Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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La procedura di accertamento dello stato di invalidità La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile va presentata alla Commissione medica presso la A.S.L. competente per territorio. Sino al 31.12.2004, vi erano tre commissioni medico-legali preposte all’accertamento dello stato invalidante: la Commissione medica di prima istanzapresso la ASL alla quale va inoltrata la domanda, la Commissione medica periferica che effettua un controllo sugli accertamenti della Commissione di prima istanza e la Commissione medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello avverso gli accertamenti effettuati dalla Commissione presso la ASL e dalla Commissione medica periferica. 23 La Commissione medica di prima istanza è sempre composta da tre membri, da un medico specialista in Medicina Legale che svolge le funzioni di Presidente ed altri due medici (di cui uno specialista in Medicina del lavoro). L’invalido, in sede di visita medica, può farsi assistere da un medico di sua fiducia; la visita medica deve intervenire entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. A seguito della visita viene redatto apposito verbale nel quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa. Nel caso in cui la Commissione medica periferica condivida il parere espresso dalla Commissione di prima istanza, procederà a rinviare alla stessa il verbale di visita timbrato, che diverrà quindi definitivo. Le prestazioni in favore degli invalidi civili La normativa prevede un articolato insieme di benefici in favore del soggetto dichiarato invalido, per la maggior parte di natura economica. a) Assegno mensile di invalidità Si tratta di una provvidenza economica che viene concessa gli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. L’erogazione di questo assegno è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011, tale limite reddituale è pari ad € 4.470,70. Inoltre, per poter beneficiare di tale assegno, il soggetto non deve svolgere alcuna attività lavorativa (incollocabilità al lavoro). Tale assegno è incompatibile con la pensione d’invalidità INPS. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari ad € 260,27. 23 Sino all’approvazione della Legge n. 248 del 2005 e del successivo D.P.C.M. del 30.03.2007, la Commissione medica periferica era un organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A seguito di tale intervento normativo, a decorrere dal 1.04.2007, la competenza esclusiva nel campo dell’invalidità civile è stata trasferita all’INPS, al quale andrà proposta la domanda. 72

) Pensione di inabilità Si tratta di una provvidenza economica erogata in favore degli invalidi di età superiore ai 18 anni nei cui confronti sia stata accertata, in sede di visita medico-sanitaria, un’inabilità al lavoro del 100%: il beneficiario si deve quindi trovare nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’erogazione di questo assegno è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011 tale limite reddituale è pari ad € 15.305,79. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari ad € 260,27. c) Indennità di accompagnamento Si tratta di un beneficio economico concesso ai cittadini inabili al 100% (nonché ai minori di anni 18 ed agli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età), che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di assistenza continua. Tali ultimi due requisiti (impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatoree assistenza continua) sono tra loro alternativi. 24 Tale indennità non è ancorata a limiti reddituali e non è incompatibile con l’espletamento di attività lavorativa; non spetta se l’invalido è ricoverato presso un istituto di cura, con pagamento della retta a carico dello Stato. d) Indennità di frequenza E’ una provvidenza economica che viene concessa agli invalidi di età inferiore ai 18 anni, ai quali siano state riconosciute, dall’apposita commissione medica, persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai sordi parziali quando si riconosce che essi abbiano necessità di frequentare scuole e centri di formazione professionale e di riabilitazione. L’erogazione di questa indennità è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011 tale limite reddituale è pari ad € 4.470,70. Inoltre, per poter beneficiare di tale assegno, il soggetto non deve svolgere alcuna attività lavorativa (incollocabilità al lavoro). Tale assegno è incompatibile con l’indennità di accompagnamento. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari ad € 260,27. 24 Con sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 22.11.2002, l’erogazione dell’assegno di accompagnamento è stata estesa anche ai bambini disabili che frequentano l’asilo nido in quanto un bambino disabile per i primi anni di crescita richiede una maggiore attenzione rispetto ad un bambino ano di pari età. 73

) Pensione di inabilità<br />

Si tratta di una provvidenza economica erogata in favore degli invalidi di età superiore ai 18 anni<br />

nei cui confronti sia stata accertata, in sede di visita medico-sanitaria, un’inabilità al lavoro del<br />

100%: il beneficiario si deve quindi trovare nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere<br />

qualsiasi attività lavorativa. L’erogazione di questo assegno è subordinata ad un limite di reddito<br />

annuo che viene annualmente stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno<br />

2011 tale limite reddituale è pari ad € 15.305,79. L’importo mensile viene stabilito annualmente con<br />

D.M.: per l’anno 2011 è pari ad € 260,27.<br />

c) Indennità di accompagnamento<br />

Si tratta di un beneficio economico concesso ai cittadini inabili al 100% (nonché ai minori di anni<br />

18 ed agli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni<br />

proprie della loro età), che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di<br />

un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di<br />

assistenza continua. Tali ultimi due requisiti (impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un<br />

accompagnatoree assistenza continua) sono tra loro alternativi. 24<br />

Tale indennità non è ancorata a limiti reddituali e non è incompatibile con l’espletamento di attività<br />

lavorativa; non spetta se l’invalido è ricoverato presso un istituto di cura, con pagamento della retta<br />

a carico dello Stato.<br />

d) Indennità di frequenza<br />

E’ una provvidenza economica che viene concessa agli invalidi di età inferiore ai 18 anni, ai quali<br />

siano state riconosciute, dall’apposita commissione medica, persistenti difficoltà a svolgere i<br />

compiti e le funzioni della propria età, nonché ai sordi parziali quando si riconosce che essi abbiano<br />

necessità di frequentare scuole e centri di formazione professionale e di riabilitazione.<br />

L’erogazione di questa indennità è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente<br />

stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011 tale limite reddituale è<br />

pari ad € 4.470,70. Inoltre, per poter beneficiare di tale assegno, il soggetto non deve svolgere<br />

alcuna attività lavorativa (incollocabilità al lavoro). Tale assegno è incompatibile con l’indennità di<br />

accompagnamento. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari<br />

ad € 260,27.<br />

24 Con sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 22.11.2002, l’erogazione dell’assegno di accompagnamento è stata<br />

estesa anche ai bambini disabili che frequentano l’asilo nido in quanto un bambino disabile per i primi anni di crescita<br />

richiede una maggiore attenzione rispetto ad un bambino ano di pari età.<br />

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