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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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Facoltà di Scienze della Formazione<br />

Insegnamento di<br />

<strong>Medicina</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>Riabilitativa</strong> e <strong>Sociale</strong><br />

<strong>Prof</strong>. <strong>Fabrizio</strong> <strong>Iecher</strong><br />

Materiale didattico relativo ad alcuni argomenti trattati durante le<br />

lezioni, elaborato dalla Dott.ssa Daniela Cerratti, dall’Avv. Francesca<br />

Chiarelli e dalla Dott.ssa Lucia Taddei, cultrici della materia.<br />

Prima edizione


INDICE<br />

INDICE .............................................................................................................................................................................. 2<br />

IL BENE SALUTE E LA SUA TUTELA ....................................................................................................................... 4<br />

PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 4<br />

L’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE .................................................................................................................................... 4<br />

a) Il diritto all’integrità psicofisica ....................................................................................................................... 5<br />

b) Il diritto all’assistenza sanitaria ....................................................................................................................... 5<br />

c) Il diritto alla salubrità dell’ambiente ................................................................................................................ 6<br />

d) Il diritto alla salute degli stranieri .................................................................................................................... 6<br />

e) I trattamenti sanitari obbligatori ...................................................................................................................... 8<br />

f) Il consenso informato ...................................................................................................................................... 10<br />

g) Il rifiuto a ricevere trattamenti sanitari .......................................................................................................... 11<br />

IL DANNO ALLA SALUTE ......................................................................................................................................... 13<br />

FONDAMENTO NORMATIVO........................................................................................................................................... 13<br />

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE .............................................................................................................................. 13<br />

LA NOZIONE DI DANNO BIOLOGICO ............................................................................................................................... 14<br />

a) Il Danno alla vita di relazione ........................................................................................................................ 15<br />

b) Il danno alla capacità sessuale ....................................................................................................................... 16<br />

c) Il danno estetico .............................................................................................................................................. 16<br />

PARTICOLARI FATTISPECIE DI DANNO ALLA SALUTE .................................................................................................... 17<br />

a) Il danno da nascita indesiderata ..................................................................................................................... 17<br />

b) Il danno da procurato aborto .......................................................................................................................... 17<br />

c) Danno subito nell’ambiente di lavoro ............................................................................................................. 17<br />

d) Il danno da fumo ............................................................................................................................................. 18<br />

DANNO ESISTENZIALE .................................................................................................................................................. 18<br />

LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO ........................................................................................................................ 19<br />

DANNO PATRIMONIALE ................................................................................................................................................. 20<br />

DANNO MORALE ............................................................................................................................................................ 20<br />

I CONCETTI DI SALUTE GENERALE E MENTALE ............................................................................................ 22<br />

1.1 Evoluzione del concetto di malattia mentale ............................................................................................. 24<br />

2. LEGISLAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE ....................................................................................................... 24<br />

2.1 Legge 36/1904 e 615/1909 ................................................................................................................................ 24<br />

2.2 Legge n.431 del 18 marzo 1968 ........................................................................................................................ 25<br />

2.3 Legge n.180/78 ................................................................................................................................................. 25<br />

2.4 Il progetto obiettivo “tutela della salute” mentale 1994/96 e 1998/2000 ........................................................ 27<br />

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................................... 30<br />

LE COMUNITA’ TERAPEUTICHE ........................................................................................................................... 31<br />

UNA COMUNITÀ ESPLICITAMENTE TERAPEUTICA : IL “PROGETTO UOMO” .................................................................. 33<br />

LA COMUNITÀ DI SAN PATRIGNANO .............................................................................................................................. 34<br />

IL SER.T........................................................................................................................................................................ 35<br />

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................................... 37<br />

L’ALCOL ........................................................................................................................................................................ 38<br />

1. CONTENUTO ED EFFETTI .......................................................................................................................................... 38<br />

2. LA DIPENDENZA ....................................................................................................................................................... 40<br />

2


3. PROBLEMI ALCOLCORRELATI .................................................................................................................................... 42<br />

4. IL CONSUMO DI ALCOL: UN FENOMENO IN CRESCITA TRA GIOVANI E DONNE ........................................................... 44<br />

4.1 L’alcol e i giovani .............................................................................................................................................. 46<br />

4.2 L’alcol e le donne ............................................................................................................................................... 50<br />

5 TRATTAMENTI E CURA ............................................................................................................................................... 52<br />

5.1 L’evoluzione del concetto di alcolismo .............................................................................................................. 52<br />

5.2 Interventi terapeutici .......................................................................................................................................... 53<br />

5.3 Strumenti diagnostici e tecnica del “brief intervention” ................................................................................... 55<br />

5.4 I gruppi di auto-aiuto ......................................................................................................................................... 58<br />

5.5 Gli Alcolisti Anonimi (AA) ................................................................................................................................. 59<br />

5.6 Vladimir Hudolin: le origini dei Club Alcolisti in Trattamento e la Teoria dei Sistemi. .................................. 61<br />

5.7 Club Alcolisti in Trattamento (CAT) ................................................................................................................. 63<br />

6. OBIETTIVI E STRATEGIE........................................................................................................................................... 64<br />

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................................... 67<br />

LA TUTELA DEGLI INVALIDI .................................................................................................................................. 70<br />

PREMESSA .................................................................................................................................................................... 70<br />

NOZIONE DI INVALIDO E VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DELL’INVALIDITÀ CIVILE .................................................... 71<br />

LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ ................................................................................ 72<br />

LE PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI ..................................................................................................... 72<br />

LA LEGGE QUADRO SULL’HANDICAP ............................................................................................................................. 74<br />

LA VALUTAZIONE PENALISTICA DEI “FALSI INVALIDI CIVILI” ...................................................................................... 75<br />

MEZZI DI PROTEZIONE GIURIDICA A TUTELA DEGLI INVALIDI ...................................................................................... 76<br />

INVALIDITÀ E CAUSA DI SERVIZIO: LE PENSIONI PRIVILEGIATE ................................................................................... 78<br />

MATERNITÀ RESPONSABILE ED ABORTO ......................................................................................................... 80<br />

PREMESSA .................................................................................................................................................................... 80<br />

LA DISCIPLINA NORMATIVA PRIMA DEL 1978 ............................................................................................................... 80<br />

VERSO LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ABORTO ............................................................................................................ 81<br />

LA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE DAL 1978............................................................................................................ 82<br />

a) Principi generali ............................................................................................................................................. 83<br />

b) Interruzione di gravidanza entro i primi novanta giorni................................................................................. 84<br />

c) Interruzione di gravidanza dopo i primi novanta giorni ed interruzione di gravidanza urgente (ovvero<br />

quando ricorre l’imminente pericolo per la vita della donna) ................................................................................. 85<br />

d) Minori di età e donne interdette ...................................................................................................................... 86<br />

e) Dovere del medico ed obiezione di coscienza ................................................................................................. 88<br />

f) Aborto illegale ................................................................................................................................................. 89<br />

BREVI CENNI DI GIURISPRUDENZA ............................................................................................................................... 89<br />

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO ............................................................................................. 92<br />

D. LGS. 81/08 E S.M. ................................................................................................................................................... 92<br />

RISCHI DANNI DA LAVORO ............................................................................................................................................ 93<br />

FATTORI DI RISCHIO ..................................................................................................................................................... 94<br />

RISCHI PSICOFISICI ...................................................................................................................................................... 99<br />

MALATTIE PROFESSIONALI ........................................................................................................................................... 99<br />

APPENDICE LEGISLATIVA .................................................................................................................................... 107<br />

3


IL BENE SALUTE E LA SUA TUTELA<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Premessa<br />

Il diritto alla salute trova il suo fondamento normativo nell’art. 32 della Costituzione il cui primo<br />

comma prevede che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e<br />

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.<br />

Prima dell’avvento della Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, non era<br />

presente nell’ordinamento italiano alcuna espressa tutela della salute: lo Statuto Albertino si<br />

limitava infatti a garantire, in via generale, il diritto alla vita e la libertà personale. L’assistenza<br />

sanitaria non rappresentava infatti un diritto per il cittadino, bensì una sorta di atto caritatevole<br />

fornito dalla opere pie.<br />

Con il passaggio allo Stato sociale ed il riconoscimento dei diritti sociali da parte dello Stato<br />

avvenuto con le Costituzioni adottate tra il primo ed il secondo dopoguerra, lo Stato si è assunto<br />

l’impegno di garantire la tutela dei diritti inviolabili, tra i quali viene ricompreso anche il diritto alla<br />

salute. Il diritto alla salute viene ad essere considerato dalla Corte costituzionale “un diritto primario<br />

ed assoluto”, che merita piena ed esaustiva tutela (Sent. nn. 356 del 1991, 202 del 1991, 307 del<br />

1990).<br />

La salute, viene, quindi ad essere riconosciuta come diritto del cittadino a pretendere dallo Stato la<br />

necessaria assistenza sanitaria.<br />

L’art. 32 della Costituzione<br />

Dalla lettura dell’art.32 si evince come il diritto alla salute riceva tutela dall’ordinamento sotto un<br />

duplice profilo: ad essere tutelato è infatti sia il lato individuale e soggettivo (“fondamentale diritto<br />

dell’individuo”), sia il lato sociale ed oggettivo (“interesse della collettività”).<br />

Inoltre, l’art. 32 della Costituzione racchiude una molteplicità di significati e contenuti: il diritto<br />

all’integrità psico-fisica, il diritto all’assistenza sanitaria, il diritto alle cure gratuite per gli indigenti,<br />

il diritto a vivere in un ambiente salubre ed, infine, il diritto a non ricevere trattamenti sanitari se<br />

non quelli di carattere obbligatorio previsti dalla legge.<br />

4


a) Il diritto all’integrità psicofisica<br />

Nella sua accezione tradizionale, il diritto alla salute si configura come diritto alla tutela<br />

dell’integrità psico-fisica di ogni individuo, che può essere fatta valere sia nei confronti dello Stato<br />

che nei rapporti con i privati. Da ciò discende che tutte le lesioni e/o menomazioni dell’integrità<br />

psico-fisica personale fanno sorgere in capo al singolo danneggiato il diritto al risarcimento del<br />

danno, i cui presupposti sono individuati nell’art. 2043 del codice civile.<br />

Nell’interpretazione, alquanto estesa, che ne è stata data dalla Corte costituzionale, per “integrità<br />

psico-fisica” si intende una situazione di benessere completo dell’individuo che si riferisce ad ogni<br />

aspetto della vita ovvero a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica sé<br />

stessa nella propria vita. Ciò che viene preso in considerazione ai fini della tutela costituzionale,<br />

non è solo la sfera patrimoniale-economica dell’individuo, ma anche la sfera culturale, affettiva,<br />

sociale, sportiva, spirituale ovvero ogni ambito nel quale il soggetto svolge la sua personalità.<br />

b) Il diritto all’assistenza sanitaria<br />

Accanto alla nozione fondamentale di salute appena vista, con l’affermarsi dello Stato sociale, il<br />

diritto alla salute viene visto anche come diritto per gli indigenti di vedersi garantiti i trattamenti<br />

sanitari necessari (“ La Repubblica…garantisce cure gratuite agli indigenti”).<br />

Tale accezione, a differenza di quella sopra vista di diritto all’integrità psico-fisica, può essere<br />

vantata dal privato solo nei confronti dello Stato e non nei rapporti con gli altri privati. Tale<br />

previsione costituzionale comporta quindi un preciso dovere in capo allo Stato di acquistare e<br />

destinare risorse per la cura della salute dei cittadini, reclutare il personale che possa garantire tali<br />

cure e costruire le strutture logistiche necessarie.<br />

Sotto questo profilo, una significativa attuazione del precetto costituzionale è rappresentato dalla<br />

riforma sanitaria introdotta con la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 che ha istituito il Servizio<br />

Sanitario Nazionale, estendendo in tal modo l’obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni<br />

sanitarie a tutta la popolazione, gratuitamente o dietro il pagamento di un ticket.<br />

Appare evidente che il diritto all’assistenza sanitaria incontra un limite oggettivo rappresentato dalle<br />

limitate risorse finanziarie ed organizzative di cui lo Stato dispone. Ciò comporta che, come tutti gli<br />

altri diritti garantiti in Costituzione, ma che richiedono uno “sforzo” economico da parte dello Stato<br />

(cd. “diritti economicamente condizionati”), quest’ultimo dovrà operare una necessaria opera di<br />

bilanciamento tra la garanzia del nucleo essenziale dei suddetti diritti e le risorse esistenti. Sul punto<br />

ha avuto modo di esprimersi, con diverse pronunce, la Corte costituzionale la quale, pur<br />

riconoscendo che la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso<br />

5


legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, ha tuttavia rilevato come<br />

“le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un<br />

peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto<br />

dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Ed é certamente a quest'ambito<br />

che appartiene il diritto dei cittadini in disagiate condizioni economiche, o indigenti secondo la<br />

terminologia dell'art. 32 della Costituzione, a che siano loro assicurate cure gratuite”(Sent. nn.<br />

309 del 1999, 267 del 1998, 416 del 1995).<br />

c) Il diritto alla salubrità dell’ambiente<br />

In una recente e moderna prospettiva, finalizzata a garantire una piena ed efficace tutela della<br />

persona umana, viene fatto ricomprendere nella tutela del diritto alla salute, il diritto alla salubrità<br />

dell’ambiente. In questa accezione, il diritto alla salute si pone in stretto collegamento con la<br />

previsione dell’art. 9 della Costituzione che prevede la tutela, da parte della Repubblica, del<br />

paesaggio.<br />

Il riconoscimento del diritto individuale all’ambiente, tutelato quale corollario ed espressione del<br />

diritto alla salute deriva dall’ampia accezione che l’ordinamento riconosce al concetto di salute.<br />

Come già precisato nel paragrafo a), infatti, la salute viene intesa come una generale situazione di<br />

benessere dell’individuo che deriva anche dal godimento di un ambiente sano.<br />

Si può pertanto concludere nel ritenere che, seppur il dettato costituzionale non contenga<br />

un’espressa disposizione a tutela del bene “ambiente”, anche la Corte costituzionale ha rilevato che<br />

nell’ambiente vi sia, allo stesso tempo, un diritto fondamentale della persona ed un interesse<br />

dell’intera collettività.<br />

d) Il diritto alla salute degli stranieri<br />

A differenza di molte previsioni costituzionali che, nell’attribuire diritti, si riferiscono<br />

espressamente ai cittadini dello Stato italiano (art. 3: pari dignità sociale di tutti i cittadini ed<br />

eguaglianza davanti alla legge; art. 4: diritto al lavoro; art. 16: diritto di circolazione e soggiorno;<br />

art.17: diritto di riunione; art.18: diritto di associazione; art. 38 diritto all’assistenza sociale), l’art.<br />

32 tutela la salute come diritto dell’individuo. Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto<br />

umano, che deve essere attribuito a prescindere dallo status di cittadino, comporta che la tutela<br />

debba essere estesa anche agli stranieri.<br />

Con riferimento alla tutela del diritto di salute degli stranieri, la Corte costituzionale ha avuto modo<br />

di precisare che tale garanzia va accordata qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che<br />

6


egolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato. Pertanto, tale diritto andrà accordato anche ad uno<br />

straniero presente irregolarmente nel nostro Paese.<br />

Tuttavia, se per un verso allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato<br />

sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana e quindi il “nucleo irriducibile” del<br />

diritto alla salute, d’altro canto la Corte costituzionale ha dichiarato legittimo che il legislatore<br />

preveda diverse modalità di esercizio dello stesso (Sent. n. 252 del 2001).<br />

In particolare, con il D.Lgs. n. 286 del 1998, i modi di esercizio del diritto alla salute sono<br />

differenziati a seconda della posizione del soggetto rispetto agli obblighi relativi all’ingresso e al<br />

soggiorno. L’art. 34 infatti prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nello Stato ed i suoi<br />

familiari siano in linea di principio obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale, con<br />

piena eguaglianza di diritti e doveri, anche contributivi, coi cittadini italiani.<br />

L’art. 36 del citato decreto prevede la possibilità di ottenere uno specifico visto di ingresso ed un<br />

permesso di soggiorno a favore dello straniero che intende entrare in Italia allo scopo di ricevere<br />

cure mediche.<br />

Da ultimo, l’art. 35 disciplina il caso in cui lo straniero sia presente regolarmente nel territorio dello<br />

Stato ma non sia iscritto al Servizio sanitario nazionale: per gli stranieri presenti sul territorio<br />

nazionale ma non in regola con le norme sull’ingresso ed il soggiorno, la norma in esame dispone<br />

che sono “assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere<br />

urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i<br />

programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”; agli stessi<br />

sono poi, “in particolare”, garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della<br />

salute del minore, nonché le vaccinazioni e gli interventi di profilassi con particolare riguardo alle<br />

malattie infettive.<br />

Va, infine, rilevato che il comma 5 dello stesso art. 35, proprio allo scopo di tutelare il diritto alla<br />

salute dello straniero comunque presente nel territorio dello Stato, prevede che “l’accesso alle<br />

strutture sanitarie ….. non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in<br />

cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.<br />

In conclusione, la legge prevede un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri, nel<br />

quale viene in ogni caso assicurato a tutti, quindi anche a coloro che sono entrati o soggiornano<br />

senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il “nucleo irriducibile” del diritto alla salute garantito<br />

dall’art. 32 Cost.: a tali soggetti sono infatti erogati non solo gli interventi di assoluta urgenza, ma<br />

tutte le cure necessarie, siano esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, anche<br />

continuative, per malattia e infortunio.<br />

7


Da ultimo, sempre al fine di garantire una piena tutela del diritto fondamentale allo salute per lo<br />

straniero, il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo<br />

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello<br />

straniero) ha previsto particolari modalità per evitare che, dalla situazione di irregolarità nel<br />

territorio dello Stato, derivi un ostacolo all’erogazione delle prestazioni terapeutiche di cui all’art.<br />

35, comma 3, anche mediante l’attribuzione a fini amministrativi di un apposito codice<br />

identificativo sanitario provvisorio.<br />

e) I trattamenti sanitari obbligatori<br />

Come si è avuto modo di precisare, il diritto alla salute garantito dall’art. 32 viene tutelato non solo<br />

quanto diritto soggettivo individuale, ma anche come interesse della collettività.<br />

Tale aspetto “collettivo” si evince dalla previsione del secondo comma dell’art. 32 che, nel<br />

prevedere i cosiddetti “trattamenti sanitari obbligatori”, così statuisce: “Nessuno può essere<br />

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non<br />

può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.<br />

Da tale previsione si evince che, se per un verso il diritto alla salute non impone un obbligo di<br />

curarsi in quanto il bene salute è nella disponibilità di ogni persona, d’altro canto incombe<br />

sull’individuo il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute<br />

altrui.<br />

Pertanto, in casi eccezionali, la tutela della salute può essere sottratta alla disponibilità<br />

dell’individuo, al fine di garantire gli interessi essenziali della collettività ovvero la tutela della<br />

salute pubblica. Lo strumento che consente, quindi, di garantire l’interesse del singolo e di<br />

contemperarlo con l’interesse della collettività è rappresentato dai trattamenti sanitari obbligatori,<br />

quali, a titolo esemplificativo, i trattamenti relativi a malattie infettive e contagiose che richiedono<br />

accertamenti medici o vaccinazioni obbligatorie o il ricovero coatto di malati di mente.<br />

In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 32 Cost., l’art. 33 della legge n. 833<br />

del 23.12.1978, con riferimento agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari obbligatori, ha previsto<br />

che: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla<br />

presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti<br />

dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della<br />

Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per<br />

quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.<br />

8


Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco<br />

nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico….Gli accertamenti e i<br />

trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da<br />

iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità<br />

sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori,<br />

sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e<br />

comunità….”<br />

Proprio in quanto rappresentano un’eccezione rispetto al generale principio che rimette<br />

all’individuo la scelta se sottoporsi o meno a cure, i trattamenti sanitari obbligatori sono sottoposti<br />

ad un triplice limite.<br />

La Costituzione prevede infatti, dal punto di vista procedurale, che il trattamento sanitario non<br />

possa essere disposto dall’autorità amministrativa, ma debba essere previsto dalla legge: la garanzia<br />

di legge ovvero il fatto che la previsione del trattamento sia contenuto in un atto normativo<br />

approvato dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica si configura come lo<br />

strumento maggiormente garantista dei principi di generalità ed astrattezza.<br />

Una ulteriore garanzia è rappresentata dall’espressa previsione costituzionale che, in ogni caso, i<br />

trattamenti, che si configurano come misure indispensabili per assicurare la tutela della salute della<br />

collettività, trovano un limite non valicabile nel rispetto della dignità della persona “…che<br />

comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della<br />

vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato” (Sent. Corte cost. n. 218 del 1994). In<br />

quest'ambito, prosegue la Corte, il rispetto della persona esige l'efficace protezione della<br />

riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di<br />

relazione.<br />

Infine, dal punto di vista sostanziale, un trattamento sanitario può essere imposto solo nella<br />

previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute dell’individuo che vi è<br />

assoggettato. Come insegna la Corte costituzionale (Sent. 307 del 1990), “la legge impositiva di un<br />

trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia<br />

diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a<br />

preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute<br />

come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione<br />

dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si<br />

desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso<br />

non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle<br />

9


sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni<br />

intervento sanitario, e pertanto tollerabili”.<br />

f) Il consenso informato<br />

Strettamente connessa al diritto alla salute è la tematica relativa al “consenso informato” 1 : il ruolo<br />

del sanitario è infatti quello di spiegare al paziente la sua condizione clinica e le diverse possibilità<br />

di diagnosi o di terapia per consentirgli di scegliere l’iter terapeutico che ritiene adatto. Lo scopo<br />

della richiesta del consenso informato è quindi quello di promuovere l’autonomia dell’individuo<br />

nell’ambito delle scelte sanitarie. 2<br />

L’informazione che il medico deve rendere al paziente deve riguardare la natura della malattia, le<br />

indicazioni e controindicazioni della prestazione sanitaria, i rischi ad essa legati, i risultati<br />

prevedibili, etc… Evidentemente, maggiore è il rischio di danno connesso ad un determinato<br />

trattamento sanitario, più completa dovrà essere l’informazione da rendere. 3<br />

Con riferimento all’obbligo che incombe sul medico di munirsi preventivamente del valido<br />

consenso del paziente o, nei casi di incapacità di quest’ultimo, dell’avente diritto, si registrano<br />

posizioni difformi in giurisprudenza. Secondo un orientamento, infatti, viene escluso che “ …<br />

dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido possa<br />

di norma farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie ovvero, in caso<br />

di esito letale, a titolo di omicidio preterintenzionale, in quanto il sanitario si trova ad agire,<br />

magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente<br />

incompatibile con il dolo delle lesioni” (Cass. penale, Sez. IV, n. 37077 del 24.6.2008). Secondo un<br />

altro più rigoroso orientamento, invece, si è ritenuto che l’assenza di consenso del malato determini<br />

l’arbitrarietà del trattamento medico e la sua rilevanza penale: le ipotesi delittuose configurabili<br />

sono quelle di violenza privata (art. 610 c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza (art.<br />

1 Si può rinvenire il fondamento normativo del consenso informato non solo nell’art. 32 Cost, ma anche nell’art. 13<br />

Cost. secondo cui: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o<br />

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità<br />

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.<br />

2 Tali principi sono stati affermati anche nella Convenzione di Oviedo adottata dal Consiglio d’Europa nel 1997: “Un<br />

intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso<br />

libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura<br />

dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente<br />

ritirare il proprio consenso” (art. 5).<br />

3 Con riferimento alla “qualità” dell’informazione, il documento sul consenso del Comitato Nazionale di Bioetica ha<br />

affermato: “L’informazione non deve essere soltanto una trasmissione di dati e notizie, ma deve indicare al paziente le<br />

alternative, terapeutiche e non, che siano possibili. Infatti, l’informazione è finalizzata … a porre un soggetto (il<br />

paziente) nella condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di formarsi una volontà che sia<br />

effettivamente tale, in altri termini in condizione di scegliere”.<br />

10


613 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) e, in caso di trattamento chirurgico, lesione personale<br />

(art. 582 c.p.) (Cass. penale, Sez. IV, n. 1572 dell’11.07.2001).<br />

Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, il medico che “in assenza di necessità ed urgenza<br />

terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello<br />

meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che<br />

solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto<br />

il profilo psichico la finalità pur sempre curativa della sua condotta, sicché egli risponde del reato<br />

di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte“ (Cass. Penale, Sez. IV, n. 5639<br />

del 21.4.1992).<br />

Da ultimo, con riferimento ai requisiti del consenso, si ritiene che, affinché si possa ritenere<br />

validamente espresso, è necessario che il consenso sia richiesto (ovvero ne va prospettata la<br />

necessità al paziente), personale (ovvero deve essere espresso dall’avente diritto), consapevole e<br />

completo (ovvero il paziente deve essere stato edotto in modo esauriente sulla prestazione), libero<br />

(non viziato da indebite interferenze psicologiche), manifesto e attuale (sempre revocabile).<br />

g) Il rifiuto a ricevere trattamenti sanitari<br />

Al di fuori dei casi in cui il trattamento sanitario sia obbligatorio, l’individuo rimane libero di<br />

autodeterminarsi in ordine alle cure, anche nell’ipotesi in cui il rifiuto delle cure implichi una<br />

rinunzia alla vita: tutti i trattamenti sanitari sono volontari e richiedono il libero consenso del<br />

malato.<br />

Infatti, a fronte dell’affermazione del diritto alla salute, non è normativamente previsto “un dovere<br />

di vivere”, né tantomeno un trattamento obbligatorio nel caso in cui il rifiuto dell’individuo alle<br />

cure ne possa provocare la morte.<br />

Da ciò ne discende che l’individuo può rifiutare trattamenti medici e la sua consapevole volontà<br />

deve essere rispettata anche quando il rifiuto riguardi terapie “salva-vita”.<br />

Sebbene, dunque, il personale sanitario sia investito dell’obbligo di attivarsi al fine di garantire la<br />

vita e la salute del paziente, d’altro canto tale obbligo trova un limite nella cosciente, libera ed<br />

informata opposizione del malato.<br />

Con riferimento al caso di rifiuto di un paziente di ricevere cure, la Corte costituzionale ha<br />

osservato che il diritto a non subire trattamenti medici non voluti è un diritto inviolabile, rientrando<br />

“tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal<br />

contiguo e connesso diritto alla vita ed alla integrità fisica, con il quale concorre a creare la<br />

matrice prima di ogni altro diritto costituzionale protetto della persona” (Sent. n. 238 del 1996).<br />

11


Occorre, a questo punto, precisare che, in talune circostanze ovvero in caso di stato di necessità 4 , il<br />

medico è legittimato ad agire senza il consenso della persona assistita. Tuttavia, il medico non può<br />

mai agire contro la volontà consapevole ed esplicita del paziente. Qualora, infatti, al momento<br />

dell’intervento, il paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, saranno prese in<br />

considerazione le volontà espresse precedentemente, in relazione all’intervento stesso: pertanto, se<br />

un soggetto maggiorenne e capace aveva esplicitato il proprio dissenso ad un trattamento sanitario,<br />

il medico non potrà agire contro la sua volontà. Sul punto, sono chiare le previsioni contenute nella<br />

Convenzione di Oviedo summenzionata: l’art. 8 prevede infatti che: “Allorquando in ragione di<br />

una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere<br />

immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della<br />

persona interessata”. E l’art. 9, con riferimento ai desideri precedentemente espressi, precisa che: “<br />

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente<br />

che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in<br />

considerazione”.<br />

Maggiori difficoltà si riscontrano nel caso in cui il soggetto che deve essere sottoposto ad una<br />

trattamento medico sia un minore: in caso di rifiuto da parte dei genitori (ad esempio, il problema<br />

del rifiuto al consenso alla trasfusione di sangue si pone per i Testimoni di Geova), i parenti o il<br />

P.M. hanno la facoltà di adire il Tribunale per i Minorenni, il quale potrebbe, se ritiene la condotta<br />

dei genitori pregiudizievole nei confronti dei figli, adottare i provvedimenti necessari ex art. 333<br />

c.c. o, come extrema ratio, dichiarare la decadenza dalla patria potestà, ex art. 330 c.c.. Nel caso in<br />

cui la trasfusione si rivelasse necessaria e di assoluta urgenza (stato di necessità), il medico può,<br />

invece, intervenire anche in caso di rifiuto da parte dei genitori.<br />

Con riferimento alla facoltà di prestare il proprio consenso, al minore sono equiparati i soggetti<br />

privi o con ridotta capacità: pertanto, la volontà dell’interdetto e dell’amministrato saranno espresse<br />

rispettivamente dal tutore e dell’amministratore di sostegno. Viceversa, l’inabilitato può esprimere<br />

direttamente la propria volontà.<br />

4 L’art 54 del codice penale (stato di necessità) così statuisce: “Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi<br />

stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui<br />

non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.<br />

12


IL DANNO ALLA SALUTE<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Fondamento normativo<br />

L’obbligo di risarcimento del danno alla salute trova un suo fondamento costituzionale nell’art. 32<br />

che tutela la salute come un diritto fondamentale dell’individuo. Pertanto, la lesione alla salute<br />

rappresenta una lesione di un diritto fondamentale: il risarcimento del danno costituisce lo<br />

strumento di tutela approntato dall’ordinamento in caso di lesioni di diritti riconosciuti come<br />

fondamentali.<br />

Ai fini della risarcibilità del danno, il codice civile del 1942 ha previsto, all’art. 2043, il generale<br />

obbligo per chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, di risarcire il danno.<br />

Inoltre si stabilisce all’art. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale fosse risarcibile soltanto nei casi<br />

previsti dalla legge, ovvero in caso di reato.<br />

Pertanto, sotto un profilo normativo, si può concludere ritenendo che il danno alla salute è<br />

risarcibile in virtù del combinato disposto dell’art. 32 Cost. che tutela il diritto alla salute e dell’art.<br />

2043 c.c. che regola la responsabilità da fatto illecito.<br />

Evoluzione giurisprudenziale<br />

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha mutato il proprio orientamento in merito ai criteri da<br />

utilizzare per valutare la risarcibilità del danno.<br />

Fino agli anni Settanta, infatti, quello che veniva preso in considerazione, era il “valore economico”<br />

della persona, ovvero la capacità di produrre reddito: si riteneva, pertanto, che una lesione alla<br />

salute fosse risarcibile solo nella misura in cui produceva una riduzione della capacità di produrre<br />

reddito e quindi un danno pecuniario.<br />

Tale criterio ovviamente prestava il fianco a numerose critiche sia perché il danno veniva<br />

commisurato al reddito del danneggiato (quindi se il reddito era elevato anche il risarcimento era<br />

consistente) sia in quanto rendeva difficoltoso il ristoro del danno subito da un soggetto che non<br />

svolgeva attività di lavoro (casalinga, minore, disoccupato, pensionato) o nelle ipotesi in cui la<br />

lesione si era verificata ma non aveva inciso sulla capacità del soggetto di produrre ricchezza.<br />

Tale sistema di liquidazione del danno alla salute non consentiva quindi un risarcimento della<br />

lesione alla salute in quanto tale, ma solo in caso di pregiudizio patrimoniale (sotto forma di<br />

riduzione della capacità lavorativa del soggetto): pertanto, il parametro di base per la liquidazione<br />

13


del danno era il reddito del danneggiato ed, in caso di assenza del reddito (ad esempio perché il<br />

danneggiato era disoccupato, pensionato o minore), si presumeva che la lesione fisica avesse<br />

comunque arrecato un danno patrimoniale, compromettendo la capacità lavorativa generica del<br />

soggetto.<br />

Successivamente, a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Genova del 25.05.1974 5 , si è andato<br />

affermando un diverso orientamento che ha sostituito al concetto di “valore economico” della<br />

persona quello di “validità” dell’individuo e, poi, di benessere. In particolare, si è andato<br />

affermando il principio in base al quale il danno alla salute sia risarcibile a prescindere dalla<br />

capacità della persona di produrre reddito: il danno patrimoniale causato dalla soppressione o dalla<br />

contrazione del reddito è infatti solo eventuale, mentre in presenza di una lesione alla salute sarà<br />

sempre presente un danno biologico.<br />

Ovviamente, la giurisprudenza al fine di evitare un’illegittima estensione dell’ambito di risarcibilità<br />

aveva affermato che non ogni menomazione rappresenta un danno risarcibile, ma solo quelle lesioni<br />

che incidono negativamente sul complessivo benessere fisico e psichico del soggetto.<br />

Il nuovo orientamento ha quindi consentito di ricostruire il danno alla salute come danno ingiusto<br />

ex art. 2043 c.c., consistente nella violazione de bene salute, tutelato dall’ art.32 Cost.: a tale nuovo<br />

modello risarcitorio ha aderito, con qualche anno di ritardo rispetto alle pronunce dei giudici di<br />

merito, anche la Corte di Cassazione, che nel 1981 ha affermato: “Il principio al quale ci si deve<br />

attenere è quello per cui il danno c.d. biologico deve essere considerato risarcibile ancorché non<br />

incidente sulla capacità di produrre reddito, ed anzi indipendentemente da quest’ultima, le cui<br />

menomazioni vanno indipendentemente risarcite”. 6<br />

La nozione di danno biologico<br />

Il danno biologico, secondo la definizione che ne viene data dal D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000<br />

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è<br />

qualificabile come una “lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto, suscettibile di valutazione<br />

medico-legale della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in<br />

misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.<br />

5 Un’altra importante pronuncia sul punto è quella del Tribunale di Pisa del 10.03.1979 che ha affermato come “non si<br />

possa negare nel nostro ordinamento il progressivo affermarsi di un principio generale di risarcibilità dei danni alla<br />

salute considerati in quanto tali poiché una corretta interprestazione dell’art. 32 co I della costituzione…e gli sviluppi<br />

dottrinari e giurisprudenziali più recenti sottolineano la immediata operatività della norma costituzionale nell’ambito<br />

dei rapporti interprivati ed il riconoscimento del diritto alla salute come un diritto soggettivo che spetta a ciascun<br />

individuo”.<br />

6 Cfr. Sentenza Cass. Civ., Sez. III, n. 3675 del 6.06.1981.<br />

14


Pertanto, i caratteri del danno biologico possono essere così riassunti:<br />

a) è un danno a fondamento medico legale in quanto presuppone la sussistenza di una lesione<br />

fisica o psichica, accertabile clinicamente;<br />

b) è un danno onnicomprensivo: nella liquidazione si tiene conto di tutte le ripercussioni<br />

sfavorevoli che la lesione ha avuto sul soggetto (è comprensiva quindi del danno estetico,<br />

del danno sessuale, del danno da vita di relazione, del danno psichico, …). Infatti, se si<br />

accettasse l’ipotesi di un’autonomia risarcitoria delle singole voci di danno, vi sarebbe il<br />

rischio di una duplicazione risarcitoria;<br />

c) è un danno aredittuale, in quanto viene risarcito a prescindere dalle conseguenze<br />

patrimoniali che le lesioni possono aver prodotto;<br />

d) è un danno risarcito con criterio egualitario in base a parametri comuni per la generalità dei<br />

cittadini.<br />

Dalla definizione di danno biologico, nonché dall’applicazione che ne ha dato la giurisprudenza, si<br />

evince come l’aspetto che viene messo maggiormente in evidenza sia quello dinamico ovvero le<br />

conseguenze negative della menomazione sulla vita quotidiana del danneggiato: a tal fine assumono<br />

una sempre maggiore rilevanza la dimensione “pubblica”, sociale dell’individuo e la rete di<br />

relazioni nella quale la persona opera e si realizza. Ciò spiega perché all’interno della categoria del<br />

danno biologico siano confluite vecchie configurazioni del danno, quali il danno alla vita da<br />

relazione o il danno estetico, che, per alcuni anni, sono stati risarciti in via autonoma.<br />

a) Il Danno alla vita di relazione<br />

Il danno alla vita da relazione comprende tutte le attività non lavorative nelle quali si afferma e si<br />

espande la personalità dell’individuo nel mondo esterno.<br />

Tale categoria di danno è stata configurata dalla giurisprudenza già all’inizio del 1900, al fine di<br />

aggirare la limitazione risarcitoria del danno alla salute solo in caso di danno patrimoniale. Il caso<br />

di specie si riferiva ad una nobildonna torinese che aveva riportato una frattura deturpante della<br />

clavicola. Atteso che la vittima era una benestante che non svolgeva alcuna attività lavorativa,<br />

secondo i principi vigenti all’epoca, non era dovuto alcun risarcimento. Tuttavia, il Tribunale di<br />

Torino 7 accolse la richiesta risarcitoria della donna, “ritenendo che l’alterazione estetica della<br />

spalla, che impedisce il decolletè e quindi la partecipazione ai balli, feste di una signora di elevato<br />

grado sociale, è indennizzabile sotto il riflesso della menomata vita di relazione”.<br />

7 Trib. Torino, sentenza dell’11.12.1934<br />

15


Tuttavia, dal momento in cui il danno alla salute è stato risarcito a prescindere dalla diminuzione<br />

patrimoniale della vittima, il danno alla vita da relazione è stato considerato un pregiudizio<br />

assorbito all’interno della categoria del danno biologico.<br />

b) Il danno alla capacità sessuale<br />

Il danno alla vita sessuale di un soggetto si configura come una lesione della salute che riduca o<br />

precluda le normali funzioni sessuali del danneggiato. Le ripercussioni negative sullo stato di salute<br />

del danneggiato variano a seconda del tipo di menomazione sessuale, la quale può interessare la<br />

capacità coeundi, la capacità generandi o entrambe.<br />

Da un punto di vista generale, il danno alla capacità sessuale si può distinguere in tre diversi tipi di<br />

lesione: la lesione o interruzione della vita sessuale causati da una disfunzione anatomo-patologica<br />

degli organi sessuali; una lesione organica senza conseguenze sulla vita sessuale (si pensi ai casi i<br />

cui il soggetto che subisce una lesione non ha una vita sessuale perché troppo giovane, troppo<br />

anziano, perché già affetto da impotenza: in tal caso il danno alla vita sessuale è rappresentato dalla<br />

lesione della capacità, della potenzialità sessuale); lesione della vita sessuale causata dal danno alla<br />

vita sessuale del coniuge o del convivente.<br />

Il danno alla vita sessuale rappresenta dunque un danno biologico e, pertanto, il giudice ne dovrà<br />

tenere conto all’atto della liquidazione del danno biologico.<br />

c) Il danno estetico<br />

Per danno estetico, si intendono le alterazioni della fisionomia e delle proporzioni armoniche che<br />

vanno ad incidere non su un organo o su una funzione, bensì sull’aspetto esteriore.<br />

Come per il danno da vita da relazione, anche la categoria del danno estetico è nata per ovviare alle<br />

“storture” causate dalla teoria della risarcibilità della lesione della salute solo in caso di riduzione<br />

della capacità di lavoro. Risultava infatti particolarmente difficoltoso, per un tribunale, negare<br />

l’esistenza di un danno in presenza di una cicatrice sul volto, visibile e di grandi dimensioni.<br />

Pertanto, la giurisprudenza ha ritenuto che lo sfregio estetico, rendendo più difficile le relazioni<br />

interpersonali, può incidere anche sulla capacità del soggetto leso di fare carriera e, quindi, di<br />

incrementare i propri guadagni.<br />

Con l’affermarsi della nozione di danno biologico, il danno estetico è stato ricondotto all’interno<br />

della nuova nozione: un pregiudizio estetico costituisce, infatti, una lesione alla salute.<br />

Soltanto nell’ipotesi in cui la compromissione dell’integrità fisiognomica possa comportare la<br />

perdita di opportunità lavorativa (si pensi ad esempio ai casi della cicatrice visibile o della zoppia<br />

16


per un attore o una modella, in cui la bellezza diviene “uno strumento di lavoro”), al risarcimento<br />

del danno alla salute si aggiungerà, se provato, il danno patrimoniale conseguente alla perdita del<br />

reddito.<br />

Il risarcimento della lesione dell’aspetto esteriore spetta a prescindere dalla bellezza del<br />

danneggiato prima dell’infortunio: sarebbe infatti iniquo negare o ridurre l’ammontare del<br />

risarcimento sul presupposto che il danneggiato non fosse di aspetto particolarmente gradevole!<br />

Particolari fattispecie di danno alla salute<br />

a) Il danno da nascita indesiderata<br />

Tale fattispecie ricomprende l’ipotesi in cui la nascita del figlio avviene contro la volontà del<br />

genitore, come nell’ipotesi di insuccesso di un intervento abortivo o quando la nascita avviene oltre<br />

la volontà del genitore, come nell’ipotesi di omessa informazione circa le malformazione del feto.<br />

Nel primo caso viene leso il diritto del genitore a non avere figli, mente nel secondo caso il diritto<br />

del genitore di interrompere la gravidanza.<br />

Il danno risulta risarcibile per entrambi i genitori, mentre la “nascita indesiderata” non può essere<br />

risarcita come danno in favore della persona nata con malformazioni.<br />

b) Il danno da procurato aborto<br />

Tale fattispecie ricorre quando il fatto illecito del terzo provochi ad una donna in stato di gravidanza<br />

la forzosa interruzione della stessa.<br />

La liquidazione del danno, in favore sia della madre che del padre del concepito, sarà determinata in<br />

via equitativa dal giudice, che terrà conto sia della sofferenza patita sia della perduta possibilità di<br />

programmare ed attuare lo sviluppo della propria famiglia.<br />

c) Danno subito nell’ambiente di lavoro<br />

Il lavoratore può subire, nello svolgimento della propria prestazione, lesioni di varia natura e varia<br />

entità nella dignità o nella professionalità. Ad esempio, alcune fattispecie di danno che, se accertate,<br />

hanno dato diritto in favore del lavoratore al risarcimento sono il demansionamento ovvero<br />

l’illegittima assegnazione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle per le quali<br />

era stato assunto (in tal caso, accanto al danno patrimoniale, che potrebbe sorgere in quanto<br />

l’allontanamento dalle mansioni che gli spettano può comportare un arretramento rispetto ai<br />

colleghi ed una obsolescenza delle sue competenze, potrebbe verificarsi anche un danno alla salute);<br />

il danno da molestie sessuali; il danno da riposo o ferie non godute; il danno da licenziamento<br />

illegittimo; il danno da mobbing;…).<br />

17


d) Il danno da fumo<br />

Tale fattispecie ricomprende il danno alla salute causato dall’uso eccessivo di sigarette o altri<br />

prodotti consimili. Sul punto, si registrano diffuse condanne del datore di lavoro per il danno alla<br />

salute patito dal lavoratore costretto a lavorare in un ambiente in cui veniva tollerato il fumo di<br />

sigaretta.<br />

Danno esistenziale<br />

La categoria del danno esistenziale si è affermata, per la prima volta, nella giurisprudenza degli anni<br />

novanta: con tale termine si faceva riferimento, in modo del tutto generico, all’alterazione della vita<br />

di relazione, patita dai genitori di un bimbo nato con gravissime patologie, in conseguenza di un<br />

errore medico. La ragione dell’ “invenzione” di tale categoria di danno è rappresentata dal fatto che<br />

il danno morale poteva essere liquidato ex art. 2059 c.c. soltanto nei casi espressamente previsti<br />

dalla legge (ovvero nelle ipotesi di reato).<br />

Successivamente, in particolare negli ultimi quindici anni, all’intero della categoria del danno<br />

esistenziale sono state fatte rientrare le fattispecie più disparate: ad esempio, nel liquidare il danno<br />

patito per la morte di un congiunto, in aggiunta al danno biologico e morale, il Giudice ha<br />

espressamente precisato il proprio intento di elevare il quantum del risarcimento (“…Anche se non<br />

si volesse riconoscere la figura del danno esistenziale, il risultato pratico di liquidazione del danno<br />

alla persona con riguardo alle parti attrici non differirebbe: ciò in quanto data la gravità delle<br />

lesioni di cui si discute, le indubbie ripercussioni negative nella sfera esistenziale del soggetto,<br />

dovrebbero comunque trovare la loro valutazione” 8 ).<br />

In altri casi, il danno esistenziale è stato riconosciuto nel pregiudizio patito dal lavoratore in casi di<br />

illegittimo licenziamento, illegittimo demansionamento o mobbing o ancora in favore della<br />

lavoratrice per il mancato godimento dell’indennità di maternità.<br />

Infine, in altre fattispecie, è stato riconosciuto il danno esistenziale come forma di ristoro per<br />

semplici situazioni di disagio, fastidio o contrattempo che si incontrano nel vivere quotidiano (ad<br />

esempio, in favore del passeggero in caso di ritardo dell’aereo, dell’abbonato di un canale televisivo<br />

a pagamento per il mancato funzionamento dell’impianto, a carico della pubblica amministrazione<br />

per non aver eliminato le barriere architettoniche, impedendo l’accesso ai propri uffici da parte di<br />

un disabile ed, addirittura, in favore di un tifoso in danno alla federazione sportiva per avere<br />

illegittimamente retrocesso di serie la squadra del cuore).<br />

8 Trib. Firenze, 30.09.2007<br />

18


A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 dell’11.11.2008, il danno<br />

esistenziale non è più risarcibile; secondo la Suprema Corte, infatti, il risarcimento del danno non<br />

patrimoniale è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge (ovvero in conseguenza di ipotesi di<br />

reato) o in caso di lesioni di specifici diritti inviolabili della persona. Pertanto, la Corte così<br />

conclude: “..di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere”.<br />

Liquidazione del danno biologico<br />

Come già precisato, nella liquidazione del danno biologico il Giudice dovrà ricomprendervi le altre<br />

voci (danno alla vita da reazione, danno estetico, danno alla vita sessuale, …) che un tempo erano<br />

valutate e risarcite in via autonoma.<br />

Il metodo di liquidazione del danno biologico oggi utilizzato dai Tribunali si fonda su un sistema<br />

tabellare. Vengono stabiliti, in sede giudiziale, di norma da un consulente tecnico nominato dal<br />

Giudice, i punti di invalidità derivati dalla lesione subita, a seguito di visita medico legale a cui<br />

viene sottoposto il danneggiato.<br />

Ad ogni punto di invalidità viene attribuito un valore monetario crescente, originariamente fissato<br />

dalla legge ed aggiornato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Le<br />

oscillazioni dell’importo dipendono da due diversi parametri ovvero la percentuale di invalidità che<br />

fa aumentare il valore punto e l’età del danneggiato che lo fa decrescere in proporzione<br />

all’anzianità.<br />

Oltre al danno biologico (invalidità permanente), spesso il danneggiato subisce un’invalidità<br />

temporanea che si identifica con il periodo di tempo in cui le ordinarie attività dell’esistenza del<br />

leso sono state impedite in tutto (invalidità assoluta) o in parte (invalidità parziale, che può avere<br />

una diversa intensità). In caso di accertamento dell’invalidità temporanea, la liquidazione avverrà<br />

attraverso un calcolo matematico (ovvero moltiplicando i giorni di invalidità assoluta per un certo<br />

importo ed i giorni di invalidità parziale, per un altro importo, evidentemente minore).<br />

Da ultimo, si rileva che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, deve essere esercitato<br />

entro il termine di cinque anni e, nel caso in cui il danno derivi dalla circolazione dei veicoli, il<br />

termine prescrizionale si riduce a due anni.<br />

Nel caso in cui il fatto illecito che ha causato il danno alla salute costituisca un reato, il termine<br />

previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato di applica anche al diritto al risarcimento del<br />

danno.<br />

Il termine decorre da quando si è verificato l’evento dannoso, mentre nel caso di invalidità<br />

permanente dal momento in cui è cessata l’invalidità temporanea.<br />

19


Danno patrimoniale<br />

Oltre al danno biologico, una lesione del diritto alla salute può determinare un danno di natura<br />

patrimoniale. Tale voce (eventuale) di danno fa riferimento alla capacità lucrativa del soggetto leso<br />

ovvero alla sua capacità di produrre reddito. Il danno patrimoniale può essere distinto in:<br />

- danno emergente, rappresentato dalla perdita economica sofferta dal danneggiato. Va a<br />

ricomprendere ogni diminuzione patrimoniale determinata dalla lesione subita (ad esempio,<br />

le spese occorse per le cure mediche);<br />

- lucro cessante, ovvero la riduzione o la perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Il<br />

danno da lucro cessante è una conseguenza della riduzione dell’integrità: l’invalidità può<br />

infatti ripercuotersi sulla capacità del soggetto di svolgere l’attività lavorativa già esercitata<br />

in precedenza e, quindi, una riduzione della capacità di guadagno.<br />

Danno morale<br />

Accanto al danno biologico ed al danno di natura patrimoniale, l’ordinamento prevede all’art. 2059<br />

c.c. il risarcimento del danno morale subito. Il danno morale consiste nella sofferenza, nel dolore e<br />

nel turbamento d’animo patiti dalla vittima a causa del danno.<br />

Con un’importante pronuncia delle Sezioni Unite 9 , la Cassazione ha chiarito che il danno non<br />

patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. è una categoria comprensiva di qualsiasi pregiudizio alla<br />

persona che non sia suscettibile di valutazione economica; se il fatto illecito ha causato una lesione<br />

dell’integrità psico-fisica, ne discende il diritto della vittima al risarcimento integrale delle<br />

conseguenze non patrimoniali che ne sono derivate; tra le conseguenze risarcibili rientrano anche il<br />

dolore ed il turbamento causati dalla lesione, che potranno essere sia permanenti che transitori.<br />

Accertata dunque la risarcibilità del danno morale (ovviamente nel caso in cui la parte offesa ne dia<br />

prova), il problema che si è posto è di individuare un criterio ai fini della liquidazione, attesa la<br />

difficoltà di attribuire un valore monetario alla sofferenza morale. Il criterio utilizzato in prevalenza<br />

dalla giurisprudenza ai fini della liquidazione del danno morale è quello della “frazione” del danno<br />

biologico: il danno morale viene liquidato in misura corrispondente ad una quota (di solito, da un<br />

quarto alla metà, deciso in via equitativa dal giudice) dell’importo liquidato a titolo di risarcimento<br />

del danno biologico. Tale criterio di liquidazione presenta diversi vantaggi, in quanto era di facile e<br />

pronta applicazione e garantiva una certa uniformità di trattamento. Tuttavia, da un punto di vista<br />

prettamente giuridico, la liquidazione della sofferenza morale in misura pari ad una frazione del<br />

9 Cass.civ., Sez. Unite, n. 26972 dell’11.11.2008.<br />

20


danno biologico presupponeva che a postumi di pari grado corrispondessero sempre sofferenze di<br />

pari grado.<br />

Da ultimo, con riferimento alla risarcibilità del danno morale, la Cassazione ha riconosciuto la<br />

risarcibilità del pregiudizio patito da un congiunto nel vedere sofferente un proprio caro. Secondo la<br />

Suprema Corte 10 , infatti, vedere un proprio caro menomato e sofferente costituisce per qualsiasi<br />

persona di normale sensibilità fonte di grave afflizione. Tale sofferenza costituisce un danno<br />

immediato e diretto, perciò risarcibile.<br />

10 Cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 9556 dell’1.07.2002.<br />

21


I CONCETTI DI SALUTE GENERALE E MENTALE<br />

Dott.ssa Lucia Taddei<br />

Parlando della componente prettamente somatica o corporea si può affermare che ciò che si<br />

desidera è una lunga vita, capacità di riproduzione, capacità di rendimento, forza, poca esauribilità,<br />

assenza di dolori, uno stato nel quale si senta sempre il meno possibile del corpo, a prescindere da<br />

un sentimento piacevole di esistere. Tutto ciò è desiderato con tanta comune naturalezza che il<br />

concetto di malattia nel corporeo, ha una notevole costanza. Il lavoro del medico consiste nel<br />

constatare che cosa si rileva in uno stato e in un evento, entrambi determinati e concreti, da cosa<br />

dipendano, quale sia il loro decorso ulteriore, che cosa agisce su essi. Invece di un concetto di<br />

malattia generale, che è un semplice concetto di valore, egli crea una quantità di concetti di essere e<br />

di eventi (per es. lesioni, infezioni, tumori, mancanza o aumento di secrezioni endocrine, etc.). La<br />

malattia è intesa come un qualcosa di dannoso, di indesiderabile, di scadente. Per trovare un<br />

concetto empirico di ciò che è malattia si può utilizzare “il concetto del termine medio”: ciò che è<br />

proprio della maggioranza, che è comune, è sano. Ciò che è raro, ciò che differisce, che è al di là di<br />

una certa misura, è malato. L’individuo si “sente male”, “sa” la propria malattia e “prende<br />

posizione” verso di essa. Il sentirsi male sta in un circolo più ampio in coincidenza con un reperto<br />

oggettivo somatico: Che in ciò ci sia una presa di posizione del malato, che ci sia un salto dalla<br />

semplice osservazione di qualche disturbo, che considera indifferente, al giudizio “io sono malato”,<br />

e che questo giudizio a sua volta si riferisca a particolari mancanze locali della salute in generale,<br />

oppure possa essere l’espressione di una coscienza della malattia in generale, questi sono fatti<br />

importanti per la storia della vita, Solo i casi “limite” portano al conflitto: o il reperto senza<br />

“coscienza” oppure senza coscienza adeguata “della malattia” (per esempio carcinoma gastrico<br />

iniziale) nel qual caso solo con la cooperazione del giudizio medico, il malato può giungere alla<br />

visione medica, senza averne ragione sufficiente nel sentimento, nello stato generale e nelle proprie<br />

percezioni. Oppure il “il senso di malattia senza reperto” e allora dal medico arrivano perso ne che<br />

si sentono gravemente malate; il medico non trova nulla e le invia al n neurologo o allo psichiatra.<br />

In tutti questi casi limite, nei quali il medico somatico, trova che non vi sia coincidenza fra tipo e<br />

grado del reperto e tipo e grado del senso di malattia, il problema di giungere ad adeguarsi alla<br />

coscienza di malattia in teoria, è risolvibile mediante la cooperazione del giudizio medico. In modo<br />

completamente diverso e veramente problematico stanno le cose nelle malattie mentali. O manca un<br />

reperto somatico, oppure la inadeguatezza della presa di posizione fa parte della natura della<br />

malattia, oppure perfino la volontà di essere malati crea sintomi specifici. Anche nei confronti della<br />

22


vita psichica si può pensare al termine medio. Ma nel campo psichico la media non si conosce<br />

effettivamente. Quando si deve giudicare se vi sia qualcosa di malato, nel campo psichico<br />

effettivamente si parte dalla media meno che nel campo somatico. Ma quando si formulano i<br />

concetti di “norma”, si tiene conto oltre che dell’ambiente biologico della conservazione della vita e<br />

della specie, della libertà dal dolore anche dell’utilità sociale (utilità, la capacità di adattamento,<br />

l’inseribilità); della attitudine alla felicità ed alla soddisfazione; dell’uniformità della personalità,<br />

del completo sviluppo di tutte le disposizioni, tendenze ed istinti umani in gradazione armonica. La<br />

multiformità di tali concetti di valore portò che il limite di ciò che era considerato come<br />

“psichicamente malato” subì oscillazioni molto più ampie del limite del patologico corporeo.<br />

L’impiego del concetto di malattia nello psichico in generale èn mancato per molto più tempo di<br />

quello relativo al corpo. Si considerarono malati dapprima solo gli idioti ed i pazzi furiosi, poi<br />

anche i melanconici, e solo nel corso degli ultimi secoli si estese il cerchio sempre di più<br />

decisamente nell’ambito dell’utilità sociale. Questo punto di vista esteriore unito a quello della<br />

sicurezza della società nei confronti delle tendenze asociali degli individui, sono decisivi per la<br />

delimitazione del patologico. Sotto il concetto di “malato” si trovano così riunite realtà psichiche<br />

eterogenee.<br />

La salute mentale, attualmente, corrisponde alla condizione di benessere in cui ci si trova quando si<br />

raggiunge un equilibrio personale soddisfacente. Ciò significa che essa è determinata da numerosi e<br />

diversi fattori:<br />

- concreti e reali come le condizioni economiche, abitative, scolastiche, lavorative;<br />

- relazionali, in particolare legati alla famiglia;<br />

- sociali, come le amicizie, il gruppo dei pari, l’uso del tempo libero;<br />

- personali, come la serenità, l’equilibrio interiore, l’accettazione di sé e delle proprie sensazioni ed<br />

emozioni.<br />

La salute mentale è quindi una condizione soggettiva, che non è uguale e non è sempre la stessa per<br />

tutti, ma cambia in conseguenza delle vicende di vita di ciascuno di noi. Anche il disagio mentale<br />

può essere considerato parte integrante della vita di ciascuno di noi e viene oggi definito come una<br />

condizione che porta la persona, che ne è affetta, a relazionarsi con il mondo esterno con perdita<br />

dell’autonomia personale e adottando dei modelli comportamentali che non sono condivisi dalla<br />

società. Il soggetto perde quelle capacità di svolgere in modo adeguato tutte quelle attività che<br />

fanno parte del quotidiano. Il disagio mentale è la condizione in cui si avverte uno stato di<br />

sofferenza che può avere diversi nomi: paura, perdita di fiducia in sé e negli altri, incapacità di<br />

amare e lavorare, tristezza, frustrazione, aggressività, solitudine. Quando lo stato di sofferenza è<br />

23


intenso e prolungato nel tempo può determinare condizioni di disagio o vera e propria malattia, con<br />

sintomi psichiatrici specifici. A tale scopo l’Igiene Mentale è una disciplina che tende a creare le<br />

condizioni più appropriate per la realizzazione dell’equilibrio tra l’essere umano e il suo ambiente.<br />

1.1 Evoluzione del concetto di malattia mentale<br />

Per comprendere come nella storia il concetto della malattia mentale si sia evoluto fino ad arrivare<br />

ai giorni nostri, in cui si parla si salute mentale, è utile ripercorrere le tappe più importanti. Nella<br />

storia passata la patologia mentale ha subito alti e bassi: agli albori della civiltà umana, la follia<br />

venne interpretata, nelle varie culture e società che si sono succedute nel tempo, come una presenza<br />

divina o demoniaca. In particolare nel Medioevo, a causa della diffusa credenza che si credeva<br />

legasse le manifestazioni di pazzia all’impossessamento del corpo da parte di spiriti malvagi,<br />

demoni o all’intervento di maghi e streghe, i malati psichici non erano considerati bisognosi di cure<br />

e assistenza ma andavano puniti. Venivano sottoposti prima a torture, allo scopo di far uscire il<br />

demonio dal corpo di cui si era impossessato, per poi essere portati al rogo. E’ celebre a tale<br />

proposito il Codice degli Inquisitori, che seminò il terrore, “per la gloria della Chiesa e a confusione<br />

degli eretici e del demonio”. Verso la metà del 500, la Chiesa doveva recuperare la sua immagine e<br />

il suo potere, ragione per cui diventa il centro dell’assistenza, fondando asili e ricoveri. Viene<br />

emanata una bolla papale, nella quale, il concetto di carità cristiana e d’amore verso il prossimo e<br />

soprattutto per chi ha perso l’uso della ragione costituisce il codice comportamentale dell’assistenza<br />

e cura per gli infermi. A partire dal 1600, si ha una mutazione di tendenza e vengono promosse<br />

regole che mirano alla contenzione e alla segregazione dei soggetti affetti da malattia mentale, in<br />

luoghi lontani dal vivere comune. Gli interventi non sono indirizzati alla cura ma solo alla custodia<br />

dei soggetti, tanto che gli strumenti che facevano parte dell’assistenza erano catene, bastoni e<br />

punizioni varie allo scopo di sedare i più agitati. Per tutto il 1700 l’assistenza ai malati è ancora<br />

orientata alla custodia anche se si comincia a delinearsi una nuova concezione della follia: si inizia a<br />

delineare una distinzione tra il soggetto affetto da malattia mentale e il criminale. Occorrerà<br />

attendere ancora molti anni prima che si affronti in modo più sistematico questo aspetto, ed avverrà<br />

alcuni anni dopo l’Unità d’Italia, nel 1904 con la prima legge.<br />

2. LEGISLAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE<br />

2.1 Legge 36/1904 e 615/1909<br />

La legge 36 del 14 febbraio 1904 definiva le “disposizioni sui manicomi e sugli alienati”, fu<br />

integrata dalla legge 615 del 16 agosto 1909 riguardante il regolamento del manicomio. Queste<br />

24


leggi permettevano forme di segregazione che non riguardavano soltanto i soggetti con disturbi<br />

mentali, ma annoveravano tra di essi anche handicappati psicofisici e sensoriali, anziani e non<br />

autosufficienti. I degenti di questi istituti venivano privati dei diritti civili e politici (diritto di voto),<br />

coloro che vi erano internati, praticamente a vita, avevano cure limitatissime. Nella metà del 1900.,<br />

con la teoria psicoanalitica di Sigmund Freud e la scoperta degli psicofarmaci, si crearono le<br />

condizioni per un passo avanti nella cura dei soggetti psichiatrici. Questi due elementi<br />

rappresentarono un’alternativa alle vecchie cure repressive e di custodia. Anche il riconoscimento<br />

dell’influenza della società nell’evoluzione dei disturbi psichici, contribuì alla nascita della moderna<br />

psichiatria. Mezzo secolo più tardi venne abrogata la vecchia norma (1904/36).<br />

2.2 Legge n.431 del 18 marzo 1968<br />

Con questa legge, a indicazione dell’evoluzione del concetto di salute anche in tema psichiatrico,<br />

cambia la denominazione da manicomio a ospedale psichiatrico ovvero luogo dove si effettua la<br />

cura. Determina anche una nuova organizzazione riguardo alla riduzione di posti di degenza e<br />

riconosce nel trattamento di cura la necessità di altre professioni come lo psicologo. Cade anche<br />

l’ultimo baluardo inerente l’obbligo a trascrivere i soggetti con disturbi psichiatrici (soggetti affetti<br />

da malattia mentale) al casellario giudiziale.<br />

2.3 Legge n.180/78<br />

Il Parlamento italiano accogliendo le proposte di un vasto movimento di opinione introduce<br />

un’innovazione nella legislazione sui ricoveri e il trattamento dei malati di mente. I principi<br />

riformatori della nuova Legge sono contenuti in parte nel titolo della legge stessa “trattamento<br />

sanitario volontario ed obbligatorio” ovvero:<br />

- la volontarietà del trattamento , il cittadino deve diventare un soggetto attivo e partecipe del<br />

proprio progetto di cura , per cui tutti gli interventi devono essere utilizzati a facilitare la fattiva<br />

partecipazione del soggetto,<br />

- la cura dei malati psichiatrici deve esser effettuata come norma sul territorio e come condizione<br />

estrema, pericolo per sé e per gli altri, in un ospedale pubblico (servizio psichiatrico di diagnosi e<br />

cura); nessun paziente può essere ricoverato nelle ex-strutture manicomiali;<br />

il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è ammesso solo se sussistono alterazioni psichiche tali<br />

da richiedere urgenti interventi terapeutici , se tali interventi non sono accettati dal soggetto e se non<br />

vi siano le condizioni per adottare idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.<br />

25


Il TSO può essere richiesto con ordinanza del sindaco, quale autorità sanitaria locale, su proposta di<br />

un medico e previa convalida sull’esistenza delle condizioni sopra elencate da parte di un medico<br />

specialista della struttura pubblica. A questo punto il paziente è obbligatoriamente ricoverato e<br />

scatta l’insieme delle misure di salvaguardia per il degente. Pertanto:<br />

- il TSO può essere richiesto o proposto da un medico dei vari servizi territoriali (CSM o 118)<br />

quando le condizioni psichiche sono tali da non permettere alternative;<br />

- il soggetto viene inviato presso una struttura sanitaria pubblica, appositamente individuata a<br />

prestare tale trattamento;<br />

- il medico specialista della struttura che convalida ed effettua il TSO comunica la motivazione al<br />

ricovero, al sindaco; il sindaco a sua volta, quale autorità sanitaria locale, deve dare notizia della sua<br />

ordinanza di ricovero al giudice tutelare entro le 48 ore dal ricovero;<br />

- il giudice tutelare entro le 48 ore successive assunte le informazioni ed eventuali accertamenti,<br />

provvede a convalidare o meno con decreto motivato, il provvedimento del sindaco. In caso di<br />

mancata convalida il sindaco dispone l’immediata cessazione del ricovero ospedaliero;<br />

- l’ordinanza ha valore per un ricovero non superiore ai sette giorni.<br />

Nel caso si renda necessario un prolungamento del ricovero, il sanitario responsabile del servizio<br />

psichiatrico ospedaliero, deve formulare, prima della scadenza una proposta motivata di<br />

prolungamento al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale a sua volta ne da comunicazione al<br />

giudice tutelare. La legge 180 precisa che i trattamenti di prevenzione, cura e riabilitazione delle<br />

malattie mentali sono attuati di norma presso le strutture extra-ospedaliere. A tale scopo le Regioni<br />

devono individuare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli ospedali generali nei quali<br />

devono essere istituiti i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC). Tali servizi non devono avere<br />

più di 15 posti letto e al fine di assicurare una continuità dell’intervento socio-sanitario intra ed<br />

extra ospedaliero, devono essere organicamente collegati in forma dipartimentale, con gli altri<br />

servizi psichiatrici del territorio. L’esiguità delle disponibilità di ricovero del SPDC riconfermano il<br />

principio e la finalità della legge secondo cui il ricovero coattivo in ospedale deve essere<br />

eccezionale e breve. La stessa legge abroga le parole “alienato di mente e infermo di mente” dal<br />

codice penale e porta modificazioni al codice civile e al testo unico delle leggi recanti norme per la<br />

disciplina dell’elettorato attivo. Gli OP devono effettuare una trasformazione in “strutture di<br />

riabilitazione e ospitalità” nelle quali possono essere ancora assistiti, anche se transitoriamente, i<br />

ricoverati preesistenti. La legge 180 si propone il superamento degli OP, il reinserimento sociale dei<br />

pazienti psichiatrici ed evitare il ripetersi di situazioni emarginanti. A tale scopo le ASL (legge<br />

26


833/1978) predispongono progetti per assicurare spazi idonei a coloro che hanno esigenza di<br />

residenze collettive oppure assistenza socio-sanitaria sul territorio.<br />

2.4 Il progetto obiettivo “tutela della salute” mentale 1994/96 e 1998/2000<br />

Solo con il Progetto Obiettivo del 1994/96 sono stati definiti a livello nazionale le tipologie e gli<br />

standard dei servizi per l’assistenza psichiatrica, che sono stati completati dalle linee di intervento<br />

nel Progetto Obiettivo 1998/2000. I servizi ora, devono intervenie attivamente e direttamente sul<br />

territorio, in tutti quei luoghi del vivere civile del cittadino con problematiche mentali, nella scuola,<br />

nel lavoro, nel tempo libero, nella famiglia. Lavorando, favorendo l’integrazione e la collaborazione<br />

delle associazioni di volontariato, di familiari, con il medico di base e tutti gli altri servizi sanitari e<br />

sociali, che costituiscono la rete sociale del disagio psichico. A tale scopo è rilevante l’attivazione<br />

di programmi specifici indirizzati al recupero di quei cittadini che non si presentano agli<br />

appuntamenti o che abbandonano il servizio. Ogni singolo piano di trattamento è personalizzato e<br />

mirato alla problematica che deve essere affrontata, vengono individuati anche i responsabili del<br />

progetto e dell’intervento e fissate precise scadenze di verifica dello stesso. Anche le famiglie sono<br />

coinvolte nel programma terapeutico, anche se in forma volontaria, ma la responsabilità rimane al<br />

servizio.Proprio perché in questi anni sono emersi nella società comportamenti e situazioni<br />

pregiudizievoli attribuibili alla carente informazione , nel progetto obiettivo, si sottolinea la<br />

necessità di effettuare iniziative informative rivolte alla solidarietà. I DSM devono adottare linee<br />

guida e procedure per la buona pratica clinica, definendo i criteri per la presa in carico dell’utente,<br />

la definizione e la verifica dei piani terapeutici e riabilitativi e assicurare gli interventi di urgenza 24<br />

ore al giorno per tutto l’anno. Questi progetti obiettivi non sono leggi per cui mancano del carattere<br />

di obbligatorietà ma progetti del Ministero della Salute in cui si constata la situazione dei pazienti<br />

psichiatrici, delle loro famiglie e la carenza delle strutture e dei servizi. Evidenzia e indica le<br />

strategie di intervento che devono essere attuate a livello regionale.<br />

****************<br />

Ad integrazione di quanto sopra, si riporta il testo del disegno di legge attualmente in discussione<br />

in Parlamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.<br />

Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e per la<br />

razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale e<br />

dell'Amministrazione penitenziaria<br />

27


Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge è volto a garantire la tutela della dignità e della<br />

salute dei malati di mente autori di reato, nonché una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del<br />

Servizio sanitario nazionale e dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso il definitivo<br />

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Si tratta di un intervento legislativo quanto mai<br />

necessario e urgente. Lo dimostrano, tra l'altro, le risultanze della Relazione sulle condizioni di vita<br />

e di cura all’interno degli Ospedali psichiatrici giudiziari, approvata in maniera unanime, lo scorso<br />

20 luglio, dalla Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale<br />

(Doc. XXII-bis, n. 4). Occorre rammentare che, proprio alla luce dei risultati dell'inchiesta<br />

parlamentare, il Capo dello Stato ha stigmatizzato "l'estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici<br />

giudiziari", ritenendolo "inconcepibile in qualsiasi paese appena appena civile". Va altresì ricordato<br />

che, ancor prima dell'autorevole intervento del Presidente della Repubblica e dello stesso<br />

svolgimento dell'inchiesta parlamentare, la Corte costituzionale aveva rivolto al legislatore il<br />

pressante invito a rivedere la normativa per gli infermi di mente autori di reato, ritenendola<br />

caratterizzata da "scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e<br />

delle acquisizioni scientifiche", e auspicando in particolare una "riorganizzazione delle strutture"<br />

(sentenza n. 253 del 2003, punto 3. della parte in diritto). Giova soggiungere, a tale riguardo, che le<br />

"acquisizioni scientifiche", cui la Consulta non a caso fa riferimento, sono univoche nell'indicare il<br />

manicomio - sia esso civile o giudiziario - come "luogo generatore di malattia".<br />

Emerge pertanto in maniera incontrovertibile il potere-dovere del Parlamento di porre mano, con<br />

somma urgenza, a una situazione del tutto incompatibile con i dettami della Costituzione<br />

repubblicana. Un potere-dovere che trova radicamento anche alla luce del riparto di competenze<br />

delineato dal novellato articolo 117 della Costituzione, trattandosi di un intervento legislativo<br />

riconducibile, nei suoi vari aspetti, alle materie: "sicurezza", "ordinamento penale", "determinazione<br />

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti<br />

su tutto il territorio nazionale", "tutela della salute".<br />

E' in altri termini possibile e necessario che - qui e ora - il Parlamento si riappropri della sua<br />

centralità, dando la spinta decisiva per l'eliminazione dell'istituzione psichiatrica totale; così come<br />

del resto fece, in relazione ai manicomi civili, con l'approvazione dell'articolo 3, comma 5 della<br />

legge 23 dicembre 1994, n. 724,<br />

Il testo proposto, modellato sulla falsariga del precedente legislativo testé menzionato, consta di un<br />

unico articolo, suddiviso in sei commi.<br />

Il comma 1 fissa in maniera cogente, con norma di rango primario, il termine entro il quale devono<br />

essere completati gli interventi propedeutici al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.<br />

28


Il comma 2 demanda ad accordi tra Regioni e Amministrazione penitenziaria l'individuazione di<br />

idonee strutture per la sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, prefigurando un modello di<br />

struttura completamente sanitarizzato, che intende rappresentare la proiezione, sul piano<br />

organizzativo, della prevalenza, o per lo meno della non subalternità, delle esigenze di cura rispetto<br />

a quelle securitarie e di mero contenimento della pericolosità sociale.<br />

I commi 3 e 4 dispongono in ordine alla destinazione degli istituti penitenziari già sede di ospedale<br />

psichiatrico giudiziario, prevedendo alternativamente: la chiusura e successiva vendita degli<br />

immobili, con proventi vincolati a investimenti strutturali nel settore della salute mentale; la<br />

riconversione a diversa funzione penitenziaria.<br />

Il comma 5 chiede alle Autonomie a statuto speciale di conformarsi alla grande riforma sociale<br />

sottesa al presente disegno di legge, sia pure in armonia con i propri ordinamenti differenziati.<br />

Il comma 6 pone il dies a quo per il nuovo regime di esecuzione delle misure di sicurezza per gli<br />

infermi di mente; e reca una clausola di salvaguardia che rende doveroso l'intervento del Governo,<br />

ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, a fronte di situazioni di inerzia che possano<br />

eventualmente ostacolare il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e l'operatività della<br />

nuova disciplina.<br />

Art. 1<br />

1. Al fine di garantire certezza e compiutezza al processo di superamento degli ospedali psichiatrici<br />

giudiziari, il termine per il completamento degli interventi previsti dall'allegato C del D.P.C.M. 1°<br />

aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126, è fissato al 1° febbraio<br />

2012.<br />

2. Entro il termine di cui al comma 1, in ciascuna Regione deve comunque essere concluso uno<br />

specifico accordo tra l'Amministrazione penitenziaria e la Regione, con il quale:<br />

a) sono individuate una o più strutture sanitarie, tra quelle in possesso dei requisiti minimi per le<br />

strutture residenziali psichiatriche, di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42, da destinare alla sostituzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario<br />

di riferimento della Regione;<br />

b) sono definite le rispettive competenze nella gestione delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla<br />

lettera a), individuando le funzioni proprie del Servizio sanitario regionale e le funzioni di<br />

competenza dell'Amministrazione penitenziaria;<br />

c) sono istituiti presidi di sicurezza e vigilanza, ubicati lungo il perimetro delle strutture sanitarie<br />

sostitutive di cui alla lettera a), o comunque all'esterno dei reparti in cui le stesse si articolano.<br />

29


3. Entro il 31 marzo 2012 gli istituti penitenziari già sede di ospedale psichiatrico giudiziario sono<br />

definitivamente chiusi, o in alternativa riconvertiti ad altra funzione penitenziaria.<br />

4. A seguito della eventuale chiusura di cui al comma 3, i beni immobili degli ex ospedali<br />

psichiatrici sono venduti, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311. I proventi delle vendite sono utilizzati per la realizzazione di strutture territoriali<br />

residenziali e di centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali. A tale fine, previa<br />

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province<br />

autonome di Trento e Bolzano, i proventi delle vendite sono ripartiti tra le Regioni con decreto del<br />

Ministro dell'economia, adottato di concerto con i Ministri della salute e della giustizia.<br />

5. Alle disposizioni recate dal comma 2 si conformano anche le Regioni a statuto speciale e le<br />

Province autonome di Trento e Bolzano, in armonia con i rispettivi statuti e le correlate norme di<br />

attuazione.<br />

6. A decorrere dal 31 marzo 2012 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico<br />

giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno<br />

delle strutture sanitarie di cui al comma 2. In caso di mancato rispetto, in una o più Regioni, del<br />

termine previsto dal comma 2, il Governo provvede in via sostitutiva, in conformità all'articolo 8<br />

della legge 5 giugno 2003, n. 131.<br />

Sen. Ignazio MARINO<br />

Sen. Michele SACCOMANNO<br />

Sen. Daniele BOSONE<br />

Sen. Maria ANTEZZA<br />

Sen. Giuseppe ASTORE<br />

Sen. Laura BIANCONI<br />

Sen. Franca BIONDELLI<br />

Sen. Raffaele CALABRO'<br />

Sen. Carlo CHIURAZZI<br />

Sen. Lionello COSENTINO<br />

Sen. Luigi D'AMBROSIO LETTIERI<br />

Sen. Stefano DE LILLO<br />

Sen. Vincenzo GALIOTO<br />

Sen. Domenico GRAMAZIO<br />

Sen. Alfonso MASCITELLI<br />

Sen. Piergiorgio MASSIDDA<br />

Sen. Salvatore MAZZARACCHIO<br />

Sen. Adriana POLI BORTONE<br />

Sen. Donatella PORETTI<br />

Sen. Fabio RIZZI<br />

Sen. Albertina SOLIANI<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

- Ey Henry, Bernard, Brisset, Manuale di Psichiatria, Masson Italia Editori, 1981<br />

- Jaspers Karl, Psicopatologia Generale, Il Pensiero Scientifico Editore, 1965<br />

- Panizzi Romano, Manuale dell’operatore socio sanitario, Piccin, 2010<br />

30


LE COMUNITA’ TERAPEUTICHE<br />

Dott.ssa Lucia Taddei<br />

Il primo tipo di comunità terapeutica si sviluppa in ambito psichiatrico nella prima metà dell’800.<br />

J.Connolly considerò l’importanza dei rapporti interpersonali e della dimensione psicologica nella<br />

vita di un ospedale. Tuttavia il mono scientifico non era ancora pronto a valutare il senso di queste<br />

osservazioni, teso alla localizzazione dei danni cerebrali come la paralisi progressiva e alle ricerche<br />

delle cause fisiche del disturbo psichico. Un secolo più tardi Maxwell Jones, sentì la necessità di<br />

ovviare alle gravi conseguenze dell’istituzionalizzazione. La Comunità Terapeutica (CT) nasceva<br />

sulla spinta di una critica di carattere sociologico del potere esercitato sui malati di mente,<br />

attraverso il loro internamento e la loro esclusione dalla società. Si evidenziava pertanto una<br />

tenenza a trasformare l’ospedale psichiatrico in senso più democratico e umano, considerando la<br />

riabilitazione sociale alla stregua di un processo educativo. Ciò poteva essere attuato eliminando gli<br />

squilibri di potere tra staff dei medici e paziente. Si cercava di introdurre un processo educativo<br />

capace di utilizzare il potenziale terapeutico dello staff e dei pazienti. Gli strumenti utilizzati<br />

furono:<br />

1. Vita di comunità<br />

2. Atmosfera terapeutica<br />

3. Interscambiabilità dei ruoli<br />

4. Confronto quotidiano che stimola l’apprendimento di nuovi modi di rapporto con gli altri.<br />

Vengono pertanto messi a confronto il decorso della malattia con il tipo di trattamento e<br />

l’istituzionalizzazione con la cronicità dei pazienti psichiatrici. Le CT hanno in linea di massima,<br />

accettato il ruolo di terapia accessoria alle terapie più direttamente collegate alla pratica del medico<br />

psichiatra: un ruolo negato in forma chiara e conseguente, neglia anni Sessanta, dalla pratica antiistituzionale<br />

portata avanti a Gorizia da Franco Basaglia:<br />

“La nostra azione attuale, egli scriveva, non può essere che una negazione che, nata come<br />

rovesciamento istituzionale e scientifico, giunge al rifiuto dell’atto terapeutico come risoluzione di<br />

conflitti sociali che non possono essere superati attraverso l’adattamento di chi li subisce. I primi<br />

passi di questo rovesciamento si sono, quindi, attuati attraverso la proposta di una nuova<br />

dimensione istituzionale che abbiamo definito una comunità terapeutica, prendendo a modello<br />

quella anglosassone” (F. Basaglia, Le Comunità terapeutiche, in Scritti, Einaudi, Torino 1981)<br />

Negli USA Dederich mise a punto un tipo di organizzazione comunitaria utilizzando il m odello<br />

dell’Anonima Alcolisti che si basava sul principio di stimolare negli individui le giuste<br />

31


esponsabilità nel determinare il comportamento quotidiano: Questo modello parte dal presupposto<br />

che le persone che chiedono aiuto siano irresponsabili e incapaci di prendere decisioni produttive:<br />

esse devono dunque adattarsi ad un sistema rigido, di regole e punizioni, che facilitino la loro<br />

rieducazione e socializzazione nei termini di una crescita progressiva. I membri della CT possono<br />

salire i gradini della scala gerarchica, fino a diventare membri dello staff. La differenza<br />

fondamentale tra le CT e gli istituzionalizzati psichiatrici è data dalla possibilità di affidarsi<br />

volontariamente alla Comunità Terapeutica. Una prima differenza rilevante tra le due impostazioni<br />

sta nella diversità delle condizioni in cui si trovano i soggetti ai quali si rivolgono le due esperienze<br />

comunitarie: nel primo caso si trattava di persone rinchiuse in ospedale psichiatrico in maniera<br />

coatta e la CT si presentava come un’ alternativa umana all’isolamento e alla mortificazione<br />

caratteristica della vita istituzionale. Nel secondo caso le persone (alcoolisti, tossicodipendenti)<br />

facevano una scelta e si affidavano volontariamente alla CT per essere aiutati in un luogo protetto.<br />

Si evidenziano delle differenze tra il modello Anglosassone e il modello USA:<br />

MODELLO ANGLOSASSONE<br />

MODELLO USA<br />

- tutti gli individui sono ugualmente responsabili - la responsabilità va conquistata<br />

- l’individuo è accettato nei suoi termini personali - è accettato nel momento che si adegua<br />

alle regole della Comunità<br />

- si realizza in quanto paziente - se si impegna farà parte dello staff<br />

Entrambe gli approcci realizzano una micro-società dove la vita e le conseguenti dinamiche di<br />

gruppo vengono utilizzate per l’analisi del comportamento individuale e per l’impostazione di un<br />

lavoro, basato sulla forza del gruppo che si propone di modificarlo.<br />

Non tutte le Comunità si definiscono “esplicitamente terapeutiche” (ET). Quelle ET si propongono<br />

come struttura che in tempi rigidamente stabili, all’interno di un programma terapeutico, preparano<br />

il rientro nella società circostante. Le Comunità non “esplicitamente terapeutiche” non prevedono<br />

programmi o fasi. Si propongono come modelli di vita alternativi a quella società che il tossico<br />

rifiuta; entrare in esse vuol dire aderire ad una scelta di vita: venire a farne parte significa accettare<br />

l’idea di vivere e lavorare insieme, all’interno di una microsocietà che contrappone i suoi valori a<br />

quelli prevalenti all’esterno e che non programma (in coerenza con questa filosofia) rientri vissuti<br />

come scopo del lavoro comunitario. Ciò può portare ad un’analisi critica della società circostante.<br />

Nelle Comunità ET c’è un’ammissione mediante selezione iniziale, allo scopo di valutare le<br />

motivazioni del tossicodipendente e nello stesso tempo stabilire un vero e proprio contratto<br />

32


terapeutico. In questo tipo di Ct tutta la vita comunitaria è funzionale ai programmi terapeutici<br />

adottati, di conseguenza ciò che più differenzia e caratterizza le singole CT sono proprio i diversi<br />

approcci terapeutici e teorici. La persona è messa al corrente dei programmi e della loro durata (da<br />

2° 4 anni). Chi entra deve operare una scelta consapevole e prendere l’impegno di portare a termine<br />

il lavoro che intraprende. Le procedure della scelta tendono a garantire che il programma venga<br />

completato utilmente. Pertanto sono presenti dei programmi terapeutici come per esempio nella<br />

Comunità “Progetto Uomo”. Nelle Comunità non ET l’ingresso dipende dalla disponibilità del<br />

momento. Il principio è che ognuno ha i propri tempi. Ciò che il tossicodipendente deve accettare<br />

non sono delle regole quanto una vera e propria filosofia di vita che determina l’organizzazione<br />

comunitaria. In linea teorica tutti possono entrare ed andar via in qualsiasi momento lo decidano.<br />

Differenze analoghe a queste si hanno nel momento della dimissione. Considerato come colui che<br />

ha compiuto un ciclo di esperienza, colui che esce dalla comunità ET lo fa con una cerimonia che<br />

sancisce ufficialmente i risultati raggiunti. Vissuto come colui che vuole ancora cambiare, chi esce<br />

dalla CT implicitamente terapeutica si pone come persona destinata a fondare e riproporre altrove la<br />

stessa esperienza vissuta all’interno della comunità.<br />

Una comunità esplicitamente terapeutica : il “Progetto Uomo”<br />

La persona che chiede aiuto viene accolta ma non subitaneamente: dovrà tornare in un giorno e ad<br />

un’ora precisa. E’ abituato a ottenere molte cose attraverso il suo sintomo e le sue promesse. Se<br />

tornerà sarà già iniziato un cambiamento. Il perno fondamentale è il concetto pedagogico della<br />

responsabilità. Si lavora sull’ipotesi che il tossicomane è stato fino a quel momento sottoposto a<br />

risposte eccessivamente comprensive (giustificazioniste) o eccessivamente chiuse (repressive).<br />

L’idea è di ridargli la convinzione che quanto ha fatto, fa o farà, dipende essenzialmente da lui. Il<br />

programma si sviluppa nei seguenti punti:<br />

1. Il riconoscimento dell’impotenza di fronte alla droga e al conseguente riconoscimento del<br />

bisogno di aiuto;<br />

2. Imparare a rapportarsi agli altri non mediante la debolezza, l’incapacità e la paura ma<br />

confrontandosi con i propri errori e con le loro conseguenze; si collegano le promozioni e i<br />

premi con il riconoscimento del comportamento responsabile: se per esempio una persona<br />

non svolge un compito (per esempio preparare il caffè dopo il pranzo) non gli si da la<br />

possibilità di recuperare nel qui ed ora della situazione, in quanto questo la farebbe sentire<br />

con “la coscienza a posto” e non capirebbe che una sua mancanza (preparare il caffè) può<br />

provocare disagio negli altri (mancanza di responsabilità);<br />

33


3. Avere fiducia nella capacità di ascolto dell’altro, potendo riconoscere vissuti di rabbia e<br />

aggressività anche a livello di incidenti banali senza mettere in atto atteggiamenti<br />

giustificatori e deresponsabilizzanti (“non è colpa mia è colpa degli altri”); il non prendersi le<br />

responsabilità equivale a comportarsi “da bambino” arrivando a “bucarsi” per non doversi<br />

prendere le proprie responsabilità;<br />

4. Sviluppo di una capacità di definire i confini della propria persona, dei propri desideri e dei<br />

propri diritti attraverso il rispetto di una gerarchia in cui si occupa inizialmente l’ultimo posto<br />

e lungo la quale si può risalire, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili. Una<br />

regola fondamentale è quella di gestire i sentimenti e le emozioni durante la vita comunitaria.<br />

E’ il gruppo il momento dedicato all’emozionalità, il resto è dedicato ad imparare a tenere<br />

ogni cosa sotto controllo.<br />

Il clima in cui si lavora è caratterizzato dalla consapevolezza che si è deciso di stare i quel posto.<br />

“IL tossicomane si trova di fronte a lampi, per brevi ma intensi periodi, alla ricostruzione di<br />

un’immagine del sé che coincide, all’interno di un vissuto fusionale, con il gruppo: un unico<br />

immenso corpo umano, le cui parti sono così coese da rendere indistinto il luogo in cui si<br />

localizzano le difficoltà e la sofferenza; un corpo che vive tante vite e tante possibilità di morte<br />

quanti sono i membri che la compongono; un corpo che diventa (prendendo il posto che era stato<br />

dell’eroina) sorgente di vita e di benessere, necessità assoluta di un lungo e decisivo momento della<br />

propria vita; un corpo che condiziona la continuità della propria presenza tuttavia, (come la madre<br />

nel processo normale della crescita), allo sviluppo di una capacità (progressiva) di autonomia”.<br />

(Luigi Cancrini “Quei temerari sulle macchine volanti” NIS pag, 179)<br />

Il gruppo e il piacere dell’incontro fusionale, consentono di vincere il confronto con “la memoria<br />

del piacere” legata all’assunzione dell’eroina. Fondamentale è il lavoro con le “famiglie” finalizzato<br />

alla ricerca di un controllo del comportamento e al recupero della piena dignità di ruolo dei genitori.<br />

La comunità di San Patrignano<br />

(prime fasi dello sviluppo della comunità 1975/85 non esplicitamente terapeutica)<br />

E’una cooperativa prima ancora che una comunità, questo per dare rilievo al fatto che la principale<br />

finalità è quella di un’organizzazione del lavoro basato sulla cooperazione e sull’autogestione. Le<br />

persone vengono accolte in base alla disponibilità e prima della crisi di astinenza, questo per<br />

rafforzare il clima di fiducia. Il tossicomane è assistito da chi, come lui, ha superato l’astinenza, con<br />

l’aiuto di prodotti omeopatici. Vengono utilizzati anche metodi coercitivi. Dopo questa fase il<br />

ragazzo segue una dieta e trascorre un periodo di riposo e di riflessione per circa due mesi. Ogni<br />

34


allontanamento viene considerato una “fuga” ed ogni contatto con l’esterno (lettere, telefonate,<br />

visite) deve essere concordato. E’ il fondatore della comunità ad occuparsi personalmente di ogni<br />

singolo ragazzo. E’ aiutato da persone che hanno lasciato la loro città per vivere in comunità,<br />

trasferendo anche le loro attività lavorative e da ragazzi che dopo un lungo periodo di permanenza,<br />

hanno dimostrato di essere responsabili. L’organizzazione della giornata si basa su un sistema di<br />

regole preciso e che riguarda il rispetto degli orari e dei tempi di lavoro (8/13 e 17/20). Il lavoro è lo<br />

strumento principale per il cambiamento della personalità del tossicodipendente. Non esistono<br />

attività terapeutiche specifiche, tutto è lasciato alla spontaneità. Le famiglie vengono convocate<br />

quando il responsabile lo ritiene opportuno. Non è previsto un “rientro” e ognuno può scegliere di<br />

rimanere quanto vuole. Questa comunità è caratterizzata dalla presenza di un capo carismatico,<br />

considerato da tutti come il padre di una grande famiglia e come maestro di vita. L’identificazione<br />

avviene con lui e secondariamente con il gruppo. Negli anni la comunità di San Patrignano si è<br />

sviluppata arricchendosi di tematiche innovative fino ad essere, a tutt’oggi riconosciuta come<br />

il primo Centro Anti droga Europeo.<br />

Il Ser.T<br />

La normativa che riguarda gli interventi per la tossicodipendenza è la legge n. 165/75 modificata<br />

con il D.P.R. n.309/90. I Ser.t, Servizi Territoriali per le Tossicodipendenze, hanno dovuto negli<br />

ultimi anni riorganizzarsi a causa di mutamenti sia rispetto alle sostanze utilizzate sia rispetto al<br />

bacino di utenza, caratterizzato da un abbassamento dell’età dei consumatori. I Ser.T nati<br />

inizialmente come risposta del Servizio Nazionale Sanitario per i tossicodipendenti da eroina, oggi<br />

si trovano a dover fronteggiare altre sostanze eccitanti e psichedeliche (cocaina, ecstasy, LSD).<br />

Nella seconda metà degli anni ‘80 la diffusione dell’AIDS ha portato all’introduzione di un nuovo<br />

concetto, quello della riduzione del danno, sancito dal D.P.R. n. 309/90.<br />

Nella pianta organica dei Ser.t sono previste varie figure professionali, come il medico, lo<br />

psicologo e l’assistente sociale. Purtroppo attualmente si sta verificando una carenza di figure<br />

professionali a causa del mancato inserimento di nuove unità che dovrebbero subentrare al posto di<br />

coloro che hanno raggiunto l’anzianità di servizio. L’uso della terapia metadonica a scalare è stata<br />

inizialmente sostituita con l’utilizzo del Subutex (Buprenorfina) ma la dipendenza con conseguente<br />

crisi di astinenza che comportava ne ha sospeso l’erogazione. Attualmente è utilizzato il Subuxone<br />

(Subutex + Naloxone) che assunto sotto la lingua entra immediatamente in circolo, neutralizzando<br />

l’eventuale uso di eroina. Sono possibili interventi di sostegno psicologico sia individuali che<br />

familiari, a seconda dell’indirizzo dello psicoterapeuta. Attualmente i Ser.T gestiscono anche le<br />

35


“dipendenze relative al gioco”. Notevoli spazi e iniziative sono dedicate alla prevenzione nelle<br />

scuole. Studi recenti hanno dimostrato che l’informazione portata nelle Scuole ad opera di<br />

professionisti esterni è molto meno incisiva di quella effettuata dagli insegnanti. Il dare<br />

informazioni sulle sostanze sembra stimolare la curiosità ad un loro utilizzo; maggiore prevenzione<br />

risulta essere correlata alla possibilità di discutere sulle modalità, convinzioni e vissuti degli<br />

adolescenti rispetto al significato e al perché dell’utilizzo di una sostanza.<br />

Le nuove sostanze in uso tra i giovani: Ecstasy, Ketamina, Ket, Vitamina K o LSD (acido lisergico<br />

chiamato in gergo “acido”), sono tutte eccitanti e spesso vengono integrate da alcol ed hascisc e<br />

consumate per lo più da giovani compresi tra i 15 e i 25 anni, in luoghi “rituali”come le discoteche,<br />

sale giochi e “rave” con musica techno. Per molti giovani la sostanza stupefacente è a carattere<br />

prestazionale, non può mancare, pena la caduta del divertimento. Il tempo libero è basato<br />

sull’intensità, del tutto e subito, sull’esagerazione. Nella problematica della dipendenza esiste un<br />

disagio sommerso, ovvero coloro che pur vivendo situazioni problematiche non accedono ad alcun<br />

servizio pubblico o privato, come per esempio gli emarginati o i giovani consumatori di nuove<br />

sostanze, integrati nella società, raggiungibili solo nei luoghi di consumo e di divertimento.<br />

La prevenzione è mirata a tre livelli:<br />

- primaria – informazioni corrette ed adeguate sulle sostanze che circolano negli ambienti<br />

sottolineando il pericolo di uso e abuso;<br />

- secondaria – diffusione tra i gruppi di consumatori saltuari ed abituali, delle norme di riduzione<br />

dei rischi e delle modalità di soccorso;<br />

- terziaria – individuazione di strategie di intervento e di accoglienza rivolte al disagio legato<br />

all’abuso di MDMA e delle altre sostanze psicoattive.<br />

Il DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell’American Psychiatric<br />

Association) definisce i termini di abuso e dipendenza che si manifestano in una o più delle<br />

seguenti condizioni (abuso):<br />

1. incapacità di adempiere ai principali compiti connessi con il lavoro, la scuola e la casa;<br />

2. ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose;<br />

3. ricorrenti problemi legali, sociali e interpersonali correlati alla sostanza.<br />

La dipendenza è caratterizzata da:<br />

- Tolleranza (bisogno di dosi sempre più elevate);<br />

- astinenza<br />

- la sostanza è assunta per periodi prolungati;<br />

- desiderio persistente di ridurre o controllare l’uso della sostanza;<br />

36


- dispendio di tempo e denaro per procurarsi la sostanza;<br />

- riduzione dell’attività sociali, lavorative e ricreative;<br />

- uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema persistente, di<br />

natura fisica o psicologica, verosimilmente causato o esacerbato dalla sosstanza.<br />

L’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti rappresentano anche la causa diretta o indiretta delle tre<br />

principali cause di morte degli adolescenti: incidenti stradali, omicidio e suicidio. Producono inoltre<br />

fallimento scolastico, carcerazione e perdita del posto di lavoro. L’assunzione di sostanze sembra<br />

essere correlata alla limitata tolleranza che il soggetto ha alle frustrazioni.<br />

*********<br />

Per quanto riguarda le strutture deputate alla riabilitazione (Dipartimento di Salute Mentale –<br />

DSM–, Centro di Salute Mentale –CSM–, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura –SPDC–,<br />

Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Day Hospital, Ambulatori, Centro Diurno –CD–, Strutture<br />

Residenziali –SR–, Gruppi di lavoro), le figure sanitarie e sociali incaricate dell’assistenza alle<br />

persone con disturbi psichici (psichiatra, neuropsichiatra infantile, pedagogista, educatore,<br />

animatore, infermiere, assistente sociale, operatore socio-sanitario), nonché per quanto riguarda<br />

gli interventi socio-assistenziali e sanitari a favore delle persone con problematiche psichiche e la<br />

presa in carico del servizio sociale anche ai fini del reinserimento, si rinvia per eventuali<br />

approfondimenti alla letteratura specializzata.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

- Alderighi M., I luoghi della salute mentale, in “I quaderni Psichiatria il ruolo dell’infermiere<br />

nell’area della salute mentale”, IPASVI, 2002<br />

- American Psychiatric Association, DSM- IV-TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi<br />

mentali, IV Edizione<br />

- Cancrini L., Quei temerari sulle macchine volanti, ED. NIS, 1986<br />

- Ciambrello C., Cantelmi T., Pasini A., Infermieristica clinica in igiene mentale, Ed. Ambrosiana,<br />

2001<br />

- Cozza M., La malattia mentale, in “I quaderni Psichiatria il ruolo dell’infermiere nell’area della<br />

salute mentale”, IPASVI, 2002<br />

- Panizzi R, Manuale dell’operatore socio-sanitario, II Ed., Piccin<br />

37


L’ALCOL<br />

(la Dr.ssa Monica Valli, autrice della ricerca, ha autorizzato la Dott.ssa Lucia Taddei alla<br />

diffusione del presente capitolo)<br />

1. Contenuto ed Effetti<br />

L’alcol etilico, o etanolo, è una sostanza liquida che deriva da processi di fermentazione di<br />

alcuni zuccheri semplici o per distillazione del mosto fermentato. Questa sostanza, oltre all’acqua, è<br />

il principale componente delle bevande alcoliche, si trova infatti sotto forma di: vino, birra,<br />

distillati, liquori, spumanti che hanno al loro interno una concentrazione di principio attivo (etanolo)<br />

variabile e che vediamo espressa sul prodotto in gradi (%). Altri principi nutritivi (vitamine, sali<br />

minerali, proteine, zuccheri) sono presenti solo in tracce, per tale motivo la bevanda alcolica non<br />

può considerarsi un alimento. L’alcol, dunque, non è una sostanza nutriente o utile all’organismo<br />

ma al contrario provoca danni diretti alle cellule di molti organi tra i quali il fegato e il Sistema<br />

Nervoso Centrale. Pur essendo una sostanza ad alto tasso energetico (1g=7kcal, inferiore solo ai<br />

grassi) non è utilizzabile dall’organismo per il lavoro muscolare, ma solo per il metabolismo di<br />

base, risparmiando su l’uso di altri principi nutritivi quali grassi e zuccheri (motivo per cui si<br />

aumento di peso). L’alcol ingerito deve essere anzitutto assorbito affinché possa esercitare un<br />

qualche effetto sull’organismo. L’assorbimento in parte avviene da parte dello stomaco e in parte<br />

dall’intestino, e se lo stomaco è vuoto l’assorbimento è più rapido. Subito dopo l’assorbimento nel<br />

circolo sanguigno, oltre l’85% dell’alcol circolante viene metabolizzato a livello epatico. Finché il<br />

fegato non ha completato la digestione, l’etanolo continua a circolare diffondendosi nei vari organi.<br />

Può facilmente oltrepassare le membrane cellulari e provocare lesioni fino alla distruzione delle<br />

cellule, confermandosi come una sostanza tra le più tossiche. Nello stato di intossicazione alcolica<br />

acuta, generalmente definito come stato di ubriachezza, l’alcol nel sangue raggiunge tutti gli organi,<br />

compreso il cervello su cui può causare danni irreversibili (encefalopatia, demenza). Le<br />

caratteristiche di intossicazione alcolica presentano uno o più dei seguenti segni: pronuncia<br />

indistinta; incoordinazione; marcia instabile; movimenti involontari e ritmici degli organi mobili<br />

(nistagmo); deficit di attenzione o di memoria; stupor o coma. Possono, inoltre, verificarsi<br />

modificazioni psicologiche durante o poco dopo l’ingestione di alcolici come ad esempio:<br />

38


comportamento sessuale o aggressivo inappropriato; deficit delle capacità critiche; labilità di<br />

umore 11 .<br />

La velocità con la quale il fegato riesce ad eliminare l’alcol dal sangue, varia da individuo ad<br />

individuo; in media per smaltire un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica l’organismo impiega<br />

due ore. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha stabilito quali sono le quantità<br />

massime di alcol tollerate dal nostro organismo, superate le quali possono sorgere numerose<br />

patologie alcol-correlate (PAC). L’OMS ha fissato nella misura di 40 gr/die per l’uomo e di 25<br />

gr/die per la donna le quantità massime di alcol tollerate (rispettivamente 2-3 bicchieri e 1-2<br />

bicchieri, di una qualsiasi bevanda alcolica), quantità da ripartire nei due pasti principali preferendo<br />

le bevande a minor concentrazione alcolica. Accanto a queste linee generali ( gender oriented),<br />

sono ben definiti anche alcuni limiti massimi, specifici per età, da non superare per non incorrere in<br />

un maggior rischio. Tali limiti riguardano i consumi degli ultra 65enni e dei giovani.<br />

Al di sotto dei 15 anni qualunque livello di consumo alcolico è da considerarsi a rischio; tra i 16 ed i<br />

18 ( meno di 20) anni, 1 bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica è il livello massimo di consumo<br />

alcolico consentito, e sono da considerarsi consumatori a rischio gli ultra 65enni di entrambi i sessi<br />

che consumano più di un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica al giorno (cfr. Anderson P.,<br />

Gual A., Colom J., 2006).<br />

Il consumo dannoso viene definito come “una modalità di consumo alcolico che causa danno alla<br />

salute, a livello fisico o mentale”. Mentre il consumo eccessivo episodico ( binge drinking), può<br />

essere definito come consumo di almeno 60 grammi di alcol puro in un’ unica occasione ( 6 o più<br />

bicchieri di una qualsiasi bevanda alcolica) (cfr. Anderson P., Gual A., Colom J., 2006).<br />

Se si consuma molto alcol in poco tempo, lo smaltimento è più lungo e difficile e gli effetti più<br />

gravi. L’assunzione 12 prolungata di alcol nel tempo può aumentare il rischio di sviluppare varie<br />

patologie più o meno gravi, e anche a basse dosi l’alcol accresce il rischio per alcune malattie.<br />

Secondo dati forniti dall’OMS, il consumo di 20 grammi di alcol al giorno (pari a due bicchieri di<br />

vino) determina un aumento percentuale di rischio:<br />

• del 100% per la cirrosi epatica<br />

• del 20-30% per i tumori del cavo orale, faringe e laringe;<br />

• del 10% per i tumori dell’esofago;<br />

• del 14% per i tumori al fegato;<br />

• del 10-20% per i tumori della mammella;<br />

11 DSM- IV. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson, 1996.<br />

12 http://www.lazio.dronet.org/sostanze/sos.php?codice=1&titolo=Amfetamine&paragrafo_ordine=3<br />

39


• del 20% per l’ictus celebrale.<br />

Ovviamente, se si aumenta la quantità di alcol aumenta anche la percentuale di rischio (cfr.<br />

Anderson P., 2003).<br />

2. La Dipendenza<br />

L’alcol è riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come droga in quanto in<br />

grado di produrre dipendenza; come tutte le droghe anche l’alcol ha un potere psicoattivo e il suo<br />

uso protratto nel tempo induce assuefazione. La dipendenza da sostanze alcoliche consiste in un<br />

estensione ed incremento dei comportamenti d’abuso caratterizzati dalla presenza di quattro fattori<br />

fondamentali:<br />

• tolleranza: fenomeno biologico che consiste nel bisogno di dosi sempre più elevate di alcol<br />

per raggiungere l’effetto desiderato (assuefazione), mentre l’uso continuativo della stessa<br />

quantità di alcol assunta produce un effetto sempre minore. In questo modo l’organismo ha<br />

la possibilità di tollerare dosi sempre più elevate oltre le normali dosi tossiche e persino<br />

letali;<br />

• astinenza: consiste nella manifestazione di due o più sintomi in un periodo variabile da<br />

alcune ore ad alcuni giorni dalla sospensione del consumo di alcolici: iperattività del<br />

Sistema Nervoso Autonomo (per es. sudorazione o frequenza del polso maggiore di 100),<br />

aumento tremore delle mani, insonnia, nausea e vomito, allucinazioni visive, tattili o uditive<br />

transitorie, agitazione psicomotoria, ansia, crisi epilettiche.<br />

• incremento di consumo di bevande alcoliche in quantità sempre maggiori o per periodi più<br />

prolungati rispetto a quanto previsto dalla persona.<br />

• desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre le bevande alcoliche.<br />

Può nel tempo stabilirsi un legame specifico che condiziona negativamente lo stile di vita della<br />

persona che ne fa uso mettendone a rischio la salute fisica, psichica, familiare e sociale. L’essere<br />

umano è infatti da considerarsi nella sua armonica specificità psico-biologica inserito nel suo<br />

contesto familiare e sociale. L’alcoldipendenza è un insieme di fenomeni fisiologici,<br />

comportamentali e cognitivi in cui l’uso di alcol costituisce per l’individuo una priorità sempre<br />

maggiore rispetto ad abitudini che prima rivestivano ruoli principali. E’ errato, infatti, imputare<br />

esclusivamente alla sostanza e ai suoi effetti fisiopatologici la capacità di indurre la<br />

tossicodipendenza dal momento che processi psicologici controllano lo stato di intossicazione<br />

impedendo la dipendenza. Nella dipendenza vi è, infatti, la comparsa del desiderio compulsivo di<br />

bere anche in assenza di intossicazione: “La dipendenza psichica è più simile al desiderio di un<br />

40


esperienza positiva fino a diventare craving, voglia incontenibile di un piacere assoluto che ottunde<br />

la ragione…” (Malizia E., Borgo S., 2006, p.16). L’uso delle sostanze alcoliche può essere<br />

associato all’incapacità di gestire le difficoltà della vita quotidiana. In condizioni di sofferenza e<br />

problematicità umana (un trauma esterno improvviso o un calo delle capacità di risoluzione dei<br />

problemi) l’alcol, agendo sulle vie del piacere, può apparire un aiuto. Questo inganno della<br />

coscienza conduce in modo subdolo alla dipendenza che può dunque comparire inaspettatamente,<br />

senza che la persona ne sia consapevole. Probabilmente alla base si può riscontrare anche una certa<br />

vulnerabilità della persona, magari imputabile a sentimenti di bassa autostima e di inadeguatezza<br />

che la rendono incapace di stabilire relazioni soddisfacenti con gli altri e di comunicare<br />

adeguatamente il proprio disagio. Va comunque considerato che esistono diverse condizioni sociali<br />

ed economiche più o meno gravi o situazioni apparentemente banali che possono avere un ruolo<br />

essenziale nel consumo nocivo e pericoloso di alcol e svolgere un ruolo determinante nello<br />

scatenare la dipendenza da questa sostanza quali ad esempio: stress sul lavoro; onere eccessivo di<br />

lavoro; perdita del lavoro; disoccupazione; precarietà; perdita della casa; perdita di una persona<br />

cara; separazione coniugale o divorzio; frustrazioni legate alla condizione di casalinga; difficoltà<br />

scolastiche ecc. Si capisce, dunque, come non sia così semplice individuare una linea di netta<br />

demarcazione tra l’uso e l’abuso di alcolici. Non va dimenticato, infatti, che nel tentativo di<br />

superare le difficoltà che si incontrano nel formulare una diagnosi precoce di “abuso” di alcol,<br />

l’Associazione Americana di Psichiatria nella terza edizione e in quelle successive del Manuale<br />

Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM-III, DSM-III r, DSM- IV) ha raccolto in un<br />

unico capitolo i Disturbi da Uso di Sostanze, dove è possibile valutare e classificare ogni singolo<br />

caso in relazione a vari assi, ognuno dei quali di riferisce ad una classe diversa di informazioni. Ciò<br />

consente al medico di fare una valutazione multiassiale ovvero di non concentrarsi solo sul singolo<br />

problema ma di indirizzare l’attenzione oltre che sui disturbi, anche sugli aspetti ambientali e aree<br />

di funzionamento altrimenti trascurati (cfr. Ceccanti M.,, Calducci G, 2006).<br />

In associazione agli stili di vita possono, dunque, agire altri determinanti di salute quali:<br />

caratteristiche genetiche e fattori di rischio individuali, ambiente, disponibilità di accesso ed<br />

efficacia dei servizi socio-sanitari nonché fattori socio-economici. E’, infatti, piuttosto noto come il<br />

livello socio-economico a cui l’individuo appartiene, sia in grado di influire sullo sviluppo del bere<br />

problematico. Bassi livelli socio-economici possono essere associati ad una minore speranza di vita,<br />

alta mortalità infantile, una maggiore probabilità di contrarre malattie infettive, un maggiore<br />

consumo di tabacco, alcol e sostanze stupefacenti, una maggiore prevalenza di malattie cronicodegenerative,<br />

depressione, suicidi, comportamenti anti-sociali e violenza, ed un maggiore rischio di<br />

41


esposizione ai fattori ambientali. Nel nostro Paese la prevalenza dei consumatori di bevande<br />

alcoliche aumenta al diminuire del titolo di studio; in Gran Bretagna la prevalenza del bere<br />

problematico in uomini e donne poveri sotto i 30 anni risulta doppia rispetto alla prevalenza<br />

riscontrata nelle classi più abbienti. A livello europeo il consumo alcolico è prevalente tra i<br />

disoccupati, i senza fissa dimora e tra le persone anziane istituzionalizzate. Inoltre, le morti<br />

alcolcorrelate, comprese quelle accidentali, sono maggiore nelle classi più disagiate (cfr. Scafato E.,<br />

Russo R., 2004).<br />

Il consumo di alcol, i danni alcolcorrelati e la dipendenza da alcol, fanno, dunque, parte di un<br />

continuum; non sono entità fisse e gli individui possono, nel corso della loro vita, spostarsi avanti o<br />

indietro all’interno di questo continuum. Come afferma l’OMS, “La salute è uno stato di completo<br />

benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattia o infermità” .<br />

3. Problemi alcolcorrelati<br />

Nonostante sia molto tossica per la cellula epatica, più di molte droghe illegali, e provochi un<br />

grado di dipendenza superiore rispetto alle droghe più conosciute, l’alcol è una sostanza<br />

giuridicamente legale. Il rapporto tra l’uomo e l’alcol è stato sempre difficile e conflittuale.<br />

Probabilmente non esiste nessun individuo, che ne faccia uso saltuario o abituale, nel quale non sia<br />

presente, esplicito o nascosto, il desiderio di sottrarsi alla vita di tutti i giorni per dirigersi verso un’<br />

altra vita dove non si sentano né le costrizioni del vivere quotidiano, nè impressioni tristi o<br />

sgradevoli di ogni tipo; e, come affermò lo stesso Freud , consente a chi lo assume di aiutarsi ad<br />

affrontare una vita troppo dura per essere affrontata senza un aiuto chimico, rozzo quanto si vuole<br />

ma pur sempre un aiuto (cfr. Galimberti L., 2005).<br />

Per la maggioranza degli individui consumare una bevanda alcolica costituisce parte<br />

integrante e normale della vita sociale. Nel corso della giovinezza è molto probabilmente la prima<br />

sostanza psicoattiva che l’individuo sperimentata. L’alcol è entrato a far parte della nostra<br />

alimentazione quotidiana da tempo immemore. La sua è una storia antica e radicalmente ancorata<br />

nella cultura di vari popoli: accompagna la vita religiosa, sia pagana che cristiana, è partecipe e<br />

protagonista della vita sociale e culturale dell’uomo. Da quando fu scoperto il fenomeno della<br />

fermentazione sono iniziati i consumi alcolici e già nel neolitico si fabbricava birra; dalla comune<br />

distillazione naturale si è poi passati a quella artificiale nel XIV sec., fino ad arrivare al XIX sec. in<br />

cui la distillazione diventò di tipo industriale portando con sé una crescita enorme della sua<br />

distribuzione e quindi del suo consumo. Negli USA agli inizi del XX secolo il fenomeno<br />

antiproibizionista portò ad una illegalizzazione della fabbricazione e vendita dell’alcol con<br />

42


l’esclusione di vino, sidro e aceto destinati ad un uso culinario. L’evidente inefficacia e i fenomeni<br />

criminali derivati da questa proibizione frenarono l’Europa dal seguirne l’esempio.<br />

Nella cultura mediterranea e nel nostro paese, proibire l’uso delle droghe in generale, rispetto al<br />

proibire il consumo degli alcolici, può essere relativamente semplice perché le droghe non hanno<br />

mai avuto un ruolo così rilevante come lo ha avuto per secoli la produzione di alcol. Non<br />

dimentichiamo, infatti, che il “valore” attribuito dalla cultura popolare costituisce un potente fattore<br />

correlato al consumo di alcol. Nella cultura islamica, ad esempio, l’alcol è bandito dalle sostanze<br />

comunemente utilizzate nell’alimentazione e non è previsto in rituali civili e religiosi, per cui<br />

rinunciare al bere per gli islamici non comporterebbe un grosso sforzo dal momento che per secoli<br />

la maggior parte di essi non ha consumato questa sostanza. Sarebbe invece vissuta come una<br />

violenza e una coercizione inaccettabili imporre per legge, per motivi di prevenzione, l’astinenza<br />

dall’alcol in quelle popolazioni che da secoli considerano quest’ultimo “un antenato comune” e una<br />

parte integrante della dieta al pari di pane, olio e latte (cfr. Galimberti L., 2005).<br />

Attualmente la popolazione europea è quella con la più alta proporzione di consumatori di bevande<br />

alcoliche e con i più alti livelli di consumo. L’alcol è il terzo più importante fattore di rischio per<br />

malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione. L’Alcol comporta più rischi del<br />

colesterolo alto e del sovrappeso, tre volte più rischioso del diabete, e cinque volte più dell’asma.<br />

L’OMS stima che nelle realtà economiche quali quelle dell’Unione Europea i prodotti alcolici siano<br />

responsabili del 9% circa del carico totale di malattia dell’individuo. Tuttavia, tenendo conto degli<br />

anni di vita persi a causa di morte prematura e degli anni di vita trascorsi in stato di disabilità, il<br />

peso dei problemi alcolcorrelati è ancora maggiore, rappresentando il 10.8% del carico di malattia<br />

nella Regione. Il danno provocato dall’alcol impone un carico economico sull’individuo, le<br />

famiglie, la società, con costi sanitari e sociali, perdita di produttività, morbilità, invalidità,<br />

mortalità precoce che complessivamente sono stimabili pari al 2-5% del Prodotto Interno Lordo. Il<br />

consumo di alcol e il bere eccessivo nella popolazione sono responsabili di diffusi danni sociali,<br />

mentali ed emotivi compresi criminalità e violenza in ambito familiare 13 . L’alcol non danneggia<br />

solo chi beve, ma provoca danni anche a coloro che lo circondano: il feto, i figli, i familiari, le<br />

persone vittime degli incidenti stradali, della criminalità e della violenza. Il rapporto tra uso di alcol<br />

e violenza è dovuto agli effetti di disinibizione, alterazione dei meccanismi di elaborazione delle<br />

informazioni, riduzione dell’attenzione. Ma, sempre a causa di queste alterazioni, l’assunzione di<br />

alcol aumenta anche il rischio di subire atti di violenza, perché incapaci di interpretare<br />

correttamente le situazioni.<br />

13 World Health Organization. World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. http://www.who.int/<br />

43


E’ ormai unanimemente condiviso (cfr. Scafato E., et al, 2001; Scafato E., 2000), oltre che<br />

sostenuto da una qualificata evidenza statistica, che l’alcoldipendenza, i problemi e le patologie<br />

alcolcorrelate rappresentano uno dei più urgenti problemi di sanità pubblica:<br />

• l’alcol è la causa di circa la metà degli 8000 decessi conseguenti agli incidenti stradali,<br />

che rappresentano la prima causa di morte per gli uomini al di sotto dei 40 anni. La<br />

guida sotto stato di ebbrezza ha causato nel 2005 ben 4.107 incidenti stradali e le<br />

infrazioni accertate dalla Polizia Stradale nel 2006 per guida sotto l’influenza di alcolici<br />

sono state 24.803. Tra i guidatori in stato psico-fisico alterato, chi è sotto l’effetto di<br />

alcol rappresenta il 70,2%. L’abuso di alcol è la causa della crescente mortalità giovanile<br />

per incidente stradale, per più del 40% dei casi, e del 46% dei morti di età compresa fra i<br />

15-24 anni.<br />

• Secondo dati forniti dall’OMS, ogni anno nella Regione Europea circa 73 mila morti e<br />

più di 2 milioni di ricoveri o visite ospedaliere, sono dovuti ad atti di violenza<br />

interpersonale. L’alcol appare come fattore determinante almeno nel 40% dei casi. Negli<br />

Stati Uniti le statistiche indicano come l’86% dei casi di omicidio, il 37% delle<br />

aggressioni e il 60% delle violenze sessuali avvengono sotto l’effetto dell’alcol.<br />

• Il 6,8% di tutte le disabilità che vengono registrate in un anno è attribuibile all’alcol e<br />

complessivamente il 10% dei ricoveri è legato all’abuso di alcol. Ogni anno in Italia<br />

circa 40.000 individui muoiono a causa dell’alcol per cirrosi epatica, tumori, infarto<br />

emorragico, suicidi, aborti, incidenti in ambiente lavorativo, domestico e incidenti<br />

stradali 14 .<br />

4. Il consumo di alcol: un fenomeno in crescita tra giovani e donne<br />

Nel nostro Paese si è verificata nel periodo 1981-2001 una riduzione del 37% del consumo<br />

medio pro-capite di alcol. Più precisamente c’è stata una riduzione del 42% del consumo di vino,<br />

del 68,6% di super alcolici, mentre si registra un aumento del 61,5% nel consumo di birra che<br />

prevale maggiormente nelle fasce di età più giovani. Il consumo pro-capite non consente, tuttavia,<br />

di fare alcuna valutazione sulla reale distribuzione del consumo di bevande alcoliche nella<br />

popolazione, sostanzialmente per due motivi: viene ritenuto molto più rappresentativo delle vendite<br />

che del consumo individuale di alcol (benché sia correlato a livello medio di problemi alcolcorrelati<br />

nella popolazione); non permette di conoscere la reale distribuzione del consumo di alcol<br />

tra gli individui né le caratteristiche del consumo (sesso, età, distribuzione geografica, ecc.).<br />

14 http://www.lazio.dronet.org/sostanze/sos.php?codice=1&titolo=Amfetamine&paragrafo_ordine=3<br />

44


Volendo esaminare in maniera più dettagliata il consumo alcolico nella popolazione, una delle fonti<br />

a disposizione è rappresentata dalle indagini campionarie dell’ Istituto Nazionale di Statistica<br />

(ISTAT) definita Multiscopo, che annualmente a livello nazionale, conduce una rilevazione sugli<br />

stili di vita e sulle condizioni di salute per i vari gruppi di popolazione esaminati.<br />

Da tale indagini emergono, infatti, informazioni statistiche utili anche in relazione alla valutazione<br />

dei principali obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 che, in linea con il programma<br />

dell’Unione Europea 2003-2008, prevedono la promozione di stili di vita salutari e di prevenzione,<br />

la riduzione dei danni sanitari e sociali causati dall’alcol.<br />

Va detto, inoltre, che a partire dall’indagine condotta alla fine del 2003, l’ISTAT presenta le<br />

informazioni sulle quantità di alcol consumate quotidianamente dalla popolazione di 11 anni e più<br />

ed anche il consumo di alcol dei ragazzi tra 11-13 anni, mentre per gli anni precedenti tali<br />

informazioni sono disponibili solo per la popolazione di 14 anni e più.<br />

In generale ciò che emerge da tali indagini è che la diffusione del consumo di alcol mostra un trend<br />

sostanzialmente stabile negli ultimi 9 anni, con un lieve aumento nel 2001, ed incrementi<br />

significativi tra i giovani, in particolare tra le donne. Una prima annotazione riguarda il numero di<br />

consumatori di bevande alcoliche; solo dal 1998 è possibile desumere con reale approssimazione il<br />

numero dei consumatori di bevande alcoliche poiché negli anni precedenti veniva rilevata solo la<br />

prevalenza di consumatori di vino e birra e non quella di altre bevande alcoliche. Tra il 1998 e il<br />

2006, la quota di consumatori di alcol tra le persone di 14 anni e più è stabile (intorno al 70%),<br />

mentre tra le donne di 20-24 anni si osserva un incremento dal 57,6% al 59%.<br />

Preoccupa, inoltre, la maggiore diffusione in Italia del consumo di alcolici tra i ragazzi di 11-15<br />

anni, con il 18,6% che dichiara di aver consumato bevande alcoliche nell’anno. Non va inoltre<br />

sottovalutata la forte crescita del consumo di alcol fuori pasto per gli adolescenti, che può essere<br />

misurata tra i 14 e i 17 anni non esistendo prima l’informazione sugli 11-13 anni: tra il 1998 e il<br />

2006 il consumo di alcol passa dal 12,6% al 20,5%. Il consumo di alcol fuori pasto cresce<br />

maggiormente per le ragazze (dal 9,7% al 16,8%), ma rimane più diffuso tra i maschi e passa dal<br />

15,2% al 24,2%.<br />

Tuttavia la maggior presenza di consumatori risulta un fenomeno diffuso a tutte l’età: nelle fasce<br />

centrali aumentano in particolare i consumatori di superalcolici, in quelle più avanzate i<br />

“tradizionali” consumatori di vino. In pratica bevono più italiani ma, almeno in media, bevono di<br />

meno (Galimberti L., 2005).<br />

Nonostante la riduzione sostanziale del consumo di alcol registrato dagli indicatori di consumo procapite<br />

permangono, infatti, alcuni preoccupanti fenomeni:<br />

45


1. aumento della popolazione complessiva dei consumatori e conseguente maggiore esposizione<br />

del numero di individui esposti ai possibili effetti dannosi, sociali e sanitari, collegati all’uso/abuso<br />

di bevande alcoliche in particolare dei consumatori appartenenti a categorie socio-demografiche<br />

particolarmente a rischio di danno alcol-correlato quali le donne, i giovani e gli anziani;<br />

2. ad una sostanziale stabilità nel numero di consumatori di vino si affianca un emergente<br />

incremento di individui che si orienta a consumare la birra (molto probabilmente a sostituirla al<br />

consumo di vino);<br />

3. le modalità di consumo di tali bevande sembra essere differenziato per età; in particolare il<br />

numero di consumatori di quantità superiori al ½ litro di vino o birra appare incrementato in<br />

particolare per i giovani specie se di sesso femminile;<br />

4. aumento dei comportamenti di consumo a rischio, quali i consumi fuori pasto, consumi<br />

eccedentari e ubriacature, in particolare nell’ambito della popolazione giovanile di entrambi i sessi e<br />

nella popolazione femminile. Mentre un tempo donne, bambini e giovani bevevano solitamente in<br />

situazioni sociali ben definite e culturalmente accettate, oggi invece l’abitudine al bere si sta<br />

diffondendo tra persone appartenenti a tutte le classi di età: dai ragazzi agli anziani sia maschi che<br />

femmine. In particolare il consumo di alcol appare sempre più orientato verso un modello<br />

“culturale” che considera le bevande alcoliche non come parte integrante del pasto, ma - con<br />

l’innesto nella cultura latina dello stile del bere nord-europeo (non a tavola, ma concentrato nel<br />

dopo pasto serale e nel week-end) - come elemento separato, da consumare, verosimilmente, in<br />

contesti non più legati alla tradizione “mediterranea” (cfr. Scafato E., Russo R.,2004).<br />

4.1 L’alcol e i giovani<br />

Per dare un senso compiuto ai dati su “quanto” si beve, è necessario osservare “come si beve”.<br />

La quantità di alcol assunta non fornisce, infatti, alcuna informazione utile se svincolata dal<br />

contesto clinico o sociale nel quale tale consumo avviene. E’ ben noto che in certi contesti<br />

geografici e culturali esistono diverse modalità di assunzione degli alcolici così, come di idee ed<br />

opinioni, che condizionano i comportamenti relativi al bere stesso. Come è stato già detto, bere<br />

alcolici ha profonde radici nella cultura mediterranea, basti pensare che durante la celebrazione<br />

della messa bere alcol è divenuto il simbolo del sangue di cristo. Nei Paesi mediterranei bere e<br />

produrre vino equivale da sempre a produrre cibo. Nello stesso tempo, però, dovendo tutelarsi dal<br />

troppo bere e da comportamenti di dipendenza, l’uomo ha tentato di controllare il consumo<br />

dell’alcol creando ferree norme sociali prima che legislative, diverse per gli uomini, le donne, i<br />

ragazzi e le ragazze nonché i bambini. Queste regole tendono a “saltare” nei momenti di<br />

46


trasformazione sociale, o quando la “pressione” della produzione diventa eccessiva come accadde<br />

in Inghilterra nell’800 con la “epidemia del gin” e come forse sta accadendo attualmente con la<br />

globalizzazione dei consumi ed il cambiamento, specie tra i giovani, dei modelli del bere<br />

tradizionali (cfr Cibin M., 2000). D’altra parte le opportunità di consumo per i giovani sono<br />

aumentate sia in termini di prodotti (designer drinks, alcolpops, ready to drink) sia di opportunità<br />

(Happy Hour, Free Drink, Wine Bar, etc.). L’aggressività delle case produttrici di alcolici, infatti,<br />

nel tentativo di conquistare ulteriori fasce di mercato - immissione di nuovi prodotti particolarmente<br />

sedutivi, campagne pubblicitarie che mirano ad associare l’alcol ai modelli di vita desiderati - ha<br />

notevolmente contribuito a far sì che l’uso problematico si estenda in particolare tra i giovani.<br />

Nella Dichiarazione sui Giovani e Alcol adottata a Stoccolma nel 2001 si afferma: “La<br />

globalizzazione dei mezzi di comunicazione e dei mercati sta delineando in maniera sempre più<br />

crescente le percezioni, le scelte e i comportamenti dei giovani. Attualmente, molti giovani<br />

dispongono di maggiori opportunità e mezzi di commercializzazione, divenuti maggiormente<br />

aggressivi riguardo i prodotti di consumo e le sostanze stupefacenti”. Negli ultimi anni il consumo<br />

di alcol tra i giovani si è così allontanato dal cosiddetto “modello mediterraneo” del bere,<br />

improntato alla moderazione e all’associazione del consumo di vino ai pasti, assumendo sempre di<br />

più le vesti di binge drinking, bere per ubriacarsi, tipico dei Paesi del Nord Europa, aumentando<br />

notevolmente i rischi di problemi alcolcorrelati. Nel modello mediterraneo essendo i livelli di<br />

intossicazione continuativi ma relativamente contenuti, prevalgono i disturbi organici cronici e le<br />

problematiche familiari e lavorative, mentre sono più rari i casi problemi di conclamata<br />

antisocialità, rissosità, e le loro conseguenze giudiziarie in maggiore evidenza nei Paesi Nordici. Se<br />

si considera il modo di bere in relazione all’età i dati nel nostro paese mettono in luce una<br />

compresenza dei due modelli ovvero il bere tradizionale è affiancato da episodi di intossicazione<br />

acuta periodica ed “isolata” e l’alcol diventa sempre più frequentemente la sostanza di<br />

“iniziazione”, facendo spesso da sostanza “ponte” per la diffusione degli stupefacenti illegali tra gli<br />

adolescenti.<br />

Da un punto di vista epidemiologico e di analisi del fenomeno 15 , dallo studio European School<br />

Survey Project on Alcohol and other Drugs ( ESPAD) 16 condotto nel 2003, si estrapola che<br />

nonostante i giovani italiani (15-16enni) siano tra quelli che in Europa presentano le più basse<br />

prevalenze di episodi di ubriachezza, tale tendenza mostra un incremento nel corso degli ultimi<br />

15 http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/C66E1369-891C-4B9D-9A45-<br />

1C99487DE156/0/Monitoraggioevalutazionedelledocumentazioninazionali.doc<br />

16 http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/The_2003_ESPAD_report.pdf<br />

47


quattro anni di indagine (1999-2003) così come peraltro confermato dall’Health Behaviours in<br />

School-aged Children (HBSC) del WHO (11-15 enni) riportato nell’ambito del report di<br />

accompagnamento della Framework Alcohol Policy for the European Region. Secondo tale studio<br />

la prevalenza 2001/2002 di giovani che dichiarano di essersi ubriacati due o più volte è risultata pari<br />

al 5,1 % e all’1 % per i maschi e le femmine, rispettivamente, di 11 anni di età. Le prevalenze si<br />

incrementano per i 13enni (7,4 % e 5,2 % rispettivamente per i due sessi) e per i 15enni (22,8 % e<br />

16,8 %) con un trend evidente correlato all’età che, comunque, è al di sotto dell’età legale italiana<br />

(16 anni).<br />

Per quanto riguarda, invece, lo studio Eurobarometer 17 2004 della Commissione Europea, risulta tra<br />

i giovani europei che gli italiani sono quelli che più precocemente incominciano a bere (intorno ai<br />

12 anni in media). Gli europei che dichiarano di non ritenere pericoloso il consumo di alcol sono il<br />

62%; in Italia la prevalenza sale al 66%.<br />

Secondo l’ISTAT, nel 2006 la quota di minori che consuma alcol risulta essere molto alta: in Italia<br />

i ragazzi di 11-15 anni che dichiarano di aver bevuto almeno una volta negli ultimi 12 mesi sono il<br />

18,6%, nonostante abbiano un’età inferiore a quella prevista dalla legge per la somministrazione di<br />

alcolici (16 anni). Le differenze di genere sono più contenute rispetto alle altre classi di età (20,7%<br />

tra i maschi e 16,2% tra le femmine). Tra i ragazzi di 11-15 anni l’1,4% consuma alcolici fuori<br />

pasto almeno una volta a settimana. Tra i ragazzi di 16-17 anni emerge un quadro ancora più critico:<br />

uno su due ha consumato alcolici nell’anno e la quota di maschi è superiore a quella delle femmine<br />

(61,3% contro 47,6%). Le differenze di genere, anche in questo caso, sono inferiori rispetto alle<br />

fasce di età degli adulti. Il 7,8% dei maschi consuma alcolici tutti i giorni (contro il 3,3% delle<br />

ragazze), il 9,4% beve alcolici fuori pasto almeno una volta a settimana (contro il 5,6% delle<br />

ragazze).<br />

Per quanto riguarda, invece, il fenomeno del binge drinking si rileva che nel 2006 l’8,4% della<br />

popolazione di 11 anni e più ha dichiarato di aver consumato alcol in eccesso in una sola occasione<br />

almeno una volta negli ultimi 12 mesi; quota tra l’altro in aumento rispetto a quanto rilevato alla<br />

fine del 2003 (7,1%), anno in cui l’ISTAT ha rilevato per la prima volta il fenomeno.<br />

Come già accennato si tratta di un modello di consumo che caratterizza prevalentemente i giovani:<br />

l’andamento per età è fortemente asimmetrico con un picco nelle fasce 20-24 anni (15,6%) e 25-29<br />

anni (16,1%). Le differenze di genere sono rilevanti, con una netta prevalenza maschile (13,9% dei<br />

maschi e 3,3% delle femmine) per tutte le fasce d’età, in particolare gli uomini che si ubriacano<br />

sono in media quattro volte le donne, ma tale prevalenza è minore nelle età giovanili.<br />

17 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl158_en.pdf<br />

48


Tra i minori dichiarano di essersi ubriacati almeno una volta nell’anno il 2,1% dei ragazzi di 11-15<br />

anni (2,6% dei maschi e 1,5% delle femmine); tra i 16-17 anni la quota è del 12,1% (16% dei<br />

maschi e 8,2% delle femmine); tra i 18-19 anni la quota raggiunge il 15,3% (22,1% dei maschi e<br />

8% delle femmine). Dopo i 25 anni il fenomeno ha poi un andamento gradualmente discendente con<br />

l’età e si accentuano le differenze di genere.<br />

Analizzando la frequenza nell’abitudine al binge drinking si rileva che oltre la metà di quanti hanno<br />

dichiarato di essersi ubriacati negli ultimi 12 mesi lo ha fatto da 1 a 3 volte (51,4%), ma ben il<br />

17,3% da 4 a 6 volte mentre la quota di persone che si sono ubriacate più di 12 volte nell’anno è<br />

pari al 6,7%. L’abitudine al binge drinking risulta essere, inoltre, più diffusa nell’Italia<br />

settentrionale (10,2% Nord-est e 9,6% Nordovest) dove il fenomeno si verifica anche con maggiore<br />

frequenza. .<br />

E’ frequente, inoltre, nelle fasce giovanili, l’abuso contemporaneo di alcol e altre sostanze<br />

psicoattive sia legali che illegali. L’alcol si configura sempre di più come la sostanza “inebriante”<br />

legale, reperibile ovunque, a basso prezzo che spesso si associa ad altri comportamenti a rischio tra<br />

cui appunto l’uso di sostanze diverse (ecstasy, tabacco, cannabis, “popper”, Ketamina, LSD,<br />

Benzodiazepine, cocaina), comportamenti sessuali, ricerca di sensazioni “forti”(guida ad alta<br />

velocità, musica a tutto volume, alterazione dei ritmi cicardiani, sport estremi ecc.) frequentazione<br />

di locali quali “open bar” e discoteche, basate sullo stile “happy hour”. Da ciò l’elevata incidenza di<br />

incidenti stradali, di comportamenti violenti individuali e collettivi, di comportamenti sessuali a<br />

“rischio”.(cfr Cibin M.,et al, 1999).<br />

Sulla base di quanto detto finora, emerge forse il dato più inquietante di una aumentata diffusione<br />

del consumo di alcol tra i giovani e di un costante abbassamento dell’età media di primo contatto<br />

con questa sostanza. Si sottolinea, a tal proposito, il rischio maggiore a cui sopratutto i più giovani<br />

sono esposti, in quanto un metabolismo maturo in grado di eliminare adeguatamente l’alcol lo si<br />

raggiunge non prima dei 16 anni . Uno degli obiettivi dell’OMS per il 2010 è infatti ridurre a zero la<br />

quota di ragazzi fino ai 15 anni che consumano alcol. Diversi studi scientifici (cfr. Galimberti L.,<br />

2005) rilevano che un più precoce inizio di assunzione di alcol si traduce in una maggiore<br />

probabilità di sviluppare dipendenza da questa e da altre sostanze e in un conseguente aumento di<br />

rischi alcolcorrelati: incidenti, psicopatologie, danni organici, invalidazione relazionale e sociale.<br />

Va, infine, ricordato che modelli comportamentali caratterizzati dal bere eccessivo vengono spesso<br />

acquisiti in famiglia. In Italia, ad esempio, alcune indagini epidemiologiche hanno dimostrato come<br />

l’abitudine al bere dei genitori, del capofamiglia in particolare, influisca fortemente sul modello di<br />

consumo alcolico dei componenti il nucleo familiare, rilevando una presenza maggiore di<br />

49


consumatori eccessivi nei nuclei familiari in cui il capofamiglia beve inadeguatamente (cfr. Scafato<br />

E., 2004).<br />

4.2 L’alcol e le donne<br />

La recente adesione da parte di differenti generazioni di donne, giovani, ma anche meno<br />

giovani, a modelli di consumo che sembrano sempre più orientati a identificare il consumo alcolico<br />

femminile come uno “status symbol” o come un segno di distinzione, spesso di omologazione<br />

culturale, non è stato però accompagnato da un incremento dei livelli di conoscenza e<br />

consapevolezza della maggiore vulnerabilità all’alcol dell’organismo femminile da parte delle<br />

consumatrici. Le abitudini delle donne sono profondamente cambiate nei confronti dell’alcol, al<br />

punto che tra il genere femminile questa sostanza viene regolarmente assunta, e negli ultimi anni si<br />

è rilevato che il tasso di donne alcoliste è notevolmente aumentato.<br />

Le norme sociali cambiano di pari passo con i mutamenti che avvengono nella società stessa, e<br />

comportamenti che in passato venivano giudicati “sconvenienti” per il sesso femminile, come bere<br />

o fumare in pubblico, oggi sono accettati e probabilmente rappresentano per le donne una qualche<br />

forma di emancipazione e manifestazione di adeguatezza ad un rinnovato ruolo femminile nella<br />

società. I dati ISTAT sul consumo di alcol nella popolazione italiana, del 2006, rilevano che<br />

all’aumentare del titolo di studio aumenta la tendenza a consumare alcol, e ciò avviene soprattutto<br />

per le donne: tra le meno istruite (con al massimo la licenza elementare) il 49% consuma alcol,<br />

mentre per le laureate la quota raggiunge il 70,9%. Tali differenze emergono anche a parità di età,<br />

ma sono più evidenti tra le donne di 25-44 anni (dal 46,1% al 72,2%).<br />

Il ruolo, i compiti e dunque anche la nuova immagine femminile dei nostri giorni, espone la donna<br />

all’alcol esattamente come l’uomo. Appare evidente come l’effetto di tali comportamenti si traduca,<br />

così come avviene nei maschi, in un incremento delle patologie alcolcorrelate, anche in strati<br />

sempre più ampi della popolazione femminile. Per l’alcol però, a qualunque livello di consumo<br />

alcolico, le donne mostrano un maggior rischio rispetto agli uomini, e l’entità del rischio varia in<br />

relazione alle differenti patologie. In particolare, si è visto che consumando quantità minori di alcol<br />

le donne vanno incontro a intossicazioni più gravi rispetto agli uomini, sviluppano patologie più<br />

severe in tempi più brevi (telescoping), dimostrano danni più rilevanti nei processi cognitivi e nella<br />

prestazione psicomotoria con un maggior rischio di rimanere vittime di incidenti e di abusi. I motivi<br />

di questa maggiore vulnerabilità sono legati a meccanismi, solo in parte chiariti, della fisiologia<br />

femminile che differisce da quella maschile per struttura fisica, corredo enzimatico ed ormonale.<br />

Purtroppo gli studi di genere sono a tutt’oggi non numerosi e ancora insufficienti a spiegare il danno<br />

50


maggiore che si rileva nell’osservazione clinica (cfr., Mancinelli R.,Guiducci M.S., 2004). In effetti<br />

il problema dell’alcolismo in ambito femminile non è stato sufficientemente approfondito anche<br />

perché fino a non molti anni fa si pensava che nelle donne ci fossero meno problemi a fronte di<br />

minori consumi, e a fronte di una netta preponderanza di uomini alcoldipendenti.<br />

Le donne sono sicuramente più esposte ai rischi di violenze psicologiche, relazionali e<br />

sessuali causate dall’abuso alcolico o dall’alcoldipendenza altrui, ma, ormai, anche sempre più<br />

frequentemente vittime del personale abuso di alcol spesso misconosciuto o sottovalutato. A questo<br />

proposito si riscontra che, mentre le modalità del bere delle adolescenti sono più facilmente<br />

assimilabili a quelle dei loro coetanei maschi, le donne più mature e sopratutto le anziane seguono<br />

un modello comportamentale nei confronti del bere ancora parzialmente relegato al contesto<br />

privato e spesso dissimulato per timori di riprovazione sociale. Questo rende più difficile<br />

l’identificazione precoce di possibili problematiche alcolcorrelate e, forse, giustificherebbe in parte<br />

il più elevato riscontro di alcoldipendenza tra casalinghe e pensionate (cfr. Scafato E., Russo R.,<br />

2004).<br />

Diventa così sicuramente prioritaria la necessità di dedicare un’ attenzione specifica al mondo<br />

femminile nell’ambito delle campagne di informazione, prevenzione e promozione alla salute<br />

rivolte, all’interno di strategie di più ampio respiro, all’intera popolazione. Si rendono, inoltre,<br />

necessari, ai fini di una maggiore consapevolezza dei rischi del bere in gravidanza, interventi di<br />

informazione, educazione e formazione diretti non solo alle donne in gravidanza e alle donne in età<br />

fertile, ma anche agli operatori socio-sanitari. Sono ormai noti, infatti, gli effetti diretti dell’alcol sul<br />

feto: i livelli di alcolemia riscontrabili nei tessuti fetali sono simili a quelli materni, anche se non è<br />

stata stabilita con certezza una dose minima tossica. Attualmente è poco chiaro quali siano le<br />

quantità di alcol da potersi ritenere sicure, né se prodotti alcolici diversi, quali vino, birra,<br />

superalcolici, possano determinare effetti nocivi diversi. Allo stato attuale è difficile, infatti,<br />

individuare la dose minima di alcol sufficiente a non danneggiare l’embrione poiché sono<br />

documentati segni sfumati, identificabili solo tardivamente, e poiché esistono fattori individuali che<br />

aumentano la vulnerabilità del feto. Tuttavia, un gran numero di evidenze cliniche e sperimentali<br />

hanno definitivamente dimostrato che l’esposizione prenatale all’alcol può causare alterazioni di<br />

sviluppo nel feto determinando ciò che è noto a livello clinico come disturbo da Fetopatia Alcolica<br />

(FASD). Queste alterazioni possono comprendere anomalie fisiche, alterazioni mentali,<br />

comportamentali e/o deficit dell’apprendimento generalmente a carattere permanente. Si tratta di un<br />

problema grave ma totalmente prevenibile raccomandando, specialmente da parte degli operatori<br />

51


del settore socio-sanitario, la sospensione del consumo di bevande alcoliche durante la gravidanza<br />

(cfr Ceccanti M., Spagnolo P. A., Calducci G., 2007)<br />

5 Trattamenti e Cura<br />

5.1 L’evoluzione del concetto di alcolismo<br />

Sin dagli albori delle sue origini l’uomo si è sforzato sempre di capire e controllare il proprio<br />

comportamento e quello degli altri: prescrisse regole e sistemi di valori in base ai quali si<br />

comportava nella società, spiegò i fenomeni circostanti in modo a lui accessibile. Inizialmente ogni<br />

aspetto o fenomeno della vita a lui sconosciuto, così come ogni incognita nel comportamento,<br />

veniva spiegata attraverso forze o modelli soprannaturali, sostituiti successivamente con modelli<br />

moralistici, medici, ecc. Il più vecchio modello, quello ancora profondamente radicato nella società,<br />

che ha regolato per lungo tempo il consumo di alcol e i comportamenti ad esso legati, è stato quello<br />

moralistico. All’inizio, infatti, i problemi alcolcorrelati erano noti come problemi morali, una<br />

debolezza di carattere, un vizio, una perversione. Secondo il modello moralistico ogni consumo di<br />

alcol al di fuori di quelle che sono le norme del “bere accettabile socialmente” è da considerarsi<br />

infatti una deviazione, un fatto proibito e le persone che bevono non rispettando tali norme<br />

socialmente condivise sono sottoposte a sanzioni sociali. In queste persone nasce così un sentimento<br />

di colpa che le porta a logorarsi nel disperato tentativo di nascondere il fatto che bevono più del<br />

“normale”accettabile; si innesca così un circolo vizioso che porta queste persone a persistere nel<br />

bere nonostante le sanzioni; per questo modello non esistono cure se non l’astinenza. L’evoluzione<br />

sociale e lo sviluppo di alcuni rami scientifici della medicina hanno portato alla creazione di altri<br />

modelli come quelli medici che trattano l’alcolismo come malattia e i primi a difendere tale<br />

concetto furono gli Alcolisti Anonimi. Solamente dopo la seconda guerra mondiale il concetto di<br />

alcolismo venne gradualmente accettato come malattia grazie anche all’americano E.M. Jellinek<br />

che nel 1960 destò vivo interesse nel mondo scientifico internazionale con la pubblicazione del<br />

libro “The disease concept of alcoholism”(Jellinek E., 1960) in cui per la prima volta considerò<br />

l’alcolismo una malattia cronica scatenata da fattori predisponenti: costituzionali, psicologici e<br />

sociali. Il concetto medico dell’alcolismo mutò la relazione con l’alcolista e la sua famiglia, che in<br />

tal modo venivano accettati come gli altri malati; anche a loro si estese più o meno la protezione<br />

sociale e sanitaria. Tuttavia, se da una parte l’introduzione di tale concetto diede un grosso impulso<br />

allo sviluppo dell’alcologia nello stesso tempo, però, si rivelò uno ostacolo poichè medicalizzando e<br />

psichiatrizzando il problema dell’alcodipendenza si finiva per interessarsi solo delle sue<br />

52


complicanze somatiche e psichiatriche e non veniva offerta né al paziente né alla sua famiglia una<br />

terapia efficace (cfr. Hudolin V., Corlito G., 1997).<br />

In Italia fino agli anni ’80 l’alcodipendenza era un problema fortemente sottovalutato se non<br />

addirittura negato. L’umile lavoro degli Alcolisti Anonimi (A.A.), la progressiva diffusione dei<br />

Club Alcolisti in Trattamento (CAT) a seguito del forte impulso di Vladimir Hudolin e della sua<br />

scuola, così come il lavoro di molte altre associazioni, ha consentito il varo della prima legge<br />

sull’alcol in Italia e la creazione di vari servizi pubblici, con la nascita, in particolare, di molte unità<br />

di algologia all’interno dei Ser.T (Servizi pubblici per le tossicodipendenze) o degli stessi reparti<br />

ospedalieri 18 .<br />

5.2 Interventi terapeutici<br />

Nel trattare i problemi connessi all’uso di alcol è sempre opportuno distinguere tra<br />

comportamenti a rischio, problemi alcol-correlati e alcolismo in senso stretto. Nel primo caso<br />

prevalgono infatti interventi di informazione e prevenzione, improntati allo stile del counselling o<br />

del “brief intervention”, nel secondo a tali strumenti possono unirsi programmi di “riduzione del<br />

danno”, in particolare rivolte a specifiche tematiche, quali alcol e guida, alcol e lavoro, e via<br />

dicendo. Là dove invece si riscontra una situazione francamente patologica sono necessari strumenti<br />

terapeutici specifici che possono essere: terapia farmacologica (se e quando necessaria),<br />

psicoterapia, gruppi di auto-mutuo-aiuto.<br />

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria primaria l’identificazione e l’intervento breve rappresentano<br />

un importante strumento per informare i pazienti sui rischi di un uso dannoso di alcol.<br />

L’individuazione dei soggetti che abusano di sostanze alcoliche è piuttosto difficile se non c’è<br />

ovviamente una valida collaborazione da parte dell’individuo e questo è ancor più vero nel caso<br />

degli alcolisti. Per questo motivo è necessario disporre di una metodologia diagnostica affidabile<br />

che permetta una diagnosi precoce di abuso e/o dipendenza da alcol e consenta una rapida e agevole<br />

identificazione delle patologie ad essa correlate.<br />

A livello europeo, sia l’Unione Europea, sia l’OMS hanno sottolineato, attraverso risoluzioni<br />

ufficiali adottate dagli Stati membri, la necessità di attività di promozione della salute per la<br />

popolazione generale e di prevenzione basata sulla diagnosi precoce di problemi alcolcorrelati<br />

indirizzate a quella categoria di individui definibili come “bevitori problematici”, soggetti non<br />

ancora dipendenti e che risultano suscettibili ad una riduzione delle abitudini di abuso a fronte di un<br />

breve colloquio (l’intervento breve) con il Medico di <strong>Medicina</strong> Generale ( MMG). Tale approccio è<br />

18 http://www.gruppoabele.org<br />

53


ideale per operatori generici, non specialisti, come i MMG, che incontrano i soggetti con uso di<br />

sostanze in contesti aspecifici (cfr. Rollnick S., Bell A., 1994).<br />

La raccolta di informazioni da parte del medico curante sui livelli e sulla frequenza dei consumi<br />

alcolici può influire, ad esempio, sulla diagnosi delle attuali condizioni del paziente, inducendo il<br />

medico ad intervenire nei confronti di coloro che dichiarino consumi alcolici in grado di influire<br />

negativamente sull’azione di farmaci utilizzati o su altre terapie in atto. L’attuazione di programmi<br />

finalizzati all’identificazione dell’abuso alcolico e all’intervento breve consentono, infatti, a coloro<br />

che non hanno ancora sviluppato una dipendenza da alcol, di ridurre o smettere di bere ricevendo un<br />

adeguata assistenza ed un idoneo supporto psicologico.<br />

L’esigenza di un approccio molto più strutturato ai problemi e ai disagi alcolcorrelati insieme alla<br />

opportunità di includere la diagnosi precoce dell’abuso di alcol nel lavoro quotidiano dei medici di<br />

base attraverso strumenti convalidati, sta diventando una priorità nell’ambito di strategie di salute<br />

pubblica. Tuttavia esistono ancora molti ostacoli e pregiudizi da superare e tanti sforzi da fare<br />

affinché si affermi l’idea che la pratica comune non sarà, comunque, appesantita da procedure e test<br />

di screening e che il rapporto costi/benefici sarà più alto rispetto ad oggi.<br />

L’intervento pubblico appare ancora estremamente disomogeneo, andando da Regioni che hanno<br />

strutturato dei Progetti Alcolici articolati, a Regioni che tuttavia promuovono esperienze pilota o<br />

sperimentali, a situazioni in cui l’intervento alcologico è prevalentemente lasciato alla buona<br />

volontà dei singoli operatori (cfr Cibin M.,2000). Nello stesso recente Piano Sanitario Nazionale si<br />

sottolinea come nonostante i progressi rilevabili nel sistema dei servizi e interventi del Sistema<br />

Sanitario Nazionale, continuino comunque a permanere, soprattutto in alcuni territori, difficoltà a<br />

garantire percorsi terapeutici adeguati ai bisogni dell’utenza con problemi di alcoldipendenza<br />

conclamata. Motivo per il quale tra gli obiettivi da raggiungere troviamo, infatti, la necessità di<br />

“accrescere la disponibilità e l’accessibilità di efficaci trattamenti, nei servizi pubblici o accreditati,<br />

per i soggetti con consumi dannosi e per gli alcoldipendenti conclamati, nonché sorvegliare<br />

l’efficacia e l’efficienza degli interventi” (PSN 2006-2008 p.75).<br />

L’introduzione di interventi socio riabilitativi in un ricovero “tradizionale” dell’alcolista è<br />

profondamente legata alla presenza di una serie di strutture e professionalità che concorrano a<br />

creare una “rete” che intervenga sulla molteplicità dei problemi di questi utenti e delle loro famiglie.<br />

Tra i possibili attori presenti nella “rete alcologica” si possono individuare, anche in base alle<br />

diverse realtà territoriali, le seguenti componenti:<br />

• Medici di <strong>Medicina</strong> Generale.<br />

54


• Gruppi di Auto-mutuo-aiuto e volontariato: i principali in Italia sono gli Alcolisti Anonimi<br />

e i Club Alcolisti in Trattamento.<br />

• I Ser.T, ai quali sono stati attribuiti compiti di intervento alcologico attraverso l’attivazione<br />

di almeno una unità alcologica e l’individuazione di operatori di diversa professionalità. In<br />

ogni Azienda ULSS è inoltre presente un reparto ospedaliero dove è possibile, in<br />

collaborazione con il Ser.T, poter ricoverare i pazienti alcolisti.<br />

Tutti queste componenti insieme rappresenterebbero il 1° livello di intervento.<br />

E’ possibile infine individuare:<br />

• Centri Alcologici Multimodali (costituiti presso Ser.T, reparti Ospedalieri e Cliniche<br />

Universitarie) di 2° livello, caratterizzati da risorse e interventi di 1° livello e da uno o più<br />

programmi specializzati realizzati anche con il coinvolgimento del privato sociale e del<br />

privato accreditato. Per programmi specializzati si intendono:<br />

- interventi non previsti dal primo ambito di intervento della rete alcologica, ad es.: supporto<br />

psichiatrico, trattamento di particolari patologie alcolcorrelate, interventi psicoterapici<br />

specifici, centri diurni, comunità terapeutica, ricovero "alcologico" (che comprende diagnosi<br />

e riabilitazione fisica, psichica e sociale con programmi specifici per alcolisti);<br />

- programmi per popolazioni particolari ad esempio alcolisti poliabusatori, psichiatrici, con<br />

particolari problematiche sociali (immigrati, senza fissa dimora, ecc.).<br />

Nonostante la rete alcologica si presenti diffusa abbastanza capillarmente necessita di essere<br />

ulteriormente rafforzata, in particolare in alcuni collegamenti: tra medici di medicina generale e<br />

unità operative di alcologia, tra reparti ospedalieri, case di cura e territorio.<br />

5.3 Strumenti diagnostici e tecnica del “brief intervention”<br />

Esistono degli elementi indispensabili per arrivare ad una diagnosi corretta di abuso e/o<br />

dipendenza alcolica. Uno di questi è rappresentato dalll’anamnesi alcologica per la valutazione dei<br />

consumi giornalieri di alcolici, che consiste in una serie di domande molto semplici sui livelli di<br />

consumo, sul tipo di bevanda alcolica e sul suo grado alcolico, sulla frequenza dell’assunzione e<br />

della durata complessiva dei consumi nonchè su eventuali significativi cambiamenti nelle abitudini<br />

al bere attuali e pregresse, su tentativi di disassuefazione e/o eventuali ricadute dopo un periodo di<br />

astinenza alcolica. Tenendo presente le dosi di alcol giornaliere che oggi la comunità scientifica<br />

raccomanda di non superare (40 gr/die nell’uomo e 25 gr/die nella donna) si comprende la grande<br />

importanza che le informazioni raccolte attraverso l’anamnesi alcologica assumono da un punto di<br />

vista diagnostico. Altro elemento indispensabile consiste nella somministrazione di specifici<br />

55


questionari sui comportamenti alcolici. Dopo un colloquio strutturato con il paziente, l’utilizzo dei<br />

test risulta essere, infatti, un valido aiuto per la diagnosi del consumo di alcol a rischio e/o dannoso.<br />

I test più conosciuti sono il CAGE, ed il Michigan Alcoholism Screening Test (MAST), e negli<br />

ultimi anni ne sono stati prodotti altri tra cui il Munich Alcoholism Test (MALT), e l’Alcohol Use<br />

Disorders Identification Test (AUDIT).<br />

CAGE è una sigla che sta per: Cut down (tentativi di smettere di bere), Annoyed (infastidito dai<br />

discorsi sull’alcol), Guilty (sentirsi colpevole), Eye opener ( al mattino aprire gli occhi con l’alcol).<br />

La validità di questo test è dubbia dal momento che in numerosi studi clinici i risultati del CAGE<br />

per sensibilità e specificità sono molto discordanti, dal 45% al 95%. Può dare, inoltre, risultati<br />

errati, poiché il test indaga anche sul senso di colpa (terza domanda), spesso presente negli<br />

alcolisti, una persona pur assumendo quantità non pericolose di alcolici potrebbe risultare<br />

comunque positiva. Ciò è vero per esempio per persone che hanno forti credenze religiose come i<br />

musulmani o persone a cui per motivi di salute è vietato bere.<br />

Il MAST consiste di 25 domande è infatti più complesso e richiede più tempo per la compilazione.<br />

Uno studio ha indicato una sensibilità e specificità dell’85% ma altri hanno dato invece risultai<br />

molto inferiori per cui ci sono riserve sulla sua validità clinica.<br />

Il MALT è un test di 31 items ed è suddiviso in due parti. La prima parte viene compilata dal<br />

medico sulla base dell’indagine anamnestica, dell’esame obiettivo, degli esami di laboratorio e di<br />

eventuali colloqui con familiari e/o amici della persona esaminata. La seconda parte rappresenta il<br />

questionario di auto-valutazione vero e proprio e comprende 24 quesiti. L’importanza di tale test<br />

consiste nella coesistenza di un parametro di giudizio obiettivo (il medico) e uno di valutazione<br />

soggettiva. Negli ultimi anni è stato proposto l’Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)<br />

dell’OMS studiato per l’identificazione in ambito di assistenza primaria del consumo di alcol a<br />

rischio o dannoso, e consiste in 10 items. Le prime tre domande (AUDIT-C o short–AUDIT),<br />

altamente testate e validate 19 , riguardano rispettivamente la frequenza del consumo alcolico, la<br />

quantità di alcol assunto in media giornalmente e la frequenza dell’abuso episodico isolato, e<br />

ciascuna di queste domande prevede 5 risposte. Gli individui di sesso maschile con punteggio<br />

complessivo uguale o superiore a 5 all’AUDIT-C , oppure le donne con punteggio complessivo<br />

uguale o superiore a 4 all’AUDIT-C, devono essere invitati a completare tutti e dieci gli items<br />

dell’AUDIT, per una valutazione più approfondita in quanto indicati come probabili consumatori a<br />

rischio. Punteggi invece uguali o superiori a 20 all’AUDIT sono indicativi di alcol-dipendenza e si<br />

può rendere necessario un intervento specialistico per la valutazione diagnostica ed il trattamento<br />

19 http://www.unicri.it/wwk/publications/dacp/journal/2006_12.php<br />

56


del paziente. Il livello di dipendenza da alcol può essere testato tramite il modulo di dipendenza<br />

alcolica Composite International Diagnostic Interview (Intervista diagnostica internazionale<br />

composita) che consiste in 7 quesiti e la risposta affermativa a 4 o più di essi porta ad una diagnosi<br />

di alcoldipendenza.<br />

Abbiamo poi un ulteriore elemento, utile sempre a fini diagnostici, che è la valutazione dei livelli<br />

ematici e/o urinari di alcuni indici biochimici. Questi facilitano il compito di inquadramento<br />

diagnostico sulla base dei criteri diagnostici, espressi dal DSM IV, ma sono poco utili allo<br />

screening poiché valori ematici elevati hanno una scarsa sensibilità ed identificano solo una piccola<br />

porzione di pazienti con consumo alcolico a rischio o dannoso.<br />

Nell’ambito delle modalità di approccio utili ed efficaci nel setting del MMG , è, dunque, possibile<br />

identificare l’intervento brevissimo “very brief intervention” costituito da counselling semplice di 5-<br />

10 minuti in una sola seduta, associato o meno a materiale esplicativo, e l’intervento breve “brief<br />

intervention”, colloquio fondato sostanzialmente su tecniche di terapia cognitivo-comportamentale,<br />

uso di manuali di auto-aiuto associato a visite di controllo periodiche (follow-up). Il counselling<br />

semplice o che utilizza tecniche tipiche del colloquio motivazionale può essere utile anche nel<br />

trattamento di soggetti che bevono in modo dannoso o sono alcoldipendenti. In tal senso l’utilizzo<br />

dell’intervento breve può essere estremamente utile per motivare al cambiamento soggetti arrivati<br />

all’osservazione soprattutto se in precontemplazione-contemplazione 20 .<br />

In particolare, l’intervento breve di avvertimento o di allerta/educazione può essere articolato in<br />

questo modo: fornire spiegazioni di base sul fatto che il consumo alcolico del paziente rientra nella<br />

categoria a rischio; fornire informazioni sui pericoli legati alla prosecuzione di un consumo alcolico<br />

a livelli di rischio; indurre il paziente ad individuare un obiettivo da perseguire al fine di modificare<br />

le proprie abitudini; fornire consigli per ridurre la quantità di alcol; incoraggiare i pazienti<br />

spiegando loro che consumo a rischio non significa dipendenza dall’alcol e che le proprie abitudini<br />

alcoliche possono ancora cambiare. L’intervento breve di supporto tramite il counselling<br />

psicologico può strutturarsi come segue: attuare un intervento breve del tipo descritto sopra;<br />

valutare e adattare i consigli allo stadio di cambiamento, di conseguenza, nel caso in cui il paziente<br />

sia nello stadio di precontemplazione, l’intervento dovrebbe essere maggiormente focalizzato sulle<br />

spiegazioni in modo da motivarlo all’azione. Nel caso in cui il paziente sia nello stadio di<br />

contemplazione, ovvero abbia già preso in considerazione la possibilità di prendere provvedimenti,<br />

20 Precontemplazione: fase in cui si ha un’assenza completa di motivazione a smettere ed un disinteresse per le<br />

conseguenze della salute. Contemplazione: fase caratterizzata dalla consapevolezza del problema e dal desiderio di<br />

smettere, ma anche dalla convinzione di una difficoltà personale.<br />

57


vanno enfatizzati i vantaggi che si avrebbero nel prendere tali provvedimenti, i rischi che si<br />

correrebbero nel ritardare questa decisione ed il modo in cui fare il primo passo. Infine, se il<br />

paziente è già pronto all’azione, si deve cercare di indurre lo stesso a fissarsi degli obiettivi e ad<br />

assumersi l’impegno di smettere di bere. L’ultimo elemento su cui basare l’intervento breve di<br />

supporto psicologico è la programmazione di un follow-up, in cui le strategie per fornire sostegno,<br />

spiegazioni ed assistenza, volte a stabilire, raggiungere e mantenere obiettivi specifici, debbono<br />

essere fissate fin dall’inizio, tenendo presente che, se il paziente continua per diversi mesi ad avere<br />

difficoltà nel raggiungere e mantenere i risultati prefissati, il monitoraggio deve includere funzioni<br />

di invio alle altre strutture specialistiche o territoriali (Gruppi di auto-aiuto).<br />

Relativamente all’astinenza, che può insorgere nelle 6 - 24 ore successive all’ultima assunzione,<br />

sono possibili trattamenti di disintossicazione - ambulatoriali o in casa su supervisione, tramite<br />

semplici presidi farmacologici - di soggetti con astinenze non complicate e con buone risorse<br />

personali e relazionali (cfr.,Bennie C., 1998). Il regime terapeutico standard dell’astinenza può<br />

consistere nella somministrazione di dosi regolari di diazepam (farmaco di provata efficacia ed<br />

emività relativamente lunga) per 2-6 giorni senza proseguire oltre per evitare il rischi di<br />

assuefazione (cfr. Anderson P., Gual A., Colom J., 2006).<br />

Le finalità del trattamento ospedaliero, della durata media di tre settimane circa, sono la<br />

disintossicazione e l’avvio di un programma terapeutico-riabilitativo per quelle situazioni che<br />

presentano gravi conseguenze fisiche legate all’assunzione di alcol e di altre sostanze psicoattive o<br />

problematiche alcolcorrelate complesse. Si ricorda, inoltre, come l’alcol possa mimare pressoché<br />

qualsiasi disturbo psichiatrico, con insorgenza sia in intossicazione che durante l’astinenza e come<br />

la doppia diagnosi sia frequente in soggetti con disturbi legati all’alcol (Kessler R.C., et al, 1997).<br />

Difatti i disturbi indotti da alcol, secondo il DSM IV, oltre alla intossicazione, all’astinenza, alla<br />

demenza ed al disturbo amnestico persistente, sono classificabili in delirium e delirium tremens,<br />

disturbi psicotici con allucinazioni/deliri, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi del sonno,<br />

disturbi della funzione sessuale. E’ perciò importante disintossicare il soggetto, e non solo dall’alcol<br />

se presente una polidipendenza, ed attendere un minimo periodo di tempo (in genere qualche<br />

settimana) prima di procedere ad una diagnostica di comorbilità.<br />

Una volta terminato il periodo di ospedalizzazione ai pazienti viene data la possibilità di proseguire<br />

il periodo riabilitativo attraverso l’inserimento in gruppi di auto-aiuto.<br />

5.4 I gruppi di auto-aiuto<br />

58


L’auto-aiuto nasce dall’intrinseca necessità umana di sostegno, supporto e aiuto nelle<br />

difficoltà della vita quotidiana le cui origine risalgono a tempi lontanissimi. Il primo storico<br />

dell’auto-aiuto P. Kroptkin, individua già nelle società preistoriche forme di mutuo aiuto e di<br />

cooperazione all’interno di clan e tribù per difendersi e attaccare altre tribù, ed attribuisce allo<br />

sviluppo di tali forme di cooperazione sociale la sopravivenza dell’uomo e il successivo passaggio<br />

dell’organizzazione sociale in unità familiari (cfr. Katz A.H., Bender E., 1976). Storicamente,<br />

quindi, l’auto-aiuto nasce soprattutto per far fronte a bisogni materiali, di sopravvivenza economica<br />

e sociale, e solo in un secondo momento risponde anche ad esigenze di cambiamento individuale, di<br />

auto-sviluppo e superamento di condizioni di powerlessness, mancanza cioè di potere individuale e<br />

collettivo.<br />

Un gruppo di auto-aiuto nasce quando due o più individui decidono di unire le loro risorse per far<br />

fronte ad uno specifico problema. Si possono, quindi, definire come piccole strutture gruppali<br />

volontarie, per il mutuo-aiuto ed il raggiungimento di obiettivi particolari. L’elemento fondante che<br />

porta i partecipanti a sostenersi reciprocamente è rappresentato dalla condivisione del medesimo<br />

disagio, dal superamento di comuni handicap o problemi inabilitanti e dal raggiungimento di un<br />

cambiamento personale e/o sociale desiderato. Le esperienze di vita diventano una risorsa, le<br />

difficoltà una opportunità di crescita. Coloro che partecipano attivamente ad un gruppo di auto-aiuto<br />

acquisiscono competenze per la gestione della propria sofferenza abbandonando la cultura della<br />

delega del proprio benessere ai professionisti. L’auto-aiuto è ormai ritenuto un patrimonio culturale<br />

che mette al centro delle sue azioni l’assunzione di responsabilità sulla salute degli individui e delle<br />

famiglie promuovendo benessere e senso di responsabilità delle persone in condizioni di difficoltà<br />

fisica, psichica e sociale.<br />

In Italia sono presenti oltre 3000 gruppi 21 , e in questi anni si sono attivate tante esperienze di self<br />

help in molti settori: famiglie affidatarie e adottive, dipendenze da sostanze, malattie croniche e<br />

rare, HIV, trapianti d’organo, disabilità, disturbi affettivi e del comportamento alimentare, identità<br />

di genere, marginalità, depressione, disagio mentale, disturbi tramatici da stress, ecc.<br />

All’interno della rete alcologica i gruppi di auto-aiuto e volontariato costituiscono una componente<br />

significativa del percorso terapeutico, soprattutto nella fase socio-riabilitativa. I principali gruppi di<br />

auto-aiuto comprendono gli Alcolisti Anonimi (con i gruppi familiari di Al-Anon/ Alanteen) e i<br />

Club Alcolisti in Trattamento (CAT).<br />

5.5 Gli Alcolisti Anonimi (AA)<br />

21 http://www.autoaiutotoscana.org/IMG/pdf/briciole.pdf<br />

59


Alcolisti Anonimi è una associazione di volontariato nata nel 1935 ad Akron negli Stati Uniti<br />

dall'incontro di Bill Willson, un alcolista divenuto astinente, con Bob Smith, alcolista inveterato a<br />

cui il primo offrì un aiuto. Si resero conto che il legame che si instaurava tra un alcolista astinente e<br />

i bevitori, attraverso la condivisione dell’esperienza, rappresentava un valido aiuto per rimanere<br />

sobri. Dopo qualche anno gli AA dagli Stati Uniti si diffusero in tutto il mondo. In Italia il primo<br />

gruppo si costituì nel 1972, ed oggi i gruppi sono circa 450. Secondo gli AA l’alcolismo è una<br />

malattia incurabile, il suo decorso può, infatti, essere arrestato ma non risolto. All’interno<br />

dell’organismo dell’alcolista l’alcol fa scattare una compulsione sia fisica che psichica<br />

caratterizzata dall’”ossessione” del bere, per cui ad un primo bicchiere ne seguiranno certamente<br />

altri fino alla perdita completa del controllo. I problemi vengono affrontati attraverso un gruppo<br />

auto-gestito che organizza riunioni con frequenza libera, dove ci si scambia esperienze e si mette in<br />

pratica il programma di recupero, noto col nome di “metodo dei dodici passi” ovvero le tappe<br />

fondamentali verso la sobrietà. Per essere membri degli AA l’unica condizione richiesta è il<br />

desiderio di smettere di bere. Non ci sono altre restrizioni di nessun tipo, né sociali, né di “razza” o<br />

sessuali o religiose. L’organizzazione è fondamentalmente un gruppo di autosostegno, né politico e<br />

né religioso. Come dice il nome stesso l'associazione garantisce l'anonimato, perciò in caso lo si<br />

voglia si può evitare di rivelare la propria identità. L’esperienza dei gruppi AA ha portato negli anni<br />

alla nascita di un’altra associazione per i familiari e gli amici degli alcolisti, gruppi di persone<br />

accomunate non dalla dipendenza dall’alcol ma dai continui tentativi o dall’ossessione di<br />

controllare il comportamento alcolico del proprio familiare o amico/a; essi trovano attraverso<br />

l’associazione denominata Al-Anon/Alateen la possibilità di condividere le proprie esperienze e<br />

sofferenze, nonchè il sostegno, la forza e la speranza necessari ad affrontare un’esistenza divenuta<br />

insopportabile a causa del bere di una persona cara, indipendentemente dal fatto che quest’ultima<br />

frequenti gli AA o abbia o meno intrapreso un qualsivoglia trattamento terapeutico. Durante la<br />

frequentazioni di questi gruppi ai partecipanti viene suggerita una maggiore attenzione verso se<br />

stessi che abbia come conseguenza il minore investimento affettivo verso l’alcolista. In tal modo<br />

l’alcolista potrà essere indirettamente influenzato dal comportamento del familiare divenuto meno<br />

reattivo o conflittuale nei confronti del bere. In alcuni ospedali l’amministrazione sanitaria crea le<br />

condizioni affinché i degenti affetti da alcolismo possano incontrare i membri di AA, anche<br />

attraverso riunioni aperte al personale sanitario, creando il giusto aggancio che permetterà ai<br />

pazienti, una volta dimessi, di continuare la frequentazione dei gruppi. Anche i servizi territoriali<br />

inviano ad AA pazienti che essi continuano comunque a seguire, a volte invitando gli stessi membri<br />

60


di AA a contattare quest’ultimi direttamente all’interno del servizio. I medici di medicina generale,<br />

assistenti sociali, psicoterapeuti o altri professionisti possono inviare l’alcolista ai gruppi di AA.<br />

5.6 Vladimir Hudolin: le origini dei Club Alcolisti in Trattamento e la Teoria dei Sistemi.<br />

I Club degli Alcolisti in Trattamento si fondano sui principi di aiuto ispirati da Vladimir<br />

Hudolin, professore emerito di psichiatria dell’Università di Zagabria, membro esperto per<br />

l’alcologia e le dipendenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, scomparso nel 1996. Furono<br />

fondati a Zagabria nel 1964 in seguito allo sviluppo del concetto ecologico-sociale (a quel tempo<br />

definito psico-medico-sociale), per comparire poi in Italia a Trieste nel 1979. Secondo l’approccio<br />

ecologico-sociale introdotto da Hudolin, l’alcolismo fu definito un comportamento, uno stile di vita<br />

e, di conseguenza, al termine alcolismo si preferì quello di “problemi alcolcorrelati”. In tale ottica il<br />

problema alcolcorrelato viene considerato un disturbo nei sistemi ecologico-sociali e prima di tutto<br />

nella famiglia. Il trattamento deve quindi includere la famiglia ed eventualmente altri sistemi nella<br />

quale quest’ultima è inserita quali gli ambiti di vita e ambiti lavorativi. Fu così che negli anni ‘50 e<br />

‘60 a Zagabria il <strong>Prof</strong>essor Hudolin e i suoi collaboratori decisero di introdurre, per la cura degli<br />

alcolisti, una modalità più efficace, duratura e accettabile per una società più vasta. Fino ad allora<br />

quest’ultimi venivano ricoverati con gravi lesioni fisiche e psichiche ed erano rari i casi di coloro<br />

che ne uscivano con risultati soddisfacenti e con l’astinenza dall’alcol. Hudolin intravide la<br />

possibilità di un programma basato sulla Teoria dei Sistemi che doveva produrre cambiamenti nel<br />

comportamento dell’alcolista e nel ruolo della sua famiglia, nonché nelle istituzioni e nella società,<br />

ovvero nella cultura sociale e sanitaria dominante. La pratica ospedaliera venne così integrata nel<br />

programma generico sociale il cui obiettivo è la cura e la riabilitazione mentale dell’alcolista, ma<br />

anche la prevenzione e la promozione della salute nel senso più ampio.<br />

Per coloro che si occupavano delle persone e del loro comportamento fu possibile, dunque, trovare<br />

nella Teoria dei Sistemi i modelli necessari per studiare la biologia organismica, la psicologia<br />

nonché i sistemi sociali. La Teoria dei Sistemi si configura, infatti, come una branca della scienza e<br />

della filosofia contemporanea che, soprattutto attraverso gli sviluppi della biologia e della<br />

cibernetica, ha proposto un modello di spiegazione dei fenomeni umani, sociali e tecnologici che<br />

mette in evidenza le vastissime e complesse influenze reciproche rispetto al modello classico che<br />

individua rapporti semplici di causa ed effetto. Il termine “teoria generale dei sistemi” fu introdotto<br />

dal biologo Ludwig von Bertalanffy nel 1937 che concepì tale teoria come una disciplina di tipo<br />

logico-matematico: essa si configura come una teoria puramente formale, applicabile però alle<br />

diverse scienze empiriche (come ad esempio la biologia, la medicina, la sociologia, la psicologia e<br />

61


la scienza politica, la fisica e le diverse scienze umane). Il punto di partenza di tale approccio è la<br />

definizione di sistema, inteso come un'entità concettuale, fisica o sociale, che consiste di parti<br />

interdipendenti. E’ essenziale comprendere l'organizzazione, il controllo e la struttura dei rapporti<br />

tra fenomeni, piuttosto che descrivere questi ultimi come entità astratte e isolate. La<br />

contrapposizione fra spiegazioni “lineari” - il fenomeno A causa il fenomeno B - e spiegazioni<br />

“circolari” - il fenomeno A e il fenomeno B costituiscono un insieme organizzato, all'interno del<br />

quale sia l’uno sia l’altro sono, di volta in volta e reciprocamente, causa di qualche effetto- è<br />

peculiare della teoria dei sistemi. Nozione fondamentale di questa teoria è la distinzione fra sistemi<br />

“aperti” - quelli in cui si realizzano scambi di energie, di materiali, di persone e di informazioni con<br />

l'ambiente esterno ed in cui tali scambi si configurano come essenziali alla sopravvivenza del<br />

sistema stesso - e “chiusi”, come le entità descritte dalla fisica classica. Partendo da queste<br />

definizioni, è possibile quindi affermare che tutti i soggetti viventi (animali, uomini, gruppi,<br />

organizzazioni, società) possono essere concepiti come sistemi aperti e come tali essi hanno dunque<br />

un “interno” ed un “esterno”, divisi da un “confine”. La sopravvivenza e lo sviluppo di ogni sistema<br />

aperto dipendono da un adeguato controllo e dalla regolazione degli scambi con l'ambiente. Lo stato<br />

di dipendenza dall’alcol si può definire come “lo stato equifinale di un sistema aperto che rimane a<br />

livello d’impoverimento, psicopatologico e omeostatico” (Lazic N., 1978, pp.13-18). L’unità di<br />

comportamento è un sistema inscindibile che comprende la personalità, il luogo di svolgimento e le<br />

norme sociali. Se nella società il “bere moderatamente” è un comportamento socialmente accettato,<br />

l’astinenza da parte dell’alcolista, nonostante le cure “mediche”, diventa estremamente difficile se<br />

non impossibile. Non si dimentichi che bere alcolici è una antica abitudine alimentare oltre che<br />

culturale, legata a riti religiosi e pagani e alle tradizioni di molti paesi soprattutto mediterranei.<br />

Spesso risulta essere una modalità tipicamente conviviale legata alle pressioni del gruppo, a<br />

cominciare da quello familiare. Nelle feste e nelle cerimonie il rito del brindare come augurio deve<br />

avvenire solo ed esclusivamente con l’alcol, bevanda di vita e di immortalità, per la sua forte<br />

simbologia con il sangue universalmente considerato il primario veicolo della vita. Da considerare,<br />

inoltre, che le bevande alcoliche sono di fatto dei beni di consumo e in quanto tali destinati ad un<br />

mercato economico governato da imprese le quali, attraverso mirate strategie di marketing,<br />

esercitano forti pressioni al consumo.<br />

La stessa scienza e la ricerca medica hanno molto spesso cercato di individuare una linea di netta<br />

demarcazione tra uso e abuso attraverso l’individuazione di una dose non dannosa di alcol e<br />

addirittura in qualche modo utile: un bicchiere un giorno sì ed uno no, dà tutta la protezione che<br />

l’alcol può dare nel ridurre il rischio di attacco cardiaco (cfr. Corrao G., et al, 2000). Hudolin ha<br />

62


sempre contrastato tali impostazioni perché le riteneva poco scientifiche e moralistiche. Il pensiero<br />

di Hudolin si capisce molto bene se anziché parlare di alcol parliamo di piccole dosi di eroina o<br />

cocaina, in questo caso nessuno farà più distinzione tra uso e abuso. Le modalità e gli stili del<br />

consumo (moderato, occasionale, eccessivo) non vengono infatti distinti nel caso di queste sostanze<br />

illecite.<br />

Lo stile di vita, il legame che esiste tra l’individuo e la famiglia o la comunità con il bere alcolici,<br />

nasce, dunque, dalla cultura che accetta il bere sotto un gran numero di influssi interni, esterni o<br />

ambientali. E’ in tale prospettiva che il sistema dei club e le famiglie in esso incluse, rappresentano<br />

una garanzia per le condizioni di astinenza. L’individuo in quanto membro del club può astenersi<br />

dal bere perché per lui ora è valida una nuova norma, assente nei suoi sistemi precedenti, cioè la<br />

norma di gruppo “non bere”. Egli, sin dall’inizio ed accettando tale norma, produce così l’unico<br />

cambiamento significativo nello stato equifinale della sua dipendenza. Successivamente altri<br />

cambiamenti potranno realizzarsi nel sistema della personalità e in quello familiare. Un nuovo<br />

ambiente, la famiglia come gruppo terapeutico, un nuovo sistema di valori sono le condizioni che<br />

consentiranno un nuovo stile di vita nell’astinenza. La prevenzione primaria ed il miglioramento del<br />

comportamento dell’individuo o della famiglia possono essere realizzati solo esclusivamente se si<br />

cambia la cultura sanitaria generale nella comunità locale in cui sono radicati i comportamenti, le<br />

comunicazioni e le interazioni fra le persone. Il sistema-ecologico sociale entra nel territorio a<br />

difesa della qualità della vita umana e della comunità per metterla in grado di assicurare al cittadino<br />

i suoi diritti fondamentali, quali la corretta conoscenza e la libertà di scegliere di non bere.<br />

5.7 Club Alcolisti in Trattamento (CAT)<br />

I CAT sono territorialmente autonomi e possono riferirsi a livello piramidale alle<br />

associazioni locali (ACAT), provinciali (APCAT), regionali (ARCAT), nazionali (AICAT). I Club<br />

degli Alcolisti in Trattamento si fondano sull’auto-mutuo-aiuto, sulla solidarietà, sulla<br />

comunicazione empatica e sul cambiamento dello stile di vita. Il Club può essere definito come una<br />

comunità multifamiliare nella quale sono inserite al massimo 12 famiglie e dove un operatore<br />

(servitore-insegnante) svolge il ruolo di catalizzatore, facilitatore del processo di cambiamento,<br />

della crescita e della maturazione. Questi deve essere adeguatamente formato e aggiornato in modo<br />

da stimolare la disponibilità personale, stabilire un rapporto umano con le famiglie ed essere in<br />

grado di sviluppare empatia. Dove empatia significa introdurre una atmosfera emozionale positiva,<br />

che crei la possibilità di comunicare ed interagire tra tutti i presenti. Ciò rappresenta una<br />

precondizione della crescita, dell'amicizia e dell'amore, di una armoniosa convivenza nei club. I<br />

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club formano una rete territoriale dei punti d'appoggio nella protezione e promozione della salute, e<br />

ciò richiede una coordinazione di tutto il lavoro territoriale. Per aiutare il lavoro dei Club sono<br />

infatti necessari i centri alcologici funzionali sul territorio, che dovrebbe servire al coordinamento<br />

dei programmi alcolcorrelati e particolarmente alla collaborazione tra le iniziative pubbliche e<br />

private. Questi, infatti, benché autonomi, cooperano con altri centri alcologici presenti sul territorio<br />

e con tutte le istituzioni e le organizzazioni che si occupano di problemi alcol-correlati e complessi.<br />

L’approccio ecologico-sociale, poiché è applicabile a tutti i problemi comportamentali, ha portato i<br />

Club, che su tale approccio si fondano, ad aprirsi alla multidimensionalità della sofferenza umana,<br />

con l’inserimento di famiglie che, assieme ai problemi alcolcorrelati, presentano anche altri disagi<br />

fra i quali: l’uso di altre sostanze psicoattive, i disturbi psichiatrici, comportamenti a rischio, skid<br />

row alcolisti o alcolisti senza fissa dimora, gravi lesioni somatiche croniche ecc.<br />

I programmi ecologici territoriali per il controllo dei problemi alcolcorrelati sono principalmente<br />

caratterizzati da elasticità e dinamica continua, senza le quali lo sviluppo di tali programmi si<br />

arresterebbe. Questi ultimi, infatti, si adattano continuamente alla realtà circostante, in seguito<br />

all’influenza dei risultati delle ricerche, delle esperienze del lavoro pratico, del cambiamento<br />

sociale, culturale e politico della comunità e dei programmi delle istituzioni pubbliche e private. In<br />

questo modo i programmi con le famiglie inserite nei club di alcolisti in trattamento e con gli<br />

operatori crescono e maturano. Al contempo ci si attende che, attraverso tale crescita, la comunità<br />

locale cambi gradualmente la cultura sanitaria e generale, premessa necessaria affinché si possa<br />

influire sul comportamento dell'alcolista, della sua famiglia e della comunità; e dare così inizio ad<br />

una nuova e migliore qualità di vita, un nuovo stile di vita e definire un miglior controllo dell'uso<br />

degli alcolici (cfr. Hudolin V., et al, 1994).<br />

6. Obiettivi e Strategie<br />

In conclusione di quanto finora affermato, e in un’ ottica di strategie di intervento, si possono<br />

individuare le seguenti azioni prioritarie:<br />

• promuovere campagne di prevenzione, informazione ed educazione (a livello sia nazionale<br />

che regionale) sui danni prodotti dall'alcol alla salute (anche per specifici gruppi di<br />

popolazioni come giovani e donne), su particolari comportamenti a rischio (uso di alcol<br />

durante la guida, in gravidanza, nel lavoro) e per promuovere il sostegno pubblico alle<br />

politiche che contrastano il danno correlato all’alcol;<br />

64


• collaborare con il mondo della scuola per un programma di promozione della salute, la<br />

prevenzione del danno alcolcorrelato e l’insegnamento delle abilità volte a fronteggiare le<br />

pressioni sociali al bere;<br />

• coinvolgere e formare i MMG, per l’identificazione precoce dei soggetti a rischio e<br />

l'intervento breve nei confronti del consumo alcolico nocivo;<br />

• coinvolgere e formare ginecologi, operatori sociosanitari dei reparti di ostetricia nonché di<br />

cliniche prenatali al fine di individuare quanto prima i casi potenziali di consumo nocivo e<br />

pericoloso di alcol da parte delle donne in gravidanza e al fine di incoraggiare quest’ultime<br />

ad astenersi completamente dall’alcol per tutto tale periodo;<br />

• assicurare ai bevitori problematici risposte e trattamenti accessibili, efficaci, flessibili,<br />

basati su evidenze scientifiche e su una adeguata valutazione dei bisogni;<br />

• Modificare i Servizi (in particolare i Ser.T) nella direzione di una loro de-medicalizzazione<br />

e di una loro caratterizzazione aperta ad un’ampia gamma di dipendenze (anche di tipo<br />

legale), perdendo la centralità di solo alcune sostanze a vantaggio di un approccio più<br />

globale e olistico alla persona;<br />

• favorire un approccio integrato che coinvolga, oltre ai servizi sanitari, i MMG, i servizi<br />

sociali, i gruppi di auto-aiuto, le istituzioni scolastiche, giudiziarie, il mondo del lavoro e le<br />

altre istituzioni interessate;<br />

• Prevedere la possibilità di introdurre l’alcologia nei curricula formativi di varie facoltà<br />

(mediche, sociali);<br />

• promuovere programmi socio-sanitari che rafforzino la mobilitazione della comunità, lo<br />

sviluppo e l'azione di una leadership nella prevenzione dei problemi collegati all'alcol;<br />

• sostenere le organizzazioni non governative nella riduzione del danno provocato dall'alcol<br />

e nell’informazione e la mobilitazione della società civile per lo sviluppo di politiche<br />

efficaci in campo alcologico;<br />

• introdurre avvertenze sanitarie per i prodotti alcolici facendo sì che le etichette delle<br />

confezioni contengano avvertenze ben visibili relative al fatto che l’alcol può provocare<br />

gravi problemi di salute fisica e mentale, che l’alcol genera dipendenza, che il consumo di<br />

alcol in gravidanza può essere altamente nocivo per il feto e che invitino chiaramente ad<br />

astenersi dal bere prima di guidare;<br />

• ampliare i settori lavorativi in cui vietare la diffusione e il consumo di alcolici;<br />

65


• stabilire una regolamentazione molto restrittiva sulle sponsorizzazione di eventi sportivi o<br />

musicali da parte dei produttori di alcolici e relativamente a quegli eventi pensati per<br />

promuovere il consumo di alcol come festival o sagre di prodotti alcolici;<br />

• ridurre al minimo le pressioni esercitate sui giovani per incitarli al consumo, specialmente<br />

quelle derivanti dalle promozioni, distribuzioni gratuite, pubblicità, sponsorizzazioni e<br />

disponibilità relative all’alcol, con particolare attenzione alle manifestazioni di grande<br />

richiamo sociale, ribadendo l’inopportunità di utilizzare tecniche indirizzate al target e alla<br />

cultura giovanile;<br />

• modificare la norma relativa al divieto di vendita di superalcolici sulle autostrade nelle ore<br />

notturne (art. 14 comma 1 leg. N.125 30/03/2001) sostituendola con un divieto di vendita<br />

di tutte le bevande alcoliche;<br />

• monitorare l' impatto dell’alcol sulla salute e valutazione dei costi e dell’affidabilità delle<br />

politiche sociali ed economiche relative all'industria degli alcolici.<br />

In particolare, riguardo a quest’ultimo punto, si ricorda come sia ormai chiaramente dimostrato (cfr.<br />

Galimberti L., 2005), grazie al confronto fatto nel tempo tra legislazione nazionale di Paesi diversi,<br />

che la riduzione del costo dell’alcol tende a favorire l’aumento del consumo globale di tale sostanza<br />

nella popolazione generale. Mentre, invece, interventi che agiscono frenando l’offerta, come ad<br />

esempio l’aumento delle tasse sugli alcolici, legislazioni restrittive sulle licenze di vendita, accordi<br />

commerciali che regolamentano il consumo ecc., producono una riduzione dei consumi e, di<br />

conseguenza, anche dei problemi e delle patologie alcolcorrelate. Finora, un significativo passo<br />

avanti è stato fatto con l’entrata in vigore, in Italia, della Legge Quadro N.125 del 30 marzo 2001<br />

(GU N. 90 del 18/04/2001) che, in linea con una serie di atti dell'Unione Europea e internazionali,<br />

ha adottato una disciplina complessiva in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. In particolare<br />

tra le finalità di tale legge - in piena adesione ai principi del Piano d’azione europeo sull’alcol<br />

dell’OMS e della Carta europea sull’alcol (1995) - all'art. 2 si fa riferimento alla tutela del diritto<br />

delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare e lavorativa<br />

protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e super alcoliche.<br />

La legge predispone, inoltre, una nuova articolazione dei compiti dello Stato e delle Regioni, che<br />

dovranno definire: “i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi dei servizi sanitari per attività di<br />

prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti aventi problemi e patologie<br />

alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi” (art. 3,<br />

comma 1, lett. a); le azioni di monitoraggio dei dati relativi all'uso di alcool (comma 1, lettera c);<br />

66


“le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle<br />

accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile”<br />

(comma 1, lettera d).<br />

Continuando a rappresentare un importante strumento di rafforzamento delle politiche alcologiche,<br />

in questi ultimi anni tale legge ha permesso di realizzare interventi e strumenti sia in ambiti di<br />

competenze specifiche del Ministero della Salute e delle Regioni, sia in ambiti di competenze di<br />

altre amministrazioni centrali. Un esempio significativo è rappresentato dal Decreto<br />

Interministeriale, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute, che,<br />

in attuazione dell’art. 15 della succitata legge, si pone come obiettivo l’individuazione dei luoghi di<br />

lavoro in cui apporre il divieto totale di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.<br />

Mentre, in base a quanto previsto dall’art.4 e in linea con la Carta europea sull’alcol, nel 2001 è<br />

stata istituita la Consulta nazionale alcol per promuovere e sviluppare un programma d’azione<br />

basato sulle strategie del Piano d’azione europeo sull’alcol dell’OMS (EAAP). La Consulta<br />

nazionale alcol, divenuta operativa a tutti gli effetti e insediatasi presso il Ministero della Solidarietà<br />

<strong>Sociale</strong>, include: rappresentanti dei vari Ministeri – Salute, Lavoro, Industria, Educazione;<br />

rappresentanti delle Regioni; Istituto Superiore di Sanità; esperti e rappresentanti delle varie<br />

associazione di auto e mutuo-aiuto.<br />

In ambito sempre di strategie e politiche di intervento, si ricorda, infine, l’avvio di due importanti<br />

piani d’azione da parte del Ministero della Salute: il Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS) e il<br />

programma alcologico del Programma Governativo Nazionale “Guadagnare Salute”.<br />

Se il primo costituisce un strumento di promozione delle politiche rivolto più specificamente alle<br />

istituzioni sanitarie, con il secondo il Ministero della Salute intende sensibilizzare e coinvolgere<br />

altre amministrazioni che, pur non appartenenti all’ambito sanitario, giocano un ruolo importante<br />

riguardo alle possibilità di contenimento del danno alcolcorrelato; nonché si rivolge ad altri<br />

soggetti, enti ed istituzioni con analoghe responsabilità, compresi il mondo della produzione e<br />

distribuzione.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

- Anderson P., 1993, Management of alcohol problems: the role of the general practitioner, Alcohol and Alcoholism, 28, 3, 263-72.<br />

- Anderson P., Gual A., Colom J., 2006, Linee guida cliniche. La formazione e l’aggiornamento<br />

per l’identificazione ed il trattamento dei pazienti a rischio, una Strategia Nazionale, Alcohol and primary health care: linee guida, Salute e<br />

Territorio, Marzo-Aprile, N.155, pp.77-84, ETS, Pisa.<br />

- Bartoli G., Patussi V., Rossi A., Scafato E., 2001, Abuso di alcol e prevenzione: la ricerca<br />

“Drinkless”, Rivista SIMG, N. 4. http://www.simg.it/ servizi/servizi_riviste2001/numero4/3.htm<br />

- Bellotti G.G., Bellini M.L., De Mei B., Greco D. (a cura di), 1995, Il counselling nell’infezione e nella malattia da HIV, ISTISAN 95/28, Istituto<br />

Superiore di Sanità, Roma.<br />

67


- Bennie C., 1998, A comparison of home detoxification and minimal intervention strategies for problem drinkers, Alcohol and Alcoholism, vol.33, n.<br />

2, pp. 157-63.<br />

- Bertalanffy von L., 1968, General System Theory, Georg Braziller, New York; Tr. It. Bellone E., Teoria generale dei sistemi. Fondamenti,<br />

sviluppo, applicazioni, Milano, Mondadori, 2004.<br />

- Besson C., 1993, L’intervento di rete nel servizio sociale, NIS, Roma.<br />

- Bronfenbrenner U., 1996, Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino, Bologna.<br />

- Ceccanti M., Calducci G.(a cura di), 2006, Alcol, Edizioni SITAC, Roma.<br />

- Ceccanti M., Romeo M., Fiorentino D., 2004, Alcol e donna: aspetti clinici, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.5-10.<br />

- Ceccanti M., Spagnolo P.A., Calducci G., 2007, FASD - Linee Guida per una corretta diagnosi della Fetopatia alcolica, Società Editrice Universo,<br />

Roma.<br />

- Cibin M., Zavan V., Capuani M., 1999, Elementi ricorrenti nella storia delle droghe: quale insegnamento per un intervento preventivo. In “Strade<br />

Facendo”, a cura di A. Bertinaria, M. Cibin. P. Selle, G. Tonellato, emme&erre libri, Padova.<br />

- Corrao G., Rubbiatai L., Bagnardi V., et al., 2000, Alcohol and coronary heart disease Addiction, N.94, pp. 649-663.<br />

- Di Clemente C.C., Hughes S.L. 1990, Stage of change in outpatient alcohol treatment,<br />

Journal of Substance Abuse, N.2, pp.217-35.<br />

- FeDerSerD, 2004, Manuale delle urgenze ed emergenze nelle discoteche e nei luoghi di aggregazione giovanile, Clinica delle dipendenze e dei<br />

Comportamenti di Abuso/Manuali, Franco Angeli, Milano.<br />

- Folgheraiter F., 2002, Lavoro di rete e valorizzazione delle risorse personali, in “L’intervento di rete”, Edizioni Gruppo Abele, Torino.<br />

- Frezza M.; Di Padova C.; Pozzato G.; et al., 1990, High blood alcohol levels in women: The role of decreased gastric alcohol dehydrogenase<br />

activity and first-pass metabolism, N Engl J Med, vol. 322, n.2, pp.95-99.<br />

- Galimberti L., 2005, Il bere oscuro, viaggio nei misteri dell’alcolismo, BUR, Milano.<br />

- Hudolin V., Ciullini A., Corlito G., Dellavia M., Dimauro P.E., Guidoni G., Scali L.(a cura di) 1994, L’approccio ecologico-sociale ai problemi<br />

alcolcorrelati e complessi. I programmi alcologici territoriali in Toscana, Erickson, Trento.<br />

- Hudolin V., Corlito G. (a cura di), 1997, Psichiatria algologia Riabilitazione, Erickson, Trento.<br />

- Jellinek E., 1960, The disease concept of alcoholism, Hillhouse Press, New Haven.<br />

- Katz A.H., Bender E., 1976, The strength in Us: Self-Help Groups in the Modern World, Franklin Watts, New York.<br />

- Kessler R.C., Crum R.M., Lynn A.W., et al., 1997, Lifetime co-occorrence of DSM-III R Alcohol Abuse and Dependence with other psychiatric<br />

disorders in the National Comorbidity Survey, Archives of General Psychiatry, N.54, pp. 313-321.<br />

- Kwo P.Y., Ramchandani V.A., O’Connor S., et al, 1998, Gender differences in alcohol metabolism: Relationship to liver volume and effect of<br />

adjusting for body mass. Gastroenterology, vol. 115, n.6, pp.1552-1557.<br />

- Lazic N.,1978, General Sistem Theory and treatment of alcoholism, in Alcoholism, N.14, pp.13-18.<br />

- Legge Quadro N.125 del 30/03/2001 pubb. Sulla G.U. N.90 del 18 aprile 2001<br />

- L’opera di Vladimir Hudolin, l’approccio ecologico-sociale all’alcolismo, Università di Siena 5 novembre 1997, Abstract.<br />

- Malizia E., Borgo S., 2006, Le droghe, Newton Compton editori, Roma.<br />

- Macchia T., Donna e dipendenza crociata, 2004, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.35-40.<br />

http://www.iss.it/binary/publ/publi/40135.1107854946.pdf<br />

- Mancinelli R., Guiducci M.S., 2004, La donna e l’alcol: vulnerabilità biologica? Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.19-23.<br />

- May R., 1991, L’arte del counselling, Astrolabio, Roma.<br />

- Miller W.R., Rollnick S., 1994, Il colloquio di motivazione. Tecniche di counselling per problemi di alcol, droga e altre dipendenze, Erickson,<br />

Trento.<br />

- Moyer A., Finney J., Swearingen C., 2002, Brief intervention s for alcohol problems: a meta-analytic review of controlled investigations in<br />

treatment seeking and non treatment seeking populations, Addiction, N.97, pp. 279-92<br />

- Murgatroyd S., 1995, Il counselling nella relazione d’aiuto, Sovera Multimedia, Roma.<br />

- Organizzazione Mondiale della Sanità, 1996, Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-10), Masson, Milano.<br />

- OMS, Carta Europea sull’Alcol, Organizzazione Mondiale della Sanità, 12-14 dicembre 1995, Parigi. Traduzione e diffusione a cura del Comitato di<br />

Coordinamento del Piano per la riduzione del 25% entro il 2000.<br />

- Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 pubblicato GU N. 139 del 17/06/’06.<br />

- Piccone Stella S., 2002, Droghe e tossicodipendenza, il Mulino, Bologna.<br />

- Quaderni di Animazione e Formazione, 1996, I gruppi di autoaiuto. Un percorso dentro le dipendenze e la sieropositività, Collana a cura di<br />

Animazione <strong>Sociale</strong> Università della Strada, Edizioni Gruppo Abele, Torino.<br />

68


- Rampazzo L., Agostinetti A., 2000, La regione del veneto e i problemi alcocorrelati: realizzazione e progettualità, in “Alcologia, Prevenzione,<br />

Progettualità Regionale” , a cura di Cibin M., Orlandini D., Rampazzo L., Regione del Veneto, Assessorato alle Politiche Sociali, Venezia.<br />

- Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 30/03/2001 N.125 “Legge Quadro in Materia di<br />

Alcol e Problemi Alcorrelati” anni 2005-2006. Roma, 30/05/2007.<br />

- Rigliano P., 1998, Indipendenze.Alcol e cibo, farmaci e droghe, comportamenti di rischio e azzardo: le relazioni di dipendenza, Gruppo Abele<br />

Edizioni .<br />

- Rollnick S., Bell A., 1994, Interventi brevi a uso dei non specialisti, in Miller W. R., Rollnick S., Il colloquio di motivazione.Tecniche di counselling<br />

per problemi di alcol, droga e altre dipendenze, pp.245-257, Erickson, Trento.<br />

- Salvagnini M., Zavan V., 1998, Alcol: quanto, come, i modelli del bere, in “Alcol e Medico di Famiglia, a cura di Brignoli O., Cibin M., Gentile<br />

N., Vantini I., Centro Scientifico Editore, Torino.<br />

- Scafato E., Russo R., 2004, La donna e l’alcol. Tendenze nei consumi e strategie di intervento. Annali dell'Istituto Superiore di Sanità, Vol. 40, N. 1.<br />

- Scafato E., 2004, Epidemiologia dell’alcol e mondo femminile, Annali dell’ Istituto Superiore di Sanità, vol. 40, n.1, pp.25-33.<br />

- Scafato E., 2006, Presentazione, una Strategia Nazionale, Alcohol and primary health care: linee guida in Salute e Territorio, rivista bimestrale<br />

politica-socio-sanitaria, Marzo-Aprile, N.155, pp. 74-76, ETS, Pisa.<br />

- Scafato E., 2001, Alcohol as a part of regional, Italian and European healthcare plans. The rationale behind the goal-oriented evidence-based<br />

preventive approach, Alcologia, European Journal on Alcohol Studies, vol.13, n.1, pp. 3 – 10.<br />

- Scafato E. , Zuccaro P. , Russo R. , Bartoli G., 2001, Alcohol, Health and policy: the Italian perspective.Alcologia, European Journal on Alcohol<br />

studies, vol.13, n.2, pp. 61-65.<br />

- Scafato E., 2000, Setting new health targets and policies to prevent alcohol-related risks in<br />

young people, Alcologia, European Journal on Alcohol Studies, N.1, pp. 3 - 12.<br />

- Scafato E., Allamani A., Codenotti T., Marcomini F., Patussi V., Rossi A., Struzzo P., Russo R. e il Gruppo nazionale italiano PHEPA, 2006,<br />

L’implementazione e l’integrazione di diagnosi precoce e intervento breve nell’attività quotidiana dei medici generici, Una strategia nazionale,<br />

Alcohol and primary health care: linee guida, Salute e Territorio, marzo-aprile 2006 N.155, pp. 85-119, ETS Pisa.<br />

- Zancaner S., Frison G., Giorgetti R. Snenghi R., et al, 2000, Alcol e Sicurezza stradale, in “Alcologia, Prevenzione, Progettualità Regionale”, a cura<br />

di Cibin M., Orlandini D., Rampazzo L., Regione del Veneto, Assessorato alle Politiche Sociali, Venezia.<br />

Riferimenti in rete e siti consultati<br />

Anderson P., 2003, The Risk of alcohol, PhD Thesis, Nijmegen University, The Netherlands<br />

http://webdoc.ubn.kun.nl/mono/a/anderson_p/riskofal.pdf<br />

Cibin M., 2000, http://sia.dfc.unifi.it/genova/cibin.pdf<br />

Macchia T., Donna e dipendenza crociata, 2004, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.35-40.<br />

http://www.iss.it/binary/publ/publi/40135.1107854946.pdf<br />

Mancinelli R., Guiducci M.S., 2004, La donna e l’alcol: vulnerabilità biologica? Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.19-23.<br />

http://www.iss.it/binary/publ/publi/40119.1107854946.pdf<br />

http://www.who.int/<br />

http://www.who.int/whr/2002/chapter4/en/index6.html<br />

www.dronet.org<br />

http://www.fondazioneandreadevoto.it<br />

http://www.autoaiutotoscana.org<br />

http://www.europarl.europa.eu<br />

http://www.retecedro.net<br />

http://www.gruppoabele.org<br />

http://www.salute.toscana.it/saluter/docs/2006/art155.pdf<br />

Risoluzione del parlamento europeo del 5 settembre 2007 su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli stati membri nei loro sforzi per<br />

ridurre i danni derivati dal consumo di alcol (2007/2005(INI)). Testi approvati dal Parlamento, Mercoledì 5 settembre 2007 – Strasburgo<br />

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0377+0+DOC+XML+V0//IT<br />

"Teoria dei sistemi," Microsoft® Encarta® Enciclopedia Online 2007<br />

http://it.encarta.msn.com<br />

69


LA TUTELA DEGLI INVALIDI<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Premessa<br />

Già a partire dal 1811 venne istituito a Venezia, con il Decreto Italico del 5 giugno, un “Fondo per<br />

gli invalidi”: il fine che lo Stato si preoccupava di realizzare era il sostentamento per gli invalidi,<br />

non solo di guerra, ma di tutte le categorie e per le loro famiglie.<br />

Con l’avvento della Costituzione repubblicana, l’intervento dello Stato a tutela degli invalidi trova<br />

un importante fondamento normativo con la previsione dell’art. 38 che così statuisce: “Ogni<br />

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e<br />

all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati<br />

alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione<br />

involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.<br />

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo<br />

Stato.L'assistenza privata è libera”.<br />

Come di evince dalla lettura di tale disposizione e come evidenziato anche dalla giurisprudenza<br />

costituzionale 22 , l’art. 38 presenta due diverse fattispecie, al primo ed al secondo comma, una di<br />

tipo assistenziale e l’altra di natura previdenziale, su cui si articola il sistema di sicurezza sociale<br />

italiano.<br />

Al primo comma, infatti, la tutela degli invalidi da parte dello Stato viene riconosciuta solo in<br />

favore dei cittadini italiani: pertanto, degli istituti previsti dall’ordinamento a tutela di tali categorie<br />

disagiate non potranno avvantaggiarsene gli stranieri. Inoltre il rapporto assistenziale con lo Stato<br />

trova il suo presupposto nella condizione di inabilità al lavoro e di assenza dei mezzi necessari per<br />

vivere da parte del cittadino.<br />

Nel secondo comma, invece, vengono qualificati come meritevoli di maggiore tutela giuridica<br />

soggetti qualificati ovvero i lavoratori. In tale ipotesi, il sorgere dal rapporto giuridico previdenziale<br />

è determinato da specifiche situazioni ovvero l’infortunio, la malattia, l’invalidità e la vecchiaia, la<br />

disoccupazione involontaria.<br />

Tale disposizione costituzionale ha trovato attuazione in una ricca legislazione ordinaria soprattutto<br />

negli Settanta ed Ottanta: tra la normativa di maggiore interesse si segnala la legge 118/1977 che,<br />

22 Cfr. Corte cost., n. 31 del 5.02.1986; Corte cost. n. 156 del 12.04.1991 e n Corte cost. n. 196 del 27.04.1993.<br />

70


anche se modificata ed integrata da numerose norme successive, ha previsto per gli invalidi civili<br />

l’erogazione di prestazioni economiche, la legge 18/1980 che ha introdotto il riconoscimento di una<br />

prestazione economica per i soggetti che avessero perso la capacità di lavoro e fossero privi di<br />

autonomia e la legge 104/1992 a tutela dei portatori di handicap.<br />

Nozione di invalido e valutazione medico-legale dell’invalidità civile<br />

La nozione di invalido, che si configura come una categoria non unitaria, è presente nella legge<br />

118/1971 il cui art. 2 così precisa: “Sono mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni<br />

congenite o acquisite, anche a carattere progressivo…che abbiano subito una riduzione<br />

permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3 o se minori di anni 18 che abbiano<br />

difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età…”.<br />

A seconda del grado di invalidità, determinato dalla predette minorazioni, si distinguono gli invalidi<br />

civili parziali (se il soggetto ha riduzione della capacità lavorativa dal 33,33% al 99%) da quelli<br />

totali (100%).<br />

Da tale definizione sono altresì esclusi gli invalidi del lavoro e gli invalidi per causa di servizio: in<br />

tali casi, vi è infatti uno stretto legame tra la causa ovvero l’infortunio sul lavoro e la riconoscibilità<br />

della prestazione. Nel caso dell’invalidità civile, invece, si prescinde completamente da ogni<br />

valutazione sulla causa della menomazione.<br />

Per stabilire il grado di invalidità, le legge si riferisce all’incidenza della menomazione sulla<br />

capacità lavorativa del soggetto. Pertanto, la valutazione medico-legale dell’invalidità si articola su<br />

tre parametri: 1. la valutazione del danno funzionale permanente ovvero gli esiti permanenti delle<br />

infermità fisiche o psichiche, con ripercussione negativa sulla capacità lavorativa; 2. la valutazione<br />

della riduzione della capacità lavorativa: il medico legale dovrà verificare caso per caso in che<br />

misura le infermità o le menomazioni accertate si ripercuotono sulla capacità lavorativa del<br />

soggetto; 3. un sistema tabellare ovvero una tabella che conta 426 voci che elenca specificatamente<br />

le infermità a cui è attribuita una determinata percentuale fissa (ad esempio, alla perdita delle due<br />

mani è attribuita la percentuale di invalidità del 100%) e le infermità in cui danno funzionale<br />

permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa.<br />

Nel caso di soggetti ultrasessantacinquenni o di minori di anni diciotto che, si presume, non<br />

svolgono alcuna attività lavorativa, non è possibile ancorare la valutazione dell’invalidità alla<br />

ridotta capacità lavorativa: per tale ragione, al fine di valutare il grado di invalidità, si dovrà avere<br />

riguardo alle “difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età considerata”.<br />

71


La procedura di accertamento dello stato di invalidità<br />

La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile va presentata alla Commissione<br />

medica presso la A.S.L. competente per territorio. Sino al 31.12.2004, vi erano tre commissioni<br />

medico-legali preposte all’accertamento dello stato invalidante: la Commissione medica di prima<br />

istanzapresso la ASL alla quale va inoltrata la domanda, la Commissione medica periferica che<br />

effettua un controllo sugli accertamenti della Commissione di prima istanza e la Commissione<br />

medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello avverso gli accertamenti<br />

effettuati dalla Commissione presso la ASL e dalla Commissione medica periferica. 23<br />

La Commissione medica di prima istanza è sempre composta da tre membri, da un medico<br />

specialista in <strong>Medicina</strong> Legale che svolge le funzioni di Presidente ed altri due medici (di cui uno<br />

specialista in <strong>Medicina</strong> del lavoro).<br />

L’invalido, in sede di visita medica, può farsi assistere da un medico di sua fiducia; la visita medica<br />

deve intervenire entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. A seguito della visita<br />

viene redatto apposito verbale nel quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa.<br />

Nel caso in cui la Commissione medica periferica condivida il parere espresso dalla Commissione<br />

di prima istanza, procederà a rinviare alla stessa il verbale di visita timbrato, che diverrà quindi<br />

definitivo.<br />

Le prestazioni in favore degli invalidi civili<br />

La normativa prevede un articolato insieme di benefici in favore del soggetto dichiarato invalido,<br />

per la maggior parte di natura economica.<br />

a) Assegno mensile di invalidità<br />

Si tratta di una provvidenza economica che viene concessa gli invalidi civili di età compresa tra i 18<br />

e i 65 anni che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.<br />

L’erogazione di questo assegno è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente<br />

stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011, tale limite reddituale è<br />

pari ad € 4.470,70. Inoltre, per poter beneficiare di tale assegno, il soggetto non deve svolgere<br />

alcuna attività lavorativa (incollocabilità al lavoro). Tale assegno è incompatibile con la pensione<br />

d’invalidità INPS. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari<br />

ad € 260,27.<br />

23 Sino all’approvazione della Legge n. 248 del 2005 e del successivo D.P.C.M. del 30.03.2007, la Commissione<br />

medica periferica era un organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A seguito di tale intervento normativo, a<br />

decorrere dal 1.04.2007, la competenza esclusiva nel campo dell’invalidità civile è stata trasferita all’INPS, al quale<br />

andrà proposta la domanda.<br />

72


) Pensione di inabilità<br />

Si tratta di una provvidenza economica erogata in favore degli invalidi di età superiore ai 18 anni<br />

nei cui confronti sia stata accertata, in sede di visita medico-sanitaria, un’inabilità al lavoro del<br />

100%: il beneficiario si deve quindi trovare nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere<br />

qualsiasi attività lavorativa. L’erogazione di questo assegno è subordinata ad un limite di reddito<br />

annuo che viene annualmente stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno<br />

2011 tale limite reddituale è pari ad € 15.305,79. L’importo mensile viene stabilito annualmente con<br />

D.M.: per l’anno 2011 è pari ad € 260,27.<br />

c) Indennità di accompagnamento<br />

Si tratta di un beneficio economico concesso ai cittadini inabili al 100% (nonché ai minori di anni<br />

18 ed agli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni<br />

proprie della loro età), che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di<br />

un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di<br />

assistenza continua. Tali ultimi due requisiti (impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un<br />

accompagnatoree assistenza continua) sono tra loro alternativi. 24<br />

Tale indennità non è ancorata a limiti reddituali e non è incompatibile con l’espletamento di attività<br />

lavorativa; non spetta se l’invalido è ricoverato presso un istituto di cura, con pagamento della retta<br />

a carico dello Stato.<br />

d) Indennità di frequenza<br />

E’ una provvidenza economica che viene concessa agli invalidi di età inferiore ai 18 anni, ai quali<br />

siano state riconosciute, dall’apposita commissione medica, persistenti difficoltà a svolgere i<br />

compiti e le funzioni della propria età, nonché ai sordi parziali quando si riconosce che essi abbiano<br />

necessità di frequentare scuole e centri di formazione professionale e di riabilitazione.<br />

L’erogazione di questa indennità è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente<br />

stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011 tale limite reddituale è<br />

pari ad € 4.470,70. Inoltre, per poter beneficiare di tale assegno, il soggetto non deve svolgere<br />

alcuna attività lavorativa (incollocabilità al lavoro). Tale assegno è incompatibile con l’indennità di<br />

accompagnamento. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari<br />

ad € 260,27.<br />

24 Con sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 22.11.2002, l’erogazione dell’assegno di accompagnamento è stata<br />

estesa anche ai bambini disabili che frequentano l’asilo nido in quanto un bambino disabile per i primi anni di crescita<br />

richiede una maggiore attenzione rispetto ad un bambino ano di pari età.<br />

73


e) Sono previste apposite forme di tutela nei confronti delle persone affette da cecità totale o<br />

parziale e da sordomutismo.<br />

f) Altri benefici<br />

Sono, altresì, previsti altre forme di provvidenza in favore degli invalidi, come, ad esempio, le cure<br />

fisioterapiche e riabilitative (se riconducibili all’infermità invalidante riconosciuta), le cure termali,<br />

le agevolazioni per disabili non deambulanti erogati dalle Ferrovie dello Stato (posti riservati,<br />

agevolazioni nella prenotazione, …), agevolazioni per la tessera dei mezzi pubblici, trasporto<br />

scolastico gratuito, esenzione dalle tasse scolastiche (per invalidi con invalidità maggiore del 66%),<br />

elevazione del limite massimo per l’accesso ai pubblici concorsi, concessione di indulto (sconto di<br />

pena pari a 3 anni per i soggetti con invalidità permanente di almeno al 71%), contrassegno speciale<br />

per il parcheggio, abbattimento delle barriere architettoniche.<br />

g) collocamento al lavoro<br />

Infine, in attuazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 35, commi 1 e 2 (“La Repubblica<br />

tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale<br />

dei lavoratori…”) e 38, comma 3 (“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e<br />

all'avviamento professionale”), è prevista dalla legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei<br />

disabili) una particolare disciplina per l’avviamento al lavoro per coloro che presentano un certo<br />

grado di invalidità. In particolare, il “collocamento mirato” è un metodo di avviamento al lavoro dei<br />

disabili che, partendo dalla valutazione delle capacità residue, progetta un percorso personalizzato e<br />

predispone gli strumenti per acquisire la formazione professionale che permetta di giungere a un<br />

inserimento lavorativo. Ciò impone ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, esercenti qualsiasi<br />

attività, che abbiano alle loro dipendenze più di 15 operai o impiegati di assumere una certa<br />

percentuale di invalidi (c.d. “quota di riserva”)<br />

La legge quadro sull’handicap<br />

In taluni casi, l’invalidità può tradursi in una condizione di handicap. Secondo la definizione che ne<br />

viene data dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione<br />

sociale e i diritti delle persone handicappate”, la persona handicappata è chi presenta una<br />

minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di<br />

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di<br />

svantaggio sociale o di emarginazione<br />

74


Pertanto, l’ordinamento offre a tali soggetti in difficoltà mezzi, servizi, sussidi e personale tecnico<br />

al fine di agevolare il raggiungimento di una condizione di libertà personale ed un’effettiva<br />

integrazione della persona con handicap nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro.<br />

La normativa che ha consentito un riordino dell’intera materia è la già citata legge 104 del 1992: di<br />

particolare rilevanza è la previsione che, a differenza dei benefici in materia di invalidità, le<br />

garanzie previste dal legislatore in favore del persone con handicap siano estese anche agli stranieri<br />

ed agli apolidi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio italiano.<br />

Al fine di ottenere i benefici previsti, è previsto l’accertamento dello stato di handicap che viene<br />

effettuato, previa domanda dell’interessato, dalla Commissione medica della ASL che è composta<br />

oltre che da personale medico, anche da un operatore sociale (psicologo, sociologo o assistente<br />

sociale), il cui compito è quello di analizzare il quadro di riferimento socio-culturale.<br />

La valutazione dell’handicap non è commisurata a tabelle, come avviene per l’invalidità, in quanto<br />

nel caso dell’handicap è necessario valutare la natura e l’entità dello svantaggio sociale al fine di<br />

suggerire gli interventi necessari per eliminarlo.<br />

Le principali prestazioni assistenziali cui ha diritto il portatore di handicap sono: il diritto<br />

all’integrazione scolastica e lavorativa; il diritto alla piena integrazione nella vita sociale; il diritto<br />

ad avere un aiuto personale per lo svolgimento delle attività quotidiane se non autosufficiente; il<br />

diritto a risiedere in particolari comunità-alloggio e centri sociali riabilitativi; diritto all’assistenza<br />

specialistica, il diritto alla riserva di alloggi da parte dei Comuni; il diritto di ottenere dal Comune<br />

appositi spazi per parcheggiare la propria auto o permessi speciali per accedere in zone a traffico<br />

limitato; diritto di portare in detrazione dal reddito complessivo le spese mediche e di assistenza.<br />

Da ultimo, il codice penale prevede sanzioni più severe nel caso di delitti riguardanti la libertà<br />

sessuale che siano commessi nei confronti dei soggetti portatori di handicap.<br />

La valutazione penalistica dei “falsi invalidi civili”<br />

Nel corso degli anni, anche a causa di una certa elasticità delle norme che regolano la materia<br />

dell’invalidità civile, che lascia un ampio margine di discrezionalità al valutatore, si sono verificate<br />

delle “storture valutative” che hanno dato origine ad un fenomeno, oggi ridimensionato, dei c.d.<br />

falsi invalidi. Tale fenomeno è stato oggetto di numerose indagini giudiziarie e processi penali,<br />

nonché oggetto di studio da parte di un’apposita Commissione ministeriale.<br />

Tale fenomeno, oltre a destare allarme nell’opinione pubblica, ha prodotto gravi conseguenze<br />

economiche e sociali, tra cui l’avviamento al lavoro di un gran numero di disoccupati spesso affetti<br />

75


da modeste o modestissime infermità a scapito della ratio della norma sul collocamento<br />

obbligatorio.<br />

In ambito penale, l’accertamento giudiziario dei “falsi invalidi” ha coinvolto prevalentemente i<br />

soggetti che prendono parte alle commissioni preposte all’accertamento degli stati di invalidità<br />

civile e di handicap. I reati generalmente contestati sono: abuso in atti d’ufficio ex art. 323 c.p.;<br />

falso ideologico ex art. 479 c.p. (quando vengono intenzionalmente attestate infermità inesistente o<br />

di entità maggiore rispetto alla menomazione); falso materiale ex art. 476 c.p. (in caso di creazione,<br />

alterazione, sostituzione di documenti); corruzione ex artt. 318 e 319 c.p.c; concussione ex art. 317<br />

c.p.,; truffa ex art. 640 c.p.<br />

Mezzi di protezione giuridica a tutela degli invalidi<br />

Accanto ai benefici, prevalentemente di natura economica, in favore degli invalidi privi o con<br />

limitata capacità di agire, sono previsti istituti di natura giuridica quale la tutela, la curatela e<br />

l’amministrazione di sostegno, che consentono al minore ed al maggiorenne non capace di<br />

provvedere ai propri interessi di essere supportato per la cura e la gestione del proprio patrimonio.<br />

A differenza della capacità giuridica (ovvero l’idoneità a divenire titolare di diritti e doveri, ex art. 1<br />

c.c.) che si acquista al momento della nascita, la capacità di agire, regolata dall’art. 2 del codice<br />

civile, si acquista al compimento del 18° anno: per capacità di agire si intende l’idoneità<br />

consapevole del soggetto a porre in essere validamente atti idonei ad incidere sulle situazioni<br />

giuridiche di cui è titolare.<br />

Tuttavia, è possibile che il soggetto al raggiungimento del 18° anno non abbia raggiunto la maturità<br />

mentale che gli consente di acquisire la piena capacità di agire oppure tale capacità può venire<br />

meno, in tutto o in parte, nel corso della vita. Il Legislatore ha pertanto previsto l’istituito<br />

dell’interdizione, disciplinato dall’art. 414 c.c., che così dispone: “Il maggiore di età e il minore<br />

emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di<br />

provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro<br />

adeguata protezione”.<br />

I presupposti dell’interdizione sono pertanto tre: a) l’infermità di mente; b) l’abitualità<br />

dell’infermità mentale; c) la gravità della stessa che non consente al soggetto di provvedere ai<br />

propri interessi.<br />

L’istituto dell’interdizione ha lo scopo di tutelare la sfera degli interessi dell’interdicendo: a tal fine<br />

viene nominato dal Giudice tutelare un tutore al fine di rappresentare gli interessi dell’interdetto, sia<br />

con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione (ad es. acquisto di beni mobili necessari alla<br />

76


cura della persona, …) che agli atti di straordinaria amministrazione (ad es. riscossione di capitali,<br />

accettazione o rinuncia di eredità, …).<br />

Nel caso in cui l’infermità non sia talmente grave da far luogo all’interdizione, il maggiore di età<br />

infermo di mente, può essere inabilitato (art. 415 c.c.). Possono anche essere inabilitati coloro che,<br />

per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro<br />

famiglia a gravi pregiudizi economici. A differenza della tutela che comporta l’annullabilità di tutti<br />

gli atti compiuti direttamente dall’interdetto, in caso di inabilitazione possono essere svolti<br />

direttamente dall’inabilitato tutti gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione; soltanto gli<br />

atti di straordinaria amministrazione dovranno essere svolti da un soggetto a tale fine nominato che<br />

prende il nome di curatore.<br />

La nomina del tutore e del curatore da parte del Giudice tutelare può avvenire anche in favore di<br />

minori, in caso di assenza di genitori adeguati ad esercitare le funzioni parentali (tutela) o per<br />

assistere il minore per il compimento di determinati atti, in assenza di valide figure genitoriali<br />

(curatela).<br />

Soltanto per i maggiori di età, il codice civile ha introdotto nel 2004, la nuova figura<br />

dell’Amministratore di sostegno (artt. 404 ss c.c.): si tratta di un nuovo strumento finalizzato a<br />

tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in<br />

parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di<br />

sostegno temporaneo o permanente. 25 Vi possono infatti essere situazioni in cui il soggetto, pur<br />

incapace di provvedere a sé stesso, non versa in uno stato di infermità mentale talmente grave da<br />

essere dichiarato interdetto o inabilitato (ad es. i carcerati, i malati terminali, …).<br />

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva, infatti, la capacità di agire per tutti gli atti<br />

che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore.<br />

È, infatti, il giudice tutelare che all’atto della nomina dell’amministratore (che dovrà essere scelto,<br />

per quanto possibile, assecondando la volontà del beneficiario) provvederà ad indicare la durata<br />

dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l’oggetto dell'incarico e degli atti che<br />

l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti<br />

che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i limiti, anche<br />

periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui<br />

il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore di sostegno<br />

25 Il legislatore italiano, con un certo ritardo rispetto ad altri Paesi europei, ha preso coscienza del fatto che soltanto una<br />

minima parte dei disabili versa in condizioni talmente gravi da richiedere la nomina di un tutore; la maggiorparte dei<br />

disabili, anche se affetti da infermità o menomazioni, possono così conservare la capacità di agire, seppur con l’ausilio<br />

ed il sostegno di una persona esterna.<br />

77


deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del<br />

beneficiario.<br />

A tale nuovo istituto, oltre al merito di aver qualificato il destinatario del provvedimento come<br />

“beneficiario”, anziché come infermo di mente, va riconosciuto il pregio di aver ridotto al minimo<br />

l’emarginazione del soggetto.<br />

Da ultimo, dalla prassi applicativa dei primi anni di vita dell’istituto, è emersa una generale<br />

tendenza dei giudici alla nomina dell’amministratore di sostegno. Soltanto allorquando<br />

l’amministrazione non è sembrata idonea, per la gravità dell’infermità, a tutelare il soggetto, il<br />

giudice è ricorso alle più invasive misure dell’interdizione e dell’inabilitazione.<br />

Invalidità e causa di servizio: le pensioni privilegiate<br />

Accanto agli istituti previdenziali in favore dei soggetti invalidi sopra richiamati, l’ordinamento<br />

prevedeva l’assegno privilegiato di invalidità quando l’invalidità dipende da causa di servizio, la<br />

pensione privilegiata di inabilità quando l’inabilità dipende da causa di servizio, nonché la pensione<br />

privilegiata in favore dei superstiti se la morte dell’assicurato dipende da causa di servizio.<br />

In particolare, era previsto il riconoscimento da parte dello Stato del diritto alla pensione<br />

privilegiata in favore del dipendente pubblico che avesse riportato lesioni o infermità o<br />

aggravamenti di lesioni o infermità preesistenti, per causa o concausa di servizio, dalla quale sia<br />

derivata la morte o l’inabilità permanente, assoluta o parziale.<br />

Pertanto, i presupposti per usufruire della pensione privilegiata erano: a) il rapporto di pubblico<br />

impiego; b) l’accertamento di una malattia, infermità o lesione; c) il rapporto di causalità tra la<br />

lesione o l’infermità ed il servizio prestato dal dipendente; d) l’assenza di dolo o colpa grave del<br />

dipendente.<br />

Per causa o concausa (se concorre con altre cause) di servizio, si intendono i fatti connessi<br />

all’adempimento degli obblighi di servizio. Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha<br />

precisato che, ai fini dell’ammissione del rapporto causale, è necessario verificare<br />

approfonditamente la mansioni effettivamente svolte dal soggetto, nonché le particolari condizioni<br />

fisiche o psichiche dello stesso: una particolare condizione del soggetto può infatti rendere<br />

casualmente efficiente e determinante un fatto di servizio, di per sé non dotato di valore lesivo per<br />

altro soggetto.<br />

Dopo che sia stato accertato il nesso causale tra l’infermità e la causa di servizio, per stabilire la<br />

diversa misura del beneficio economico, il medico legale procedeva alla valutazione del danno,<br />

78


asandosi su un sistema tabellare: la misura della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo era,<br />

infatti, in rapporto alla diversa natura e gravità delle infermità accertate.<br />

La pensione privilegiata, a differenza della pensione ordinaria, competeva a prescindere dall’età del<br />

soggetto e dalla durata effettiva del servizio prestato.<br />

L’iter per il riconoscimento della pensione privilegiata veniva attivato su iniziativa del soggetto<br />

interessato entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è<br />

avuta conoscenza della infermità o lesione. Nella domanda doveva essere specificata la natura<br />

dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e le conseguenze sull’integrità<br />

psico-fisica. La domanda di trattamento privilegiato non era ammessa se il dipendente avesse<br />

lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della<br />

dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.<br />

Un ulteriore beneficio, che poteva coesistere con la pensione privilegiato, era rappresentato<br />

dall’equo indennizzo, ovvero una prestazione riconosciuta una tantum al pubblico dipendente nel<br />

caso in cui dalla causa di servizio fosse derivata la morte o una compromissione dell’integrità psicofisica<br />

o sensoriale. La richiesta di equo indennizzo doveva essere presentata non oltre il termine di<br />

sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della<br />

dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione ovvero da quando si è verificata la<br />

menomazione in conseguenza dell'infermità.<br />

Tali forme privilegiate sono state abrogate, con alcune eccezioni, dalla manovra finanziaria<br />

proposta dal Governo Monti con d.l. n. 201 del 6.12.2011 convertito dalla Legge n. 214 del<br />

22.12.2011, il cui art. 6 così statuisce: “Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria<br />

contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della<br />

dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di<br />

servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo<br />

del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza,<br />

difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente<br />

comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto, nonche’ ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine<br />

di presentazione della domanda, nonche’ ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi<br />

prima della predetta data”.<br />

79


MATERNITÀ RESPONSABILE ED ABORTO<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Premessa<br />

L’ammissibilità dell’interruzione volontaria di gravidanza e, nei Paesi in cui la stessa è consentita,<br />

la sua disciplina, risentono in grande misura delle convinzioni etico-morali, nonché degli<br />

orientamenti religiosi prevalenti. Ciò consente di meglio comprendere le ragioni per le quali in<br />

Italia, in cui per ragioni di ordine storico, territoriale e culturale vi è una massiccia presenza della<br />

componente cattolica sia nella società civile che in Parlamento, la disciplina normativa dell’aborto<br />

si sia affermata soltanto sul finire degli anni Settanta, dopo un iter travagliato e laborioso e, tuttora,<br />

sembrerebbe non trovare una completa attuazione. 26<br />

La disciplina normativa prima del 1978<br />

Prima dell’introduzione della normativa sull’interruzione di gravidanza, intervenuta con la Legge n.<br />

194 del 1978, l’interruzione intenzionale del processo fisiologico della gravidanza con la<br />

conseguente morte del concepito, costituiva un reato, sanzionato dal Codice penale con la<br />

reclusione.<br />

In particolare, nel codice penale del 1930 era ricompreso un capo rubricato “Delitti contro<br />

l’integrità e la sanità della stirpe” che prevedeva cinque diverse ipotesi di reato 27 :<br />

a) art. 545 c.p.: causare l’aborto di una donna non consenziente (alla quale veniva equiparata la<br />

donna consenziente ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici<br />

anni;<br />

b) art. 546 c.p.: causare l’aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a<br />

cinque anni (in tal caso la pena era comminata sia all’esecutore dell’aborto che alla donna stessa);<br />

26 Nel corso delle Comunicazioni sugli indirizzi programmatici del Governo in materia di sanità alla XII^ Commissione<br />

permanente (Igiene e sanità) del Senato, il 5 e 24 giungo 2008 (XVI legislatura), l’On. Sacconi, Ministro del lavoro,<br />

della salute e delle politiche sociali si è così espresso: “Per quanto riguarda la legge n. 194 del 1978, sull’interruzione<br />

volontaria di gravidanza, al nostra intenzione è quella, attraverso un rafforzamento dello strumento di monitoraggio di<br />

cui disponiamo, di sollecitare la piena applicazione di una legge che ci sembra non essere stata compiutamente<br />

applicata. Prima di ipotizzare modifiche alla stessa, credo sia doveroso adoperarci per la sua completa affermazione”.<br />

27 Il codice penale vigente (c.d. Codice Rocco, dal nome del Ministro della Giustizia del tempo) approvato nel 1930,<br />

risente, perlomeno con riferimento alla disciplina dell’aborto ed alla sua collocazione nel capo dei “Delitti contro la<br />

integrità e sanità della stirpe”, delle concezioni politiche dominanti nel momento della sua compilazione e, nello<br />

specifico, dell’ideologia fascista.<br />

80


c) art. 547 c.p.: procurarsi l’aborto era punito con la reclusione da uno a quattro anni;<br />

d) art. 548 c.p.: istigare all’aborto o fornire i mezzi per procedere ad esso era punito con la<br />

reclusione da sei mesi a due anni;<br />

e) art. 550 c.p.: compiere atti diretti a procurare l’aborto su una donna creduta incinta, era punito<br />

con una pena da tre mesi a tre anni se dal fatto deriva una lesione personale della donna e da dieci a<br />

diciotto anni se il fatto lesivo cagiona la morte della donna.<br />

Le pene erano inasprite nel caso in cui dall’aborto fossero derivate lesioni o la morte della donna.<br />

Era altresì prevista una pena aggravata nel caso in cui il colpevole di uno dei delitti sopra<br />

specificatati avesse esercitato la professione medica (art. 555 c.p.); mentre, la pena era diminuita se<br />

l’aborto fosse stato commesso per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto (art. 551 c.p.).<br />

Dalla suddetta disciplina ed, in particolare, dalla molteplicità delle condotte punite, dalle<br />

circostanze aggravanti previste nonché dall’entità delle pene, si evince un eccezionale rigore<br />

sanzionatorio da parte del Legislatore. Ciò che, infatti, trovava piena ed incondizionata tutela era il<br />

diritto alla vita del concepito, inteso come diritto del feto di vivere e quindi di nascere: il diritto<br />

all’esistenza individuale veniva rappresentato dal Legislatore come un valore assoluto che non<br />

ammette alcuna eccezione, un diritto fondamentale ed inalienabile che trova il suo fondamento<br />

nell’art. 2 della Costituzione.<br />

Verso la regolamentazione dell’aborto<br />

Sono molteplici le premesse politiche, giuridiche e sociali che hanno determinato l’approvazione<br />

della legislazione in materia di aborto.<br />

In particolare, già dalla fine degli anni Sessanta, la tematica della regolamentazione normativa<br />

dell’aborto ha ricevuto un’accresciuta attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei mezzi di<br />

comunicazione. Nella prima metà degli anni Settanta, la problematica relativa all’interruzione di<br />

gravidanza è stata infatti portata al centro del dibattito politico, soprattutto attraverso le campagne<br />

di comunicazione da parte del piccolo (numericamente) ma battagliero Partito Radicale. 28<br />

Un ulteriore impulso all’approvazione di una legge sull’aborto è venuto dal referendum abrogativo,<br />

promosso nel 1975 dal partito radicale e da altri partiti di estrema sinistra, degli articoli del codice<br />

penale, richiamati nel precedente paragrafo, relativi ai reati d’aborto. Dopo la raccolta di oltre<br />

700.000 firme e la dichiarazione di ammissibilità dei quesiti referendari da parte della Corte<br />

28 Nel 1975, la militante radicale Emma Bonino, assieme ad altri membri del Partito Radicale, si autodenunciarono alle<br />

autorità di polizia per aver praticato aborti a donne consenzienti.<br />

81


Costituzionale, il Presidente della Repubblica aveva fissato con D.P.R. la consultazione referendaria<br />

che, tuttavia, non si tenne per l’anticipato scioglimento delle Camere.<br />

Tuttavia, seppure il corpo elettorale non ebbe modo di pronunciarsi al riguardo, il “terreno” per la<br />

regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza è stato preparato dalla Legge n. 405<br />

del 29.07.1975 con cui sono stati istituiti i consultori familiari. In particolare, l’art. 1 di tale legge<br />

individua e riassume le finalità per cui i consultori sono stati istituiti ovvero: a) l’assistenza<br />

psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i<br />

problemi della coppia e della famiglia; b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le<br />

finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel<br />

rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica; c) la tutela della salute della donna e del<br />

prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a<br />

prevenire la gravidanza, consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso.<br />

Da ultimo, un’importante “spinta” ad una modifica della normativa in materia di aborto, è<br />

rappresentata dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975. Con tale<br />

pronuncia, il Giudice di legittimità delle leggi, se per un verso ha rilevato che la tutela del concepito<br />

trova un proprio fondamento costituzionale, d’altro canto ha ammesso il ricorso all’interruzione di<br />

gravidanza nel caso in cui, dalla prosecuzione della stessa, possa derivarne un grave danno alla<br />

salute della donna. In particolare, con la richiamata Sentenza, la Corte costituzionale aveva<br />

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p. (aborto di donna consenziente)<br />

nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta qualora l’ulteriore<br />

gestazione “implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato … e non altrimenti evitabile,<br />

per la salute della madre”.<br />

Per la prima volta, dunque, viene introdotta, per il tramite dell’intervento della Corte, una eccezione<br />

al diritto alla vita del concepito: tale diritto può trovare infatti un limite allorché sia messa a<br />

repentaglio la vita o la salute della madre.<br />

La disciplina normativa vigente dal 1978<br />

In questo contesto sociale e politico ed al fine di addivenire ad un equilibrato bilanciamento dei<br />

diversi e primari interessi che si confrontano (diritto ala vita del concepito e tutela della salute e<br />

della vita della donna) il Parlamento ha approvato le Legge contenente “Norme per la tutela sociale<br />

della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza” (Legge n. 194 del 22 maggio 1978).<br />

Tale normativa, che ha abrogato l’intero titolo X del libro II del codice penale (ovvero la normativa<br />

relativa ai reati d’aborto sopra specificati), ha il merito di aver tentato, attraverso una non facile<br />

82


mediazione, la contestuale garanzia di due diritti in conflitto: da una parte il diritto del concepito a<br />

vedere la luce e, dall’altro, il diritto della madre alla vita ed alla salute, nonché il diritto di<br />

quest’ultima di autogestire la propria vita. Tuttavia, quest’ultima tutela (autogestione della donna),<br />

seppur rappresentasse uno dei motivi principali che hanno spinto il Parlamento alla<br />

regolamentazione dell’aborto, nel testo normativo approvato non viene mai richiamata<br />

espressamente. Come verrà messo in luce, infatti, la suddetta normativa è stata strutturata in modo<br />

che l’interruzione di gravidanza rappresenti uno strumento a tutela della salute della donna e non<br />

una libera scelta della stessa determinata da ragioni di diverso ordine (quali motivi di natura<br />

economica, familiare, …).<br />

Verranno di seguito messi in luce i profili principali della normativa in esame (principi generali;<br />

interruzione di gravidanza entro i primi novanta giorni; interruzione di gravidanza dopo i primi<br />

novanta giorni ed interruzione di gravidanza “urgente”; minori di età ed interdette; dovere del<br />

medico ed obiezione di coscienza; aborto illegale).<br />

a) Principi generali<br />

Già dalla lettura degli artt. 1 e 2 si comprende, infatti, come particolare attenzione venga posta dal<br />

Legislatore alla tutela della maternità.<br />

La legge 194/1978 si apre infatti con una sorta di “prologo” che riassume i principi ispiratori della<br />

disciplina. In particolare, l’art. 1 precisa che “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione<br />

cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la via umana sin dal<br />

suo inizio”. Viene inoltre affermata la contrarietà giuridica all’aborto come mezzo di controllo delle<br />

nascite (“L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il<br />

controllo delle nascite”).<br />

Viene altresì richiamata all’art. 2 la disciplina in materia di consultori, approvata qualche anno<br />

prima con la legge n. 405/1975. Ai consultori, nati come servizio di assistenza alla famiglia ed alla<br />

maternità, viene infatti affidata dalla legge 194 una particolare funzione di assistenza della donna in<br />

stato di gravidanza. Tale assistenza si esplica sotto due forme: in primis, attraverso la fornitura alla<br />

donna delle informazioni relative ai diritti a lei spettanti, ai servizi sociali e sanitari offerti dalle<br />

strutture che operano nel territorio, nonché alle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme<br />

in materia di legislazione sul lavoro a tutela della gestante. Inoltre, compito del consultorio è anche<br />

quello di contribuire “…a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione<br />

della gravidanza”.<br />

83


) Interruzione di gravidanza entro i primi novanta giorni<br />

Da un punto di vista giuridico-legale, la legge 194 distingue l’interruzione di gravidanza a seconda<br />

che la richiesta di interruzione da parte della donna intervenga nei primi novanta giorni di<br />

gravidanza o successivamente. Viene quindi prevista una sorta di “regolazione temporale” ovvero<br />

una diversa procedura a seconda del diverso stadio di gravidanza, a cui corrispondono limiti via via<br />

crescenti.<br />

Nel caso in cui la richiesta sia esternata nei primi novanta giorni, l’art. 4 prevede che la donna<br />

debba rivolgersi ad un consultorio pubblico, ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata oppure ad<br />

un medico di sua fiducia. Pertanto, nei primi novanta giorni, la decisione di interrompere la<br />

gravidanza spetta esclusivamente alla donna, la quale decide, in via esclusiva, della vita del<br />

concepito.<br />

Il Legislatore si è preoccupato di specificare i casi che consentono alla donna di ricorrere, entro i<br />

primi tre mesi, all’interruzione di gravidanza: la presenza di “…circostanze per le quali la<br />

prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbe un serio pericolo per la sua<br />

salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche o sociali<br />

o familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o<br />

malformazioni del concepito”.<br />

Come si evince dalla previsione di cui all’art. 4, la varietà delle motivazioni che possono legittimare<br />

la richiesta di interruzione consente alla donna piena libertà ed, in pratica, l’interruzione potrà<br />

essere ottenuta ogniqualvolta la prosecuzione della gravidanza possa nuocere al benessere non solo<br />

fisico, ma anche semplicemente psichico della donna.<br />

L’art. 5 stabilisce la procedura che la donna ed il personale medico debbono seguire, al fine di<br />

rendere la donna partecipe del procedimento abortivo. Il consultorio o la struttura medica a cui la<br />

donna si è rivolta, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno, per espressa<br />

previsione normativa, un importante dovere di informazione. In particolare, il medico, prima di<br />

rilasciare l’apposito certificato, ha il compito “…di esaminare con la donna e con il padre del<br />

concepito, ove la donna lo consenta,…le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a<br />

rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione della gravidanza, di metterla in grado di<br />

far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a<br />

sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”.<br />

Il medico, quindi, non dovrà limitarsi ad una mera “registrazione” delle dichiarazioni della donna:<br />

la legge, infatti, attesa l’ampiezza delle ragioni alla base della richiesta interruttiva nei primi<br />

novanta giorni, attribuisce al medico il delicato ruolo di valutare ed approfondire con la donna le<br />

84


circostanze e le ragioni che la inducono a richiedere l’interruzione, dovendo quindi entrare nel<br />

merito dell’autenticità della decisione di aborto: il medico dovrà quindi accertarsi che il consenso<br />

della donna all’interruzione sia libero ed informato. Inoltre, il medico, nell’informare la donna sui<br />

diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può far ricorso, viene a svolgere una<br />

funzione dissuasiva.<br />

Da ultimo, il medico ha il compito di attestare l’età della donna in quanto, come si vedrà nel<br />

paragrafo d), nel caso di minori di età, la legge prevede una diversa procedura.<br />

A seguito di questo percorso di approfondimento delle ragioni interruttive, il medico rilascia alla<br />

donna copia di un documento, firmato anche da quest’ultima, attestante lo stato di gravidanza e<br />

l’avvenuta richiesta di interruzione. Dopo sette giorni dal rilascio del certificato, la donna può<br />

ottenere l’interruzione di gravidanza presso una delle sedi autorizzate. Il lasso temporale di almeno<br />

sette giorni tra il rilascio del certificato e l’evento interruttivo dovrebbe garantire alla donna uno<br />

spatium deliberandi al fine di evitare scelte affrettate.<br />

Tuttavia, nel caso in cui il medico che rilascia il certificato riscontrasse l’esistenza di condizioni che<br />

rendono l’intervento urgente, la donna potrà recarsi in una delle sedi autorizzate al fine di praticare<br />

l’interruzione di gravidanza, senza dover attendere sette giorni.<br />

Dalla normativa in esame, emerge come non siano attribuite facoltà di scelta in merito<br />

all’interruzione della gravidanza alla figura paterna: nel corso dell’incontro tra la donna ed il<br />

medico, infatti, il padre del concepito ha la possibilità di intervenire solo ove la donna consenta.<br />

Non è invece richiesto alcun consenso da parte del padre nel caso in cui la madre decida di<br />

interrompere la gravidanza.<br />

Le legge garantisce altresì, all’art. 21, il diritto all’anonimato per la donna che richiede<br />

l’interruzione di gravidanza (sia nei primi novanta giorni che successivamente): in nessun caso<br />

quindi potranno essere divulgate le generalità della donna che abbia effettuato l’interruzione di<br />

gravidanza. Anche il certificato medico che la donna potrà presentare al proprio datore di lavoro per<br />

giustificare eventuali giorni di malattia, non conterrà alcuna indicazione delle ragioni della stessa.<br />

In caso di divulgazione dell’identità della donna o, comunque, di notizie idonee a rivelarla, il<br />

responsabile è imputato del delitto di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.) o di<br />

segreto d’ufficio (art. 326 c.p.).<br />

c) Interruzione di gravidanza dopo i primi novanta giorni ed interruzione di gravidanza<br />

urgente (ovvero quando ricorre l’imminente pericolo per la vita della donna)<br />

85


Decisamente più rigorosa è la normativa nel caso in cui la richiesta di interruzione intervenga dopo i<br />

primi tre mesi.<br />

L’art. 6 della Legge 194 stabilisce che l’interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi novanta<br />

giorni dal concepimento, può essere praticata se ricorre uno dei seguenti casi: a) quando la<br />

gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati<br />

i processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che<br />

determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.<br />

Le ipotesi di aborto, dopo il primo trimestre (c.d. “aborto terapeutico”), hanno il fine di tutelare la<br />

donna dal rischio di un grave pericolo per la vita stessa della donna (mentre, si ricorda, l’aborto<br />

entro i primi novanta giorni è ammesso a tutela dello stato di benessere fisico e psichico della<br />

donna). Inoltre, con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b) ovvero l’esistenza di processi<br />

patologici relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, non è sufficiente la semplice<br />

previsione di malformazione (come invece richiesto dall’interruzione entro i primi novanta giorni),<br />

ma è necessario un accertamento rigoroso e attuale della malformazione. In ogni caso il fondamento<br />

normativo per l’evento interruttivo dopo i primi tre mesi è rappresentato da un pericolo patologico<br />

alla salute della donna.<br />

Dalla citata normativa, si evince come sia consentito il sacrificio del concepito, al fine di tutelare il<br />

preminente interesse della salute della donna.<br />

Ciò spiega la ragione per cui l’art. 7 della Legge 194 consenta l’interruzione della gravidanza anche<br />

senza lo svolgimento delle procedure previste ed al di fuori delle sedi autorizzate, nel caso in cui vi<br />

sia un imminente pericolo per la vita della donna.<br />

d) Minori di età e donne interdette<br />

Come già precisato, nel corso dell’incontro con la donna, il medico dovrà accertarne la maggiore<br />

età. In caso contrario, infatti, atteso che l’interruzione volontaria di gravidanza rappresenta un atto<br />

di disposizione del proprio corpo (ex art. 5 del codice civile) per il quale è quindi richiesta la<br />

maggiore età, il Legislatore, prevede un’apposita procedura.<br />

In particolare, l’art. 12 della Legge 194 prevede che se la donna che richiede l’interruzione di<br />

gravidanza è minore di diciotto anni, sia richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna la potestà o la<br />

tutela: non è sufficiente l’assenso di uno solo dei due genitori, ma è necessario quello di entrambi.<br />

Per tale ragione, al fine di evitare che un eventuale disaccordo dei genitori e tra i genitori possa<br />

“paralizzare” la possibilità per la minore di ricorrere all’aborto, o, ancora, se la stessa minore ritiene<br />

di non volerne informare i genitori per motivate ragioni, è previsto che, nei primi novanta giorni,<br />

86


“qualora vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone<br />

esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano<br />

pareri difformi”, il medico, dopo aver incontrato la donna, rimette entro sette giorni dalla richiesta<br />

della minore, al Giudice tutelare competente per territorio, una relazione corredata da un proprio<br />

parere nel quale dà atto dell’opera di persuasione espletata e del rifiuto della donna di proseguire la<br />

gravidanza. Il Giudice, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle<br />

ragioni che adduce, nonché della relazione trasmessagli dal medico, può autorizzare la donna a<br />

decidere l’interruzione di gravidanza. Nel caso in cui il Giudice tutelare neghi la propria<br />

autorizzazione, la minore può fare ricorso al Tribunale per i minorenni.<br />

Pertanto, la funzione del giudice tutelare è quella di “integrare” la volontà della minore tutte quelle<br />

volte in cui la stessa non sia supportata da una decisione conforme da parte di entrambi i genitori.<br />

Parte della dottrina, ritiene, invece, che la funzione che il giudice tutelare è chiamato a svolgere non<br />

sia solo quella di “autorizzare” la minore all’interruzione, bensì lo stesso dovrebbe entrare nel<br />

merito della scelta e valutare con la minore se vi siano o meno i presupposti per l’interruzione.<br />

Nel caso in cui il medico ravvisi l’esistenza di ragioni di urgenza dell’intervento determinate da un<br />

grave pericolo per la salute della minore, indipendentemente dall’assenso dei genitori e senza adire<br />

il giudice tutelare, potrà rilasciare subito la certificazione che autorizza l’interruzione.<br />

L’interruzione di gravidanza per una donna minore, dopo i novanta giorni, segue invece la<br />

medesima procedura prevista per le donne di maggiore età (cfr. lettera c)).<br />

Una disciplina particolare, è altresì prevista dall’art. 13 in caso di donna interdetta per infermità<br />

mentale. In tale circostanza, la richiesta di interruzione può provenire oltre che dalla donna<br />

personalmente, anche dal tutore o dal marito da cui non sia legalmente separata. Nel caso in cui la<br />

richiesta non venga avanzata direttamente dalla donna, la scelta dovrà essere confermata dalla<br />

stessa: ciò sta a significare che anche una pronuncia di interdizione non priva la donna del diritto di<br />

confermare una richiesta avanzata dal marito o dal tutore. Tuttavia, non può non segnalarsi che<br />

parte della giurisprudenza, pur ribadendo l’importanza dell’atto di volontà della donna interdetta, ha<br />

ritenuto che il giudice tutelare possa accogliere la richiesta di interruzione della gravidanza avanzata<br />

dal tutore, in assenza di conferma da parte della donna, nel caso in cui la prosecuzione della<br />

gravidanza possa minacciare la già labile salute fisica o psichica della donna.<br />

A prescindere dal soggetto che abbia richiesto l’interruzione (donna, tutore, marito della donna),<br />

l’autorizzazione all’interruzione potrà essere rilasciata solo dal Giudice tutelare, al quale il medico<br />

avrà trasmesso nel termine di sette giorni dalla richiesta, una relazione con la quale il magistrato<br />

viene messo nella condizione di operare una scelta, entro cinque giorni e sentiti, se lo ritiene<br />

87


opportuno, gli interessati. Nella relazione dovranno essere forniti ragguagli sulla domanda di<br />

interruzione e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento assunto dalla donna, sul suo stato di<br />

infermità mentale, nonché in merito al parere del tutore, se espresso.<br />

e) Dovere del medico ed obiezione di coscienza<br />

L’art. 9 della Legge 194 prevede per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie<br />

all’interruzione, la possibilità, per ragioni etiche e di coscienza, di sottrarsi all’adempimento<br />

dell’obbligo di svolgere le proprie funzioni. La dichiarazione di sollevare obiezione di coscienza<br />

ovvero di non voler prendere parte alle procedure preliminari all’interruzione ed agli interventi,<br />

deve essere comunicata preventivamente al medico provinciale ed al direttore sanitario, in caso di<br />

personale dipendente dell’ospedale o della casa di cura.<br />

La dichiarazione di obiezione deve essere preventiva in quanto, per ragioni organizzative ed al fine<br />

di assicurare alle donne che lo richiedano l’esercizio di un diritto quale è quello di interrompere la<br />

gravidanza, la struttura sanitaria deve avere contezza del personale che non intende prendere parte<br />

alle procedure previste dalla Legge 194. Tale dichiarazione va espressa una sola volta, entro un<br />

mese dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione e può essere sempre revocata. In ogni<br />

caso, la legge stabilisce che l’obiezione esonera il personale sanitario ed esercente le attività<br />

ausiliarie “… dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente<br />

dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”, ma non dall’ “assistenza antecedente e<br />

conseguente all’intervento”.<br />

Al fine di punire severamente le condotte del personale sanitario che, dichiaratosi obiettore, pratichi<br />

dietro compenso interruzioni gravidanza in strutture privare o per conto proprio, l’art. 20 prevede un<br />

aumento della pena rispetto alle sanzioni previste per chi pratica l’aborto illegale, come verrà<br />

evidenziato nel successivo paragrafo.<br />

Secondo i dati contenuti nella Relazione del Ministero della Salute del 2008 in merito all’attuazione<br />

della Legge 194, a livello nazionale, l’obiezione di coscienza viene dichiarata dal 69,2% dei<br />

ginecologi, dal 50,4% degli anestetisti e dal 42,6% del personale non medico.<br />

A seguito di un puntuale intervento della Corte costituzionale, l’obiezione di coscienza non può<br />

estendersi al giudice tutelare che, come abbiamo precisato, svolge un’importante funzione in caso di<br />

richiesta di interruzione di gravidanza di una minorenne o di una donna interdetta. Secondo la<br />

Corte, infatti, l’autorizzazione all’interruzione data dal Giudice tutelare riveste il solo scopo di<br />

integrare la volontà della minorenne e, pertanto, l’autorizzazione da parte del magistrato non potrà<br />

essere negata per motivi di coscienza (Sentenza Corte cost. n. 196/1987).<br />

88


f) Aborto illegale<br />

Come già rilevato, con l’entrata in vigore della legge 194 è stato abrogato il titolo del codice penale<br />

che prevedeva la normativa relativa ai reati d’aborto sopra specificati. Sono state inoltre introdotte<br />

dagli artt. 17, 18 e 19 particolari ipotesi di reato nel caso in cui l’aborto venga effettuato senza tener<br />

conto della procedura prevista dalla legge.<br />

In particolare, l’art. 19 prevede che chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza<br />

senza l’osservanza delle modalità e dei limiti imposti dalla legge o al di fuori delle sedi autorizzate<br />

è punito con la reclusione sino a tre anni (la pena è da uno a quattro anni se l’interruzione avviene<br />

oltre il novantesimo giorno). Minori sono, invece, le pene previste per la donna consenziente, per la<br />

quale è prevista solo una multa, nel caso in cui l’interruzione avvenga entro i primi tre mesi e la<br />

reclusione sino a sei mesi nel caso in cui siano trascorsi i primi novanta giorni.<br />

Nel caso in cui l’interruzione al di fuori delle modalità previste intervenga su una donna minore o<br />

interdetta sono previste pene maggiorate ed, in ogni caso, la donna non è punibile.<br />

Sono altresì previste pene più severe nel caso in cui dall’interruzione di gravidanza intervenuta al di<br />

fuori del dettato normativo siano derivate alla donna lesioni personali o la morte della stessa.<br />

Da ultimo, l’art. 17 punisce chiunque cagioni ad una donna con colpa (ovvero senza dolo)<br />

l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro, mentre l’art. 18 prevede che chiunque cagioni<br />

l’interruzione di gravidanza senza il consenso della donna (o estorcendo il consenso con violenza,<br />

minaccia o inganno) o l’interruzione della gravidanza sia conseguenza delle lesioni dolose o<br />

colpose è punto con pene severissime (sino a 12 anni di reclusione o sino a 16 anni se si verifica la<br />

morte della donna).<br />

Brevi cenni di giurisprudenza<br />

Come si evince dalla normativa appena richiamata, la normativa sull’interruzione di gravidanza ha<br />

gravato il medico di notevoli responsabilità, in particolare, con riferimento alla fase preliminare in<br />

cui raccoglie la volontà della donna e valuta con la stessa i presupposti e le conseguenze dell’atto<br />

interruttivo.<br />

In tale fase, infatti, incombe sul medico uno specifico dovere di informazione al fine di rendere la<br />

gestante partecipe del procedimento interruttivo. A tale riguardo, la giurisprudenza della Corte di<br />

Cassazione ha affermato che l’omessa informazione della gestante circa i rischi alla sua salute<br />

conseguenti ad una mancata interruzione di gravidanza rappresentino una lesione del diritto della<br />

donna di abortire e, perciò, determinino in capo al medico una responsabilità civile, che obbliga lo<br />

89


stesso al risarcimento del danno. Sul punto, di recente la Cassazione, con riferimento alla vicenda di<br />

una donna che aveva dato alla luce una bimba gravemente malformata nonostante una diagnosi di<br />

normalità del feto, e che, nel caso in cui fosse stata messa al corrente di tali malformazioni, avrebbe<br />

richiesto l’interruzione, ha evidenziato la “mancata informazione rivelatasi impeditiva della<br />

facoltà, per la gestante, di interrompere la propria gravidanza”, e, pertanto, l’obbligo in capo al<br />

medico di provvedere al risarcimento del danno lamentato e provato subito dai genitori per la<br />

“nascita indesiderata della figlia” (Cass. Civ, Sez.III, n. 15386 del 13 luglio 2011).<br />

Inoltre, sempre con riferimento all’omesso dovere informativo, la Cassazione ha ritenuto che il<br />

danno alla salute subito dalla donna derivato dalla mancata informazione sia risarcibile anche nei<br />

confronti del marito: se, infatti, è certo che il padre non abbia alcun titolo per intervenire nella<br />

decisione della gestante di interrompere o meno la gravidanza, d’altro canto, il padre del nascituro<br />

ha diritto a vedere risarcito il danno subito a causa del danno alla salute riportato dalla moglie per la<br />

mancata interruzione (cd. “danno riflesso”) (“Se per il mancato legittimo esercizio del diritto di<br />

interruzione della gravidanza da parte della donna, la stessa abbia subito un danno grave alla<br />

salute, è ipotizzabile un danno anche biologico, sotto il profilo del danno riflesso, del marito”,<br />

Cass.civ., Sez. III, n. 12195 dell’1 dicembre 1998).<br />

Una ipotesi peculiare di risarcimento in favore dei genitori è stata prevista dalla giurisprudenza, con<br />

riguardo alla nascita indesiderata di un figlio sano. In tali fattispecie, la donna si sottoponeva ad un<br />

intervento interruttivo di gravidanza; tuttavia, successivamente accertava di essere in stato di<br />

gravidanza e partoriva una bambina perfettamente sana.<br />

La donna adiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera rilevando che la gravidanza indesiderata le aveva<br />

causato un grave pregiudizio alla salute psico-fisica ed un danno economico, assumendo essere<br />

stato violato il diritto ad autodeterminarsi in ordine all’interruzione di gravidanza. In tali ipotesi, i<br />

giudici di merito hanno fatto propri orientamenti giurisprudenziali diversi.<br />

Mentre il Tribunale di Bari (cfr. Sentenza n. 3032 del 13.10.2009) ha ritenuto che l’unico danno<br />

risarcibile fosse il danno alla salute patito dalla donna e provato in conseguenza della nascita del<br />

figlio, la Corte di Appello di Venezia (Sentenza del 23 luglio 1990) ha evidenziato come una<br />

maternità indesiderata comporti, tenuto conto della situazione economica della donna, un’oggettiva<br />

difficoltà economica e che pertanto vada risarcito anche il danno patrimoniale rappresentato<br />

dall’onere del mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica. Tale<br />

ultima interpretazione sembrerebbe essere più aderente allo spirito della Legge 194, atteso che l’art.<br />

4 di tale legge, al fine di autorizzare l’interruzione di gravidanza, prende in considerazione anche le<br />

condizioni economiche della donna, come possibile causa determinante il pericolo alla sua salute<br />

90


fisica e psichica, con la conseguenza che la mancata interruzione della gravidanza potrebbe<br />

costituire un pregiudizio economico.<br />

Da ultimo, la giurisprudenza ha escluso che al nascituro spetti un “diritto a non nascere” rivendicato<br />

da un nato con gravi malformazioni. Infatti, se è vero che il nostro ordinamento tutela l’embrione<br />

fin dal concepimento e che può riconoscersi “un diritto a nascere sani”, d’altra parte ciò ha una<br />

valenza solo positiva e non negativa. Ciò significa che nessuno può provocare al nascituro lesioni o<br />

malattie e che l’ordinamento deve predisporre le necessarie strutture di tutela, di cura e di assistenza<br />

della maternità al fine di garantire una nascita sana. Non significa, invece, che il feto che presenti<br />

gravi anomalie “non deve essere lasciato nascere” (Cass.civile, Sez. III, n. 14488 del 24 giugno<br />

2004).<br />

91


SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO<br />

Dott.ssa Daniela Cerratti<br />

D. LGS. 81/08 e S.M.<br />

Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio.<br />

Con il termine di lavoratore si intende una persona che indipendentemente dalla tipologia<br />

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro<br />

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere o un’arte<br />

o una professione. In questo concetto sono compresi i lavoratori a tempo indeterminato, i lavoratori<br />

a tempo determinato, i lavoratori a progetto, a prestazione occasionale ecc.<br />

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il<br />

soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta<br />

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione della stessa o dell’unità produttiva in quanto<br />

esercita i poteri decisionali e di spesa.<br />

Gli obbighi non delegabili del datore di lavoro sono i seguenti:<br />

• Valutare i rischi per l’elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi)<br />

• Valutare i rischi interferenti<br />

• Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).<br />

Il dirigente è la figura che all’interno di un’azienda attua le direttive generali del datore di lavoro,<br />

con alto livello di discrezionalità ed autonomia decisionale.<br />

Il preposto è una persona incaricata di svolgere attività di carattere esecutivo, per l’attuazione delle<br />

direttive e degli ordini a lui impartiti dal datore di lavoro o dal dirigente.<br />

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (responsabile – RSPP – e addetti –ASPP) è l’insieme di<br />

persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e<br />

protezione dai rischi professionali dell’azienda. I compiti sono:<br />

• Individuare i fattori di rischio ed effettuarne la valutazione<br />

• Elaborare, per quanto di competenza, le misure protettive e preventive<br />

• Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali<br />

• Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori<br />

92


• Collaborare alla stesura delle procedure del primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione<br />

dei lavoratori fornendo ai lavoratori le informazioni sulle procedure di emergenza ed i<br />

nominati degli addetti formati.<br />

• Ecc.<br />

Il Medico Competente è un medico con specializzazione in medicina del lavoro o medicina<br />

preventiva dei lavoratori, o titolo equipollente, ecc.<br />

I suoi compiti sono:<br />

• Collaborare con il datore di lavoro e RSPP<br />

• Effettuare gli accertamenti sanitari esprimendo ilo giudizio di idoneità alla mansione<br />

• Fornire ai lavoratori tutte le informazioni circa il significato degli esami a cui sono<br />

sottoposti<br />

• Predisporre il servizio di primo soccorso e l’eventuale integrazione dei presidi di soccorso.<br />

• Istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore<br />

sottoposto a sorveglianza sanitaria<br />

• Comunicare per iscritto al datore di lavoro e all’RSPP, nel corso della riunione periodica, i<br />

risultati anonimi collettivi (RAC) della sorveglianza sanitaria effettuata.<br />

Il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza (RLS) è un dipendente dell’azienda, eletto o<br />

designato, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza<br />

durante il lavoro.<br />

• Accede in tutti gli ambiente dove vengono svolte attività lavorative<br />

• È consultato preventivamente e tempestivamente per la valutazione dei rischi, la<br />

prevenzione in azienda<br />

• È consultato preventivamente e tempestivamente per la nomina del RSPP, MC; addetti<br />

antincendio, primo soccorso ecc.<br />

Rischi danni da lavoro<br />

I danni derivanti dal lavoro scaturiscono dall’esposizione ai rischi da parte dei lavoratori. Gli eventi<br />

dannosi e i relativi effetti sono così classificati:<br />

• Malattie professionali<br />

• Infortuni sul lavoro<br />

L’infortunio sul lavoro è un evento violento, accidentale che si verifica in un arco di tempo molto<br />

breve.<br />

93


La malattia professionale si distingue dal precedente per il tempo di esposizione molto lungo.<br />

Gli infortuni sul lavoro costituiscono una vera e propria piaga sociale in quanto causa di numerosi<br />

casi di invalidità permanente ed a volte di morte. Sono la conseguenza di una scarsa diffusione della<br />

cultura della prevenzione e di in insufficiente rispetto delle norme anti-infortunistica.<br />

Fattori di rischio<br />

Il rischio è la possibilità che un individuo o una popolazione vada incontro ad una alterazione dello<br />

stato di salute in seguito all’interazione con uno o più fattori ambientali potenzialmente nocivi. I<br />

principali sono rappresentati da:<br />

• Ambiente di lavoro<br />

• Movimentazione manuale dei carichi<br />

• Videoterminale<br />

• Agenti chimici<br />

• Agenti cancerogeni e mutageni<br />

• Agenti fisici<br />

• Agenti biologici<br />

• Agenti psico-sociali<br />

Ambienti di lavoro<br />

Ossia luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro (dall’ufficio al cantiere). Un edificio può essere<br />

fonte di rischio se non rispetta regole di igiene ambientale dettate dalla normativa, se gli impianti<br />

non sono realizzati a norma, e se presenta caratteristiche insalubri causate da una cattiva<br />

sanificazione e da carenze strutturali.<br />

Movimentazione manuale dei carichi (MMC)<br />

Si intendono le operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,<br />

comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. Nella<br />

determinazione della MMC è importante conoscere le caratteristiche del carico (peso, ingombro,<br />

ecc), il tipo di attività ad esso correlata (sostenerlo spostarlo, ecc), la frequenza e la modalità con cui<br />

è movimentato, l’ambiente nel quale tali operazioni sono svolte.<br />

In conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, o del peso eccessivo dei carichi spostati<br />

o trainati, si possono avere delle patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare lesioni<br />

dorso-lombari.<br />

94


Lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello<br />

dorsale e lombare.<br />

Patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e<br />

nervovascolari.<br />

Videoterminali (VDT)<br />

Con VDT si intende qualunque schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di<br />

procedimento utilizzato (visual display terminal).<br />

Il lavoratore esposto è colui che usa un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico o abituale<br />

per almeno 20 ore a settimana dedotte le pause previste (15 minuti di pausa ogni 120 minuti di<br />

lavoro continuativo). Ne derivano:<br />

• Rischi per la vista<br />

• Problemi legati alla postura<br />

Agenti chimici<br />

Tutti gli elementi e i loro composti, sia da soli che in miscela, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati<br />

e smaltiti, anche come rifiuti.<br />

La loro manipolazione può determinare l’emissione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori che<br />

possono penetrare nell’organismo umano per inalazione, contatto e ingestione.<br />

Il lavoratore deve essere in grado di riconoscere i prodotti pericolosi e sapere le precauzioni ed i<br />

comportamenti da adottare per lavorare in sicurezza (simboli, etichette e schede di sicurezza).<br />

Agenti cancerogeni e mutageni<br />

L’ag. Cancerogeno è una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie<br />

cancerogene 1 o 2 stabiliti ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio n. 52 e s.m.; preparato contenente una o<br />

più sostanze di cui al punto sopra, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze<br />

risponde ai requisiti minimi di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie<br />

1 o 2 in base ai criteri stabiliti dal D. Lgs. 3 febbraio n. 52 e n. 65 del 2003.<br />

Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo; esistono prove sufficienti per<br />

stabilire un nesso causale tra esposizione e sviluppo di tumore.<br />

Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo; esistono elementi<br />

sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione possa provocare lo sviluppo di tumore sulla<br />

base di studi scientifici ecc.<br />

95


Gli agenti mutageni sono sostanze o preparati capaci di determinare l’alterazione permanente di un<br />

tratto o della struttura del materiale genetico di un organismo che provoca un mutamento delle<br />

caratteristiche fenotipiche dello stesso.<br />

Amianto<br />

Amianto o asbesto indica una famiglia di composti silicati a struttura fibrosa, ma a differente<br />

composizione chimica e morfologica (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, antofillite ecc). E’<br />

molto diffuso in natura, può essere filato e tessuto, con eccezionali caratteristiche di<br />

incombustibilità, coibenza e fonoassorbenza. Queste qualità unite al basso costo ne hanno portato<br />

un’ampia utilizzazione (es. eternit).<br />

La potenziale pericolosità dei materiali dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre<br />

aerodisperse che possono essere inalate con insorgenza di asbestosi, ka polmonare e mesotelioma<br />

pleurico.<br />

Agenti fisici<br />

I rischi fisici sono classificati in rischi da onde meccaniche e da onde elettromagnetiche.<br />

I rischi da onde meccaniche comprendono: rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, atmosfere<br />

iperbariche.<br />

I rischi da onde elettromagnetiche comprendono; radiazioni ionizzanti (IR) e non ionizzanti (NIR),<br />

rad. Ottiche, campi elettromagnetici.<br />

Il microclima è l’insieme di parametri che caratterizzano l’ambiente in cui è immerso il corpo<br />

umano (velocità dell’aria, umidità dell’aria, temperatura dell’aria e temperatura radiante).<br />

Vibrazioni meccaniche<br />

Sono prodotte dal movimento oscillatorio di un corpo intorno ad una posizione di equilibrio.<br />

Esistono due tipi di vibrazioni: quelle che coinvolgono tutto il corpo (V. a corpo intero) e quelle che<br />

coinvolgono determinati settori di esso (es. V. segmento mano/braccio).<br />

Le vibrazioni a corpo intero sono definite scuotimenti e sono caratterizzate da movimenti oscillatori<br />

di bassa frequenza (0-100 Hz) e grande ampiezza. L’organismo umano di oppone mediante la<br />

proprio forza di inerzia, con la contrazione muscolare e l’irrigidimento del sistema locomotore,<br />

stimolati in modo riflesso dal sistema dell’equilibrio.<br />

96


Le conseguenze sono soprattutto una stimolazione della funzione vestibolare (nausea, vomito,<br />

sudorazione ecc), turbe gastrointestinali, neuropsichiche e disturbi visivi in corrispondenza della<br />

risonanza dei bulbi oculari.<br />

Le vibrazioni mano/braccio sono legate all’uso di strumenti vibranti (trapani, frullini, seghe, ecc).<br />

Per valutare i danno prodotti è necessario considerare le caratteristiche fisiche delle vibrazioni, le<br />

frequenze naturali del sistema mano-braccio, la distribuzione della pressione all’interfaccia uomoutensile,<br />

le tensioni muscolari della mano e avambraccio, la posizione dell’operatore,ecc.<br />

Le vibrazioni a bassa frequenza determinano spesso lesioni osteoarticolari, quelle a media<br />

frequenza disturbi della regolazione nervosa della parete dei vasi sanguigni (sdr di Raynaud o<br />

fenomeno del dito bianco).<br />

Rumore<br />

Si tratta di una vibrazione di origine meccanica che si propaga nell’aria e giunge all’apparato<br />

uditivo producendo una sensazione uditiva. Affinché le onde sonore siano udibili dall’orecchio<br />

umano devono essere comprese nello spettro 20 Hz e 20 KHz. Il fenomeno sonoro è stimato con un<br />

descrittore detto livello equivalente sonoro espresso in decibel, ponderati in frequenza con un filtro<br />

(A) che riproduce le diverse sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze dello spettro. Il<br />

rumore inteso come suono influenza negativamente il benessere psico-fisico ed è uno dei fattori di<br />

nocività più diffusi nell’ambiente di lavoro e di vita.<br />

Effetti uditivi del rumore: l’esposizione a rumore di elevata intensità è causa del’abbassamento,<br />

dapprima reversibile, poi irreversibile della soglia uditiva. Nel tempo tale abbassamento diviene<br />

irreversibile a seguito della degenerazione delle cellule nervose della coclea deputate alla ricezione<br />

del segnale sonoro soprattutto nell’area dei 3-4 mila Hz. Prolungando ulteriormente l’esposizione i<br />

fenomeni degenerativi si estendono con la compromissione della sensazione sonora anche per la<br />

normale vita di relazione (difficoltà all’ascolto, al parlato ecc). Il danno uditivo inizia già a livello di<br />

77-80 db(A).<br />

Effetti extrauditivi del rumore: il rumore già a livelli modesti contribuisce, come causa di stress, a<br />

disturbi psicologici e somatici attraverso una mediazione soggettiva che sfugge tuttora a ogni<br />

classificazione. Questi effetti extrauditivi del rumore non causano di norma un danno irreversibile,<br />

ma rappresentano in genere un’azione di disturbo che può riflettersi sul soggetto e sui suoi rapporti<br />

con la collettività.<br />

97


Agenti biologici<br />

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura<br />

cellulare ed endoparassita umano, in grado di provocare infezioni, allergie e intossicazioni.<br />

Gli a.b. sono classificati in base alla loro pericolosità per l’uomo, considerando le loro<br />

caratteristiche di infettività, patogenicità, trasmissibilità, neutralizzabilità.<br />

L’infettività è la capacità di un agente di penetrare e moltiplicarsi nell’organismo ospite.<br />

La patogenicità è la capacità di provocare malattie in seguito a infezione.<br />

La trasmissibilità è la capacità dell’agente di trasmettersi da soggetti infetti a quelli sani, attraverso<br />

aria, acqua, materiali biologici, alimenti, terreno, superfici ed attrezzature, vettori come insetti e<br />

vettori.<br />

La neutralizzabilità è la disponibilità di misure preventive, terapeutiche come i vaccini, i farmaci,<br />

ecc.<br />

Gli agenti biologici penetrano nell’organismo attraverso il contatto diretto con cute e mucose, per<br />

inalazione, per inoculazione. Sono classificati in base alla pericolosità crescente in 4 gruppi.<br />

Le attività a rischio di esposizione ad agenti biologici sono molteplici: possono prevedere l’uso<br />

deliberato (es. laboratori sperimentali) o possono rappresentare una presenza involontaria<br />

nell’ambiente di lavoro (es. tetano sul terreno).<br />

Gruppo 1<br />

Gruppo 2<br />

Gruppo 3<br />

Gruppo 4<br />

a. che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti<br />

umani.<br />

a. che possono causare malattie e costituire un rischio per i<br />

lavoratori; è poco probabile che si propaghino nelle comunità e sono<br />

di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es.<br />

Legionella, Colera, Morbillo, epatite A, influenza).<br />

a. che possono causare malattie gravi e costituire seri rischi per i<br />

lavoratori: si possono propagare nelle comunità, ma sono di norma<br />

disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (tbc,<br />

salmonella, HIV, epatite B e C).<br />

a. che possono creare malattie gravi e costituire seri rischi per i<br />

lavoratori; possono presentare elevati rischi di propagazione nelle<br />

comunità e non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche<br />

e terapeutiche (EBOLA, febbre emorragica di Crimea/Congo)<br />

98


Rischi Psicofisici<br />

Comprendono stress lavoro-correlato, mobbing e burnout.<br />

Stress lavoro-correlato:<br />

Il termine stress identifica lo sforzo (tensione) a cui è soggetta una materia nel momento della sua<br />

massima pressione, o sollecitazione massima. Seyle (1936) definisce lo stress come una risposta<br />

aspecifica dell’organismo per ogni richiesta effettuata su di esso dall’ambiente esterno.<br />

Ogni azione che compiamo nella nostra giornata richiede un dispendio di energia, tale re-azione<br />

attivata in modo costante è al risposta che il nostro organismo è chiamato a fornire nei riguardi degli<br />

input che gli vengono dal mondo esterno, determinando un continuo impiego di energia.<br />

L’affaticamento pertanto insorge non dal verificarsi degli stimoli, ma dalla possibilità o meno di<br />

poter, in un arco di tempo utile, recuperare energie per far fronte a nuove richieste con risposte<br />

adeguate. Fortemente a rischio quindi il prolungarsi della fase di stimolo e di richiesta di re-azione,<br />

con una conseguente esposizione prolungata alla tensione e alla richiesta di energia continua.<br />

Le risorse a cui l’individuo può attingere per elaborare una risposta in grado di soddisfare le<br />

richieste provenienti dal mondo esterno, si possono dividere tra quelle di natura cognitiva e quelle<br />

di natura comportamentale. Tale insieme di elementi prende il nome di COPING (dare una risposta<br />

adeguata).<br />

Nell’ambito dello stress lavoro-correlato non viene considerata la condizione di stress a carattere<br />

positivo (eustress) che si determina come primo stadio di re-azione ad un input esterno, ma l’unica<br />

dimensione di stress da considerare è quella a carattere negativo (distress), ritenendola il segnale di<br />

una condizione inadeguata nella quale far operare i lavoratori.<br />

Lo stress lavoro-correlato “è quindi una condizione che può essere accompagnata da disturbi o<br />

disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non<br />

si sentono in grado di rispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro” (Accordo europeo<br />

sullo stress lavoro-correlato, art. 3).<br />

Malattie professionali<br />

Le malattie professionali o tecnopatie sono malattie contratte nell’esercizio e a causa del lavoro,<br />

rivestono particolare importanza per la loro frequenza, per i problemi patogenetici e diagnostici che<br />

sollevano e per le loro conseguenze economiche e sociali. Per fare diagnosi di malattia<br />

professionale è necessario che sia presente uno stato patologico e che sia presente e dimostrabile u<br />

nesso di causalità tra quello stato ed il tipo di lavoro svolto dal soggetto.<br />

99


Malattie professionali della pelle<br />

Si intendono le affezioni cutanee in cui agenti o circostanze proprie dell’ambiente di lavoro<br />

costituiscono in tutto o in parte il fattore determinante per l’insorgenza e l’evoluzione del quadro<br />

patologico. Nell’80% dei casi si tratta di ECZEMI DA CONTATTO su base irritativa o allergica.<br />

Dopo che la cute è venuta a contatto con una sostanza lesiva si possono avere diversi tipi di<br />

risposta:<br />

• Dermatite eczematosa<br />

• Dermatite irritativa<br />

• Altre lesioni: ulcere, melanosi, ipercheratosi, tumori.<br />

La dermatite eczematosa o allergica (reazione ipersensibilità di IV tipo o ritardata) si manifesta con<br />

eritema, edema, vescicolazione, essudazione sierosa per rottura vescicole, formazione di croste e<br />

desquamazione; i sintomi comprendono: prurito e lesioni da grattamento. Le sedi più colpite sono:<br />

dorso delle mani-piedi, superficie flessoria dell’avambraccio, palmo, palpebre e possono estendersi<br />

perché non limitate alla superficie di contatto dell’agente lesivo. Più colpiti sono: parrucchieri,<br />

agricoltori, conciatori, operai edili, addetti lavorazione materie plastiche, operai chimici e<br />

farmaceutici, metallurgici, cromatori, addetti lavorazione nichel ecc.<br />

Le dermatosi acneiformi o follicolitiche (irritanti e non allergiche) sono lesioni che interessano<br />

l’apparato pilosebaceo e sono dovute all’azione di alcune sostanze che occludono i follicoli piliferi.<br />

Le sedi più colpite sono quelle venute a contatto con l’agente patogeno (dorso delle mani,<br />

avambraccio, volto, faccia anteriore delle cosce). Si manifesta con comedoni, papule, pustole,<br />

ipercheratosi del pelo, noduli follicolari e perifollicolari. I sintomi consistono in bruciore, dolore<br />

localizzato. Le cause più frequenti sono erbicidi, cloronaftaline (isolanti termici), oli minerali da<br />

taglio, oli della nafta e del petrolio.<br />

Tumori della pelle<br />

In molte attività lavorative la cute può essere esposta all’azione di agenti cancerogeni o<br />

cocangerogeni di natura chimica e fisica. Si tratta di neoplasie di origine epiteliale e comprendono:<br />

cheratosi, epiteliomi spino e basocellulari.<br />

Tumori professionali<br />

Si intendono le neoplasie indotte dall’esposizione lavorativa ad a genti chimici e/o fisici con potere<br />

oncogeno. Le neoplasie dovute a noxae professionali sono pari all’1-20% della totalità dei tumori e<br />

100


tale variabilità numerica è riconducibile alla disparità che esistono tra i diversi paesi e diverse zone<br />

di uno stesso paese.<br />

Meccanismo patogenetico: l’ipotesi più valida è quella multifattoriale. La prima fase di Induzione è<br />

quella in cui gli agenti chimici, fisici vanno ad alterare irreversibilmente il DNA cellulare con<br />

possibile sviluppo di un clone cellulare neoplastico. Segue una fase di Promozione caratterizzata<br />

dall’espansione successiva del clone cellulare, ed una terza fase di Progressione con cambiamenti<br />

del cariotipo che conferiscono caratteri tipici alla neoplasia come l’aumento del tasso di crescita, la<br />

capacità invasiva dei tessuti circostanti e la metastatizzazione.<br />

I tumori per essere considerati di origine professionale devono presentare delle caratteristiche<br />

fondamentali: evidenza statistica (cioè la frequenza della loro comparsa deve essere superiore in<br />

modo statisticamente significativo negli esposti per cause lavorative rispetto ai non esposti); periodo<br />

di latenza compatibile (tempo che intercorre tra inizio dell’esposizione lavorativa ed il manifestarsi<br />

della neoplasia).<br />

Non è nota al momento la soglia al di sotto della quale non si ha sicuramente insorgenza di<br />

neoplasia.<br />

L’app. RESPIRATORIO risente dell’influenza di molti fattori extralavorativi, indiscussa è l’azione<br />

del fumo di sigaretta. I fattori responsabili sono: amianto, radiazioni ionizzanti (miniere di uranio),<br />

cromati, biscromati, raffinazione del nochel, IPA (idrocarburi policiclici aromatici, come il benzo<br />

3,4 pirene, tipico del catrame, gas carbone), polveri di legno (legno duro con Ka seni nasali e<br />

paranasali tipico dei falegnami).<br />

Alla base dei Tumori <strong>Prof</strong>essionali delle VIE URINARIE è l’esposizione alle amine aromatiche<br />

(beta e afta naftilammina) presenti nelle vernice e assorbite per via inalatoria e soprattutto per via<br />

cutanea. Provocano tumori delle vie urinarie, in particolar modo della vescica.<br />

Alla base delle LEUCEMIE PROFESSIONALI sono imputati il benzene e le radiazioni ionizzanti.<br />

Le radiazioni ionizzanti agiscono direttamente sul midollo osseo e possono causare leucemia<br />

mieloide acuta e cronica. Il benzene (idrocarburo aromatico della benzina, prodotto base di materie<br />

plastiche, coloranti ecc) può causare ipoplasia e aplasia midollare e a volte leucemia acuta e<br />

cronica.<br />

Alla base dei TUMORI PROFESSIONALI DEL FEGATO si annoverano l’arsenico e il cloruro di<br />

vinile monomero. I più tipici sono gli angiosarcomi epatici, molto rari invece nella popolazione<br />

generale. Il Cloruro di vinile monomero è cancerogeno tramite i suoi metaboliti (epossidi) che<br />

hanno un’azionen mutagena diretta.<br />

101


Esposizione professionale ad agenti biologici<br />

In Italia le infezioni di origine professionale sono riconosciute come infortuni sul lavoro. L’INAIL<br />

interviene con il riconoscimento del danno quando sussiste un dimostrato rapporto di causalità tra<br />

malattia ed esposizione lavorativa.<br />

Si ricorda che per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche geneticamente<br />

modificato, coltura cellulare, endoparassita che potrebbe causare infezioni, allergie e intossicazioni.<br />

Attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici sono le seguenti:<br />

• Attività in industria alimentare (macellatori)<br />

• Attività in agricoltura (allevatori, contadini)<br />

• Attività che comportano contatti con animali e loro prodotti (addetti allevamenti,<br />

veterinari,), addetti al commercio e trasporto di animali vivi e carni, addetti ali macelli,<br />

addetti ai servizi come depositi di rifiuti della macellazione, addetti alle grandi cucine,<br />

addetti industria dei derivati animali (concerie).<br />

• Attività nei laboratori<br />

• Attività nei servizi sanitari<br />

• Attività in impianti di smaltimento rifiuti e raccolta rifiuti potenzialmente infetti<br />

• Attività in impianti di depurazione acque di scarico<br />

• Attività di manovalanza e metallurgia (es. tetano).<br />

Le principali malattie infettive di origine professionali sono le seguenti:<br />

• Batteriche: tetano, carbonchio, leptospirosi, brucellosi, tbc, rickettiosi<br />

• Virali. Epatiti virali, rabbia, ornitosi, afta epizootica<br />

• Da artropodi: inf.da pulce, zecca, rogna<br />

• Da micosi: criptococcosi, candidosi, aspergillosi, nocardiosi ecc<br />

• Da aracnidi: acariasi<br />

• Da metazoi: idatitosi, anchilostomiasi ecc.<br />

Il lavoro al videoterminale<br />

L’introduzione del VDT ha permesso di ottimizzare aspetti produttivi e gestionali, ma ha imposto<br />

importanti mutamenti nell’organizzazione del lavoro con riprogettazione ed adeguamento<br />

strutturale dell’ambiente e del posto di lavoro.<br />

I rischi del lavoro al VDT fanno riferimento a disturbi a carico dell’apparato visivo e muscoloscheletrico.<br />

Gli effetti sulla salute sono in relazione alla durata del lavoro al VDT, alle<br />

102


caratteristiche del lavoro svolto, alle caratteristiche dell’hardware e software, ai requisiti ergonomici<br />

dell’ambiente e della postazione di lavoro.<br />

App. visivo: alterazione delle proprietà funzionali (accomodazione, convergenza, adattamento) che<br />

insorgono durante il lavoro con disturbo temporaneo della funzione visiva, in genere alla fine del<br />

turno lavorativo (astenopia).<br />

Disturbi muscolo-scheletrici: legati alla postura e conseguenza delle posizioni obbligate prolungate<br />

che comportano atteggiamenti rigidi della testa, tronco e mani, alla contrattura di gruppi muscolari,<br />

alla scarsa attività motoria. I sintomi in genere sono funzionali e reversibili.<br />

Patologia da rumore<br />

Ipoacusia da rumore: il rumore lavorativo è il fattore di rischio più diffuso nei luoghi di lavoro e<br />

quello responsabile del maggior numero di indennizzi per inabilità permanente parziale.<br />

Si tratta di una vibrazione di origine meccanica che si propaga nell’aria e giunge all’apparato<br />

uditivo producendo una sensazione uditiva. Affinché le onde sonore siano udibili dall’orecchio<br />

umano devono essere comprese nello spettro 20 Hz e 20 KHz. Il fenomeno sonoro è stimato con un<br />

descrittore detto livello equivalente sonoro espresso in decibel, ponderati in frequenza con un filtro<br />

(A) che riproduce le diverse sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze dello spettro. Il<br />

rumore inteso come suono influenza negativamente il benessere psico-fisico ed è uno dei fattori di<br />

nocività più diffusi nell’ambiente di lavoro e di vita.<br />

Effetti uditivi del rumore: l’esposizione a rumore di elevata intensità è causa del’abbassamento,<br />

dapprima reversibile, poi irreversibile della soglia uditiva. Nel tempo tale abbassamento diviene<br />

irreversibile a seguito della degenerazione delle cellule nervose della coclea deputate alla ricezione<br />

del segnale sonoro soprattutto nell’area dei 3-4 mila Hz. Prolungando ulteriormente l’esposizione i<br />

fenomeni degenerativi si estendono con la compromissione della sensazione sonora anche per la<br />

normale vita di relazione (difficoltà all’ascolto, al parlato ecc). Il danno uditivo inizia già a livello di<br />

77-80 db(A).<br />

Patologie da polveri<br />

Le polveri aerodisperse in ambiente di lavoro sono suddivise in base al profilo chimico in:<br />

Inorganiche (minerali)<br />

Organiche, animali e vegetali<br />

Tali polveri se costituite da particelle “respirabili” (5 micron o meno) possono raggiungere<br />

la zona degli scambi gassosi, causando PNEUMOCONIOSI o ALVEOLITI. Se hanno una<br />

103


geometria maggiore invece non raggiungono il polmone profondo e minacciano l’integrità delle vie<br />

aeree causando ASMA BRONCHIALE o favorendo lo sviluppo di BRONCHITE CRONICA<br />

SEMPLICE E OSTRUTTIVA.<br />

Asma professionale<br />

L’A.P. è una delle m.p. più frequenti. E’ considerato affetto da A.P. il soggetto che si sensibilizza<br />

ad un allergene o noxa professionale e comincia a manifestare dopo mesi ed anni crisi asmatiche. In<br />

Italia sono chiamati in causa soprattutto gli isocianati presenti nelle vernici poliuretaniche, anidride<br />

trimetallica (industria materie plastiche), ecc.<br />

La broncocostrizione è promossa da vari meccanismi spesso associati: immunologico<br />

(reazioni IgE mediate), paraimmunologico (attivazione non immunologica del complemento),<br />

farmacologico (liberazione diretta di istamina), irritativo riflesso (stimolazione recettori<br />

tracheobronchiali)<br />

PNEUMOCONIOSI<br />

L’A.P. è una delle m.p. più frequenti. E’ considerato affetto da A.P. il soggetto che si sensibilizza<br />

ad un allergene o noxa professionale e comincia a manifestare dopo mesi ed anni crisi asmatiche. In<br />

Italia sono chiamati in causa soprattutto gli isocianati presenti nelle vernici poliuretaniche, anidride<br />

trimetallica (industria materie plastiche), ecc.<br />

La broncocostrizione è promossa da vari meccanismi spesso associati: immunologico<br />

(reazioni IgE mediate), paraimmunologico (attivazione non immunologica del complemento),<br />

farmacologico (liberazione diretta di istamina), irritativo riflesso (stimolazione recettori<br />

tracheobronchiali)<br />

Caratteristiche della PN COLLAGENE:<br />

Alterazione permanente o distruzione dell’architettura alveolare, reazione stromale con<br />

deposizione di fibre collagene: stato cicatriziale del polmone.<br />

Caratteristiche della PN NON COLLAGENE: rispetto dell’architettura alveolare, reazione stromale<br />

modesta.<br />

Dal punto di vista anatomo-istologico la fibrosi da polvere sclerogene può essere:<br />

FIBROSI NODULARE (tipica della silicosi), con lesione elementare rappresentata da<br />

ammasso fibro-coniotico.<br />

FIBROSI INTERSTIZIALE DIFFUSA causata da minerali fibrosi come l’asbesto ecc.<br />

104


Silicosi<br />

La S. è la PN tempo e dose dipendente causata dall’inalazione di polveri minerali ricche di silice<br />

libera soprattutto cristallina sottoforma di quarzo.<br />

La S. iniziale è spesso asintomatica. Forme gravi e/o associate a bronchite cronica ed enfisema si<br />

esprimono con dispnea da sforzo, tosse ed escreato.<br />

Patologia da amianto<br />

o ASBESTO indica una famiglia di composti silicati a struttura fibrosa, ma a differente<br />

composizione chimica e morfologica (CRISOTILO, CROCIDOLITE, AMOSITE, TREMOLITE,<br />

ANTOFILLITE ecc).<br />

È molto diffuso in natura, può essere filato e tessuto, con eccezionalità caratteristiche di<br />

incombustibilità, coibenza e fonoassorbenza. Queste qualità unite al basso costo ne hanno portato<br />

ad un’ampia utilizzazione (es. ETERNIT).<br />

La potenziale pericolosità dei materiali dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre<br />

aerodisperse che posso essere inalate con insorgenza di asbestosi, Ka polmonare e mesotelioma<br />

pleurico.<br />

Con il termine di A. (incombusto) o amianto si intende una famiglia di silicati fibrosi resistenti al<br />

calore appartenenti ai gruppi mineralogici principali del serpentino (crisotilo) e dell’anfibolo come<br />

crocidolite, amosite, antofillite.<br />

E’ ammesso un rapporto dose-effetto tra l’A. inalato e incidenza delle manifestazioni<br />

patologiche.<br />

Manifestazioni patologiche principali:<br />

Fibrosi interstiziale diffusa del polmone o ASBESTOSI<br />

Patologia pleurica non neoplastica: fibrosi pleurica sottoforma di placche fibroialine o<br />

calcificate o di fibrosi estesa o atelettasie rotonde pseudotumorali, nonché versamenti<br />

pleurici benigni.<br />

Patologia neoplastica: costituita dal mesotelioma pleurico e cancro del polmone.<br />

Il fumo di sigaretta favorisce tra gli operai esposti l’incidenza e la progressione<br />

dell’asbestosi e la mortalità per cancro del polmone, ma non per mesotelioma.<br />

La fibrosi asbestosica appare ascrivibile allo stesso meccanismo patogenetico prospettato<br />

per le PN in genere.<br />

105


La genesi del mesotelioma è stata attribuita alla capacità delle cellule mesoteliali di rilasciare<br />

sostanze chemiotattiche per i neutrofili. Cmq la patologia neoplastica viene riferita alla facoltà<br />

propria dell’A. di agire come iniziatore e promotore, quindi come cancerogeno completo.<br />

106


APPENDICE LEGISLATIVA<br />

***********<br />

Costituzione della Repubblica Italiana<br />

(…)<br />

Art. 32.<br />

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto<br />

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite<br />

agli indigenti.<br />

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario<br />

se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso<br />

violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.<br />

Art. 35.<br />

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.<br />

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.<br />

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali<br />

intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.<br />

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla<br />

legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.<br />

Art. 38.<br />

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per<br />

vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.<br />

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi<br />

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,<br />

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.<br />

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento<br />

professionale.<br />

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti<br />

predisposti o integrati dallo Stato.<br />

L'assistenza privata è libera.<br />

***********<br />

Codice Civile<br />

Art. 1<br />

Capacità giuridica<br />

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.<br />

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono<br />

subordinati all'evento della nascita.<br />

Art. 2<br />

Maggiore età. Capacità di agire<br />

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con<br />

la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i<br />

quali non sia stabilita una età diversa.<br />

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in<br />

materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è<br />

abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal<br />

contratto di lavoro.<br />

(…)<br />

Titolo XII<br />

Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte<br />

di autonomia<br />

Capo I<br />

Dell’amministrazione di sostegno<br />

Art. 404.<br />

Amministrazione di sostegno.<br />

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una<br />

menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche<br />

parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere<br />

assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice<br />

tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.<br />

Art. 405.<br />

Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata<br />

dell'incarico e relativa pubblicità.<br />

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di<br />

presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di<br />

sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso<br />

di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.<br />

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso<br />

solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a<br />

decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.<br />

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo<br />

dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o<br />

dell'inabilitazione.<br />

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche<br />

d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata<br />

e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può<br />

procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio<br />

indicando gli atti che è autorizzato a compiere.<br />

107


Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere<br />

l'indicazione:<br />

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di<br />

sostegno;<br />

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo<br />

indeterminato;<br />

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di<br />

sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del<br />

beneficiario;<br />

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza<br />

dell'amministratore di sostegno;<br />

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di<br />

sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario<br />

ha o può avere la disponibilità;<br />

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire<br />

al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e<br />

sociale del beneficiario.<br />

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare<br />

può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio<br />

prima della scadenza del termine.<br />

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di<br />

chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel<br />

corso dell'amministrazione di sostegno devono essere<br />

immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.<br />

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di<br />

chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale<br />

dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del<br />

beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le<br />

annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine<br />

indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.<br />

Art. 406.<br />

Soggetti.<br />

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere<br />

proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore,<br />

interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati<br />

nell'articolo 417.<br />

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è<br />

presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o<br />

dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.<br />

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati<br />

nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da<br />

rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di<br />

sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui<br />

all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.<br />

Art. 407.<br />

Procedimento.<br />

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve<br />

indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le<br />

ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,<br />

il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del<br />

coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei<br />

conviventi del beneficiario.<br />

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il<br />

procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui<br />

questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e<br />

le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste<br />

di questa.<br />

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e<br />

sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata<br />

comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche<br />

d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi<br />

istruttori utili ai fini della decisione.<br />

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche<br />

d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina<br />

dell'amministratore di sostegno.<br />

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di<br />

sostegno interviene il pubblico ministero.<br />

Art. 408.<br />

Scelta dell'amministratore di sostegno.<br />

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo<br />

riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.<br />

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso<br />

interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,<br />

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza,<br />

ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare<br />

con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella<br />

scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non<br />

sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre,<br />

la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto<br />

grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con<br />

testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.<br />

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate<br />

dall'autore con le stesse forme.<br />

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli<br />

operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il<br />

beneficiario.<br />

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di<br />

designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può<br />

chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra<br />

persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale<br />

rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare<br />

con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono<br />

tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.<br />

Art. 409.<br />

Effetti dell'amministrazione di sostegno.<br />

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non<br />

richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria<br />

dell'amministratore di sostegno.<br />

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso<br />

compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita<br />

quotidiana.<br />

Art. 410.<br />

Doveri dell'amministratore di sostegno.<br />

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve<br />

tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.<br />

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il<br />

beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in<br />

caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di<br />

scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse<br />

o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il<br />

pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono<br />

ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli<br />

opportuni provvedimenti.<br />

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello<br />

svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in<br />

cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente<br />

convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.<br />

Art. 411.<br />

Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.<br />

108


Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le<br />

disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I<br />

provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice<br />

tutelare.<br />

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto<br />

compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.<br />

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le<br />

convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente<br />

entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o<br />

persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui<br />

stabilmente convivente.<br />

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina<br />

l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che<br />

determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni<br />

di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario<br />

dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del<br />

medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il<br />

provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso<br />

che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.<br />

Art. 412.<br />

Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno<br />

in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.<br />

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di<br />

disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o<br />

ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza<br />

dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del<br />

beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.<br />

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di<br />

sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti<br />

compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle<br />

disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce<br />

l'amministrazione di sostegno.<br />

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il<br />

termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di<br />

sottoposizione all'amministrazione di sostegno.<br />

Art. 413.<br />

Revoca dell'amministrazione di sostegno.<br />

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico<br />

ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si<br />

siano determinati i presupposti per la cessazione<br />

dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione<br />

dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.<br />

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di<br />

sostegno.<br />

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le<br />

necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.<br />

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione<br />

di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia<br />

rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale<br />

ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o<br />

di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi<br />

provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la<br />

nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419,<br />

ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.<br />

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in<br />

condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di<br />

provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario<br />

per assicurare la loro adeguata protezione.<br />

Art. 415.<br />

Persone che possono essere inabilitate.<br />

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente<br />

grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.<br />

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per<br />

abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o<br />

la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.<br />

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o<br />

dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione<br />

sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che<br />

essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.<br />

Art. 416.<br />

Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.<br />

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato<br />

nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione<br />

ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore.<br />

Art. 417.<br />

Istanza d'interdizione o di inabilitazione.<br />

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle<br />

persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona<br />

stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini<br />

entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico<br />

ministero.<br />

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori<br />

o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non<br />

può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del<br />

pubblico ministero.<br />

Art. 418.<br />

Poteri dell'autorità giudiziaria.<br />

Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche<br />

d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.<br />

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle<br />

condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza<br />

al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello<br />

stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.<br />

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare<br />

opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice,<br />

d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del<br />

procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per<br />

l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti<br />

urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.<br />

Art. 419.<br />

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.<br />

Capo II<br />

Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale<br />

Art. 414.<br />

Persone che possono essere interdette.<br />

Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si<br />

sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.<br />

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente<br />

tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del<br />

giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o<br />

inabilitando e assumere le necessarie informazioni.<br />

109


Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato<br />

un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio<br />

all'inabilitando.<br />

Art. 420. (1)<br />

[Internamento definitivo in manicomio.<br />

La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal<br />

tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via<br />

definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un<br />

manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal<br />

caso, se l'istanza d'interdizione non è stata proposta dalle altre<br />

persone indicate nell'articolo 417, è proposta dal pubblico<br />

ministero.]<br />

(1) Articolo abrogato dalla Legge 13 maggio 1978, n. 180.<br />

Art. 421.<br />

Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.<br />

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno<br />

della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo<br />

416.<br />

Art. 422.<br />

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.<br />

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione,<br />

può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio<br />

fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.<br />

Art. 423.<br />

Pubblicità.<br />

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la<br />

sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere<br />

immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro<br />

e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le<br />

annotazioni in margine all'atto di nascita.<br />

Art. 424.<br />

Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.<br />

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei<br />

minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli<br />

interdetti e alla curatela degli inabilitati.<br />

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di<br />

nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore<br />

provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per<br />

l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.<br />

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il<br />

giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea<br />

all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408.<br />

Art. 425.<br />

Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.<br />

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale<br />

soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare.<br />

L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.<br />

Durata dell'ufficio.<br />

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella<br />

curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge,<br />

della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei<br />

discendenti<br />

Art. 427.<br />

Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.<br />

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in<br />

successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che<br />

taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti<br />

dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o<br />

che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere<br />

compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.<br />

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione<br />

possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei<br />

suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti<br />

dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla<br />

nomina segua la sentenza di interdizione.<br />

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o<br />

aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti<br />

dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la<br />

sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio,<br />

qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.<br />

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza<br />

d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si<br />

applicano le disposizioni dell'articolo seguente.<br />

Art. 428.<br />

Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.<br />

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi<br />

essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace<br />

d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti<br />

possono essere annullati su istanza della<br />

persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un<br />

grave pregiudizio all'autore.<br />

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non<br />

quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla<br />

persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto<br />

o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.<br />

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui<br />

l'atto o il contratto è stato compiuto.<br />

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.<br />

Art. 429.<br />

Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.<br />

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste<br />

possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il<br />

quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore<br />

dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico<br />

ministero.<br />

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa<br />

dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia<br />

venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.<br />

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o<br />

dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla<br />

revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il<br />

tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli<br />

atti al giudice tutelare<br />

Art. 426.<br />

Art. 430.<br />

110


Pubblicità.<br />

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si<br />

applica l'articolo 423.<br />

Art. 431.<br />

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.<br />

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi<br />

effetti appena passata in giudicato.<br />

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di<br />

revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è<br />

esclusa con sentenza passata in giudicato.<br />

Art. 432.<br />

Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.<br />

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di<br />

revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la<br />

piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato<br />

l'infermo medesimo.<br />

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo<br />

precedente.<br />

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti<br />

dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca<br />

l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è<br />

esclusa con sentenza passata in giudicato.<br />

(…)<br />

Art. 2043<br />

Risarcimento per fatto illecito<br />

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno<br />

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.<br />

Art. 2059<br />

Danni non patrimoniali<br />

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi<br />

determinati dalla legge.<br />

***********<br />

L. 22 maggio 1978, n. 194<br />

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.<br />

1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e<br />

responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la<br />

vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza,<br />

di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.<br />

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni<br />

e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari,<br />

nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai<br />

fini della limitazione delle nascite.<br />

2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 ,<br />

fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna<br />

in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in<br />

base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari<br />

e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel<br />

territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto<br />

delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c)<br />

attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o<br />

alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando<br />

la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali<br />

risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d)<br />

contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna<br />

all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi<br />

regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla<br />

legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di<br />

base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la<br />

maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su<br />

prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei<br />

mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine<br />

alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.<br />

3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla<br />

presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5<br />

della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno<br />

stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni<br />

in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura<br />

dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si<br />

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento<br />

iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del<br />

Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro<br />

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni<br />

di bilancio.<br />

4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta<br />

giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione<br />

della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio<br />

pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato<br />

di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o<br />

alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di<br />

anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio<br />

pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29<br />

luglio 1975 numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria a ciò<br />

abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.<br />

5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i<br />

necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e<br />

specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia<br />

motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o<br />

familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con<br />

il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della<br />

dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come<br />

padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di<br />

aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione<br />

della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di<br />

lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto<br />

a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la<br />

gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di<br />

sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel<br />

rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna<br />

stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel<br />

rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona<br />

indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli<br />

accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a<br />

chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei<br />

spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso,<br />

nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico<br />

del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia,<br />

riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento,<br />

rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.<br />

Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi<br />

111


autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene<br />

riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del<br />

consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di<br />

fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla<br />

base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un<br />

documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di<br />

gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette<br />

giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere<br />

la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole<br />

ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.<br />

6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta<br />

giorni, può essere praticata:<br />

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per<br />

la vita della donna;<br />

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a<br />

rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un<br />

grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.<br />

7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo<br />

precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetricoginecologico<br />

dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento,<br />

che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della<br />

collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la<br />

documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al<br />

direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi<br />

immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda<br />

necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento<br />

può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure<br />

previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui<br />

all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne<br />

comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità<br />

di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere<br />

praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico<br />

che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a<br />

salvaguardare la vita del feto.<br />

8. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del<br />

servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli<br />

indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , il<br />

quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli<br />

interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici<br />

specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo<br />

comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui<br />

alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i<br />

rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta<br />

giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche<br />

presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti<br />

igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il<br />

Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di<br />

cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della<br />

gravidanza, stabilendo: 1) la percentuale degli interventi di<br />

interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto<br />

al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente<br />

presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale dei giorni di degenza<br />

consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto<br />

al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti<br />

in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai<br />

punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali<br />

per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio<br />

al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli<br />

interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter<br />

essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie<br />

locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati,<br />

funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il<br />

certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla<br />

scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai<br />

sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per<br />

ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.<br />

9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto<br />

a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli<br />

interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi<br />

obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La<br />

dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico<br />

provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla<br />

casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in<br />

vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o<br />

dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla<br />

interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione<br />

con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.<br />

L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di<br />

fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la<br />

dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione<br />

al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale<br />

sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle<br />

procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a<br />

determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza<br />

antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case<br />

di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo<br />

espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione<br />

degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le<br />

modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e<br />

garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.<br />

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale<br />

sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la<br />

particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è<br />

indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.<br />

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato,<br />

se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per<br />

l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di<br />

fuori dei casi di cui al comma precedente.<br />

10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza<br />

relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste<br />

dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui<br />

all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle<br />

regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico della<br />

regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze<br />

necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto,<br />

riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.<br />

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti<br />

commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal<br />

secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da<br />

medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività<br />

nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione,<br />

sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il<br />

servizio sanitario nazionale.<br />

11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali<br />

l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico<br />

provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il<br />

medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della<br />

documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare<br />

menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103<br />

del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27<br />

luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.<br />

12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure<br />

della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è<br />

di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è<br />

richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la<br />

tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi<br />

che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone<br />

esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il<br />

loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la<br />

struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le<br />

procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla<br />

richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice<br />

tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque<br />

giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni<br />

che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna,<br />

con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della<br />

gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a<br />

causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni,<br />

indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e<br />

senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni<br />

che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione<br />

costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se<br />

112


necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo<br />

i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni<br />

le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di<br />

chi esercita la potestà o la tutela.<br />

13. Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui<br />

agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei<br />

personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia<br />

legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o<br />

dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta<br />

presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.<br />

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico<br />

di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni<br />

dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente<br />

ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento<br />

comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie<br />

dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.<br />

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati,<br />

decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto<br />

non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli<br />

effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.<br />

14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a<br />

fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione<br />

delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi,<br />

che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità<br />

personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui<br />

quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico<br />

che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i<br />

ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.<br />

15. Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri,<br />

promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le<br />

arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e<br />

responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della<br />

gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più<br />

rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose<br />

per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre<br />

corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario<br />

ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad<br />

approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso<br />

della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche<br />

per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto<br />

disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma<br />

annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale<br />

e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel<br />

territorio regionale.<br />

16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello<br />

dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità<br />

presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa<br />

e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.<br />

Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il<br />

mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti<br />

dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e<br />

giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del<br />

suo Dicastero.<br />

17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della<br />

gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.<br />

Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è<br />

punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino<br />

alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è<br />

commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la<br />

pena è aumentata.<br />

18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il<br />

consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto<br />

anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza<br />

o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a<br />

chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a<br />

provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se<br />

da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti<br />

dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si<br />

applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione<br />

personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se<br />

la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene<br />

stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore<br />

degli anni diciotto.<br />

19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza<br />

l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con<br />

la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a<br />

lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene<br />

senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)<br />

dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste<br />

dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a<br />

quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.<br />

Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna<br />

minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza<br />

l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la<br />

cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi<br />

precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai<br />

fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si<br />

applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione<br />

personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se<br />

la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene<br />

stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la<br />

lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.<br />

20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura<br />

l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è<br />

commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi<br />

dell'articolo 9.<br />

21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice<br />

penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o<br />

di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a<br />

rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi<br />

previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del<br />

codice penale.<br />

22. Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì<br />

abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma<br />

dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata<br />

sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di<br />

aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto<br />

prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta<br />

che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.<br />

**********<br />

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286<br />

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla<br />

condizione dello straniero"<br />

CAPO I<br />

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA<br />

(…)<br />

Art. 34<br />

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario<br />

nazionale)<br />

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)<br />

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e<br />

hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri<br />

rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,<br />

113


all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla<br />

sua validita' temporale:<br />

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso<br />

regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano<br />

iscritti nelle liste di collocamento;<br />

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il<br />

rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro<br />

autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo<br />

umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per<br />

affidamento, per acquisto della cittadinanza.<br />

2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico<br />

regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio<br />

sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio<br />

sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo<br />

trattamento dei minori iscritti.<br />

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le<br />

categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il<br />

rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di<br />

apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o<br />

straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione<br />

al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico.<br />

Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto<br />

a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo<br />

percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito<br />

complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.<br />

L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del Ministro<br />

della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e<br />

della programmazione economica e non puo' essere inferiore al<br />

contributo minimo previsto dalle norme vigenti.<br />

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo' essere<br />

altresi' richiesta:<br />

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di<br />

soggiorno per motivi di studio;<br />

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai<br />

sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a<br />

Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi<br />

della legge 18 maggio 1973 n. 304.<br />

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per<br />

l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione<br />

alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo<br />

le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3.<br />

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b)<br />

non e' valido per i familiari a carico.<br />

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e' iscritto<br />

nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le<br />

modalita' previste dal regolamento di attuazione.<br />

Art. 35<br />

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio<br />

sanitario nazionale)<br />

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)<br />

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti<br />

al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti<br />

tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle<br />

regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del<br />

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive<br />

modificazioni.<br />

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai<br />

cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali<br />

bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.<br />

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola<br />

con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate,<br />

nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed<br />

ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative,<br />

per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina<br />

preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono,<br />

in particolare, garantiti:<br />

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di<br />

trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio<br />

1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro<br />

della sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87<br />

del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i cittadini italiani;<br />

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione<br />

sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa<br />

esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;<br />

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di<br />

campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;<br />

d) gli interventi di profilassi internazionale;<br />

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed<br />

eventuale bonifica dei relativi focolai.<br />

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico<br />

dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte<br />

salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini<br />

italiani.<br />

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in<br />

regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di<br />

segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto,<br />

a parita' di condizioni con il cittadino italiano.<br />

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere<br />

urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli<br />

oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei<br />

confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si<br />

provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario<br />

nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli<br />

interventi di emergenza.<br />

Art. 36<br />

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)<br />

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)<br />

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e<br />

l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di<br />

ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli<br />

interessati devono presentare una dichiarazione della struttura<br />

sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio<br />

della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono<br />

attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale,<br />

tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie<br />

richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione,<br />

nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio per<br />

l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.<br />

La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso<br />

puo' anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi<br />

abbia interesse.<br />

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di<br />

soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito nell'ambito di<br />

programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2,<br />

lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come<br />

modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa<br />

autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il ministero<br />

degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere,<br />

tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno<br />

carico al fondo sanitario nazionale.<br />

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla<br />

durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile finche'<br />

durano le necessita' terapeutiche documentate.<br />

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi<br />

internazionale.<br />

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