Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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• stabilire una regolamentazione molto restrittiva sulle sponsorizzazione di eventi sportivi o musicali da parte dei produttori di alcolici e relativamente a quegli eventi pensati per promuovere il consumo di alcol come festival o sagre di prodotti alcolici; • ridurre al minimo le pressioni esercitate sui giovani per incitarli al consumo, specialmente quelle derivanti dalle promozioni, distribuzioni gratuite, pubblicità, sponsorizzazioni e disponibilità relative all’alcol, con particolare attenzione alle manifestazioni di grande richiamo sociale, ribadendo l’inopportunità di utilizzare tecniche indirizzate al target e alla cultura giovanile; • modificare la norma relativa al divieto di vendita di superalcolici sulle autostrade nelle ore notturne (art. 14 comma 1 leg. N.125 30/03/2001) sostituendola con un divieto di vendita di tutte le bevande alcoliche; • monitorare l' impatto dell’alcol sulla salute e valutazione dei costi e dell’affidabilità delle politiche sociali ed economiche relative all'industria degli alcolici. In particolare, riguardo a quest’ultimo punto, si ricorda come sia ormai chiaramente dimostrato (cfr. Galimberti L., 2005), grazie al confronto fatto nel tempo tra legislazione nazionale di Paesi diversi, che la riduzione del costo dell’alcol tende a favorire l’aumento del consumo globale di tale sostanza nella popolazione generale. Mentre, invece, interventi che agiscono frenando l’offerta, come ad esempio l’aumento delle tasse sugli alcolici, legislazioni restrittive sulle licenze di vendita, accordi commerciali che regolamentano il consumo ecc., producono una riduzione dei consumi e, di conseguenza, anche dei problemi e delle patologie alcolcorrelate. Finora, un significativo passo avanti è stato fatto con l’entrata in vigore, in Italia, della Legge Quadro N.125 del 30 marzo 2001 (GU N. 90 del 18/04/2001) che, in linea con una serie di atti dell'Unione Europea e internazionali, ha adottato una disciplina complessiva in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. In particolare tra le finalità di tale legge - in piena adesione ai principi del Piano d’azione europeo sull’alcol dell’OMS e della Carta europea sull’alcol (1995) - all'art. 2 si fa riferimento alla tutela del diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e super alcoliche. La legge predispone, inoltre, una nuova articolazione dei compiti dello Stato e delle Regioni, che dovranno definire: “i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi dei servizi sanitari per attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti aventi problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi” (art. 3, comma 1, lett. a); le azioni di monitoraggio dei dati relativi all'uso di alcool (comma 1, lettera c); 66
“le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile” (comma 1, lettera d). Continuando a rappresentare un importante strumento di rafforzamento delle politiche alcologiche, in questi ultimi anni tale legge ha permesso di realizzare interventi e strumenti sia in ambiti di competenze specifiche del Ministero della Salute e delle Regioni, sia in ambiti di competenze di altre amministrazioni centrali. Un esempio significativo è rappresentato dal Decreto Interministeriale, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute, che, in attuazione dell’art. 15 della succitata legge, si pone come obiettivo l’individuazione dei luoghi di lavoro in cui apporre il divieto totale di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche. Mentre, in base a quanto previsto dall’art.4 e in linea con la Carta europea sull’alcol, nel 2001 è stata istituita la Consulta nazionale alcol per promuovere e sviluppare un programma d’azione basato sulle strategie del Piano d’azione europeo sull’alcol dell’OMS (EAAP). La Consulta nazionale alcol, divenuta operativa a tutti gli effetti e insediatasi presso il Ministero della Solidarietà Sociale, include: rappresentanti dei vari Ministeri – Salute, Lavoro, Industria, Educazione; rappresentanti delle Regioni; Istituto Superiore di Sanità; esperti e rappresentanti delle varie associazione di auto e mutuo-aiuto. In ambito sempre di strategie e politiche di intervento, si ricorda, infine, l’avvio di due importanti piani d’azione da parte del Ministero della Salute: il Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS) e il programma alcologico del Programma Governativo Nazionale “Guadagnare Salute”. Se il primo costituisce un strumento di promozione delle politiche rivolto più specificamente alle istituzioni sanitarie, con il secondo il Ministero della Salute intende sensibilizzare e coinvolgere altre amministrazioni che, pur non appartenenti all’ambito sanitario, giocano un ruolo importante riguardo alle possibilità di contenimento del danno alcolcorrelato; nonché si rivolge ad altri soggetti, enti ed istituzioni con analoghe responsabilità, compresi il mondo della produzione e distribuzione. BIBLIOGRAFIA - Anderson P., 1993, Management of alcohol problems: the role of the general practitioner, Alcohol and Alcoholism, 28, 3, 263-72. - Anderson P., Gual A., Colom J., 2006, Linee guida cliniche. La formazione e l’aggiornamento per l’identificazione ed il trattamento dei pazienti a rischio, una Strategia Nazionale, Alcohol and primary health care: linee guida, Salute e Territorio, Marzo-Aprile, N.155, pp.77-84, ETS, Pisa. - Bartoli G., Patussi V., Rossi A., Scafato E., 2001, Abuso di alcol e prevenzione: la ricerca “Drinkless”, Rivista SIMG, N. 4. http://www.simg.it/ servizi/servizi_riviste2001/numero4/3.htm - Bellotti G.G., Bellini M.L., De Mei B., Greco D. (a cura di), 1995, Il counselling nell’infezione e nella malattia da HIV, ISTISAN 95/28, Istituto Superiore di Sanità, Roma. 67
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musicali da parte dei produttori di alcolici e relativamente a quegli eventi pensati per<br />
promuovere il consumo di alcol come festival o sagre di prodotti alcolici;<br />
• ridurre al minimo le pressioni esercitate sui giovani per incitarli al consumo, specialmente<br />
quelle derivanti dalle promozioni, distribuzioni gratuite, pubblicità, sponsorizzazioni e<br />
disponibilità relative all’alcol, con particolare attenzione alle manifestazioni di grande<br />
richiamo sociale, ribadendo l’inopportunità di utilizzare tecniche indirizzate al target e alla<br />
cultura giovanile;<br />
• modificare la norma relativa al divieto di vendita di superalcolici sulle autostrade nelle ore<br />
notturne (art. 14 comma 1 leg. N.125 30/03/2001) sostituendola con un divieto di vendita<br />
di tutte le bevande alcoliche;<br />
• monitorare l' impatto dell’alcol sulla salute e valutazione dei costi e dell’affidabilità delle<br />
politiche sociali ed economiche relative all'industria degli alcolici.<br />
In particolare, riguardo a quest’ultimo punto, si ricorda come sia ormai chiaramente dimostrato (cfr.<br />
Galimberti L., 2005), grazie al confronto fatto nel tempo tra legislazione nazionale di Paesi diversi,<br />
che la riduzione del costo dell’alcol tende a favorire l’aumento del consumo globale di tale sostanza<br />
nella popolazione generale. Mentre, invece, interventi che agiscono frenando l’offerta, come ad<br />
esempio l’aumento delle tasse sugli alcolici, legislazioni restrittive sulle licenze di vendita, accordi<br />
commerciali che regolamentano il consumo ecc., producono una riduzione dei consumi e, di<br />
conseguenza, anche dei problemi e delle patologie alcolcorrelate. Finora, un significativo passo<br />
avanti è stato fatto con l’entrata in vigore, in Italia, della Legge Quadro N.125 del 30 marzo 2001<br />
(GU N. 90 del 18/04/2001) che, in linea con una serie di atti dell'Unione Europea e internazionali,<br />
ha adottato una disciplina complessiva in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. In particolare<br />
tra le finalità di tale legge - in piena adesione ai principi del Piano d’azione europeo sull’alcol<br />
dell’OMS e della Carta europea sull’alcol (1995) - all'art. 2 si fa riferimento alla tutela del diritto<br />
delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare e lavorativa<br />
protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e super alcoliche.<br />
La legge predispone, inoltre, una nuova articolazione dei compiti dello Stato e delle Regioni, che<br />
dovranno definire: “i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi dei servizi sanitari per attività di<br />
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti aventi problemi e patologie<br />
alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi” (art. 3,<br />
comma 1, lett. a); le azioni di monitoraggio dei dati relativi all'uso di alcool (comma 1, lettera c);<br />
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