15.11.2014 Views

Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LA TUTELA DEGLI INVALIDI<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Premessa<br />

Già a partire dal 1811 venne istituito a Venezia, con il Decreto Italico del 5 giugno, un “Fondo per<br />

gli invalidi”: il fine che lo Stato si preoccupava di realizzare era il sostentamento per gli invalidi,<br />

non solo di guerra, ma di tutte le categorie e per le loro famiglie.<br />

Con l’avvento della Costituzione repubblicana, l’intervento dello Stato a tutela degli invalidi trova<br />

un importante fondamento normativo con la previsione dell’art. 38 che così statuisce: “Ogni<br />

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e<br />

all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati<br />

alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione<br />

involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.<br />

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo<br />

Stato.L'assistenza privata è libera”.<br />

Come di evince dalla lettura di tale disposizione e come evidenziato anche dalla giurisprudenza<br />

costituzionale 22 , l’art. 38 presenta due diverse fattispecie, al primo ed al secondo comma, una di<br />

tipo assistenziale e l’altra di natura previdenziale, su cui si articola il sistema di sicurezza sociale<br />

italiano.<br />

Al primo comma, infatti, la tutela degli invalidi da parte dello Stato viene riconosciuta solo in<br />

favore dei cittadini italiani: pertanto, degli istituti previsti dall’ordinamento a tutela di tali categorie<br />

disagiate non potranno avvantaggiarsene gli stranieri. Inoltre il rapporto assistenziale con lo Stato<br />

trova il suo presupposto nella condizione di inabilità al lavoro e di assenza dei mezzi necessari per<br />

vivere da parte del cittadino.<br />

Nel secondo comma, invece, vengono qualificati come meritevoli di maggiore tutela giuridica<br />

soggetti qualificati ovvero i lavoratori. In tale ipotesi, il sorgere dal rapporto giuridico previdenziale<br />

è determinato da specifiche situazioni ovvero l’infortunio, la malattia, l’invalidità e la vecchiaia, la<br />

disoccupazione involontaria.<br />

Tale disposizione costituzionale ha trovato attuazione in una ricca legislazione ordinaria soprattutto<br />

negli Settanta ed Ottanta: tra la normativa di maggiore interesse si segnala la legge 118/1977 che,<br />

22 Cfr. Corte cost., n. 31 del 5.02.1986; Corte cost. n. 156 del 12.04.1991 e n Corte cost. n. 196 del 27.04.1993.<br />

70

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!