15.11.2014 Views

Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La procedura di accertamento dello stato di invalidità<br />

La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile va presentata alla Commissione<br />

medica presso la A.S.L. competente per territorio. Sino al 31.12.2004, vi erano tre commissioni<br />

medico-legali preposte all’accertamento dello stato invalidante: la Commissione medica di prima<br />

istanzapresso la ASL alla quale va inoltrata la domanda, la Commissione medica periferica che<br />

effettua un controllo sugli accertamenti della Commissione di prima istanza e la Commissione<br />

medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello avverso gli accertamenti<br />

effettuati dalla Commissione presso la ASL e dalla Commissione medica periferica. 23<br />

La Commissione medica di prima istanza è sempre composta da tre membri, da un medico<br />

specialista in <strong>Medicina</strong> Legale che svolge le funzioni di Presidente ed altri due medici (di cui uno<br />

specialista in <strong>Medicina</strong> del lavoro).<br />

L’invalido, in sede di visita medica, può farsi assistere da un medico di sua fiducia; la visita medica<br />

deve intervenire entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. A seguito della visita<br />

viene redatto apposito verbale nel quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa.<br />

Nel caso in cui la Commissione medica periferica condivida il parere espresso dalla Commissione<br />

di prima istanza, procederà a rinviare alla stessa il verbale di visita timbrato, che diverrà quindi<br />

definitivo.<br />

Le prestazioni in favore degli invalidi civili<br />

La normativa prevede un articolato insieme di benefici in favore del soggetto dichiarato invalido,<br />

per la maggior parte di natura economica.<br />

a) Assegno mensile di invalidità<br />

Si tratta di una provvidenza economica che viene concessa gli invalidi civili di età compresa tra i 18<br />

e i 65 anni che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.<br />

L’erogazione di questo assegno è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente<br />

stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011, tale limite reddituale è<br />

pari ad € 4.470,70. Inoltre, per poter beneficiare di tale assegno, il soggetto non deve svolgere<br />

alcuna attività lavorativa (incollocabilità al lavoro). Tale assegno è incompatibile con la pensione<br />

d’invalidità INPS. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari<br />

ad € 260,27.<br />

23 Sino all’approvazione della Legge n. 248 del 2005 e del successivo D.P.C.M. del 30.03.2007, la Commissione<br />

medica periferica era un organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A seguito di tale intervento normativo, a<br />

decorrere dal 1.04.2007, la competenza esclusiva nel campo dell’invalidità civile è stata trasferita all’INPS, al quale<br />

andrà proposta la domanda.<br />

72

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!