Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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La procedura di accertamento dello stato di invalidità<br />
La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile va presentata alla Commissione<br />
medica presso la A.S.L. competente per territorio. Sino al 31.12.2004, vi erano tre commissioni<br />
medico-legali preposte all’accertamento dello stato invalidante: la Commissione medica di prima<br />
istanzapresso la ASL alla quale va inoltrata la domanda, la Commissione medica periferica che<br />
effettua un controllo sugli accertamenti della Commissione di prima istanza e la Commissione<br />
medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello avverso gli accertamenti<br />
effettuati dalla Commissione presso la ASL e dalla Commissione medica periferica. 23<br />
La Commissione medica di prima istanza è sempre composta da tre membri, da un medico<br />
specialista in <strong>Medicina</strong> Legale che svolge le funzioni di Presidente ed altri due medici (di cui uno<br />
specialista in <strong>Medicina</strong> del lavoro).<br />
L’invalido, in sede di visita medica, può farsi assistere da un medico di sua fiducia; la visita medica<br />
deve intervenire entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. A seguito della visita<br />
viene redatto apposito verbale nel quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa.<br />
Nel caso in cui la Commissione medica periferica condivida il parere espresso dalla Commissione<br />
di prima istanza, procederà a rinviare alla stessa il verbale di visita timbrato, che diverrà quindi<br />
definitivo.<br />
Le prestazioni in favore degli invalidi civili<br />
La normativa prevede un articolato insieme di benefici in favore del soggetto dichiarato invalido,<br />
per la maggior parte di natura economica.<br />
a) Assegno mensile di invalidità<br />
Si tratta di una provvidenza economica che viene concessa gli invalidi civili di età compresa tra i 18<br />
e i 65 anni che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.<br />
L’erogazione di questo assegno è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente<br />
stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011, tale limite reddituale è<br />
pari ad € 4.470,70. Inoltre, per poter beneficiare di tale assegno, il soggetto non deve svolgere<br />
alcuna attività lavorativa (incollocabilità al lavoro). Tale assegno è incompatibile con la pensione<br />
d’invalidità INPS. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari<br />
ad € 260,27.<br />
23 Sino all’approvazione della Legge n. 248 del 2005 e del successivo D.P.C.M. del 30.03.2007, la Commissione<br />
medica periferica era un organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A seguito di tale intervento normativo, a<br />
decorrere dal 1.04.2007, la competenza esclusiva nel campo dell’invalidità civile è stata trasferita all’INPS, al quale<br />
andrà proposta la domanda.<br />
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