Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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15.11.2014 Views

IL BENE SALUTE E LA SUA TUTELA Avv. Francesca Chiarelli Premessa Il diritto alla salute trova il suo fondamento normativo nell’art. 32 della Costituzione il cui primo comma prevede che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Prima dell’avvento della Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, non era presente nell’ordinamento italiano alcuna espressa tutela della salute: lo Statuto Albertino si limitava infatti a garantire, in via generale, il diritto alla vita e la libertà personale. L’assistenza sanitaria non rappresentava infatti un diritto per il cittadino, bensì una sorta di atto caritatevole fornito dalla opere pie. Con il passaggio allo Stato sociale ed il riconoscimento dei diritti sociali da parte dello Stato avvenuto con le Costituzioni adottate tra il primo ed il secondo dopoguerra, lo Stato si è assunto l’impegno di garantire la tutela dei diritti inviolabili, tra i quali viene ricompreso anche il diritto alla salute. Il diritto alla salute viene ad essere considerato dalla Corte costituzionale “un diritto primario ed assoluto”, che merita piena ed esaustiva tutela (Sent. nn. 356 del 1991, 202 del 1991, 307 del 1990). La salute, viene, quindi ad essere riconosciuta come diritto del cittadino a pretendere dallo Stato la necessaria assistenza sanitaria. L’art. 32 della Costituzione Dalla lettura dell’art.32 si evince come il diritto alla salute riceva tutela dall’ordinamento sotto un duplice profilo: ad essere tutelato è infatti sia il lato individuale e soggettivo (“fondamentale diritto dell’individuo”), sia il lato sociale ed oggettivo (“interesse della collettività”). Inoltre, l’art. 32 della Costituzione racchiude una molteplicità di significati e contenuti: il diritto all’integrità psico-fisica, il diritto all’assistenza sanitaria, il diritto alle cure gratuite per gli indigenti, il diritto a vivere in un ambiente salubre ed, infine, il diritto a non ricevere trattamenti sanitari se non quelli di carattere obbligatorio previsti dalla legge. 4

a) Il diritto all’integrità psicofisica Nella sua accezione tradizionale, il diritto alla salute si configura come diritto alla tutela dell’integrità psico-fisica di ogni individuo, che può essere fatta valere sia nei confronti dello Stato che nei rapporti con i privati. Da ciò discende che tutte le lesioni e/o menomazioni dell’integrità psico-fisica personale fanno sorgere in capo al singolo danneggiato il diritto al risarcimento del danno, i cui presupposti sono individuati nell’art. 2043 del codice civile. Nell’interpretazione, alquanto estesa, che ne è stata data dalla Corte costituzionale, per “integrità psico-fisica” si intende una situazione di benessere completo dell’individuo che si riferisce ad ogni aspetto della vita ovvero a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella propria vita. Ciò che viene preso in considerazione ai fini della tutela costituzionale, non è solo la sfera patrimoniale-economica dell’individuo, ma anche la sfera culturale, affettiva, sociale, sportiva, spirituale ovvero ogni ambito nel quale il soggetto svolge la sua personalità. b) Il diritto all’assistenza sanitaria Accanto alla nozione fondamentale di salute appena vista, con l’affermarsi dello Stato sociale, il diritto alla salute viene visto anche come diritto per gli indigenti di vedersi garantiti i trattamenti sanitari necessari (“ La Repubblica…garantisce cure gratuite agli indigenti”). Tale accezione, a differenza di quella sopra vista di diritto all’integrità psico-fisica, può essere vantata dal privato solo nei confronti dello Stato e non nei rapporti con gli altri privati. Tale previsione costituzionale comporta quindi un preciso dovere in capo allo Stato di acquistare e destinare risorse per la cura della salute dei cittadini, reclutare il personale che possa garantire tali cure e costruire le strutture logistiche necessarie. Sotto questo profilo, una significativa attuazione del precetto costituzionale è rappresentato dalla riforma sanitaria introdotta con la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, estendendo in tal modo l’obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie a tutta la popolazione, gratuitamente o dietro il pagamento di un ticket. Appare evidente che il diritto all’assistenza sanitaria incontra un limite oggettivo rappresentato dalle limitate risorse finanziarie ed organizzative di cui lo Stato dispone. Ciò comporta che, come tutti gli altri diritti garantiti in Costituzione, ma che richiedono uno “sforzo” economico da parte dello Stato (cd. “diritti economicamente condizionati”), quest’ultimo dovrà operare una necessaria opera di bilanciamento tra la garanzia del nucleo essenziale dei suddetti diritti e le risorse esistenti. Sul punto ha avuto modo di esprimersi, con diverse pronunce, la Corte costituzionale la quale, pur riconoscendo che la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso 5

IL BENE SALUTE E LA SUA TUTELA<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Premessa<br />

Il diritto alla salute trova il suo fondamento normativo nell’art. 32 della Costituzione il cui primo<br />

comma prevede che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e<br />

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.<br />

Prima dell’avvento della Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, non era<br />

presente nell’ordinamento italiano alcuna espressa tutela della salute: lo Statuto Albertino si<br />

limitava infatti a garantire, in via generale, il diritto alla vita e la libertà personale. L’assistenza<br />

sanitaria non rappresentava infatti un diritto per il cittadino, bensì una sorta di atto caritatevole<br />

fornito dalla opere pie.<br />

Con il passaggio allo Stato sociale ed il riconoscimento dei diritti sociali da parte dello Stato<br />

avvenuto con le Costituzioni adottate tra il primo ed il secondo dopoguerra, lo Stato si è assunto<br />

l’impegno di garantire la tutela dei diritti inviolabili, tra i quali viene ricompreso anche il diritto alla<br />

salute. Il diritto alla salute viene ad essere considerato dalla Corte costituzionale “un diritto primario<br />

ed assoluto”, che merita piena ed esaustiva tutela (Sent. nn. 356 del 1991, 202 del 1991, 307 del<br />

1990).<br />

La salute, viene, quindi ad essere riconosciuta come diritto del cittadino a pretendere dallo Stato la<br />

necessaria assistenza sanitaria.<br />

L’art. 32 della Costituzione<br />

Dalla lettura dell’art.32 si evince come il diritto alla salute riceva tutela dall’ordinamento sotto un<br />

duplice profilo: ad essere tutelato è infatti sia il lato individuale e soggettivo (“fondamentale diritto<br />

dell’individuo”), sia il lato sociale ed oggettivo (“interesse della collettività”).<br />

Inoltre, l’art. 32 della Costituzione racchiude una molteplicità di significati e contenuti: il diritto<br />

all’integrità psico-fisica, il diritto all’assistenza sanitaria, il diritto alle cure gratuite per gli indigenti,<br />

il diritto a vivere in un ambiente salubre ed, infine, il diritto a non ricevere trattamenti sanitari se<br />

non quelli di carattere obbligatorio previsti dalla legge.<br />

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