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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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Costituzionale, il Presidente della Repubblica aveva fissato con D.P.R. la consultazione referendaria<br />

che, tuttavia, non si tenne per l’anticipato scioglimento delle Camere.<br />

Tuttavia, seppure il corpo elettorale non ebbe modo di pronunciarsi al riguardo, il “terreno” per la<br />

regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza è stato preparato dalla Legge n. 405<br />

del 29.07.1975 con cui sono stati istituiti i consultori familiari. In particolare, l’art. 1 di tale legge<br />

individua e riassume le finalità per cui i consultori sono stati istituiti ovvero: a) l’assistenza<br />

psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i<br />

problemi della coppia e della famiglia; b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le<br />

finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel<br />

rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica; c) la tutela della salute della donna e del<br />

prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a<br />

prevenire la gravidanza, consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso.<br />

Da ultimo, un’importante “spinta” ad una modifica della normativa in materia di aborto, è<br />

rappresentata dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975. Con tale<br />

pronuncia, il Giudice di legittimità delle leggi, se per un verso ha rilevato che la tutela del concepito<br />

trova un proprio fondamento costituzionale, d’altro canto ha ammesso il ricorso all’interruzione di<br />

gravidanza nel caso in cui, dalla prosecuzione della stessa, possa derivarne un grave danno alla<br />

salute della donna. In particolare, con la richiamata Sentenza, la Corte costituzionale aveva<br />

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p. (aborto di donna consenziente)<br />

nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta qualora l’ulteriore<br />

gestazione “implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato … e non altrimenti evitabile,<br />

per la salute della madre”.<br />

Per la prima volta, dunque, viene introdotta, per il tramite dell’intervento della Corte, una eccezione<br />

al diritto alla vita del concepito: tale diritto può trovare infatti un limite allorché sia messa a<br />

repentaglio la vita o la salute della madre.<br />

La disciplina normativa vigente dal 1978<br />

In questo contesto sociale e politico ed al fine di addivenire ad un equilibrato bilanciamento dei<br />

diversi e primari interessi che si confrontano (diritto ala vita del concepito e tutela della salute e<br />

della vita della donna) il Parlamento ha approvato le Legge contenente “Norme per la tutela sociale<br />

della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza” (Legge n. 194 del 22 maggio 1978).<br />

Tale normativa, che ha abrogato l’intero titolo X del libro II del codice penale (ovvero la normativa<br />

relativa ai reati d’aborto sopra specificati), ha il merito di aver tentato, attraverso una non facile<br />

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