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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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Pertanto, i caratteri del danno biologico possono essere così riassunti:<br />

a) è un danno a fondamento medico legale in quanto presuppone la sussistenza di una lesione<br />

fisica o psichica, accertabile clinicamente;<br />

b) è un danno onnicomprensivo: nella liquidazione si tiene conto di tutte le ripercussioni<br />

sfavorevoli che la lesione ha avuto sul soggetto (è comprensiva quindi del danno estetico,<br />

del danno sessuale, del danno da vita di relazione, del danno psichico, …). Infatti, se si<br />

accettasse l’ipotesi di un’autonomia risarcitoria delle singole voci di danno, vi sarebbe il<br />

rischio di una duplicazione risarcitoria;<br />

c) è un danno aredittuale, in quanto viene risarcito a prescindere dalle conseguenze<br />

patrimoniali che le lesioni possono aver prodotto;<br />

d) è un danno risarcito con criterio egualitario in base a parametri comuni per la generalità dei<br />

cittadini.<br />

Dalla definizione di danno biologico, nonché dall’applicazione che ne ha dato la giurisprudenza, si<br />

evince come l’aspetto che viene messo maggiormente in evidenza sia quello dinamico ovvero le<br />

conseguenze negative della menomazione sulla vita quotidiana del danneggiato: a tal fine assumono<br />

una sempre maggiore rilevanza la dimensione “pubblica”, sociale dell’individuo e la rete di<br />

relazioni nella quale la persona opera e si realizza. Ciò spiega perché all’interno della categoria del<br />

danno biologico siano confluite vecchie configurazioni del danno, quali il danno alla vita da<br />

relazione o il danno estetico, che, per alcuni anni, sono stati risarciti in via autonoma.<br />

a) Il Danno alla vita di relazione<br />

Il danno alla vita da relazione comprende tutte le attività non lavorative nelle quali si afferma e si<br />

espande la personalità dell’individuo nel mondo esterno.<br />

Tale categoria di danno è stata configurata dalla giurisprudenza già all’inizio del 1900, al fine di<br />

aggirare la limitazione risarcitoria del danno alla salute solo in caso di danno patrimoniale. Il caso<br />

di specie si riferiva ad una nobildonna torinese che aveva riportato una frattura deturpante della<br />

clavicola. Atteso che la vittima era una benestante che non svolgeva alcuna attività lavorativa,<br />

secondo i principi vigenti all’epoca, non era dovuto alcun risarcimento. Tuttavia, il Tribunale di<br />

Torino 7 accolse la richiesta risarcitoria della donna, “ritenendo che l’alterazione estetica della<br />

spalla, che impedisce il decolletè e quindi la partecipazione ai balli, feste di una signora di elevato<br />

grado sociale, è indennizzabile sotto il riflesso della menomata vita di relazione”.<br />

7 Trib. Torino, sentenza dell’11.12.1934<br />

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