, per ragioni etiche e di coscienza, di sottrarsi all’adempimento<br />
dell’obbligo di svolgere le proprie funzioni. La dichiarazione di sollevare obiezione di coscienza<br />
ovvero di non voler prendere parte alle procedure preliminari all’interruzione ed agli interventi,<br />
deve essere comunicata preventivamente al medico provinciale ed al direttore sanitario, in caso di<br />
personale dipendente dell’ospedale o della casa di cura.<br />
La dichiarazione di obiezione deve essere preventiva in quanto, per ragioni organizzative ed al fine<br />
di assicurare alle donne che lo richiedano l’esercizio di un diritto quale è quello di interrompere la<br />
gravidanza, la struttura sanitaria deve avere contezza del personale che non intende prendere parte<br />
alle procedure previste dalla Legge 194. Tale dichiarazione va espressa una sola volta, entro un<br />
mese dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione e può essere sempre revocata. In ogni<br />
caso, la legge stabilisce che l’obiezione esonera il personale sanitario ed esercente le attività<br />
ausiliarie “… dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente<br />
dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”, ma non dall’ “assistenza antecedente e<br />
conseguente all’intervento”.<br />
Al fine di punire severamente le condotte del personale sanitario che, dichiaratosi obiettore, pratichi<br />
dietro compenso interruzioni gravidanza in strutture privare o per conto proprio, l’art. 20 prevede un<br />
aumento della pena rispetto alle sanzioni previste per chi pratica l’aborto illegale, come verrà<br />
evidenziato nel successivo paragrafo.<br />
Secondo i dati contenuti nella Relazione del Ministero della Salute del 2008 in merito all’attuazione<br />
della Legge 194, a livello nazionale, l’obiezione di coscienza viene dichiarata dal 69,2% dei<br />
ginecologi, dal 50,4% degli anestetisti e dal 42,6% del personale non medico.<br />
A seguito di un puntuale intervento della Corte costituzionale, l’obiezione di coscienza non può<br />
estendersi al giudice tutelare che, come abbiamo precisato, svolge un’importante funzione in caso di<br />
richiesta di interruzione di gravidanza di una minorenne o di una donna interdetta. Secondo la<br />
Corte, infatti, l’autorizzazione all’interruzione data dal Giudice tutelare riveste il solo scopo di<br />
integrare la volontà della minorenne e, pertanto, l’autorizzazione da parte del magistrato non potrà<br />
essere negata per motivi di coscienza (Sentenza Corte cost. n. 196/1987).<br />
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