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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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anche se modificata ed integrata da numerose norme successive, ha previsto per gli invalidi civili<br />

l’erogazione di prestazioni economiche, la legge 18/1980 che ha introdotto il riconoscimento di una<br />

prestazione economica per i soggetti che avessero perso la capacità di lavoro e fossero privi di<br />

autonomia e la legge 104/1992 a tutela dei portatori di handicap.<br />

Nozione di invalido e valutazione medico-legale dell’invalidità civile<br />

La nozione di invalido, che si configura come una categoria non unitaria, è presente nella legge<br />

118/1971 il cui art. 2 così precisa: “Sono mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni<br />

congenite o acquisite, anche a carattere progressivo…che abbiano subito una riduzione<br />

permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3 o se minori di anni 18 che abbiano<br />

difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età…”.<br />

A seconda del grado di invalidità, determinato dalla predette minorazioni, si distinguono gli invalidi<br />

civili parziali (se il soggetto ha riduzione della capacità lavorativa dal 33,33% al 99%) da quelli<br />

totali (100%).<br />

Da tale definizione sono altresì esclusi gli invalidi del lavoro e gli invalidi per causa di servizio: in<br />

tali casi, vi è infatti uno stretto legame tra la causa ovvero l’infortunio sul lavoro e la riconoscibilità<br />

della prestazione. Nel caso dell’invalidità civile, invece, si prescinde completamente da ogni<br />

valutazione sulla causa della menomazione.<br />

Per stabilire il grado di invalidità, le legge si riferisce all’incidenza della menomazione sulla<br />

capacità lavorativa del soggetto. Pertanto, la valutazione medico-legale dell’invalidità si articola su<br />

tre parametri: 1. la valutazione del danno funzionale permanente ovvero gli esiti permanenti delle<br />

infermità fisiche o psichiche, con ripercussione negativa sulla capacità lavorativa; 2. la valutazione<br />

della riduzione della capacità lavorativa: il medico legale dovrà verificare caso per caso in che<br />

misura le infermità o le menomazioni accertate si ripercuotono sulla capacità lavorativa del<br />

soggetto; 3. un sistema tabellare ovvero una tabella che conta 426 voci che elenca specificatamente<br />

le infermità a cui è attribuita una determinata percentuale fissa (ad esempio, alla perdita delle due<br />

mani è attribuita la percentuale di invalidità del 100%) e le infermità in cui danno funzionale<br />

permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa.<br />

Nel caso di soggetti ultrasessantacinquenni o di minori di anni diciotto che, si presume, non<br />

svolgono alcuna attività lavorativa, non è possibile ancorare la valutazione dell’invalidità alla<br />

ridotta capacità lavorativa: per tale ragione, al fine di valutare il grado di invalidità, si dovrà avere<br />

riguardo alle “difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età considerata”.<br />

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