Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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MATERNITÀ RESPONSABILE ED ABORTO<br />
Avv. Francesca Chiarelli<br />
Premessa<br />
L’ammissibilità dell’interruzione volontaria di gravidanza e, nei Paesi in cui la stessa è consentita,<br />
la sua disciplina, risentono in grande misura delle convinzioni etico-morali, nonché degli<br />
orientamenti religiosi prevalenti. Ciò consente di meglio comprendere le ragioni per le quali in<br />
Italia, in cui per ragioni di ordine storico, territoriale e culturale vi è una massiccia presenza della<br />
componente cattolica sia nella società civile che in Parlamento, la disciplina normativa dell’aborto<br />
si sia affermata soltanto sul finire degli anni Settanta, dopo un iter travagliato e laborioso e, tuttora,<br />
sembrerebbe non trovare una completa attuazione. 26<br />
La disciplina normativa prima del 1978<br />
Prima dell’introduzione della normativa sull’interruzione di gravidanza, intervenuta con la Legge n.<br />
194 del 1978, l’interruzione intenzionale del processo fisiologico della gravidanza con la<br />
conseguente morte del concepito, costituiva un reato, sanzionato dal Codice penale con la<br />
reclusione.<br />
In particolare, nel codice penale del 1930 era ricompreso un capo rubricato “Delitti contro<br />
l’integrità e la sanità della stirpe” che prevedeva cinque diverse ipotesi di reato 27 :<br />
a) art. 545 c.p.: causare l’aborto di una donna non consenziente (alla quale veniva equiparata la<br />
donna consenziente ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici<br />
anni;<br />
b) art. 546 c.p.: causare l’aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a<br />
cinque anni (in tal caso la pena era comminata sia all’esecutore dell’aborto che alla donna stessa);<br />
26 Nel corso delle Comunicazioni sugli indirizzi programmatici del Governo in materia di sanità alla XII^ Commissione<br />
permanente (Igiene e sanità) del Senato, il 5 e 24 giungo 2008 (XVI legislatura), l’On. Sacconi, Ministro del lavoro,<br />
della salute e delle politiche sociali si è così espresso: “Per quanto riguarda la legge n. 194 del 1978, sull’interruzione<br />
volontaria di gravidanza, al nostra intenzione è quella, attraverso un rafforzamento dello strumento di monitoraggio di<br />
cui disponiamo, di sollecitare la piena applicazione di una legge che ci sembra non essere stata compiutamente<br />
applicata. Prima di ipotizzare modifiche alla stessa, credo sia doveroso adoperarci per la sua completa affermazione”.<br />
27 Il codice penale vigente (c.d. Codice Rocco, dal nome del Ministro della Giustizia del tempo) approvato nel 1930,<br />
risente, perlomeno con riferimento alla disciplina dell’aborto ed alla sua collocazione nel capo dei “Delitti contro la<br />
integrità e sanità della stirpe”, delle concezioni politiche dominanti nel momento della sua compilazione e, nello<br />
specifico, dell’ideologia fascista.<br />
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