Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del<br />
beneficiario.<br />
A tale nuovo istituto, oltre al merito di aver qualificato il destinatario del provvedimento come<br />
“beneficiario”, anziché come infermo di mente, va riconosciuto il pregio di aver ridotto al minimo<br />
l’emarginazione del soggetto.<br />
Da ultimo, dalla prassi applicativa dei primi anni di vita dell’istituto, è emersa una generale<br />
tendenza dei giudici alla nomina dell’amministratore di sostegno. Soltanto allorquando<br />
l’amministrazione non è sembrata idonea, per la gravità dell’infermità, a tutelare il soggetto, il<br />
giudice è ricorso alle più invasive misure dell’interdizione e dell’inabilitazione.<br />
Invalidità e causa di servizio: le pensioni privilegiate<br />
Accanto agli istituti previdenziali in favore dei soggetti invalidi sopra richiamati, l’ordinamento<br />
prevedeva l’assegno privilegiato di invalidità quando l’invalidità dipende da causa di servizio, la<br />
pensione privilegiata di inabilità quando l’inabilità dipende da causa di servizio, nonché la pensione<br />
privilegiata in favore dei superstiti se la morte dell’assicurato dipende da causa di servizio.<br />
In particolare, era previsto il riconoscimento da parte dello Stato del diritto alla pensione<br />
privilegiata in favore del dipendente pubblico che avesse riportato lesioni o infermità o<br />
aggravamenti di lesioni o infermità preesistenti, per causa o concausa di servizio, dalla quale sia<br />
derivata la morte o l’inabilità permanente, assoluta o parziale.<br />
Pertanto, i presupposti per usufruire della pensione privilegiata erano: a) il rapporto di pubblico<br />
impiego; b) l’accertamento di una malattia, infermità o lesione; c) il rapporto di causalità tra la<br />
lesione o l’infermità ed il servizio prestato dal dipendente; d) l’assenza di dolo o colpa grave del<br />
dipendente.<br />
Per causa o concausa (se concorre con altre cause) di servizio, si intendono i fatti connessi<br />
all’adempimento degli obblighi di servizio. Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha<br />
precisato che, ai fini dell’ammissione del rapporto causale, è necessario verificare<br />
approfonditamente la mansioni effettivamente svolte dal soggetto, nonché le particolari condizioni<br />
fisiche o psichiche dello stesso: una particolare condizione del soggetto può infatti rendere<br />
casualmente efficiente e determinante un fatto di servizio, di per sé non dotato di valore lesivo per<br />
altro soggetto.<br />
Dopo che sia stato accertato il nesso causale tra l’infermità e la causa di servizio, per stabilire la<br />
diversa misura del beneficio economico, il medico legale procedeva alla valutazione del danno,<br />
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