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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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“qualora vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone<br />

esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano<br />

pareri difformi”, il medico, dopo aver incontrato la donna, rimette entro sette giorni dalla richiesta<br />

della minore, al Giudice tutelare competente per territorio, una relazione corredata da un proprio<br />

parere nel quale dà atto dell’opera di persuasione espletata e del rifiuto della donna di proseguire la<br />

gravidanza. Il Giudice, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle<br />

ragioni che adduce, nonché della relazione trasmessagli dal medico, può autorizzare la donna a<br />

decidere l’interruzione di gravidanza. Nel caso in cui il Giudice tutelare neghi la propria<br />

autorizzazione, la minore può fare ricorso al Tribunale per i minorenni.<br />

Pertanto, la funzione del giudice tutelare è quella di “integrare” la volontà della minore tutte quelle<br />

volte in cui la stessa non sia supportata da una decisione conforme da parte di entrambi i genitori.<br />

Parte della dottrina, ritiene, invece, che la funzione che il giudice tutelare è chiamato a svolgere non<br />

sia solo quella di “autorizzare” la minore all’interruzione, bensì lo stesso dovrebbe entrare nel<br />

merito della scelta e valutare con la minore se vi siano o meno i presupposti per l’interruzione.<br />

Nel caso in cui il medico ravvisi l’esistenza di ragioni di urgenza dell’intervento determinate da un<br />

grave pericolo per la salute della minore, indipendentemente dall’assenso dei genitori e senza adire<br />

il giudice tutelare, potrà rilasciare subito la certificazione che autorizza l’interruzione.<br />

L’interruzione di gravidanza per una donna minore, dopo i novanta giorni, segue invece la<br />

medesima procedura prevista per le donne di maggiore età (cfr. lettera c)).<br />

Una disciplina particolare, è altresì prevista dall’art. 13 in caso di donna interdetta per infermità<br />

mentale. In tale circostanza, la richiesta di interruzione può provenire oltre che dalla donna<br />

personalmente, anche dal tutore o dal marito da cui non sia legalmente separata. Nel caso in cui la<br />

richiesta non venga avanzata direttamente dalla donna, la scelta dovrà essere confermata dalla<br />

stessa: ciò sta a significare che anche una pronuncia di interdizione non priva la donna del diritto di<br />

confermare una richiesta avanzata dal marito o dal tutore. Tuttavia, non può non segnalarsi che<br />

parte della giurisprudenza, pur ribadendo l’importanza dell’atto di volontà della donna interdetta, ha<br />

ritenuto che il giudice tutelare possa accogliere la richiesta di interruzione della gravidanza avanzata<br />

dal tutore, in assenza di conferma da parte della donna, nel caso in cui la prosecuzione della<br />

gravidanza possa minacciare la già labile salute fisica o psichica della donna.<br />

A prescindere dal soggetto che abbia richiesto l’interruzione (donna, tutore, marito della donna),<br />

l’autorizzazione all’interruzione potrà essere rilasciata solo dal Giudice tutelare, al quale il medico<br />

avrà trasmesso nel termine di sette giorni dalla richiesta, una relazione con la quale il magistrato<br />

viene messo nella condizione di operare una scelta, entro cinque giorni e sentiti, se lo ritiene<br />

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