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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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c) art. 547 c.p.: procurarsi l’aborto era punito con la reclusione da uno a quattro anni;<br />

d) art. 548 c.p.: istigare all’aborto o fornire i mezzi per procedere ad esso era punito con la<br />

reclusione da sei mesi a due anni;<br />

e) art. 550 c.p.: compiere atti diretti a procurare l’aborto su una donna creduta incinta, era punito<br />

con una pena da tre mesi a tre anni se dal fatto deriva una lesione personale della donna e da dieci a<br />

diciotto anni se il fatto lesivo cagiona la morte della donna.<br />

Le pene erano inasprite nel caso in cui dall’aborto fossero derivate lesioni o la morte della donna.<br />

Era altresì prevista una pena aggravata nel caso in cui il colpevole di uno dei delitti sopra<br />

specificatati avesse esercitato la professione medica (art. 555 c.p.); mentre, la pena era diminuita se<br />

l’aborto fosse stato commesso per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto (art. 551 c.p.).<br />

Dalla suddetta disciplina ed, in particolare, dalla molteplicità delle condotte punite, dalle<br />

circostanze aggravanti previste nonché dall’entità delle pene, si evince un eccezionale rigore<br />

sanzionatorio da parte del Legislatore. Ciò che, infatti, trovava piena ed incondizionata tutela era il<br />

diritto alla vita del concepito, inteso come diritto del feto di vivere e quindi di nascere: il diritto<br />

all’esistenza individuale veniva rappresentato dal Legislatore come un valore assoluto che non<br />

ammette alcuna eccezione, un diritto fondamentale ed inalienabile che trova il suo fondamento<br />

nell’art. 2 della Costituzione.<br />

Verso la regolamentazione dell’aborto<br />

Sono molteplici le premesse politiche, giuridiche e sociali che hanno determinato l’approvazione<br />

della legislazione in materia di aborto.<br />

In particolare, già dalla fine degli anni Sessanta, la tematica della regolamentazione normativa<br />

dell’aborto ha ricevuto un’accresciuta attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei mezzi di<br />

comunicazione. Nella prima metà degli anni Settanta, la problematica relativa all’interruzione di<br />

gravidanza è stata infatti portata al centro del dibattito politico, soprattutto attraverso le campagne<br />

di comunicazione da parte del piccolo (numericamente) ma battagliero Partito Radicale. 28<br />

Un ulteriore impulso all’approvazione di una legge sull’aborto è venuto dal referendum abrogativo,<br />

promosso nel 1975 dal partito radicale e da altri partiti di estrema sinistra, degli articoli del codice<br />

penale, richiamati nel precedente paragrafo, relativi ai reati d’aborto. Dopo la raccolta di oltre<br />

700.000 firme e la dichiarazione di ammissibilità dei quesiti referendari da parte della Corte<br />

28 Nel 1975, la militante radicale Emma Bonino, assieme ad altri membri del Partito Radicale, si autodenunciarono alle<br />

autorità di polizia per aver praticato aborti a donne consenzienti.<br />

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