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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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613 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) e, in caso di trattamento chirurgico, lesione personale<br />

(art. 582 c.p.) (Cass. penale, Sez. IV, n. 1572 dell’11.07.2001).<br />

Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, il medico che “in assenza di necessità ed urgenza<br />

terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello<br />

meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che<br />

solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto<br />

il profilo psichico la finalità pur sempre curativa della sua condotta, sicché egli risponde del reato<br />

di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte“ (Cass. Penale, Sez. IV, n. 5639<br />

del 21.4.1992).<br />

Da ultimo, con riferimento ai requisiti del consenso, si ritiene che, affinché si possa ritenere<br />

validamente espresso, è necessario che il consenso sia richiesto (ovvero ne va prospettata la<br />

necessità al paziente), personale (ovvero deve essere espresso dall’avente diritto), consapevole e<br />

completo (ovvero il paziente deve essere stato edotto in modo esauriente sulla prestazione), libero<br />

(non viziato da indebite interferenze psicologiche), manifesto e attuale (sempre revocabile).<br />

g) Il rifiuto a ricevere trattamenti sanitari<br />

Al di fuori dei casi in cui il trattamento sanitario sia obbligatorio, l’individuo rimane libero di<br />

autodeterminarsi in ordine alle cure, anche nell’ipotesi in cui il rifiuto delle cure implichi una<br />

rinunzia alla vita: tutti i trattamenti sanitari sono volontari e richiedono il libero consenso del<br />

malato.<br />

Infatti, a fronte dell’affermazione del diritto alla salute, non è normativamente previsto “un dovere<br />

di vivere”, né tantomeno un trattamento obbligatorio nel caso in cui il rifiuto dell’individuo alle<br />

cure ne possa provocare la morte.<br />

Da ciò ne discende che l’individuo può rifiutare trattamenti medici e la sua consapevole volontà<br />

deve essere rispettata anche quando il rifiuto riguardi terapie “salva-vita”.<br />

Sebbene, dunque, il personale sanitario sia investito dell’obbligo di attivarsi al fine di garantire la<br />

vita e la salute del paziente, d’altro canto tale obbligo trova un limite nella cosciente, libera ed<br />

informata opposizione del malato.<br />

Con riferimento al caso di rifiuto di un paziente di ricevere cure, la Corte costituzionale ha<br />

osservato che il diritto a non subire trattamenti medici non voluti è un diritto inviolabile, rientrando<br />

“tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal<br />

contiguo e connesso diritto alla vita ed alla integrità fisica, con il quale concorre a creare la<br />

matrice prima di ogni altro diritto costituzionale protetto della persona” (Sent. n. 238 del 1996).<br />

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