Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ... Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. A tale nuovo istituto, oltre al merito di aver qualificato il destinatario del provvedimento come “beneficiario”, anziché come infermo di mente, va riconosciuto il pregio di aver ridotto al minimo l’emarginazione del soggetto. Da ultimo, dalla prassi applicativa dei primi anni di vita dell’istituto, è emersa una generale tendenza dei giudici alla nomina dell’amministratore di sostegno. Soltanto allorquando l’amministrazione non è sembrata idonea, per la gravità dell’infermità, a tutelare il soggetto, il giudice è ricorso alle più invasive misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. Invalidità e causa di servizio: le pensioni privilegiate Accanto agli istituti previdenziali in favore dei soggetti invalidi sopra richiamati, l’ordinamento prevedeva l’assegno privilegiato di invalidità quando l’invalidità dipende da causa di servizio, la pensione privilegiata di inabilità quando l’inabilità dipende da causa di servizio, nonché la pensione privilegiata in favore dei superstiti se la morte dell’assicurato dipende da causa di servizio. In particolare, era previsto il riconoscimento da parte dello Stato del diritto alla pensione privilegiata in favore del dipendente pubblico che avesse riportato lesioni o infermità o aggravamenti di lesioni o infermità preesistenti, per causa o concausa di servizio, dalla quale sia derivata la morte o l’inabilità permanente, assoluta o parziale. Pertanto, i presupposti per usufruire della pensione privilegiata erano: a) il rapporto di pubblico impiego; b) l’accertamento di una malattia, infermità o lesione; c) il rapporto di causalità tra la lesione o l’infermità ed il servizio prestato dal dipendente; d) l’assenza di dolo o colpa grave del dipendente. Per causa o concausa (se concorre con altre cause) di servizio, si intendono i fatti connessi all’adempimento degli obblighi di servizio. Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha precisato che, ai fini dell’ammissione del rapporto causale, è necessario verificare approfonditamente la mansioni effettivamente svolte dal soggetto, nonché le particolari condizioni fisiche o psichiche dello stesso: una particolare condizione del soggetto può infatti rendere casualmente efficiente e determinante un fatto di servizio, di per sé non dotato di valore lesivo per altro soggetto. Dopo che sia stato accertato il nesso causale tra l’infermità e la causa di servizio, per stabilire la diversa misura del beneficio economico, il medico legale procedeva alla valutazione del danno, 78
asandosi su un sistema tabellare: la misura della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo era, infatti, in rapporto alla diversa natura e gravità delle infermità accertate. La pensione privilegiata, a differenza della pensione ordinaria, competeva a prescindere dall’età del soggetto e dalla durata effettiva del servizio prestato. L’iter per il riconoscimento della pensione privilegiata veniva attivato su iniziativa del soggetto interessato entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza della infermità o lesione. Nella domanda doveva essere specificata la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e le conseguenze sull’integrità psico-fisica. La domanda di trattamento privilegiato non era ammessa se il dipendente avesse lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Un ulteriore beneficio, che poteva coesistere con la pensione privilegiato, era rappresentato dall’equo indennizzo, ovvero una prestazione riconosciuta una tantum al pubblico dipendente nel caso in cui dalla causa di servizio fosse derivata la morte o una compromissione dell’integrità psicofisica o sensoriale. La richiesta di equo indennizzo doveva essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità. Tali forme privilegiate sono state abrogate, con alcune eccezioni, dalla manovra finanziaria proposta dal Governo Monti con d.l. n. 201 del 6.12.2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, il cui art. 6 così statuisce: “Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche’ ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”. 79
- Page 27 and 28: 833/1978) predispongono progetti pe
- Page 29 and 30: Il comma 2 demanda ad accordi tra R
- Page 31 and 32: LE COMUNITA’ TERAPEUTICHE Dott.ss
- Page 33 and 34: terapeutico. In questo tipo di Ct t
- Page 35 and 36: allontanamento viene considerato un
- Page 37 and 38: - dispendio di tempo e denaro per p
- Page 39 and 40: comportamento sessuale o aggressivo
- Page 41 and 42: esperienza positiva fino a diventar
- Page 43 and 44: l’esclusione di vino, sidro e ace
- Page 45 and 46: Volendo esaminare in maniera più d
- Page 47 and 48: trasformazione sociale, o quando la
- Page 49 and 50: Tra i minori dichiarano di essersi
- Page 51 and 52: maggiore che si rileva nell’osser
- Page 53 and 54: complicanze somatiche e psichiatric
- Page 55 and 56: • Gruppi di Auto-mutuo-aiuto e vo
- Page 57 and 58: del paziente. Il livello di dipende
- Page 59 and 60: L’auto-aiuto nasce dall’intrins
- Page 61 and 62: di AA a contattare quest’ultimi d
- Page 63 and 64: sempre contrastato tali impostazion
- Page 65 and 66: • collaborare con il mondo della
- Page 67 and 68: “le azioni di informazione e di p
- Page 69 and 70: - Rampazzo L., Agostinetti A., 2000
- Page 71 and 72: anche se modificata ed integrata da
- Page 73 and 74: ) Pensione di inabilità Si tratta
- Page 75 and 76: Pertanto, l’ordinamento offre a t
- Page 77: cura della persona, …) che agli a
- Page 81 and 82: c) art. 547 c.p.: procurarsi l’ab
- Page 83 and 84: mediazione, la contestuale garanzia
- Page 85 and 86: circostanze e le ragioni che la ind
- Page 87 and 88: “qualora vi siano seri motivi che
- Page 89 and 90: f) Aborto illegale Come già rileva
- Page 91 and 92: fisica e psichica, con la conseguen
- Page 93 and 94: • Collaborare alla stesura delle
- Page 95 and 96: Lesioni dorso-lombari: lesioni a ca
- Page 97 and 98: Le conseguenze sono soprattutto una
- Page 99 and 100: Rischi Psicofisici Comprendono stre
- Page 101 and 102: tale variabilità numerica è ricon
- Page 103 and 104: caratteristiche del lavoro svolto,
- Page 105 and 106: Silicosi La S. è la PN tempo e dos
- Page 107 and 108: APPENDICE LEGISLATIVA *********** C
- Page 109 and 110: Si applicano all'amministratore di
- Page 111 and 112: Pubblicità. Alla sentenza di revoc
- Page 113 and 114: necessario, il ricovero. Ai fini de
asandosi su un sistema tabellare: la misura della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo era,<br />
infatti, in rapporto alla diversa natura e gravità delle infermità accertate.<br />
La pensione privilegiata, a differenza della pensione ordinaria, competeva a prescindere dall’età del<br />
soggetto e dalla durata effettiva del servizio prestato.<br />
L’iter per il riconoscimento della pensione privilegiata veniva attivato su iniziativa del soggetto<br />
interessato entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è<br />
avuta conoscenza della infermità o lesione. Nella domanda doveva essere specificata la natura<br />
dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e le conseguenze sull’integrità<br />
psico-fisica. La domanda di trattamento privilegiato non era ammessa se il dipendente avesse<br />
lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della<br />
dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.<br />
Un ulteriore beneficio, che poteva coesistere con la pensione privilegiato, era rappresentato<br />
dall’equo indennizzo, ovvero una prestazione riconosciuta una tantum al pubblico dipendente nel<br />
caso in cui dalla causa di servizio fosse derivata la morte o una compromissione dell’integrità psicofisica<br />
o sensoriale. La richiesta di equo indennizzo doveva essere presentata non oltre il termine di<br />
sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della<br />
dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione ovvero da quando si è verificata la<br />
menomazione in conseguenza dell'infermità.<br />
Tali forme privilegiate sono state abrogate, con alcune eccezioni, dalla manovra finanziaria<br />
proposta dal Governo Monti con d.l. n. 201 del 6.12.2011 convertito dalla Legge n. 214 del<br />
22.12.2011, il cui art. 6 così statuisce: “Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria<br />
contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della<br />
dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di<br />
servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo<br />
del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza,<br />
difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente<br />
comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto, nonche’ ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine<br />
di presentazione della domanda, nonche’ ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi<br />
prima della predetta data”.<br />
79