Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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Da ultimo, sempre al fine di garantire una piena tutela del diritto fondamentale allo salute per lo<br />
straniero, il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo<br />
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello<br />
straniero) ha previsto particolari modalità per evitare che, dalla situazione di irregolarità nel<br />
territorio dello Stato, derivi un ostacolo all’erogazione delle prestazioni terapeutiche di cui all’art.<br />
35, comma 3, anche mediante l’attribuzione a fini amministrativi di un apposito codice<br />
identificativo sanitario provvisorio.<br />
e) I trattamenti sanitari obbligatori<br />
Come si è avuto modo di precisare, il diritto alla salute garantito dall’art. 32 viene tutelato non solo<br />
quanto diritto soggettivo individuale, ma anche come interesse della collettività.<br />
Tale aspetto “collettivo” si evince dalla previsione del secondo comma dell’art. 32 che, nel<br />
prevedere i cosiddetti “trattamenti sanitari obbligatori”, così statuisce: “Nessuno può essere<br />
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non<br />
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.<br />
Da tale previsione si evince che, se per un verso il diritto alla salute non impone un obbligo di<br />
curarsi in quanto il bene salute è nella disponibilità di ogni persona, d’altro canto incombe<br />
sull’individuo il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute<br />
altrui.<br />
Pertanto, in casi eccezionali, la tutela della salute può essere sottratta alla disponibilità<br />
dell’individuo, al fine di garantire gli interessi essenziali della collettività ovvero la tutela della<br />
salute pubblica. Lo strumento che consente, quindi, di garantire l’interesse del singolo e di<br />
contemperarlo con l’interesse della collettività è rappresentato dai trattamenti sanitari obbligatori,<br />
quali, a titolo esemplificativo, i trattamenti relativi a malattie infettive e contagiose che richiedono<br />
accertamenti medici o vaccinazioni obbligatorie o il ricovero coatto di malati di mente.<br />
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 32 Cost., l’art. 33 della legge n. 833<br />
del 23.12.1978, con riferimento agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari obbligatori, ha previsto<br />
che: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla<br />
presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti<br />
dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della<br />
Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per<br />
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.<br />
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