Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. A tale nuovo istituto, oltre al merito di aver qualificato il destinatario del provvedimento come “beneficiario”, anziché come infermo di mente, va riconosciuto il pregio di aver ridotto al minimo l’emarginazione del soggetto. Da ultimo, dalla prassi applicativa dei primi anni di vita dell’istituto, è emersa una generale tendenza dei giudici alla nomina dell’amministratore di sostegno. Soltanto allorquando l’amministrazione non è sembrata idonea, per la gravità dell’infermità, a tutelare il soggetto, il giudice è ricorso alle più invasive misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. Invalidità e causa di servizio: le pensioni privilegiate Accanto agli istituti previdenziali in favore dei soggetti invalidi sopra richiamati, l’ordinamento prevedeva l’assegno privilegiato di invalidità quando l’invalidità dipende da causa di servizio, la pensione privilegiata di inabilità quando l’inabilità dipende da causa di servizio, nonché la pensione privilegiata in favore dei superstiti se la morte dell’assicurato dipende da causa di servizio. In particolare, era previsto il riconoscimento da parte dello Stato del diritto alla pensione privilegiata in favore del dipendente pubblico che avesse riportato lesioni o infermità o aggravamenti di lesioni o infermità preesistenti, per causa o concausa di servizio, dalla quale sia derivata la morte o l’inabilità permanente, assoluta o parziale. Pertanto, i presupposti per usufruire della pensione privilegiata erano: a) il rapporto di pubblico impiego; b) l’accertamento di una malattia, infermità o lesione; c) il rapporto di causalità tra la lesione o l’infermità ed il servizio prestato dal dipendente; d) l’assenza di dolo o colpa grave del dipendente. Per causa o concausa (se concorre con altre cause) di servizio, si intendono i fatti connessi all’adempimento degli obblighi di servizio. Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha precisato che, ai fini dell’ammissione del rapporto causale, è necessario verificare approfonditamente la mansioni effettivamente svolte dal soggetto, nonché le particolari condizioni fisiche o psichiche dello stesso: una particolare condizione del soggetto può infatti rendere casualmente efficiente e determinante un fatto di servizio, di per sé non dotato di valore lesivo per altro soggetto. Dopo che sia stato accertato il nesso causale tra l’infermità e la causa di servizio, per stabilire la diversa misura del beneficio economico, il medico legale procedeva alla valutazione del danno, 78

asandosi su un sistema tabellare: la misura della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo era, infatti, in rapporto alla diversa natura e gravità delle infermità accertate. La pensione privilegiata, a differenza della pensione ordinaria, competeva a prescindere dall’età del soggetto e dalla durata effettiva del servizio prestato. L’iter per il riconoscimento della pensione privilegiata veniva attivato su iniziativa del soggetto interessato entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza della infermità o lesione. Nella domanda doveva essere specificata la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e le conseguenze sull’integrità psico-fisica. La domanda di trattamento privilegiato non era ammessa se il dipendente avesse lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Un ulteriore beneficio, che poteva coesistere con la pensione privilegiato, era rappresentato dall’equo indennizzo, ovvero una prestazione riconosciuta una tantum al pubblico dipendente nel caso in cui dalla causa di servizio fosse derivata la morte o una compromissione dell’integrità psicofisica o sensoriale. La richiesta di equo indennizzo doveva essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità. Tali forme privilegiate sono state abrogate, con alcune eccezioni, dalla manovra finanziaria proposta dal Governo Monti con d.l. n. 201 del 6.12.2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, il cui art. 6 così statuisce: “Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche’ ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”. 79

asandosi su un sistema tabellare: la misura della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo era,<br />

infatti, in rapporto alla diversa natura e gravità delle infermità accertate.<br />

La pensione privilegiata, a differenza della pensione ordinaria, competeva a prescindere dall’età del<br />

soggetto e dalla durata effettiva del servizio prestato.<br />

L’iter per il riconoscimento della pensione privilegiata veniva attivato su iniziativa del soggetto<br />

interessato entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è<br />

avuta conoscenza della infermità o lesione. Nella domanda doveva essere specificata la natura<br />

dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e le conseguenze sull’integrità<br />

psico-fisica. La domanda di trattamento privilegiato non era ammessa se il dipendente avesse<br />

lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della<br />

dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.<br />

Un ulteriore beneficio, che poteva coesistere con la pensione privilegiato, era rappresentato<br />

dall’equo indennizzo, ovvero una prestazione riconosciuta una tantum al pubblico dipendente nel<br />

caso in cui dalla causa di servizio fosse derivata la morte o una compromissione dell’integrità psicofisica<br />

o sensoriale. La richiesta di equo indennizzo doveva essere presentata non oltre il termine di<br />

sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della<br />

dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione ovvero da quando si è verificata la<br />

menomazione in conseguenza dell'infermità.<br />

Tali forme privilegiate sono state abrogate, con alcune eccezioni, dalla manovra finanziaria<br />

proposta dal Governo Monti con d.l. n. 201 del 6.12.2011 convertito dalla Legge n. 214 del<br />

22.12.2011, il cui art. 6 così statuisce: “Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria<br />

contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della<br />

dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di<br />

servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo<br />

del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza,<br />

difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente<br />

comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto, nonche’ ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine<br />

di presentazione della domanda, nonche’ ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi<br />

prima della predetta data”.<br />

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