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I principali adempimenti normativi per le cave alla ... - Regione Lazio

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Ing. Luigi Minicillo<br />

I <strong>principali</strong> <strong>adempimenti</strong> <strong>normativi</strong><br />

<strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>cave</strong> <strong>alla</strong> luce<br />

del D.Lgs. n. 81/2008<br />

REGIONE LAZIO<br />

ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO<br />

Ispettorato Regiona<strong>le</strong> di Polizia Mineraria


I <strong>principali</strong> <strong>adempimenti</strong> <strong>normativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>cave</strong> <strong>alla</strong> luce del D.lgs. n. 81/2008<br />

di Luigi Minicillo 1 © Copyright 2008<br />

Tutti i diritti sono riservati all’autore. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in<br />

alcuna forma o in alcun modo – grafico, e<strong>le</strong>ttronico o meccanico, includendo fotocopie, registrazioni,<br />

riproduzioni, o accumulo di informazioni e sistemi di recu<strong>per</strong>o – senza il consenso scritto dell’autore.<br />

Stampato: Settembre 2008<br />

– Nato a Montesarchio (BN) il 23.06.1950.<br />

– Laureato in Ingegneria Meccanica presso L’università degli Studi di Napoli – “Federico II”<br />

– Laureato in Ingegneria Mineraria presso l’Università degli Studi di Roma – “La Sapienza”<br />

– Specializzato in Ingegneria Mineraria (anno 1977-79) presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,<br />

(corso di specializzazione indetto dal Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato ai sensi dell’art. 332 del<br />

D.P.R. 10.01.1957, n. 3).<br />

– Già Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Roma, con competenza sul<strong>le</strong> Regioni <strong>Lazio</strong>, Umbria e Abruzzo.<br />

– Attualmente Dirigente dell’Area “Ispettorato Regiona<strong>le</strong> di Polizia Mineraria” – con competenza su <strong>cave</strong>, miniere,<br />

geotermia, idrocarburi, polizia mineraria, acque minerali e termali, depositi di oli minerali, aree di distribuzioni<br />

carburanti autostradali e raccordi autostradali, contenzioso minerario, della <strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong>.


Presentazione del manua<strong>le</strong><br />

A cinque anni d<strong>alla</strong> stesura del vademecum “Norme di polizia del<strong>le</strong> miniere<br />

e del<strong>le</strong> <strong>cave</strong> e di prevenzione sugli infortuni sul lavoro” che tanto successo<br />

ha riscosso tra gli o<strong>per</strong>atori del settore, sento l’esigenza di provvedere<br />

ad un aggiornamento della pubblicazione in questione <strong>per</strong> adeguarlo al nuovo<br />

Testo Unico sulla sicurezza.<br />

Le disposizioni contenute nel decreto <strong>le</strong>gislativo 9 apri<strong>le</strong> 2008, n. 81, costituiscono<br />

attuazione dell’articolo 1 della <strong>le</strong>gge 3 agosto 2007, n. 123, <strong>per</strong> il<br />

riassetto e la riforma del<strong>le</strong> norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei<br />

lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento del<strong>le</strong><br />

medesime in un unico testo normativo.<br />

Con il testo unico n. 81/2008 vengono, <strong>per</strong>tanto, abrogate importanti<br />

norme <strong>le</strong>gislative che hanno regolamentato il settore <strong>per</strong> oltre mezzo secolo;<br />

basti pensare al D.P.R. 27 apri<strong>le</strong> 1955, n. 547, il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,<br />

il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, il D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il D. Lgs.<br />

19 settembre 1994, n. 626, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, il D. Lgs. 14<br />

agosto 1996, n. 494, il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 ed altre. Restano comunque<br />

in vigore sia il D.P.R. 9 apri<strong>le</strong> 1959, n. 128, sia il D. Lgs. 624/96.<br />

Il presente manua<strong>le</strong>, anche esso, è finalizzato a fornire agli o<strong>per</strong>atori del<br />

settore uno strumento di faci<strong>le</strong> consultazione, nella interpretazione ed applicazione<br />

del<strong>le</strong> norme vigenti; <strong>per</strong> ogni luogo di lavoro vengono evidenziati gli<br />

articoli di <strong>le</strong>gge più disattesi dagli o<strong>per</strong>atori.<br />

Il presente lavoro non vuo<strong>le</strong> essere esaustivo di tutti gli <strong>adempimenti</strong> <strong>normativi</strong>,<br />

e rappresenta un primo approccio <strong>alla</strong> nuova norma in materia di sicurezza,<br />

la qua<strong>le</strong> si presenta di non faci<strong>le</strong> consultazione e con riferimenti, in<br />

alcuni tratti, imprecisi.<br />

Ing. Luigi Minicillo<br />

5


I <strong>principali</strong> <strong>adempimenti</strong> <strong>normativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>cave</strong><br />

Con riferimento <strong>alla</strong> normativa inerente al<strong>le</strong> attività estrattive di seconda categoria<br />

si riportano di seguito quegli articoli di <strong>le</strong>gge che più frequentemente vengono<br />

disattesi dagli o<strong>per</strong>atori. In particolare viene indicata la documentazione da<br />

tenere presso gli Uffici di cava, a disposizione dell’Organo di Vigilanza, nonché <strong>le</strong><br />

misure di sicurezza ed igiene del lavoro da predisporre sia in cava e sia negli impianti<br />

annessi <strong>alla</strong> stessa, <strong>per</strong> una corretta gestione dell’attività estrattiva.<br />

DEFINIZIONI<br />

Si intende <strong>per</strong>:<br />

– titolare – l’imprenditore di miniera o cava, il titolare di <strong>per</strong>messo di prospezione<br />

o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava (art. 2 del<br />

D.Lgs. 624/96);<br />

– sorvegliante – <strong>per</strong>sona, in possesso del<strong>le</strong> capacità e del<strong>le</strong> competenze necessarie<br />

designato dal titolare <strong>per</strong> la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato dai lavoratori<br />

(art. 2 del D.Lgs. 624/96);<br />

– datore di lavoro – il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque<br />

il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva,<br />

nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i<br />

poteri decisionali e di spesa (art. 2 del D.Lgs. 81/2008);<br />

– dirigente – <strong>per</strong>sona che in ragione del<strong>le</strong> competenze professionali e di poteri gerarchici<br />

e funzionali adeguati <strong>alla</strong> natura dell’incarico conferitogli, attua <strong>le</strong> direttive<br />

del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa<br />

(art. 2 del D.Lgs. 81/2008);<br />

– preposto – <strong>per</strong>sona che sovrintende <strong>alla</strong> attività lavorativa e garantisce l’attuazione<br />

del<strong>le</strong> direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei<br />

lavoratori ed esercitando un funziona<strong>le</strong> potere di iniziativa (art. 2 del D.Lgs.<br />

81/2008);<br />

– lavoratore – <strong>per</strong>sona che indipendentemente d<strong>alla</strong> tipologia contrattua<strong>le</strong>, svolge<br />

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico<br />

o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,<br />

un arte o una professione (art. 2 del D.Lgs. 81/2008);<br />

– responsabi<strong>le</strong> del servizio di prevenzione e protezione – <strong>per</strong>sona designata dal datore<br />

di lavoro, a cui risponde, <strong>per</strong> coordinare il servizio di prevenzione e protezione<br />

dei rischi (art. 2 del D.Lgs. 81/2008);<br />

– rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza – <strong>per</strong>sona e<strong>le</strong>tta o designata <strong>per</strong> rappresentare<br />

i lavoratori <strong>per</strong> quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza<br />

durante il lavoro (art. 2 del D.Lgs. 81/2008);<br />

7


– medico competente – medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione<br />

dei rischi ed è nominato dallo stesso <strong>per</strong> effettuare la sorveglianza sanitaria<br />

e <strong>per</strong> tutti gli altri compiti previsti dal decreto <strong>le</strong>gislativo n.81/2008 (art. 2<br />

del D.Lgs. 81/2008);<br />

– azienda – comp<strong>le</strong>sso della struttura organizzata dal datore di lavoro (art. 2 del<br />

D.Lgs. 81/2008);<br />

– norma tecnica – specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione<br />

internaziona<strong>le</strong>, da un organismo europeo o da un organismo naziona<strong>le</strong> di normalizzazione,<br />

la cui osservanza non sia obbligatoria (art. 2 del D.Lgs. 81/2008);<br />

– buone prassi – soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa<br />

vigente o con <strong>le</strong> norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate<br />

a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la riduzione<br />

dei rischi e il miglioramento del<strong>le</strong> condizioni di lavoro (art. 2 del D.Lgs.<br />

81/2008);<br />

– linee guida – atti di indirizzo e coordinamento <strong>per</strong> l’applicazione della normativa<br />

in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dal<strong>le</strong> Regioni, dall’ISPELS<br />

e dall’INAIL e approvati in sede di conferenza <strong>per</strong>manente <strong>per</strong> i rapporti<br />

tra lo Stato, <strong>le</strong> Regioni e <strong>le</strong> Province autonome di Trento e Bolzano;<br />

– luogo di lavoro – ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono <strong>le</strong> attività,<br />

compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell’ambito del loro<br />

lavoro, la viabilità interna a servizio dell’attività stessa, <strong>le</strong> discariche, nonché <strong>le</strong><br />

altre aree di deposito, con esclusione, <strong>per</strong> <strong>le</strong> attività condotte mediante <strong>per</strong>forazione,<br />

del<strong>le</strong> aree di magazzinaggio e deposito non direttamente connesse al<strong>le</strong><br />

attività stesse.<br />

PROCEDURA SANZIONATORIA<br />

Il testo unico, così come formulato, prevede quattro fasce sanzionatorie, a seconda<br />

della gravità della condotta il<strong>le</strong>cita:<br />

- Arresto <strong>per</strong> <strong>le</strong> condotte più gravi<br />

- Arresto o Ammenda <strong>per</strong> <strong>le</strong> altre violazioni<br />

- Ammenda <strong>per</strong> reati meno gravi<br />

- Sanzione Amministrativa <strong>per</strong> il<strong>le</strong>citi amministrativi.<br />

Il sistema distintivo tra <strong>le</strong> contravvenzioni ed i delitti è indicato nell’art. 39 del Codice<br />

pena<strong>le</strong>, che distingue in particolare <strong>le</strong> due tipologie di reato, in base <strong>alla</strong> pena<br />

prevista <strong>per</strong> <strong>le</strong> singo<strong>le</strong> fattispecie.<br />

Allorché viene accertata una violazione al<strong>le</strong> norme di <strong>le</strong>gge, l’Organo di Vigilanza<br />

provvede a redigere apposito verba<strong>le</strong>.<br />

A) Il testo unico prevede all’art. 302 <strong>le</strong> contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto.<br />

Per tali contravvenzioni il giudice applica in luogo dell’arresto, la pena<br />

8


dell’ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non su<strong>per</strong>iore<br />

a 24.000 euro, solo nel caso in cui <strong>alla</strong> conclusione del giudizio di primo grado,<br />

risultino eliminate tutte <strong>le</strong> irregolarità, <strong>le</strong> fonti di rischio e <strong>le</strong> eventuali conseguenze<br />

dannose del reato.<br />

L’opzione di cui al precedente capoverso non è in ogni caso consentita:<br />

quando la violazione abbia avuto un contributo causa<strong>le</strong> con l’infortunio sul lavoro;<br />

quando il fatto è stato commesso da soggetto che ha già riportato condanna<br />

definitiva <strong>per</strong> la violazione di norme relative <strong>alla</strong> prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro, oppure <strong>per</strong> quei reati previsti dagli articoli 589 del c.p. (Omicidio<br />

colposo) e 590 c.p. (<strong>le</strong>sioni <strong>per</strong>sonali colpose), limitatamente al<strong>le</strong><br />

ipotesi di violazione del<strong>le</strong> norme relative <strong>alla</strong> prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro.<br />

B) All’art. 301 del testo unico, <strong>per</strong> <strong>le</strong> violazioni punite con la pena alternativa dell’arresto<br />

o dell’ammenda, si applica la procedura prevista dal D Lgs. 758/1994.<br />

Con il verba<strong>le</strong> viene impartita al contravventore una apposita prescrizione ai<br />

sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, fissando <strong>per</strong> la regolarizzazione<br />

un termine tecnicamente necessario.<br />

Ai sensi del comma 4° del sopra citato articolo 20 si inoltra rapporto all’autorità<br />

giudiziaria .<br />

Entro sessanta giorni d<strong>alla</strong> scadenza del termine fissato nella prescrizione si verifica<br />

ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 758/94 se la violazione è stata<br />

eliminata.<br />

Quando risulta l’adempimento <strong>alla</strong> prescrizione si ammette il contravventore a<br />

pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al<br />

quarto del massimo dell’ammenda stabilita <strong>per</strong> la contravvenzione commessa.<br />

Nel tempo massimo di 120 giorni d<strong>alla</strong> scadenza del termine fissato nella prescrizione,<br />

l’Organo di Vigilanza comunica, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del<br />

sopra citato decreto <strong>le</strong>gislativo, all’Autorità Giudiziaria l’adempimento <strong>alla</strong> prescrizione,<br />

nonché l’eventua<strong>le</strong> pagamento della predetta somma.<br />

Quando risulta l’inadempimento <strong>alla</strong> prescrizione l’Organo di Vigilanza ne dà<br />

comunicazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, al Pubblico Ministero e al contravventore<br />

entro novanta giorni d<strong>alla</strong> scadenza del termine fissato nella prescrizione.<br />

Per semplicità e <strong>per</strong> non ripetere nel seguito quanto sopra riportato, <strong>per</strong> procedure<br />

analoghe diremo che si applica “La procedura ai sensi del D.Lgs. 758/94”<br />

A volte può accadere che il <strong>per</strong>sistere dell’infrazione anche <strong>per</strong> tempi brevi, può<br />

comportare un potenzia<strong>le</strong> <strong>per</strong>icolo <strong>per</strong> la sicurezza degli addetti.<br />

In questo caso, oltre al verba<strong>le</strong> di infrazione l’Organo di Vigilanza impartisce <strong>le</strong><br />

prime misure di sicurezza, compresa la eventua<strong>le</strong> sospensione cautelare dei lavori<br />

<strong>per</strong>icolosi, con ordine di immediata attuazione, ai sensi dell’articolo 675 del<br />

D.P.R. n. 128/59.<br />

9


C) Per i reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda, l’Organo di Vigilanza<br />

impartisce una diffida <strong>per</strong> regolarizzare la situazione riscontrata e nel contempo<br />

fa rapporto all’Autorità Giudiziaria. Il contravventore ha diritto, ai sensi dell’art.<br />

162 del Codice Pena<strong>le</strong>, ad essere ammesso al pagamento di una sanzione<br />

pari a 1/3 del massimo dell’ammenda <strong>per</strong> la violazione contestata che estingue<br />

il reato.<br />

Per semplicità nel seguito, <strong>per</strong> procedure analoghe diremo che si applica “La<br />

procedura dell’art. 162 del C.P.”.<br />

Art. 162 C.P. “Nel<strong>le</strong> contravvenzioni, <strong>per</strong> <strong>le</strong> quali la <strong>le</strong>gge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore<br />

è ammesso a pagare, prima dell’a<strong>per</strong>tura del dibattimento, ovvero prima del decreto di<br />

condanna, una somma corrispondente <strong>alla</strong> terza parte del massimo della pena stabilita d<strong>alla</strong> <strong>le</strong>gge <strong>per</strong><br />

la contravvenzione commessa, oltre <strong>le</strong> spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”.<br />

D) Nel caso di violazioni <strong>per</strong> <strong>le</strong> quali è prevista la sanzione amministrativa, si applica<br />

la Legge 689/81. Ta<strong>le</strong> <strong>le</strong>gge ha introdotto modifiche al sistema del codice<br />

pena<strong>le</strong> definendo “reati amministrativi” più propriamente detti “il<strong>le</strong>citi amministrativi”<br />

quei comportamenti, <strong>per</strong> l’appunto il<strong>le</strong>citi cui l’ordinamento risponde<br />

con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel<br />

pagamento di una somma di denaro.<br />

L’art. 16 di ta<strong>le</strong> <strong>le</strong>gge prevede il pagamento in misura ridotta, pari <strong>alla</strong> terza parte<br />

del massimo della sanzione prevista <strong>per</strong> la violazione commessa o, se più favorevo<strong>le</strong>,<br />

al doppio del minimo della sanzione editta<strong>le</strong>, oltre al<strong>le</strong> spese del procedimento,<br />

entro il termine di 60 giorni d<strong>alla</strong> contestazione immediata, o d<strong>alla</strong><br />

notifica degli estremi della violazione.<br />

Per semplicità nel seguito, <strong>per</strong> procedure analoghe diremo che si applica “La<br />

procedura della Legge 689/81”.<br />

E) Per l’infrazione agli articoli di <strong>le</strong>gge del D.P.R. n.128/59 e <strong>le</strong>ggi col<strong>le</strong>gate, <strong>per</strong> i<br />

quali non è prevista sanzione, l’Organo di Vigilanza provvede a redigere il verba<strong>le</strong><br />

di infrazione con il qua<strong>le</strong> si diffidano gli inadempienti ad uniformarsi agli<br />

articoli di <strong>le</strong>gge contestati, ai sensi dell’articolo 671, comma 2 del sopraccitato<br />

D.P.R.<br />

Nel caso sia accertata l’adempimento <strong>alla</strong> diffida se ne dispone l’annotazione<br />

nell’atto relativo; se invece viene constatata la <strong>per</strong>manenza dell’infrazione, si<br />

inoltra denuncia all’Autorità Giudiziaria al<strong>le</strong>gando copia dell’atto di diffida ai<br />

sensi dell’articolo 672 del D.P.R. 128/59.<br />

In tal caso è prevista la sanzione di cui all’articolo 686 del D.P.R. 128/59.<br />

Per semplicità nel seguito, <strong>per</strong> procedure analoghe diremo che si applica “La<br />

procedura della Diffida”.<br />

10


ACCESSO AI LAVORI<br />

Articolo 46 del D.P.R. 128/59 - L’accesso ai lavori ed agli impianti del<strong>le</strong> miniere e<br />

del<strong>le</strong> <strong>cave</strong> deve essere vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi.<br />

Gli estranei ai lavori non possono accedere al<strong>le</strong> miniere e <strong>cave</strong> o negli impianti connessi<br />

senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da <strong>per</strong>sona<br />

all’uopo incaricata.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista “La procedura della Diffida”.<br />

11


1.<br />

PRESSO L’UFFICIO DELLA CAVA<br />

NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE LAVORI<br />

Articolo 6, primo comma del D.P.R. 128/59 (così come modificati dall’art. 20, comma<br />

1 del D.Lgs. 624/96).<br />

Il titolare deve nominare un direttore responsabi<strong>le</strong> dei lavori in possesso del<strong>le</strong> capacità<br />

e del<strong>le</strong> competenze necessarie all’esercizio di ta<strong>le</strong> incarico, sotto la cui responsabilità<br />

ricadono costantemente i luoghi di lavoro (ingegnere, <strong>per</strong>ito minerario,<br />

geologo, abilitati all’esercizio della professione, oppure qualsiasi <strong>per</strong>sona che <strong>alla</strong> data di entrata<br />

in vigore del D. Lgs. 624/1996 esercitava tali funzioni da almeno due anni, purché il<br />

loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari <strong>per</strong> tecniche<br />

di coltivazione).<br />

Spetta al direttore responsabi<strong>le</strong> l’obbligo di osservare e far osservare <strong>le</strong> disposizioni<br />

normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei<br />

lavoratori.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione è<br />

quella prevista dall’articolo 681, del D.P.R. 128/59 a carico del titolare (arresto da due a quattro mesi o<br />

ammenda da E 1.549,37 - 10.329,14).<br />

12


NOMINA SORVEGLIANTE LUOGHI DI LAVORO<br />

Articolo 7, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 624/96 –<br />

Il datore di lavoro designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti<br />

lavoratori.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione è<br />

quella prevista dall’articolo 104, comma 3/b del D. Lgs. 624/96 a carico del datore di lavoro ed il dirigente<br />

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da E 516,46 – 2.582,28).<br />

Articolo 20, comma 5 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all’atto della denuncia<br />

di esercizio, i sorveglianti in possesso della capacità e del<strong>le</strong> competenze necessarie.<br />

I sorveglianti sottoscrivono il DSS (articolo 20 comma 6).<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione è<br />

quella prevista dall’articolo 104, comma 2, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 624/96 a carico del titolare (arresto da<br />

due a quattro mesi o ammenda da E 516,46 – 2.582,28).<br />

VARIAZIONE TEMPORANEA DEL SORVEGLIANTE<br />

Articolo 25, comma 2 del D.P.R. 128/59 –<br />

Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono<br />

soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del<br />

direttore responsabi<strong>le</strong>.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

PREPOSTO<br />

Articolo 19, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1.I preposti devono:<br />

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro<br />

obblighi di <strong>le</strong>gge, nonché del<strong>le</strong> disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza<br />

sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione col<strong>le</strong>ttivi e dei dispositivi di<br />

protezione individua<strong>le</strong> messi a loro disposizione e, in caso di <strong>per</strong>sistenza della<br />

inosservanza, informare i loro su<strong>per</strong>iori diretti;<br />

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni<br />

accedano al<strong>le</strong> zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;<br />

c) richiedere l’osservanza del<strong>le</strong> misure <strong>per</strong> il controllo del<strong>le</strong> situazioni di rischio in<br />

caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di <strong>per</strong>icolo grave,<br />

immediato e inevitabi<strong>le</strong>, abbandonino il posto di lavoro e la zona <strong>per</strong>icolosa;<br />

d)informare il più presto possibi<strong>le</strong> i lavoratori esposti al rischio di un <strong>per</strong>icolo<br />

grave e immediato circa il rischio stesso e <strong>le</strong> disposizioni prese o da prendere in<br />

materia di protezione;<br />

13


e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di<br />

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui <strong>per</strong>siste un <strong>per</strong>icolo<br />

grave e immediato;<br />

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia <strong>le</strong> deficienze<br />

dei mezzi e del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individua<strong>le</strong>,<br />

sia ogni altra condizione di <strong>per</strong>icolo che si verifiche durante il lavoro,<br />

del<strong>le</strong> quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;<br />

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37<br />

del D.Lgs. 81/08.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94 <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere a), b), c), d),<br />

ed f), mentre <strong>per</strong> la <strong>le</strong>ttera g) si applica la procedura dell’art. 162 del C.P.<br />

Le sanzioni a carico del preposto sono quel<strong>le</strong> previste dall’articolo 56 del D.Lgs. 81/08 e precisamente:<br />

a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da E 500,00 – 2.000,00 <strong>per</strong> la violazione del<strong>le</strong><br />

<strong>le</strong>ttere a), e) ed f);<br />

b) con l’arresto sino ad un mese o con l’ammenda da E 300,00 – 900,00 <strong>per</strong> la violazione del<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere<br />

b), c) ed d);<br />

c) con l’ammenda da E 300,00 – 900,00 <strong>per</strong> la violazione del<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere g).<br />

DENUNCIA DI ESERCIZIO<br />

Articolo 24, primo comma del D.P.R. 128/59, (così come modificato dall’art.20, comma 11<br />

del D.Lgs. 624/96) –<br />

I lavori che hanno luogo nel<strong>le</strong> attività estrattive devono essere denunciati all’Autorità<br />

di Vigilanza competente almeno otto giorni prima dell’inizio o della ripresa<br />

degli stessi .<br />

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con <strong>le</strong>ttera raccomandata con<br />

avviso di ricevimento e deve indicare, <strong>per</strong> ogni luogo di lavoro:<br />

a) gli estremi del titolo minerario o dell’autorizzazione di cava;<br />

b) l’ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo a<strong>per</strong>to o in sotterraneo;<br />

c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabi<strong>le</strong>;<br />

d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, <strong>per</strong> ciascun turno;<br />

Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il <strong>le</strong>ga<strong>le</strong> rappresentante.<br />

Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o e<strong>le</strong>ggere un domicilio specia<strong>le</strong>.<br />

Le qualifiche attribuite al <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> direttivo e sorvegliante del<strong>le</strong> <strong>cave</strong> devono risultare<br />

accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all’atto di denuncia<br />

(art. 29 del D.P.R. n. 128/59)<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione è<br />

quella prevista dall’articolo 681 del D.P.R. 128/59 a carico del titolare, così come modificato dal D. Lgs.<br />

758/94, (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 1.549,37 – 10.329,14).<br />

All’atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare al<strong>le</strong>ga il DSS relativo<br />

all’attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma<br />

di coltivazione.<br />

14


Il direttore responsabi<strong>le</strong> ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia<br />

di esercizio di avere piena conoscenza del DSS (articolo 18, comma 2 del<br />

D.Lgs. 624/96).<br />

VARIAZIONE DENUNCIA DI ESERCIZIO<br />

Articolo 25, comma 1 del D.P.R. 128/59 –<br />

Le variazioni che si verificano <strong>per</strong> il direttore responsabi<strong>le</strong> e <strong>per</strong> i sorveglianti<br />

debbono essere denunciate entro 8 giorni all’Autorità di Vigilanza competente.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

TRASMISSIONE DENUNCIA DI ESERCIZIO O VARIAZIONE AI COMUNI<br />

Articolo 28, comma 1 del D.P.R. 128/59 –<br />

Per <strong>le</strong> attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio<br />

di cui all’articolo 24 e <strong>le</strong> eventuali variazioni di cui all’articolo 25 del D.P.R.<br />

128/59 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante <strong>le</strong>ttera<br />

raccomandata con avviso di ricevimento.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione è<br />

quella prevista dall’articolo 681 del D.P.R. 128/59 a carico del titolare, così come modificato dal D. Lgs.<br />

758/94, (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 1.549,37 – 10.329,14).<br />

NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE<br />

E PROTEZIONE DAI RISCHI<br />

Articolo 17, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro nomina il responsabi<strong>le</strong> del servizio di prevenzione e protezione<br />

dei rischi in quanto ta<strong>le</strong> attività non è de<strong>le</strong>gabi<strong>le</strong>, salvo il caso previsto dall’art. 34<br />

(svolgimento diretto da parte del datore di lavoro nel<strong>le</strong> ipotesi previste dall’al<strong>le</strong>gato 2 del decreto<br />

in questione).<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro è quella prevista dall’articolo 55, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 81/2008 (arresto<br />

da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 5.000,00 – 15.000,00).<br />

COMUNICAZIONE NOMINA RPP<br />

Articolo 7, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 624/96) –<br />

Il datore di lavoro comunica all’Organo di Vigilanza (ispettorato regiona<strong>le</strong> di polizia<br />

mineraria, ispettorato del lavoro e al<strong>le</strong> unità sanitarie locali) competente <strong>per</strong> materia,<br />

il nominativo della <strong>per</strong>sona designata come responsabi<strong>le</strong> del servizio di prevenzione<br />

e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Ta<strong>le</strong> comunicazione è corredata da<br />

una dichiarazione nella qua<strong>le</strong> si attesti con riferimento al<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone designate:<br />

15


a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;<br />

b) il <strong>per</strong>iodo nel qua<strong>le</strong> tali compiti sono stati svolti;<br />

c) il curriculum professiona<strong>le</strong>.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81. Il Datore di lavoro ed il<br />

dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 104, comma 3, <strong>le</strong>ttera<br />

c) del D. Lgs. 624/96 (da E 516,46 – 3.098,74)<br />

NOMINA MEDICO COMPETENTE<br />

Articolo 18, comma 1 <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:<br />

a) nominare il medico competente <strong>per</strong> l’effettuazione della sorveglianza sanitaria<br />

nei casi previsti dal decreto <strong>le</strong>gislativo n. 81/2008.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera f) del D.Lgs.<br />

81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 3.000,00 – 10.000,000).<br />

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS<br />

Articolo 47, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1 – Il rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza è istituito a livello territoria<strong>le</strong><br />

o di comparto, azienda<strong>le</strong> e di sito produttivo. L’e<strong>le</strong>zione dei rappresentanti<br />

<strong>per</strong> la sicurezza avviene secondo <strong>le</strong> modalità di cui al comma 6 del presente<br />

articolo.<br />

2 – In tutte <strong>le</strong> aziende, o unità produttive, è e<strong>le</strong>tto o designato il rappresentante<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza.<br />

3 – Nel<strong>le</strong> aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza è di norma e<strong>le</strong>tto direttamente<br />

dai lavoratori al loro interno oppure è individuato <strong>per</strong> più aziende nell’ambito<br />

territoria<strong>le</strong> o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art.<br />

48 del D.Lgs. 81/2008.<br />

4 – Nel<strong>le</strong> aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza è e<strong>le</strong>tto o designato dai lavoratori nell’ambito<br />

del<strong>le</strong> rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze,<br />

il rappresentante è e<strong>le</strong>tto dai lavoratori del<strong>le</strong> aziende al loro interno.<br />

5 – Il numero, <strong>le</strong> modalità di designazione o di e<strong>le</strong>zione del rappresentante dei<br />

lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti<br />

<strong>per</strong> l’esp<strong>le</strong>tamento del<strong>le</strong> funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione<br />

col<strong>le</strong>ttiva.<br />

6 – ………………(omissis)……………………….<br />

16


7 – In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:<br />

a) un rappresentante nel<strong>le</strong> aziende ovvero unità produttive sino a<br />

200 lavoratori; b) tre rappresentanti da 201 – 1000 lavoratori; c) sei rappresentanti<br />

nel<strong>le</strong> aziende con oltre 1000 lavoratori…….(omissis)……<br />

8 – Qualora non si proceda al<strong>le</strong> e<strong>le</strong>zioni previste dai comma 3 e 4, <strong>le</strong> funzioni di<br />

rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza territoria<strong>le</strong> (art. 48) e dai rappresentanti<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza di sito produttivo (art.49), salvo diverse<br />

intese tra <strong>le</strong> associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente<br />

più rappresentative sul piano naziona<strong>le</strong>.<br />

ATTRIBUZIONI DEL RLS<br />

Articolo 50, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione col<strong>le</strong>ttiva, il rappresentante<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza:<br />

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono <strong>le</strong> lavorazioni;<br />

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine <strong>alla</strong> valutazione<br />

dei rischi, <strong>alla</strong> individuazione, programmazione, realizzazione e<br />

verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;<br />

c) è consultato sulla designazione del responsabi<strong>le</strong> e degli addetti al servizio<br />

di prevenzione, <strong>alla</strong> attività di prevenzione incendi, al primo soccorso,<br />

<strong>alla</strong> evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;<br />

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.37;<br />

e) riceve <strong>le</strong> informazioni e la documentazione azienda<strong>le</strong> inerente <strong>alla</strong> valutazione<br />

dei rischi e <strong>le</strong> misure di prevenzione relative, …………...........<br />

f) riceve <strong>le</strong> informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;<br />

g) riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista<br />

dall’art. 37;<br />

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione del<strong>le</strong> misure di<br />

prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;<br />

i) formula osservazioni, in occasione di visite e verifiche effettuate dal<strong>le</strong> autorità<br />

competenti, dal<strong>le</strong> quali è, di norma, sentito;<br />

l) partecipa al<strong>le</strong> riunioni <strong>per</strong>iodiche di cui all’art. 35;<br />

m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;<br />

n) avverte il responsabi<strong>le</strong> della azienda dei rischi individuati nel corso della<br />

sua attività;<br />

o) può far ricorso al<strong>le</strong> attività competenti qualora ritenga che <strong>le</strong> misure di<br />

prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai<br />

dirigenti e i mezzi impiegati <strong>per</strong> attuar<strong>le</strong> non siano idonei a garantire la<br />

sicurezza e la salute durante il lavoro.<br />

…………………(omissis)……………………………………………<br />

17


7. L’esercizio del<strong>le</strong> funzioni di rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza è<br />

incompatibi<strong>le</strong> con la nomina di responsabi<strong>le</strong> o addetto al servizio di prevenzione<br />

e protezione.<br />

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO<br />

E DEL DIRIGENTE IN MERITO AL RLS<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera n) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono consentire ai lavoratori di verificare,<br />

mediante il rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza, l’applicazione<br />

del<strong>le</strong> misure di sicurezza e di protezione della salute.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma<br />

4, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 - 3.000,000).<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera o) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono consegnare al rappresentante<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza, su richiesta di questi e <strong>per</strong> l’esp<strong>le</strong>tamento del<strong>le</strong> sue<br />

funzioni, copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) (valutazione dei<br />

rischi),nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi<br />

agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno,<br />

escluso quello dell’evento, … (vedi comma r)<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.<br />

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma<br />

4, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 - 3.000,00).<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera p) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo <strong>le</strong><br />

attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono consegnare al rappresentante dei lavoratori<br />

<strong>per</strong> la sicurezza, su richiesta di questi e <strong>per</strong> l’esp<strong>le</strong>tamento del<strong>le</strong> sue funzioni,<br />

copia del documento di cui all’art. 26, comma 3 (valutazione dei rischi coordinato).<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma<br />

4, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 - 3.000,00).<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera s) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono consultare il rappresentante<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza nell’ipotesi di cui all’art. 50 sopradetto.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

La sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4,<br />

<strong>le</strong>ttera n) del D. Lgs.81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da E 1.000,00 - 3.000,00).<br />

18


Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera aa) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all’INAIL<br />

i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

La sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4,<br />

<strong>le</strong>ttera o) del D. Lgs. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria di E 500,00).<br />

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Articolo 31, del D. Lgs. 81/2008 -<br />

1. Salvo quanto previsto dall’art. 34, il datore di lavoro organizza il servizio di<br />

prevenzione e protezione all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva,<br />

o incarica <strong>per</strong>sone o servizi esterni costituiti anche presso <strong>le</strong> associazioni<br />

dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo <strong>le</strong> rego<strong>le</strong> di cui<br />

al presente articolo.<br />

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono<br />

possedere <strong>le</strong> capacità e i requisiti professionali di cui all’art. 32, devono<br />

essere in numero sufficiente rispetto al<strong>le</strong> caratteristiche dell’azienda e disporre<br />

di mezzi e di tempo adeguati <strong>per</strong> lo svolgimento dei compiti loro assegnati.<br />

Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta<br />

nell’esp<strong>le</strong>tamento del proprio incarico.<br />

3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avva<strong>le</strong>rsi<br />

di <strong>per</strong>sone esterne <strong>alla</strong> azienda in possesso del<strong>le</strong> conoscenze professionali<br />

necessarie, <strong>per</strong> integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e<br />

protezione del servizio.<br />

4. Il ricorso a <strong>per</strong>sone esterne o a servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti<br />

che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in<br />

possesso dei requisiti di cui all’art. 32.<br />

5. Ove il datore di lavoro ricorra a <strong>per</strong>sona o servizi esterni non è <strong>per</strong> questo esonerato<br />

d<strong>alla</strong> propria responsabilità in materia.<br />

6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda,<br />

ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti<br />

casi:<br />

a) … (omissis)……….<br />

…… (omissis)……….<br />

f) nel<strong>le</strong> industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;<br />

…… (omissis)……….<br />

7. Nell’ipotesi di cui al comma 6 il responsabi<strong>le</strong> del servizio di prevenzione e<br />

protezione deve essere interno.<br />

19


8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese,<br />

può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione…(omissis)………..<br />

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del SPP<br />

Articolo 32, del D. Lgs. 81/2008 –<br />

1. La capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti al servizio<br />

di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati<br />

<strong>alla</strong> natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi al<strong>le</strong> attività lavorative.<br />

2. Per lo svolgimento del<strong>le</strong> funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è<br />

necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma<br />

di istruzione secondaria su<strong>per</strong>iore nonché di un attestato di frequenza, con<br />

verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati <strong>alla</strong> natura<br />

dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi al<strong>le</strong> attività lavorative.<br />

Per lo svolgimento della funzione di responsabi<strong>le</strong> del servizio di prevenzione<br />

e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente capoverso, è necessario<br />

possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento,<br />

a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi,<br />

anche di natura ergonomia e da stress lavoro-correlato di organizzazione<br />

e gestione del<strong>le</strong> attività tecnico amministrative e di tecniche di<br />

comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.<br />

I corsi di cui ai <strong>per</strong>iodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto<br />

dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza <strong>per</strong>manente<br />

<strong>per</strong> i rapporti tra lo Stato, <strong>le</strong> regioni e <strong>le</strong> province autonome di Trento<br />

e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficia<strong>le</strong> n.37 del 14 febbraio 2006, e<br />

successive modificazioni.<br />

3. Possono altresì svolgere <strong>le</strong> funzioni di responsabi<strong>le</strong> o addetto coloro che, pur<br />

non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino<br />

di aver svolto una del<strong>le</strong> funzioni richiamate professionalmente o al<strong>le</strong> dipendenze<br />

di un datore di lavoro, almeno da sei mesi <strong>alla</strong> data del 13 agosto<br />

2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di<br />

cui al comma 2.<br />

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dal<strong>le</strong> Regioni e dal<strong>le</strong><br />

Province Autonome di Trento e Bolzano, dal<strong>le</strong> Università, dall’ISPELS. Dall’INAIL,<br />

o dall’IPSEMA <strong>per</strong> la parte di relativa competenza, dal Corpo Naziona<strong>le</strong><br />

dei Vigili del Fuoco, dall’amministrazione della Difesa, d<strong>alla</strong> Scuola<br />

Su<strong>per</strong>iore della Pubblica Amministrazione e dal<strong>le</strong> altre Scuo<strong>le</strong> su<strong>per</strong>iori del<strong>le</strong><br />

singo<strong>le</strong> amministrazioni, dal<strong>le</strong> associazioni sindacali dei datori di lavoro o<br />

dei lavoratori o dagli organismi paritetici, ……….(omissis)…………<br />

20


5. Coloro che sono in possesso di laurea in una del<strong>le</strong> seguenti classi: L7, L8, L9,<br />

L17, L23, di cui al decreto del Ministero dell’Università e della ricerca in data<br />

16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. della G.U n. 155 del 6 luglio 2007, o nel<strong>le</strong><br />

classi 8,9,10 e 4 di cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca<br />

scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O della G.U.<br />

n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministero<br />

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 apri<strong>le</strong> 2001,<br />

pubblicato nel S.O. <strong>alla</strong> G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree<br />

riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati<br />

d<strong>alla</strong> frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo <strong>per</strong>iodo……………(omissis)……………...<br />

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti<br />

a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo<br />

Stato - Regioni di cui al comma 2. E’ fatto salvo quanto previsto all’art.<br />

34 del D.Lgs. 81/2008.<br />

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento del<strong>le</strong> attività di formazione<br />

di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio<br />

interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2,<br />

comma 1, <strong>le</strong>ttera i), del decreto <strong>le</strong>gislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive<br />

modificazioni………………………………………….<br />

Compiti del servizio di prevenzione e protezione<br />

Articolo 33, del D. Lgs. 81/2008 .<br />

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:<br />

a) all’individuazione dei fattori di rischio, <strong>alla</strong> valutazione dei rischi e <strong>alla</strong><br />

individuazione del<strong>le</strong> misure <strong>per</strong> la sicurezza e la salubrità degli ambienti<br />

di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica<br />

conoscenza dell’organizzazione azienda<strong>le</strong>;<br />

b) ad elaborare, <strong>per</strong> quanto di competenza, <strong>le</strong> misure preventive e protettive<br />

di cui all’art.28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;<br />

c) ad elaborare <strong>le</strong> procedure di sicurezza <strong>per</strong> <strong>le</strong> varie attività aziendali;<br />

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;<br />

e) a partecipare al<strong>le</strong> consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza<br />

sul lavoro, nonché <strong>alla</strong> riunione <strong>per</strong>iodica di cui all’art. 35;<br />

f) a fornire ai lavoratori <strong>le</strong> informazioni di cui all’art. 36 (sui rischi, procedure,<br />

sui nominativi dei responsabili SPP, ecc.);<br />

2. I componenti del SPP sono tenuti al segreto professiona<strong>le</strong> in ordine ai processi<br />

lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio del<strong>le</strong> loro funzioni.<br />

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.<br />

21


Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro<br />

dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi<br />

Articolo 34, del D. Lgs. 81/2008 .<br />

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP dai rischi,<br />

di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione<br />

nel<strong>le</strong> ipotesi previste nell’al<strong>le</strong>gato 2, dandone preventiva informazione al<br />

rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza ed al<strong>le</strong> condizioni di cui ai<br />

comma successivi.<br />

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve<br />

frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48<br />

ore, adeguati <strong>alla</strong> natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi al<strong>le</strong><br />

attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e del<strong>le</strong> articolazioni definiti mediante<br />

accordo in sede di Conferenza <strong>per</strong>manente <strong>per</strong> i rapporti tra lo Stato,<br />

<strong>le</strong> Regioni e <strong>le</strong> Province autonome di Trento e Bolzano, entro il termine di dodici<br />

mesi dall’entrata in vigore del presente decreto <strong>le</strong>gislativo. Fino <strong>alla</strong> pubblicazione<br />

dell’accordo di cui al <strong>per</strong>iodo precedente conserva validità la<br />

formazione effettuata ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeria<strong>le</strong> 16 gennaio<br />

1997, il ……….…(omissis)………………..<br />

Per l’infrazione ai comma 1 e 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4,<br />

<strong>le</strong>ttera d) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 1.500,00 - 6.000,00).<br />

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a<br />

frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo<br />

di cui al precedente comma…………..(omissis)………………………..<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> comma si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera a) del D.<br />

Lgs.81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 - 3.000,00).<br />

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente in merito al SPP<br />

e al medico competente<br />

Articolo 18, comma 2, del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro fornisce al SPP ed al medico competente informazioni in merito a:<br />

a) la natura dei rischi;<br />

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione del<strong>le</strong> misure<br />

preventive e protettive;<br />

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;<br />

d) i dati di cui al comma 1, <strong>le</strong>ttera r) (dati relativi agli infortuni), e quelli relativi al<strong>le</strong><br />

malattie professionali.<br />

22


e) I provvedimenti adottati dagli Organi di Vigilanza.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera b) del D.Lgs.<br />

81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 5.000,00).<br />

MEDICO COMPETENTE<br />

Titoli e requisiti del Medico Competente<br />

Articolo 38, del D. Lgs. 81/2008 .<br />

1. Per svolgere <strong>le</strong> funzioni di medico competente è necessario possedere uno<br />

dei seguenti titoli o requisiti:<br />

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori<br />

e psicotecnica;<br />

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori<br />

e psicotecnica o in tossicologia industria<strong>le</strong> o in igiene industria<strong>le</strong> o in fisiologia<br />

e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;<br />

c) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 277/1991;<br />

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina <strong>le</strong>ga<strong>le</strong>.<br />

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, <strong>le</strong>ttera d), sono tenuti a frequentare<br />

appositi <strong>per</strong>corsi formativi universitari da definire con apposito<br />

decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero<br />

della salute. I soggetti di cui al precedente <strong>per</strong>iodo i quali, <strong>alla</strong> data di<br />

entrata in vigore del presente decreto, svolgano <strong>le</strong> attività di medico competente<br />

o dimostrino di aver svolto ta<strong>le</strong> attività <strong>per</strong> almeno un anno nell’arco<br />

dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto <strong>le</strong>gislativo,<br />

sono abilitati a svolgere <strong>le</strong> medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre<br />

<strong>alla</strong> <strong>Regione</strong> attestazione del datore di lavoro comprovante l’esp<strong>le</strong>tamento<br />

di ta<strong>le</strong> attività.<br />

3. Per lo svolgimento del<strong>le</strong> funzioni di medico competente è altresì necessario<br />

partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del<br />

decreto <strong>le</strong>gislativo n. 229/1999, ……………(omissis)………………<br />

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono<br />

iscritti nell’e<strong>le</strong>nco dei medici competenti istituito presso il Ministero della<br />

salute.<br />

Obblighi del medico competente<br />

Articolo 25, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Il medico competente:<br />

a) collabora con il datore di lavoro e con il SPP <strong>alla</strong> valutazione dei rischi,<br />

anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza<br />

sanitaria ……(omissis)…………..<br />

23


) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 ….(omissis)…………..<br />

c) istituisce, anche tramite l’accesso al<strong>le</strong> cartel<strong>le</strong> sanitarie e di rischio, di cui<br />

<strong>alla</strong> <strong>le</strong>ttera f), aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una<br />

cartella sanitaria e di rischio <strong>per</strong> ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza<br />

sanitaria…………………(omissis)…………….<br />

d) consegna al datore di lavoro, <strong>alla</strong> cessazione dell’incarico la documentazione<br />

sanitaria in suo possesso………(omissis)……………………………..<br />

e) consegna al lavoratore, <strong>alla</strong> cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione<br />

sanitaria in suo possesso e gli fornisce <strong>le</strong> informazioni riguardo<br />

la necessità di conservazione.<br />

f) invia all’ISPELS, esclusivamente <strong>per</strong> via te<strong>le</strong>matica, <strong>le</strong> cartel<strong>le</strong> sanitarie e<br />

di rischio nei casi previsti dal presente decreto <strong>le</strong>gislativo, <strong>alla</strong> cessazione<br />

del rapporto di lavoro, nel rispetto del<strong>le</strong> disposizioni del D.Lgs.<br />

n.196/2003. Il lavoratore interessato può chiedere copia del<strong>le</strong> predette<br />

cartel<strong>le</strong> all’ISPELS anche attraverso il proprio medico di fiducia.<br />

g) fornisce informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria<br />

cui sono sottoposti………….(omissis)…………..……………………<br />

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria<br />

di cui all’art. 41e, a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione<br />

sanitaria.<br />

i) comunica <strong>per</strong> iscritto, in occasione del<strong>le</strong> riunioni di cui all’articolo 35 (<strong>per</strong>iodica)<br />

al datore di lavoro, al responsabi<strong>le</strong> del SPP, ai rappresentanti dei<br />

lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza, i risultati anonimi col<strong>le</strong>ttivi della sorveglianza<br />

sanitaria ………(omissis)…………..…..<br />

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa<br />

che stabilisce in base <strong>alla</strong> valutazione dei rischi;… (omissis)…….<br />

m) partecipa <strong>alla</strong> programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori<br />

i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione<br />

del rischio e della sorveglianza sanitaria.<br />

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di<br />

cui all’art.38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi d<strong>alla</strong><br />

data di entrata in vigore del presente decreto.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94, <strong>per</strong> la violazione del comma<br />

1, <strong>le</strong>ttere b), c), d), e), f, g) e l), mentre <strong>per</strong> la violazione del comma 1, <strong>le</strong>ttere h), i) e m) si applica la procedura<br />

di cui <strong>alla</strong> <strong>le</strong>gge 689/81.<br />

Le relative sanzioni a carico del medico competente sono quel<strong>le</strong> previste dall’articolo 58, del D. Lgs.<br />

81/2008 e precisamente:<br />

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da E 500,00 - 2.500,00 <strong>per</strong> la violazione del comma<br />

1, <strong>le</strong>ttere d) e) e f);<br />

b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da E 1.000,00 - 4.500,00 <strong>per</strong> la violazione del<br />

comma 1, <strong>le</strong>ttere b) c) e g);<br />

c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da E 1.000,00 - 5.000,00 <strong>per</strong> la violazione del comma<br />

1, <strong>le</strong>ttere l);<br />

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da E 1.000,00 - 3.000,00 <strong>per</strong> la violazione del comma<br />

1, <strong>le</strong>ttere h) i) e m).<br />

24


Sorveglianza sanitaria<br />

Articolo 41 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:<br />

a) nei casi previsti d<strong>alla</strong> normativa vigente, dal<strong>le</strong> direttive europee, nonché<br />

dal<strong>le</strong> indicazioni fornite d<strong>alla</strong> Commissione consultiva <strong>per</strong>manente <strong>per</strong><br />

la sicurezza e salute sul lavoro (art.6)<br />

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico<br />

competente correlata ai rischi lavorativi;<br />

1. La sorveglianza sanitaria comprende:<br />

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni<br />

al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità<br />

<strong>alla</strong> mansione specifica;<br />

b) visita medica <strong>per</strong>iodica <strong>per</strong> controllare lo stato di salute dei lavoratori ed<br />

esprimere il giudizio di idoneità <strong>alla</strong> mansione specifica. La <strong>per</strong>iodicità di<br />

tali accertamenti, qualora non prevista d<strong>alla</strong> relativa normativa, viene<br />

stabilita di norma, in una volta all’anno. Ta<strong>le</strong> <strong>per</strong>iodicità può assumere cadenza<br />

diversa, stabilita dal medico competente, in funzione della valutazione<br />

del rischio. L’Organo di Vigilanza, con provvedimento motivato,<br />

può disporre contenuti e <strong>per</strong>iodicità della sorveglianza sanitaria differenti<br />

rispetto a quelli indicati dal medico competente;<br />

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico<br />

competente correlata ai rischi professionali o al<strong>le</strong> sue condizioni di salute,<br />

suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta,<br />

al fine di esprimere il giudizio di idoneità <strong>alla</strong> mansione specifica;<br />

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare<br />

l’idoneità <strong>alla</strong> mansione specifica;<br />

e) visita medica <strong>alla</strong> cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti d<strong>alla</strong><br />

normativa vigente.<br />

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:<br />

a) in fase preassuntiva;<br />

b) <strong>per</strong> accertare stati di gravidanza;<br />

c) negli altri casi vietati d<strong>alla</strong> normativa vigente.<br />

4. ……(omissis)……………………………………………………………………<br />

5. Gli esiti della visita medica devono essere al<strong>le</strong>gati <strong>alla</strong> cartella sanitaria e di<br />

rischio di cui all’art. 25, comma 1, <strong>le</strong>ttera c), secondo i requisiti minimi contenuti<br />

nell’al<strong>le</strong>gato 3° e predisposta su formato cartaceo o informatizzato,<br />

secondo quanto previsto dall’art. 53.<br />

6. Il medico competente, sulla base del<strong>le</strong> risultanze del<strong>le</strong> visite mediche di cui<br />

al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi <strong>alla</strong> mansione specifica:<br />

a) idoneità;<br />

b) idoneità parzia<strong>le</strong>, temporanea o <strong>per</strong>manente, con prescrizioni o limitazioni;<br />

c) inidoneità temporanea;<br />

d) inidoneità <strong>per</strong>manente.<br />

25


7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati<br />

i limiti temporali di validità.<br />

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa <strong>per</strong> iscritto il<br />

datore di lavoro.<br />

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta<br />

giorni d<strong>alla</strong> data di comunicazione del giudizio medesimo, all’Organo di Vigilanza<br />

territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori<br />

accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.<br />

Per l’infrazione al comma 5 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81. La relativa<br />

sanzione a carico del medico competente è quella prevista dall’articolo 58, comma d, del D. Lgs. 81/2008<br />

(la sanzione amministrativa pecuniaria da E 1.000,00 - 3.000,00).<br />

Articolo 15, comma 1 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori <strong>per</strong> i quali la valutazione<br />

dei rischi abbia evidenziato un rischio <strong>per</strong> la salute.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di cui al D.Lgs. 758/94. La sanzione prevista a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all’articolo 104, comma 3, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs.<br />

624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 1.549,37 – 4.131,66).<br />

Obblighi del datore di lavoro<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera g) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite devono, richiedere al medico competente<br />

l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto n. 81/2008.<br />

Per l’infrazione al comma gi) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera<br />

a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 - 3.000,00).<br />

VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />

Documento di valutazione dei rischi - DSS<br />

Articolo 17, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008<br />

Il datore di lavoro effettua la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione<br />

del documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08; ta<strong>le</strong> attività non può<br />

essere de<strong>le</strong>gata.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro è quella prevista dall’articolo 55, comma 1, <strong>le</strong>ttera a), del D. Lgs.81/2008 (arresto<br />

da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 5.000,00 - 15.000,00.<br />

Se la violazione è commessa nel<strong>le</strong> industrie estrattive con oltre 50 lavoratori si applica la pena dell’arresto<br />

da sei mesi ad un anno e sei mesi).<br />

26


Oggetto della valutazione dei rischi<br />

Articolo 28, comma 1 del D. Lgs. 81/2008<br />

La valutazione dei rischi, anche nella scelta del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro e del<strong>le</strong> sostanze<br />

e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di<br />

lavoro, deve riguardare tutti i rischi <strong>per</strong> la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi<br />

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,<br />

…(omissis)………..<br />

Contenuti del Documento di valutazione dei rischi<br />

Articolo 28 comma 2 del D. Lgs. 81/2008<br />

Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere:<br />

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi <strong>per</strong> la sicurezza e la salute<br />

durante l’attività lavorativa, nella qua<strong>le</strong> siano specificati i criteri adottati <strong>per</strong><br />

la valutazione stessa;<br />

b) l’indicazione del<strong>le</strong> misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi<br />

di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di<br />

cui all’articolo 17, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) dell’indicato decreto 81/2008;<br />

c) il programma del<strong>le</strong> misure ritenute opportune <strong>per</strong> garantire il miglioramento<br />

nel tempo dei livelli di sicurezza;<br />

d) l’individuazione del<strong>le</strong> procedure <strong>per</strong> l’attuazione del<strong>le</strong> misure da realizzare,<br />

nonché dei ruoli dell’organizzazione azienda<strong>le</strong> che vi debbono provvedere,<br />

a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate<br />

competenze e poteri;<br />

e) l’indicazione del nominativo del responsabi<strong>le</strong> del servizio di prevenzione e<br />

protezione, del rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza o di quello territoria<strong>le</strong><br />

e del medico competente che ha partecipato <strong>alla</strong> valutazione del rischio;<br />

f) l’individuazione del<strong>le</strong> mansioni che eventualmente espongono i lavoratori<br />

a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professiona<strong>le</strong>, specifica<br />

es<strong>per</strong>ienza, adeguata formazione e addestramento.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. In particolare il datore di<br />

lavoro che adotta il DSS in assenza degli e<strong>le</strong>menti di cui al<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere a), b), d) ed f) del comma 2, è punito<br />

con la sanzione prevista dall’articolo 55, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs.n. 81/2008 (arresto da quattro a<br />

otto mesi o con l’ammenda da E 5.000,00 - 15.000,00).<br />

Se la violazione è commessa nel<strong>le</strong> industrie estrattive con oltre 50 lavoratori si applica la pena dell’arresto<br />

da sei mesi ad un anno e sei mesi).<br />

Se il DSS viene adottato in assenza degli e<strong>le</strong>menti di cui al<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere c) ed e) del comma 2, si applica la procedura<br />

di cui all’art. 162 del C.P.<br />

Il datore di lavoro è punito con la sanzione prevista dall’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 (ammenda<br />

da E 3.000,00 - 9.000,00).<br />

27


Articolo 10, comma 1-2, del D. Lgs. 624/96.<br />

Il DSS di cui all’articolo 6, e quello di cui all’articolo 9, devono contenere la valutazione<br />

dei rischi <strong>per</strong> la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’attività<br />

svolta e la conseguente individuazione del<strong>le</strong> misure e modalità o<strong>per</strong>ative, indicando<br />

in particolare <strong>le</strong> soluzioni adottate, o l’assenza di rischio, <strong>per</strong> ciascuno dei seguenti<br />

e<strong>le</strong>menti:<br />

a) protezione contro gli incendi, <strong>le</strong> esplosioni e <strong>le</strong> atmosfere esplosive o nocive;<br />

b) mezzi di evacuazione e salvataggio;<br />

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di <strong>alla</strong>rme;<br />

d) sorveglianza sanitaria;<br />

e) programma <strong>per</strong> l’ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature,<br />

della strumentazione e degli impianti meccanici, e<strong>le</strong>ttrici ed<br />

e<strong>le</strong>ttromeccanici;<br />

f) manutenzione del materia<strong>le</strong> di sicurezza;<br />

g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;<br />

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;<br />

i) esercitazioni di sicurezza;<br />

l) aree di deposito;<br />

m) stabilità dei fronti;<br />

n) armature di sostegno;<br />

o) modalità della ventilazione;<br />

p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di<br />

irruzioni di acqua;<br />

q) evacuazione del <strong>per</strong>sona<strong>le</strong>;<br />

r) organizzazione del servizio di salvataggio;<br />

s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza <strong>per</strong> prevenire rischi di eruzione<br />

dei pozzi, misure di controllo del fango di <strong>per</strong>forazione e misure di<br />

emergenza in caso di eruzioni;<br />

t) dispositivi di sicurezza e caute<strong>le</strong> o<strong>per</strong>ative in <strong>per</strong>forazione con fluidi diversi<br />

dal fango;<br />

u) impiego dell’uso di esplosivo;<br />

v) eventua<strong>le</strong> programma di attività simultanee;<br />

z) criteri <strong>per</strong> l’addestramento in caso di emergenza;<br />

aa) misure specifiche <strong>per</strong> impianti modulari;<br />

bb) comandi a distanza in caso di emergenza;<br />

cc) indicazione dei punti sicuri di raduno;<br />

dd)disponibilità della camera i<strong>per</strong>barica;<br />

ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.<br />

Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:<br />

a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;<br />

b) consultazione del rappresentante <strong>per</strong> la sicurezza.<br />

28


Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi – Rielaborazione del DSS<br />

Articolo 29 del D. Lgs. 81/2008<br />

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il DSS in collaborazione<br />

con il responsabi<strong>le</strong> del servizio di prevenzione e protezione e<br />

quando previsto con il medico competente (art.41 del D.Lgs. 81/2008).<br />

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza.<br />

3. La valutazione ed il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,<br />

nel rispetto del<strong>le</strong> modalità di cui al comma 1 e 2 in occasione di modifiche<br />

del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative<br />

ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di<br />

evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di<br />

infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano<br />

la necessità. A seguito di ta<strong>le</strong> rielaborazione, <strong>le</strong> misure di prevenzione<br />

devono essere aggiornate.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui all’art. 162 del C.P Il datore di lavoro che non<br />

redige il DSS secondo <strong>le</strong> modalità di cui ai comma 1,2 e 3 sopradetti è punito con la sanzione prevista dall’articolo<br />

55, comma 3 del D. Lgs.n.81/2008 (ammenda da E 3.000,00 - 9.000,00).<br />

Aggiornamento del<strong>le</strong> misure di prevenzione<br />

Articolo 18, comma z del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono aggiornare <strong>le</strong> misure di prevenzione<br />

in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno ri<strong>le</strong>vanza<br />

ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ……(omissis)……...<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro è quella prevista dall’articolo 55, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto<br />

da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 5.000,00 - 15.000,00).<br />

Verifica <strong>per</strong>iodica assenza di rischio<br />

Articolo 18 comma q del D. Lgs. 81/2008<br />

Il datore di lavoro deve prendere appropriati provvedimenti <strong>per</strong> evitare che <strong>le</strong> misure<br />

tecniche adottate possano causare rischi <strong>per</strong> la salute della popolazione o deteriorare<br />

l’ambiente esterno verificando <strong>per</strong>iodicamente la <strong>per</strong>durante assenza di<br />

rischio.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro è quella prevista dall’articolo 55, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto<br />

da quattro a otto mesi o con l’ammenda da € 5.000,00 - 15.000,00) .<br />

29


Conservazione del documento di valutazione dei rischi<br />

presso gli Uffici dell’azienda<br />

Articolo 29 comma 4 del D. Lgs. 81/2008 .<br />

Il documento di cui all’art. 17, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) (documento valutazione dei rischi) e<br />

quello di cui all’articolo 26, comma 3 (DSS coordinato sempre del D.Lgs. 81/2008), devono<br />

essere custoditi presso l’unità produttiva <strong>alla</strong> qua<strong>le</strong> si riferisce la valutazione dei rischi.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e il dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera h) del D. Lgs.<br />

81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da E 2.500,00 - 10.000,00).<br />

Trasmissione DSS all’Autorità di Vigilanza<br />

Articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Il datore di lavoro trasmette all’Autorità di Vigilanza, il DSS prima dell’inizio dell’attività,<br />

nonché gli aggiornamenti dello stesso.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni ai comma sopraindicati è prevista la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione prevista<br />

a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 104, comma 3/b del D. Lgs. 624/96 (arresto<br />

da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 516,46 – 2.582,28).<br />

Contratti d’appalto, d’o<strong>per</strong>a o di somministrazione<br />

Articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 –<br />

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice<br />

o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola<br />

unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo<br />

dell’azienda medesima:<br />

a) verifica, con <strong>le</strong> modalità previste dal decreto di cui all’art.6, comma 8, <strong>le</strong>ttera<br />

g) del D.Lgs. 81/2008 (decreto di qualificazione del<strong>le</strong> imprese) l’idoneità<br />

tecnico professiona<strong>le</strong> del<strong>le</strong> imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi<br />

in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’o<strong>per</strong>a<br />

o di somministrazione. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al <strong>per</strong>iodo<br />

che precede, la verifica è eseguita attraverso <strong>le</strong> seguenti modalità:<br />

1) acquisizione del certificato di iscrizione <strong>alla</strong> Camera di Commercio<br />

Industria e Artigianato;<br />

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei<br />

lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico<br />

professiona<strong>le</strong>, ai sensi dell’art.47 del testo unico del<strong>le</strong> disposizioni<br />

<strong>le</strong>gislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,<br />

di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre<br />

2000, n. 445;<br />

30


) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici<br />

esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad o<strong>per</strong>are e sul<strong>le</strong> misure di<br />

prevenzione e di emergenza adottate in relazione <strong>alla</strong> propria attività.<br />

Per la violazione all’ articolo 26, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. Il<br />

datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, ai sensi dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 81/2008<br />

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 5.000,00).<br />

Per la violazione all’ articolo 26, comma 1 ….(si presume <strong>le</strong>ttera a) si applica la procedura di cui al D. Lgs.<br />

758/94. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, ai sensi dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera d) del<br />

D.Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 1.500,00 - 6.000,00).<br />

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:<br />

a) coo<strong>per</strong>ano all’attuazione del<strong>le</strong> misure di prevenzione e protezione dai rischi<br />

sul lavoro sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;<br />

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono<br />

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare<br />

rischi dovuti al<strong>le</strong> interferenze tra i lavori del<strong>le</strong> diverse imprese coinvolte<br />

nell’esecuzione dell’o<strong>per</strong>a comp<strong>le</strong>ssiva……………….……………<br />

Per la violazione all’ articolo 26, comma 2, <strong>le</strong>ttera a) e <strong>le</strong>ttera b) si applica la procedura di cui al D. Lgs.<br />

758/94. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, ai sensi dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera d) del D.<br />

Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 1.500,00 - 6.000,00) .<br />

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto, e di somministrazione, (omissis)......<br />

Devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’art.<br />

1418 del C.C., i costi relativi <strong>alla</strong> sicurezza del lavoro con particolare<br />

riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.<br />

DSS Coordinato<br />

Articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 –<br />

Il datore di lavoro committente promuove la coo<strong>per</strong>azione ed il coordinamento di<br />

cui all’art. 26, comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi<br />

che indichi <strong>le</strong> misure adottate <strong>per</strong> eliminare interferenze o, ove ciò non è possibi<strong>le</strong>,<br />

ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ta<strong>le</strong> documento è al<strong>le</strong>gato al contratto di<br />

appalto o di o<strong>per</strong>a. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora<br />

in corso <strong>alla</strong> data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente <strong>per</strong>iodo<br />

deve essere al<strong>le</strong>gato entro ta<strong>le</strong> ultima data. Le disposizioni del presente comma non<br />

si applicano ai rischi specifici propri dell’attività del<strong>le</strong> imprese appaltatrici o dei singoli<br />

lavoratori autonomi.<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera o) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono elaborare il documento di cui<br />

all’art. 26, comma 3, e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori<br />

<strong>per</strong> la sicurezza, su richiesta di questi.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera a) del D.Lgs.<br />

81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 - 3.000,00).<br />

31


Articolo 9, del D. Lgs. 624/96 –<br />

1. In caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese<br />

appaltatrici, o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo<br />

di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese …………………………<br />

2. Nei casi di cui al comma 1:<br />

a) ciascun appaltatore trasmette al titolare, in relazione <strong>alla</strong> natura dell’attività<br />

dell’azienda………………. la valutazione dei rischi <strong>per</strong> la sicurezza<br />

e <strong>per</strong> la salute dei lavoratori…………;<br />

b) il titolare valuta <strong>le</strong> documentazioni di cui <strong>alla</strong> <strong>le</strong>ttera a), i rischi derivanti<br />

dal comp<strong>le</strong>sso del<strong>le</strong> attività e <strong>le</strong> relative misure di prevenzione e di protezione,<br />

e predispone un DSS coordinato, contenente <strong>le</strong> indicazioni previste<br />

dall’art. 10, del D.Lgs. 624/96, nel qua<strong>le</strong> sono i specificati l’obiettivo,<br />

<strong>le</strong> misure e <strong>le</strong> modalità di attuazione del coordinamento;<br />

c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti <strong>per</strong> la sicurezza<br />

sottoscrivono il DSS coordinato di cui <strong>alla</strong> <strong>le</strong>ttera b) divenendone<br />

responsabili <strong>per</strong> l’attuazione della parte di specifica competenza.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni ai comma sopraindicati è prevista la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del titolare è quella di cui all’articolo 104, comma 2/b del D. Lgs. 624/96<br />

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 1.549,37 – 4.131,66).<br />

Per su<strong>per</strong>are <strong>le</strong> discordanze che si ri<strong>le</strong>vano tra il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.Lgs. 624/96, relativamente <strong>alla</strong><br />

predisposizione del DSS coordinato, si rimanda <strong>alla</strong> circolare del Ministero dell’Industria, n. 600524 del<br />

26/05/1997 (vedi nota a pag. 90)<br />

Riunione <strong>per</strong>iodica<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera v) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite devono, nel<strong>le</strong> unità produttive<br />

con più di 15 lavoratori convocare la riunione <strong>per</strong>iodica di cui al sotto menzionato<br />

art. 35.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs.<br />

81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 5.000,00).<br />

Articolo 35, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Nel<strong>le</strong> aziende e nel<strong>le</strong> unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il<br />

datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione<br />

dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:<br />

– a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;<br />

– b) il responsabi<strong>le</strong> del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;<br />

– c) il medico competente, ove nominato;<br />

– d) il rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza.<br />

32


2. Nel corso della riunione il datore dei lavori sottopone all’esame dei partecipanti:<br />

– a) il documento di valutazione dei rischi;<br />

– b) l’andamento degli infortuni e del<strong>le</strong> malattie professionali e della sorveglianza<br />

sanitaria;<br />

– c) i criteri di scelta, <strong>le</strong> caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di<br />

protezione individua<strong>le</strong>;<br />

– d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e<br />

dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;<br />

Per l’infrazione al comma 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera<br />

h) del D.Lgs. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da E 2.500,00 - 10.000,00).<br />

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:<br />

– a) codici di comportamento e buona prassi <strong>per</strong> prevenire i rischi di infortuni<br />

e di malattie professionali;<br />

– b) obiettivi di miglioramento della sicurezza comp<strong>le</strong>ssiva sulla base del<strong>le</strong><br />

linee guida <strong>per</strong> un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.<br />

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni<br />

del<strong>le</strong> condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e<br />

l’introduzione di nuove tecnologie che hanno rif<strong>le</strong>ssi sulla sicurezza e salute<br />

dei lavoratori. Nel<strong>le</strong> ipotesi di cui al presente comma, nel<strong>le</strong> unità produttive<br />

che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori<br />

<strong>per</strong> la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.<br />

5. Della riunione deve essere redatto un verba<strong>le</strong> che è a disposizione dei partecipanti<br />

<strong>per</strong> la sua consultazione.<br />

Articolo 8, comma 1 del D. Lgs. 624/96.<br />

Per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti, il datore di lavoro direttamente o tramite<br />

il SPP indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore<br />

di lavoro, il responsabi<strong>le</strong> del SPP, il medico competente ed il rappresentante <strong>per</strong> la<br />

sicurezza dei lavoratori. Nel corso della riunione deve essere esaminato il DSS, comprensivo<br />

dei suoi aggiornamenti.<br />

Il datore di lavoro trasmette all’Organo di Vigilanza il verba<strong>le</strong> della riunione.<br />

33


INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI<br />

Informazione dei lavoratori<br />

Articolo 36 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata<br />

informazione su:<br />

a) sui rischi <strong>per</strong> la sicurezza e la salute sul lavoro connessi all’attività dell’impresa<br />

in genera<strong>le</strong>;<br />

b) sul<strong>le</strong> procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,<br />

l’evacuazione dei luoghi di lavoro;<br />

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare <strong>le</strong> misure di cui agli<br />

articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi) ;<br />

d) sui nominativi del responsabi<strong>le</strong> e degli addetti del servizio di prevenzione<br />

e protezione, e del medico competente.<br />

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una<br />

adeguata informazione:<br />

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, <strong>le</strong> normative<br />

di sicurezza e <strong>le</strong> disposizioni aziendali in materia;<br />

b) sui <strong>per</strong>icoli connessi all’uso del<strong>le</strong> sostanze e dei preparati <strong>per</strong>icolosi sulla<br />

base del<strong>le</strong> schede dei dati di sicurezza previste d<strong>alla</strong> normativa vigente<br />

e del<strong>le</strong> norme di buona tecnica;<br />

c) sul<strong>le</strong> misure e <strong>le</strong> attività di protezione e prevenzione adottate.<br />

Per l’infrazione ai comma 1 e 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4,<br />

<strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 - 3.000,00).<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera i), del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite devono, informare il più presto possibi<strong>le</strong><br />

i lavoratori esposti al rischio di un <strong>per</strong>icolo grave e immediato circa il rischio<br />

stesso e <strong>le</strong> disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.<br />

Per l’infrazione al comma i) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera<br />

a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 - 3.000,00).<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera l), del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite devono, adempiere agli obblighi di<br />

informazione di cui all’art. 36.<br />

Per l’infrazione al comma l) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera<br />

e) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

34


Formazione dei lavoratori<br />

Articolo 37, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, riceva una formazione<br />

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto al<strong>le</strong><br />

conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:<br />

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della<br />

prevenzione azienda<strong>le</strong>, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi<br />

di vigilanza, controllo, assistenza;<br />

b) rischi riferiti al<strong>le</strong> mansioni e ai possibili danni e al<strong>le</strong> conseguenti misure<br />

e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto<br />

di appartenenza dell’azienda.<br />

2. La durata, i contenuti minimi e <strong>le</strong> modalità della formazione di cui al comma<br />

1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza <strong>per</strong>manente <strong>per</strong> i<br />

rapporti tra lo Stato, <strong>le</strong> Regioni e <strong>le</strong> Province autonome di Trento e Bolzano<br />

adottato, previa consultazione del<strong>le</strong> parti sociali, entro il termine di 12 mesi<br />

d<strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente decreto <strong>le</strong>gislativo.<br />

3. Il datore di lavoro assicura, altresì che ciascun lavoratore riceva una formazione<br />

sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del<br />

presente decreto successivi al I. Ferme restando <strong>le</strong> disposizioni già in vigore<br />

in materia, la formazione di cui al <strong>per</strong>iodo che precede è definita mediante<br />

l’accordo di cui al comma 2.<br />

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in<br />

occasione:<br />

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione<br />

qualora si tratti di somministrazione di lavoro;<br />

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;<br />

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,<br />

di nuove sostanze e preparati <strong>per</strong>icolosi.<br />

5. L’addestramento viene fatta da <strong>per</strong>sona es<strong>per</strong>ta e sul luogo di lavoro.<br />

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere <strong>per</strong>iodicamente<br />

ripetute in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di<br />

nuovi rischi.<br />

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e<br />

specifica formazione e un aggiornamento <strong>per</strong>iodico in relazione ai propri<br />

compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione<br />

di cui al presente comma comprendono:<br />

a) <strong>principali</strong> soggetti coinvolti e relativi obblighi;<br />

b) definizione ed individuazione dei fattori di rischio;<br />

c) valutazione dei rischi;<br />

d) individuazione del<strong>le</strong> misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione<br />

e protezione.<br />

35


8. ……(omissis)…...............………………….……………………………………<br />

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,<br />

di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di <strong>per</strong>icolo grave e immediato, di<br />

salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza devono<br />

ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento <strong>per</strong>iodico;<br />

in attesa dell’emanazione del<strong>le</strong> disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 46,<br />

continuano a trovare applicazione <strong>le</strong> disposizioni di cui al decreto del Ministero<br />

dell’Interno in data 10 marzo 1988, pubblicato nel S.O. della G.U. n.<br />

81/98, attuativo dell’art. 13 del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 626/1994.<br />

10. Il rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza ha diritto ad una formazione<br />

particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti<br />

negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, ta<strong>le</strong> da assicurargli<br />

adeguate competenze sul<strong>le</strong> <strong>principali</strong> tecniche di controllo e<br />

prevenzione dei rischi stessi.<br />

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante<br />

dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione<br />

col<strong>le</strong>ttiva naziona<strong>le</strong> nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:<br />

a) Principi giuridici comunitari e nazionali;<br />

b) Legislazione genera<strong>le</strong> e specia<strong>le</strong> in materia di salute e sicurezza sul lavoro;<br />

c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;<br />

d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;<br />

e) Valutazione dei rischi;<br />

f) Individuazione del<strong>le</strong> misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione<br />

e protezione;<br />

g) Aspetti <strong>normativi</strong> dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;<br />

h) Nozione di tecnica della comunicazione.<br />

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti<br />

in azienda e <strong>le</strong> conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate,<br />

con verifica di apprendimento. La contrattazione col<strong>le</strong>ttiva naziona<strong>le</strong> disciplina<br />

<strong>le</strong> modalità dell’obbligo di aggiornamento <strong>per</strong>iodico, la cui durata non<br />

può essere inferiore a 4 ore annue <strong>per</strong> <strong>le</strong> imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori<br />

e a 8 ore annue <strong>per</strong> <strong>le</strong> imprese che occupano più di 50 lavoratori.<br />

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire,<br />

in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 50 ove presenti,<br />

durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico<br />

dei lavoratori.<br />

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibi<strong>le</strong> <strong>per</strong> i lavoratori<br />

e deve consentire loro di acquisire <strong>le</strong> conoscenze e competenze necessarie<br />

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione<br />

riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione<br />

e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel <strong>per</strong>corso formativo;<br />

36


14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento del<strong>le</strong> attività di formazione<br />

di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del<br />

cittadino di cui all’art. 2, comma 1, <strong>le</strong>ttera i), del decreto <strong>le</strong>gislativo<br />

n.276/2003 e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è<br />

considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione<br />

e di esso gli Organi di Vigilanza tengono conto ai fini della verifica<br />

degli obblighi di cui al presente decreto.<br />

Obblighi del datore di lavoro in merito <strong>alla</strong> formazione<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera l), del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite devono, adempiere agli obblighi di<br />

formazione e addestramento di cui all’art. 37.<br />

Per l’infrazione al comma l) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera<br />

e) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

Addestramento specifico dei lavoratori <strong>per</strong> zone a rischio grave<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera e), del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite devono, prendere <strong>le</strong> misure appropriate<br />

affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico<br />

addestramento accedano al<strong>le</strong> zone che li espongo ad un rischio grave e specifico.<br />

Per l’infrazione al comma e) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera<br />

a) del D. Lgs.81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 - 3.000,00).<br />

ISTRUZIONI SCRITTE<br />

Articolo 22 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni<br />

scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili<br />

a tutti i lavoratori, indicanti <strong>le</strong> norme da seguire a tutela della sicurezza e<br />

della salute dei lavoratori e a garanzia dell’impiego del materia<strong>le</strong> in condizioni di sicurezza,<br />

nonché sull’uso del<strong>le</strong> attrezzature di salvataggio e sul<strong>le</strong> azioni da intraprendere<br />

in caso di emergenza sul posto di lavoro o nel<strong>le</strong> sue vicinanze.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di cui al D. Lgs. 758/94<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all’articolo 104, comma<br />

3 <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 624/94 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 516,46 – 2.582,28).<br />

37


INCARICHI SCRITTI PER ATTIVITÀ IN SITUAZIONI PERICOLOSE<br />

Articolo 23 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Per l’esecuzione di attività in situazioni <strong>per</strong>icolose o di <strong>per</strong> sé non <strong>per</strong>icolose ma<br />

che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere<br />

specifico incarico scritto che deve precisare <strong>le</strong> condizioni da rispettare e <strong>le</strong><br />

precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori. L’incarico e’ rilasciato dal direttore<br />

responsabi<strong>le</strong> o dal sorvegliante prima dell’inizio del lavoro.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del direttore dei lavori è quella di cui all’articolo 104 comma 4, <strong>le</strong>ttera b)<br />

del D. Lgs.624/96 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da E 516,46 – 2.582,28)<br />

I sorveglianti sono puniti con l’arresto sino ad un mese o con l’ammenda da E 155,00 – 516,46.<br />

ATTESTAZIONE ANNUALE SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO<br />

Articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Il datore di lavoro,…(omissis)…..attesta annualmente che i luoghi di lavoro, attrezzature<br />

e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in<br />

modo sicuro.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni ai comma sopraindicati è prevista la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 104, comma 1 del D. Lgs.<br />

624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 1.549,37– 4.131,66).<br />

STABILITÀ DELLE FRONTI<br />

Articolo 52 del D. Lgs. 624/96 – Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione il datore<br />

di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione<br />

i rischi di caduta massi e di franamento; in ta<strong>le</strong> relazione, in conformità al<strong>le</strong> vigenti<br />

normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato<br />

del terreno, nonché dei macchinari impiegati, l’altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione<br />

e dei terreni di co<strong>per</strong>tura, nonché il metodo di coltivazione impiegato.<br />

La relazione è aggiornata annualmente<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 104, comma 1 del<br />

D.Lgs.624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 1.549,37 – 4.131,66).<br />

REGISTRO DELLE PRESCRIZIONI<br />

Articolo 52 del D.P.R. 128/59 –<br />

Il direttore deve conservare in origina<strong>le</strong> i provvedimenti dell’Organo di Vigilanza in<br />

un registro detto del<strong>le</strong> prescrizioni.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

38


GESTIONE DELLE EMERGENZE<br />

Nomina incaricati della gestione dell’emergenza<br />

Articolo 18, comma 1 <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:<br />

a) ……………….(omissis)………………..<br />

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione del<strong>le</strong> misure<br />

di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro<br />

in caso di <strong>per</strong>icolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso<br />

e, comunque, di gestione dell’emergenza.<br />

c) ………….(omissis)…………………….<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma<br />

4, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 800,00 – 3.000,00).<br />

Misure di prevenzione<br />

Articolo 18, comma 1 <strong>le</strong>ttera t) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adottare <strong>le</strong> misure necessarie<br />

ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché <strong>per</strong><br />

il caso di <strong>per</strong>icolo grave e immediato, secondo <strong>le</strong> disposizioni di cui all’articolo 43.<br />

Tali misure devono essere adeguate <strong>alla</strong> natura dell’attività, al<strong>le</strong> dimensioni dell’azienda<br />

o dell’unità produttiva e al numero del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone presenti.<br />

Articolo 43, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Ai fini degli <strong>adempimenti</strong> di cui all’articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera t) il datore<br />

di lavoro:<br />

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia<br />

di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;<br />

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’art. 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera b);<br />

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un <strong>per</strong>icolo grave<br />

e immediato circa <strong>le</strong> misure predisposte e i comportamenti da adottare;<br />

Per l’infrazione al<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere a), b) e c) del comma 1 dell’ articolo 43, si applica la procedura di cui al<br />

D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista<br />

dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs.81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda<br />

da E 800,00 – 3.000,00).<br />

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni affinché<br />

i lavoratori, in caso di <strong>per</strong>icolo grave e immediato che non può essere<br />

39


evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando<br />

immediatamente il luogo di lavoro;<br />

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di <strong>per</strong>icolo<br />

grave e immediato <strong>per</strong> la propria sicurezza o <strong>per</strong> quella di altre <strong>per</strong>sone<br />

e nell’impossibilità di contattare il competente su<strong>per</strong>iore gerarchico,<br />

possa prendere <strong>le</strong> misure adeguate <strong>per</strong> evitare <strong>le</strong> conseguenze di ta<strong>le</strong> <strong>per</strong>icolo,<br />

tenendo conto del<strong>le</strong> sue conseguenze e dei mezzi tecnici disponibili.<br />

Per l’infrazione al comma 1, <strong>le</strong>ttera d) ed e) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma<br />

4, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 – 5.000,00).<br />

2. ……(omissis)…………………………………………………………<br />

3. I lavoratori non possono, se non <strong>per</strong> giustificato motivo, rifiutare la designazione…(omissis).<br />

4. Il datore di lavoro deve, …(omissis) ….., astenersi dal chiedere ai lavoratori<br />

di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui <strong>per</strong>siste un<br />

<strong>per</strong>icolo grave e immediato<br />

Per l’infrazione al comma 4,) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera<br />

e) del D. Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 – 5.000,00).<br />

Primo soccorso<br />

Articolo 45, del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e del<strong>le</strong> dimensioni dell’azienda<br />

o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende<br />

i provvedimenti necessari di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo<br />

conto del<strong>le</strong> altre eventuali <strong>per</strong>sone presenti sui luoghi di lavoro e stabi<strong>le</strong>ndo i<br />

necessari rapporti con i servizi esterni, anche <strong>per</strong> il trasporto dei lavoratori infortunati.<br />

Per l’infrazione al comma 1,di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma<br />

4, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 – 5.000,00).<br />

Cassetta pronto soccorso<br />

Punto 5.5 – Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D.Lgs. n.81/2008).<br />

5.5.1.sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:<br />

5.5.1.1. - <strong>le</strong> aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando<br />

siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico<br />

<strong>per</strong>manente di pronto soccorso e <strong>le</strong> attività che in esse si svolgono<br />

presentino rischio di scoppio, di asfissia, di infezione o di avve<strong>le</strong>namento;<br />

40


5.5.1.2. - <strong>le</strong> aziende industriali che occupano fino a 50 dipendenti, quando<br />

siano ubicate in località di diffici<strong>le</strong> accesso o lontano da posti pubblici<br />

<strong>per</strong>manenti di pronto soccorso e <strong>le</strong> attività che in esse si svolgono<br />

non presentino i rischi considerati al punto precedente;<br />

5.5.1.3. - <strong>le</strong> aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando<br />

siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico <strong>per</strong>manente<br />

di pronto soccorso e <strong>le</strong> attività che in esse si svolgono presentino<br />

rischio di scoppio, di asfissia, di infezione o di<br />

avve<strong>le</strong>namento;<br />

5.5.1.4. - ………………………(omissis)………………………………….<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n.81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Il contenuto minimo del<strong>le</strong> cassette di pronto soccorso è indicato nel Decreto del Ministero<br />

della salute n. 388 del 15 Luglio 2003, (Gruppo A: aziende estrattive ed altre<br />

attività minerarie definite dal decreto <strong>le</strong>gislativo 25 novembre 1996, n. 624):<br />

Guanti sterili monouso (5 paia).<br />

Visiera paraschizzi<br />

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).<br />

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).<br />

Compresse di garza steri<strong>le</strong> 10 x 10 in buste singo<strong>le</strong> (10).<br />

Compresse di garza steri<strong>le</strong> 18 x 40 in buste singo<strong>le</strong> (2).<br />

Teli sterili monouso (2).<br />

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).<br />

Confezione di rete elastica di misura media (1).<br />

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Confezione di cotone idrofilo (1).<br />

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).<br />

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).<br />

Un paio di forbici.<br />

Lacci emostatici (3).<br />

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).<br />

Sacchetti monouso <strong>per</strong> la raccolta di rifiuti sanitari (2).<br />

Termometro.<br />

Apparecchio <strong>per</strong> la misurazione della pressione arteriosa.<br />

Articolo 664 del D.P.R. 128/59 –<br />

Nel<strong>le</strong> miniere e nel<strong>le</strong> <strong>cave</strong> ove siano occupati fino a 25 lavoratori nel turno più numeroso<br />

deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso conservata in luogo protetto.<br />

La cassetta di pronto soccorso deve essere affidata ad uno dei lavoratori di ciascun<br />

turno in possesso del<strong>le</strong> nozioni <strong>per</strong> l’impiego appropriato del materia<strong>le</strong> sanitario in<br />

essa contenuto.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

Prevenzione Incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso<br />

Articolo 11 del D. Lgs. 624/96 – Il datore di lavoro prende <strong>le</strong> misure e <strong>le</strong> precauzioni<br />

adatte al tipo di attività, al fine di:<br />

a) prevenire, ri<strong>le</strong>vare e combattere l’insorgere e il propagarsi di incendi e di<br />

esplosioni;<br />

b) di impedire la formazione, l’accumulo e l’innesco di atmosfere esplosive o nocive<br />

<strong>alla</strong> salute.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D.Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all’articolo 104, comma<br />

3, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 1.549,37 – 4.131,66).<br />

Mezzi di evacuazione e di salvataggio<br />

Articolo 12 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio<br />

appropriati affinché in caso di <strong>per</strong>icolo i lavoratori possano abbandonare<br />

il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all’articolo 104, comma<br />

3, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 624/94 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 1.549,37 – 4.131,66).<br />

42


Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di <strong>alla</strong>rme<br />

Articolo 13 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di <strong>alla</strong>rme e di comunicazione<br />

necessari che <strong>per</strong>mettano di iniziare immediatamente <strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di evacuazione,<br />

di soccorso e di salvataggio.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all’articolo 104, comma 3,<br />

<strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 1.549,37 – 4.131,66).<br />

Misure generali di manutenzione del materia<strong>le</strong> di sicurezza<br />

Articolo 33 del D. Lgs. 624/96 –<br />

1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati <strong>alla</strong> valutazione dei rischi tenuti<br />

costantemente pronti all’uso e mantenuti in stato di efficienza.<br />

2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto del<strong>le</strong> attività<br />

svolte.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all’articolo 104, comma<br />

3, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 1.549,37 – 4.131,66).<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

INFORTUNI<br />

Articolo 25 comma 1 del D. Lgs. 624/96.<br />

I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio,<br />

anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.<br />

Articolo 25 comma 2 del D. Lgs. 624/96.<br />

Il sorvegliante comunica immediatamente l’infortunio di cui sia venuto a conoscenza,<br />

al datore di lavoro dell’infortunato, al direttore responsabi<strong>le</strong> ed al titolare,<br />

qualora diverso dal datore di lavoro.<br />

Per l’infrazione all’ articolo 25, comma 2 è previsto la procedura di cui al D.Lgs. 758/94. La sanzione<br />

a carico del sorvegliante è quella di cui all’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. 624/96 (arresto fino ad un<br />

mese o ammenda da E 154,94 – 516,46)<br />

Articolo 25 comma 3 del D. Lgs. 624/96.<br />

Il direttore responsabi<strong>le</strong> denuncia entro 24 ore, a mezzo te<strong>le</strong>gramma o te<strong>le</strong>fax, ogni<br />

infortunio che abbia causato ad una o più <strong>per</strong>sona la morte o <strong>le</strong>sioni guaribili in un<br />

tempo su<strong>per</strong>iore 30 giorni.<br />

Se contrariamente <strong>alla</strong> prognosi inizia<strong>le</strong> un infortunato non sia guarito in 30 giorni,<br />

il direttore fa denuncia all’Autorità di Vigilanza entro la settimana successiva.<br />

43


Articolo 25 comma 4 del D. Lgs. 624/96.<br />

La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta<br />

dal direttore responsabi<strong>le</strong> sul<strong>le</strong> cause e circostanze dell’infortunio…….........……<br />

Articolo 25 comma 7 del D. Lgs. 624/96.<br />

Il direttore responsabi<strong>le</strong> dà immediata comunicazione, all’autorità di vigilanza competente,<br />

a mezzo te<strong>le</strong>gramma o te<strong>le</strong>fax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione<br />

sospetta che metta in <strong>per</strong>icolo la sicurezza del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone e dei giacimenti.<br />

Per l’infrazione all’ articolo 25, comma 3, 4 e 7 è previsto la procedura di cui al D.Lgs. 758/94.La sanzione<br />

a carico del direttore dei lavori è quella di cui all’articolo 104 comma 4, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs.624/96<br />

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da E 516,46 – 2.582,28)<br />

Articolo 25 comma 8 del D. Lgs. 624/96.<br />

Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all’Autorità di Vigilanza un<br />

prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente<br />

e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

Registro infortuni<br />

Art. 53, comma 6 del D.Lgs. n.81/2008.<br />

1. E’ consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati <strong>per</strong> la<br />

memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente<br />

decreto <strong>le</strong>gislativo.<br />

……………………………..(omissis)………………………………………<br />

6. Fino a sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeria<strong>le</strong> di cui all’articolo<br />

8 comma 4 (decreto <strong>per</strong> la definizione del<strong>le</strong> rego<strong>le</strong> <strong>per</strong> il trattamento dei dati),<br />

del presente decreto restano in vigore <strong>le</strong> disposizioni relative al registro infortuni<br />

(articolo 4, comma 5, <strong>le</strong>ttera o) del D.Lgs. 626/94) ed ai registri degli esposti<br />

ad agenti cancerogeni e biologici.<br />

Fino a ta<strong>le</strong> data <strong>per</strong>tanto <strong>per</strong> la mancata tenuta del registro infortuni è prevista la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria a carico del datore di lavoro e del dirigente pari a E 516,46 – 3.098,74. Procedura di cui<br />

<strong>alla</strong> Legge 689/81<br />

44


ESPLOSIVI<br />

Attestazione di cui all’articolo 296<br />

Articolo 296 del D.P.R. 128/59 –<br />

Nei lavori di miniera e del<strong>le</strong> <strong>cave</strong> l’uso degli esplosivi è consentito con <strong>le</strong> modalità<br />

e <strong>le</strong> limitazioni di cui al D.P.R. 128/59.<br />

Nei confronti degli imprenditori di miniere o di <strong>cave</strong> la concessione della licenza<br />

<strong>per</strong> il trasporto o il deposito degli esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico<br />

del<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi di pubblica sicurezza, …(omissis)……., è accordata su esibizione di un’attestazione<br />

rilasciata dall’Ufficio di Polizia Mineraria Regiona<strong>le</strong>, comprovante l’avvenuto<br />

adempimento dell’obbligo della denuncia di esercizio di cui all’articolo 24<br />

del D.P.R. 128/59.<br />

Ordine di Servizio Sparo mine<br />

Articolo 305 del D.P.R. 128/59 –<br />

Le norme inerenti il titolo VIII – Esplosivi del D.P.R. 128/59, sono riportate in un<br />

ordine di servizio del direttore, unitamente al<strong>le</strong> modalità con <strong>le</strong> quali sono condotte<br />

<strong>le</strong> singo<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni (tipo di esplosivo, quantitativi, orari e modalità di brillamento<br />

in modo da rendere minimo il numero del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone esposte ai rischi del tiro, ecc.).<br />

Ta<strong>le</strong> ordine di servizio è sottoposto all’approvazione dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio<br />

di Polizia mineraria regiona<strong>le</strong>.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

45


Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere<br />

Articolo 35 comma 1 del D. Lgs. 624/96.<br />

1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificatamente asservito all’attività<br />

estrattiva, il direttore responsabi<strong>le</strong> deve assicurare che l’esplosivo sia<br />

fornito <strong>per</strong> quanto possibi<strong>le</strong> in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi<br />

immediatamente precedenti l’impiego dello stesso.<br />

2. ….(omissis) …la sosta degli esplosivi all’interno dei cantieri di cui al comma<br />

1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei<br />

<strong>alla</strong> loro conservazione e sotto la custodia di <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> appositamente designato,<br />

con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di<br />

preservare gli stessi da uso improprio.<br />

3. ………………………(omissis).....il trasporto degli esplosivi nell’ambito del<br />

cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall’autorità<br />

di vigilanza.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D.Lgs. 758/94.<br />

Per l’infrazione all’ articolo 35, comma 2, il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti ai<br />

sensi dell’art.104, comma 3, punto a) del D.Lgs. n. 624/96 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da<br />

E 1.549,37 – 4.131,65).<br />

Per l’infrazione all’ articolo 35, comma 1 e 3, il direttore dei lavori è punito ai sensi dell’art.104,<br />

comma 4, punto a) del D.Lgs. n..624/96 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da E 1.549, 37 – 4.131,65).<br />

Per l’infrazione all’articolo 35, comma 2, i preposti sono puniti ai sensi dell’art.105, comma 1,<br />

punto a) del D.Lgs. n. 624/96 (arresto fino a 2 mesi o ammenda da E 258,23 – 516,46).<br />

46


Persona<strong>le</strong> incaricato del caricamento e sparo del<strong>le</strong> mine<br />

Articolo 317 del D.P.R. 128/59 –<br />

Il caricamento e lo sparo del<strong>le</strong> mine devono essere eseguiti soltanto da minatori, o<br />

da o<strong>per</strong>ai con formazione almeno equiva<strong>le</strong>nte, dopo che abbiano seguito appositi<br />

corsi di preparazione. Periodicamente la preparazione del suddetto <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> deve<br />

essere aggiornata e l’idoneità controllata.<br />

Nell’ordine di servizio di cui all’art. 305 sono stabilite <strong>le</strong> attribuzioni dei lavoratori<br />

addetti al servizio degli esplosivi e allo sparo del<strong>le</strong> mine e quel<strong>le</strong> del <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> appositamente<br />

incaricato della sorveglianza di tali o<strong>per</strong>azioni.<br />

Nello stesso ordine di servizio è precisata la <strong>per</strong>iodicità degli aggiornamenti e dei<br />

controlli di cui al secondo comma.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

Registro miccia nera<br />

Articolo 308 del D.P.R. 128/59 – Le partite di miccia nera (nel<strong>le</strong> <strong>cave</strong> che ne fanno<br />

uso) devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell’impiego, nella<br />

misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità media di<br />

propagazione del fuoco. Il risultato degli accertamenti è annotato in un registro depositato<br />

in atti presso l’ufficio di cava.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

47


Esploditori<br />

Articolo 345 del D.P.R. 128/59 –<br />

Gli esploditori portatili devono essere azionabili a mezzo di un dispositivo da inserire<br />

nella propria sede solo al momento del brillamento del<strong>le</strong> mine e che deve essere<br />

tenuto in custodia dal responsabi<strong>le</strong> del tiro. Le parti attive degli esploditori sono<br />

chiuse in involucro stagno. Gli esploditori sono controllati almeno ogni sei mesi <strong>per</strong><br />

accertarne la rispondenza del<strong>le</strong> caratteristiche e<strong>le</strong>ttriche essenziali ai requisiti. La<br />

verifica ha luogo in laboratori attrezzati. La frequenza e la natura di tali verifiche<br />

sono definite nell’ordine di servizio di cui all’art. 305.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

Registro carico e scarico degli esplosivi<br />

Articolo 55 del R.D. 773/31-Testo Unico <strong>le</strong>ggi di P.S. e Articolo 25 della Legge<br />

18.4.75, n.110.<br />

Chiunque <strong>per</strong> l’esercizio della propria attività lavorativa, fa abitua<strong>le</strong> impiego di<br />

esplosivi deve tenere il registro del<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni giornaliere previsto dal primo<br />

comma dell’articolo 55 del T.U. di P.S. Qualsiasi irregolarità nella tenuta di ta<strong>le</strong> registro<br />

deve essere segnalato all’autorità di P.S. e a quella Giudiziaria.<br />

Per l’inosservanza del<strong>le</strong> norme di cui sopra è prevista la sanzione di cui all’articolo 25, comma 2 della<br />

Legge n. 110/75<br />

48


RUMORE<br />

Valori limite di esposizione e valori di azione<br />

Articolo 189, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione<br />

giornaliero al rumore e <strong>alla</strong> pressione acustica di picco, sono fissati a:<br />

- a) valori limite di esposizione rispettivamente L EX = 87 dB (A) e p peak = 200 Pa<br />

- b) valori su<strong>per</strong>iori di azione rispettivamente L EX = 85 dB (A) e p peak = 140 Pa<br />

- c) valori inferiori di azione rispettivamente L EX = 80 dB (A) e p peak = 112 Pa<br />

dove:<br />

L EX , 8h = valore medio ponderato in funzione del tempo, dei livelli di<br />

esposizione al rumore, <strong>per</strong> una giornata lavorativa nomina<strong>le</strong> di<br />

8 ore;<br />

- p peak = pressione acustica di picco = valore massimo della pressione acustica<br />

ponderata in frequenza <br />

2. Laddove a causa del<strong>le</strong> caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione<br />

giornaliera al rumore varia significatamene da una giornata di lavoro<br />

all’altra, è possibi<strong>le</strong> sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione<br />

e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con<br />

il livello di esposizione settimana<strong>le</strong> a condizione che:<br />

- a) il livello di esposizione settimana<strong>le</strong> al rumore non ecceda il valore limite di<br />

esposizione di 87 dB (A);<br />

- b) siano adottate <strong>le</strong> adeguate misure <strong>per</strong> ridurre al minimo i rischi associati a<br />

ta<strong>le</strong> attività.<br />

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimana<strong>le</strong> va considerato il livello<br />

settimana<strong>le</strong> massimo ricorrente.<br />

Valutazione del rischio - rumore<br />

Articolo 190, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 (DSS), il datore di lavoro<br />

valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:<br />

a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore<br />

impulsivo;<br />

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189 del<br />

D.Lgs. 81/2008;<br />

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente<br />

sensibili al rumore, con particolare riferimento al<strong>le</strong> donne in gravidanza e i<br />

minori;<br />

d) <strong>per</strong> quanto possibi<strong>le</strong> a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza<br />

dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse<br />

con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;<br />

49


e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti<br />

da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno<br />

osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;<br />

f) <strong>le</strong> informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura<br />

di lavoro in conformità al<strong>le</strong> vigenti disposizioni in materia;<br />

g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate <strong>per</strong> ridurre l’emissione<br />

di rumore;<br />

h) il prolungamento del <strong>per</strong>iodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro<br />

norma<strong>le</strong>, in locali di cui è responsabi<strong>le</strong>;<br />

i) <strong>le</strong> informazioni raccolte d<strong>alla</strong> sorveglianza sanitaria, comprese, <strong>per</strong> quanto<br />

possibi<strong>le</strong>, quel<strong>le</strong> re<strong>per</strong>ibili nella <strong>le</strong>tteratura scientifica;<br />

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche<br />

di attenuazione.<br />

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori<br />

inferiori di azione possono essere su<strong>per</strong>ati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore<br />

cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di<br />

valutazione.<br />

3. I metodi e <strong>le</strong> strumentazioni utilizzati devono essere adeguati al<strong>le</strong> caratteristiche<br />

del rumore da misurare, <strong>alla</strong> durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo<br />

<strong>le</strong> indicazioni del<strong>le</strong> norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere<br />

la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.<br />

4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene<br />

conto dell’incertezza del<strong>le</strong> misure determinate secondo la prassi metrologica.<br />

5. La valutazione di cui al comma 1 individua <strong>le</strong> misure di prevenzione e protezione<br />

necessarie ai sensi degli articoli 192,193,194,195 e 196 del D.Lgs. 81/2008<br />

ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2 (contenuto del DSS).<br />

Per l’infrazione ai comma 1 e 5 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro è quella prevista dall’articolo 219, comma 1, del<br />

D.Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 4.000,00 - 12.000,00).<br />

Per l’infrazione ai comma 2 e 3 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera<br />

a), del D. Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

Cadenza quadrienna<strong>le</strong> del<strong>le</strong> misure<br />

Articolo 181 del D. Lgs. n.81/2008<br />

1. ……………….… (omissis) ……………………………………….<br />

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumori, ultrasuoni,<br />

vibrazioni meccaniche, ecc.) è programmata ed effettuata con cadenza<br />

almeno quadrienna<strong>le</strong>, da <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> qualificato nell’ambito del servizio di pre-<br />

50


venzione e protezione ... La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qualvolta si<br />

verificano mutamenti che potrebbero renderla obso<strong>le</strong>ta, o quando i risultati della<br />

sorveglianza sanitaria rendano necessario la sua revisione. I dati ottenuti d<strong>alla</strong><br />

valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte<br />

integrante del documento di valutazione del rischio.<br />

3. ……………... (omissis) ………………………………………….<br />

Per l’infrazione al comma 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione<br />

a carico del datore di lavoro è quella prevista dall’articolo 219, comma 1, del D. Lgs.81/2008 (arresto<br />

da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 4.000,00 - 12.000,00).<br />

Misure di prevenzione e protezione<br />

Articolo 192, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Fermo restante quanto previsto dall’art. 182, il datore di lavoro elimina i rischi<br />

<strong>alla</strong> fonte o li riduce al minimo mediante <strong>le</strong> seguenti misure:<br />

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al<br />

rumore;<br />

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,<br />

che emettano il minor rumore possibi<strong>le</strong>, inclusa l’eventualità di rendere<br />

disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di<br />

cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;<br />

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;<br />

d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto del<strong>le</strong> attrezzature di<br />

lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;<br />

e) adozione di misure tecniche <strong>per</strong> il contenimento:<br />

1) del rumore trasmesso <strong>per</strong> via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti<br />

realizzati con materiali fonoassorbenti;<br />

2) del rumore struttura<strong>le</strong>, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;<br />

f) opportuni programmi di manutenzione del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro, del<br />

luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;<br />

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso<br />

la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione<br />

di orari di lavoro appropriati, con sufficienti <strong>per</strong>iodi di riposo.<br />

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’art. 190 risulta che i valori inferiore<br />

di azione sono su<strong>per</strong>ati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma<br />

di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al<br />

rumore, considerando in particolare <strong>le</strong> misure di cui al comma 1.<br />

Per l’infrazione al comma2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione<br />

a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera<br />

a), del D. Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

51


3. i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti al un rumore al di<br />

sopra dei valori su<strong>per</strong>iori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree<br />

sono inoltre delimitate e l’accesso al<strong>le</strong> stesse è limitato ove ciò sia tecnicamente<br />

possibi<strong>le</strong> e giustificato dal rischio di esposizione.<br />

Uso dei dispositivi di protezione individua<strong>le</strong><br />

Articolo 193 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati<br />

con <strong>le</strong> misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi<br />

di protezione individuali <strong>per</strong> l’udito conformi al<strong>le</strong> disposizioni<br />

contenute nel titolo III, capo II e al<strong>le</strong> seguenti condizioni:<br />

a) nel caso in cui l’esposizione al rumore su<strong>per</strong>i i valori inferiori di azione il<br />

datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratore dispositivi di protezione<br />

individua<strong>le</strong> dell’udito;<br />

b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori su<strong>per</strong>iori<br />

di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individua<strong>le</strong><br />

dell’udito;<br />

c) sceglie dispositivi di protezione individua<strong>le</strong> dell’udito che consentono di eliminare<br />

il rischio <strong>per</strong> l’udito o di ridurla al minimo, previa consultazione dei<br />

lavoratori o dei loro rappresentanti;<br />

d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individua<strong>le</strong> dell’udito.<br />

2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione<br />

individua<strong>le</strong> dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare<br />

l’efficienza dei DPI uditivi ed il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi<br />

di protezione individuali sono considerati adeguati ai fini del<strong>le</strong> presenti norme<br />

se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio ugua<strong>le</strong> o inferiore ai livelli<br />

inferiori di azione.<br />

Per l’infrazione ai comma 1 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione<br />

a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera<br />

a), del D. Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

Misure <strong>per</strong> la limitazione dell’esposizione<br />

Articolo 182 del D. Lgs. 81/2008.<br />

2. In nessuno caso i lavoratori devono essere esposti a valori su<strong>per</strong>iori ai valori limiti<br />

di esposizione sopradetti. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal<br />

datore di lavoro …(omissis) …i valori limite di esposizione risultino su<strong>per</strong>ati, il<br />

datore di lavoro adotta misure immediate <strong>per</strong> riportare l’esposizione al di sotto<br />

52


dei valori limite di esposizione, individua <strong>le</strong> cause del su<strong>per</strong>amento dei valori<br />

limite di esposizione e adegua di conseguenza <strong>le</strong> misure di protezione e di prevenzione<br />

<strong>per</strong> evitare un nuovo su<strong>per</strong>amento.<br />

Per l’infrazione al comma 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione<br />

a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera<br />

a), del D. Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

Informazione e formazione dei lavoratori<br />

Articolo 184 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce<br />

che i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro<br />

e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della<br />

valutazione dei rischi, con particolare riguardo:<br />

a) al<strong>le</strong> misure adottate in applicazione del presente titolo;<br />

b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e ai valori di azione,<br />

nonché ai potenziali rischi associati;<br />

c) ai risultati del<strong>le</strong> valutazioni e misurazioni o calcolo dei livelli di esposizione<br />

ai singoli agenti fisici;<br />

d) al<strong>le</strong> modalità <strong>per</strong> individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione<br />

<strong>per</strong> la salute ;<br />

e) al<strong>le</strong> circostanze nel<strong>le</strong> quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria<br />

e all’obiettivo della stessa;<br />

f) al<strong>le</strong> procedure di lavoro sicure <strong>per</strong> ridurre al minimo il rischio derivante dall’esposizione;<br />

g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individua<strong>le</strong> e al<strong>le</strong> relative<br />

indicazioni e controindicazione all’uso.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera a), del<br />

D.Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

.<br />

Articolo 195 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo184 ……………(omissis) ……il datore<br />

di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o su<strong>per</strong>iori ai valori<br />

inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi<br />

provenienti dall’esposizione al rumore.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera a), del<br />

D.Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00)<br />

53


Sorveglianza sanitaria<br />

Articolo 185 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo<br />

i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente……(omissis)<br />

…………….<br />

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, un’alterazione<br />

apprezzabi<strong>le</strong> dello stato di salute correlato ai rischi lavorativi, il medico competente<br />

ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professiona<strong>le</strong>, il datore<br />

di lavoro, che provvede a:<br />

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;<br />

b) sottoporre a revisione <strong>le</strong> misure predisposte <strong>per</strong> eliminare o ridurre i rischi;<br />

c) tener conto del parere del medico competente nell’attuazione del<strong>le</strong> misure<br />

necessarie <strong>per</strong> eliminare o ridurre il rischio.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera a), del<br />

D.Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

Articolo 196 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro sottopone <strong>alla</strong> sorveglianza sanitaria, i lavoratori la cui esposizione<br />

al rumore eccede i valori su<strong>per</strong>iori di azione. La sorveglianza sanitaria<br />

viene effettuata <strong>per</strong>iodicamente, di norma una volta all’anno o con <strong>per</strong>iodicità<br />

diversa decisa dal medico competente…(omissis) …….<br />

L’Organo di Vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e<br />

<strong>per</strong>iodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.<br />

2. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli su<strong>per</strong>iori ai valori<br />

inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi<br />

l’opportunità.<br />

Deroghe<br />

Articolo 197 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione<br />

individuali e al rispetto del valore limite di esposizione, quando <strong>per</strong> la natura del<br />

lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi <strong>per</strong> la salute<br />

e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro<br />

utilizzazione.<br />

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite <strong>le</strong> parti sociali, <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo<br />

massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza………(omissis) ………<br />

54


3. La concessione della deroga di cui al comma 2 è condizionata dall’intensificazione<br />

della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto<br />

del<strong>le</strong> particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore<br />

di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto<br />

del<strong>le</strong> condizioni indicate nel<strong>le</strong> deroghe.<br />

Per l’infrazione al comma 3 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione<br />

a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera<br />

a), del D. Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

VIBRAZIONI MECCANICHE<br />

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero<br />

Articolo 200 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Si intende <strong>per</strong>:<br />

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: <strong>le</strong> vibrazioni meccaniche<br />

che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio<br />

<strong>per</strong> la salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,<br />

osteoarticolari, neurologici o muscolari;<br />

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: <strong>le</strong> vibrazioni meccaniche che, se trasmesse<br />

al corpo intero, comportano un rischio <strong>per</strong> la salute e sicurezza dei<br />

lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.<br />

Valore limite di esposizione e valori di azione<br />

Articolo 201 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori limite di azione.<br />

Il valore limite di esposizione ed il valore limite di azione giornaliero, normalizzato<br />

ad un <strong>per</strong>iodo di riferimento di 8 ore è fissato:<br />

tipo di vibrazione<br />

trasmessa al sistema:<br />

limite di esposizione<br />

(non su<strong>per</strong>abi<strong>le</strong>)<br />

Limite di azione (comportano<br />

l’obbligo di riduzione del<br />

rischio e la sorveglianza<br />

Sanitaria)<br />

mano/braccia 5,00 m/sec 2 2,5 m/sec 2<br />

corpo intero 1,00 m/sec 2 0,5 m/sec 2<br />

55


Valutazione dei rischi<br />

Articolo 202 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’art. 181 del D.Lgs. 81/2008, il datore di<br />

lavoro valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche<br />

a cui i lavoratori sono esposti.<br />

2. Il livello di esposizione al<strong>le</strong> vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante<br />

l’osservazione del<strong>le</strong> condizioni di lavoro specifiche e il riferimento<br />

ad appropriate informazioni sul<strong>le</strong> probabili entità del<strong>le</strong> vibrazioni <strong>per</strong> <strong>le</strong> attrezzature<br />

o i tipi di attrezzature nel<strong>le</strong> particolari condizioni di uso re<strong>per</strong>ibili<br />

presso banche dati dell’ISPELS …………… (omissis) ……………<br />

3. L’esposizione dei lavoratori al<strong>le</strong> vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccia<br />

è valutato o misurato in base al<strong>le</strong> disposizioni di cui all’al<strong>le</strong>gato XXXV,<br />

parte B.<br />

4. L’esposizione dei lavoratori al<strong>le</strong> vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutato<br />

o misurato in base al<strong>le</strong> disposizioni di cui all’al<strong>le</strong>gato XXXV, parte B.<br />

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in<br />

particolare, dei seguenti e<strong>le</strong>menti:<br />

a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione<br />

a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti.<br />

b) i valori limiti di esposizione ed i valori di azione specificati nell’art. 201;<br />

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ……………<br />

(omissis) ……………<br />

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti<br />

da interazioni tra vibrazioni meccaniche, rumore o l’ambiente di lavoro<br />

o altre attrezzature.<br />

e) <strong>le</strong> informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro.<br />

f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate <strong>per</strong> ridurre i livelli di<br />

esposizione al<strong>le</strong> vibrazioni meccaniche.<br />

g) …………(omissis) …………………………………….<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma<br />

2, <strong>le</strong>ttera a), del D. Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

Cadenza quadrienna<strong>le</strong> del<strong>le</strong> misure<br />

Articolo 181, comma 2 del D. Lgs. 81/2008.<br />

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumori, ultrasuoni,<br />

vibrazioni meccaniche, ecc.) è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadrienna<strong>le</strong>,<br />

da <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione<br />

….(omissis)…. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qualvolta si verificano<br />

56


mutamenti che potrebbero renderla obso<strong>le</strong>ta, o quando i risultati della sorveglianza<br />

sanitaria rendano necessario la sua revisione. I dati ottenuti d<strong>alla</strong> valutazione, misurazione<br />

e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento<br />

di valutazione del rischio.<br />

Per l’infrazione al comma 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione<br />

a carico del datore di lavoro è quella prevista dall’articolo 219, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 (arresto<br />

da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 4.000,00 - 12.000,00).<br />

Misure di Prevenzione e Protezione<br />

Articolo 203 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 182, in base <strong>alla</strong> valutazione dei rischi<br />

di cui all’art.202, quando sono su<strong>per</strong>ati i valori di azione, il datore di lavoro<br />

elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative,<br />

volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono,<br />

……(omissis) ………..<br />

2. Se nonostante <strong>le</strong> misure adottate il valore limite di esposizione è stato su<strong>per</strong>ato,<br />

il datore di lavoro prende misure immediate <strong>per</strong> riportare l’esposizione<br />

al di sotto di ta<strong>le</strong> valore, individua <strong>le</strong> cause del su<strong>per</strong>amento e adatta, di conseguenza,<br />

<strong>le</strong> misure di prevenzione e protezione <strong>per</strong> evitare un nuovo su<strong>per</strong>amento.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera a), del<br />

D.Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

Sorveglianza sanitaria<br />

Articolo 185 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta<br />

secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico<br />

competente………(omissis) ………….<br />

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, un’alterazione<br />

apprezzabi<strong>le</strong> dello stato di salute correlato ai rischi lavorativi, il medico<br />

competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professiona<strong>le</strong>,<br />

il datore di lavoro, che provvede a:<br />

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;<br />

b) sottoporre a revisione <strong>le</strong> misure predisposte <strong>per</strong> eliminare o ridurre i rischi;<br />

c) tener conto del parere del medico competente nell’attuazione del<strong>le</strong> misure<br />

necessarie <strong>per</strong> eliminare o ridurre il rischio.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera a), del<br />

D.Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

57


Articolo 204 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni su<strong>per</strong>iori ai valori di azione sono<br />

sottoposti <strong>alla</strong> sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria viene effettuata<br />

<strong>per</strong>iodicamente, di norma una volta all’anno o con <strong>per</strong>iodicità diversa<br />

decisa dal medico competente……(omissis)….<br />

L’Organo di Vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti<br />

e <strong>per</strong>iodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico<br />

competente.……(omissis) ….<br />

Deroghe<br />

Articolo 205 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. ………………………………………(omissis)……………………………………<br />

2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni<br />

meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente<br />

su<strong>per</strong>are il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può<br />

richiedere la deroga al rispetto dei valori limiti, a condizioni che il valore<br />

medio dell’esposizione calcolato su un <strong>per</strong>iodo di 40 ore sia inferiore al valore<br />

limite di esposizione…………………(omissis)……………………………<br />

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse, sentite <strong>le</strong> parti sociali, <strong>per</strong> un<br />

<strong>per</strong>iodo massimo di quattro anni dall’Organo di Vigilanza……(omissis)……<br />

4. La concessione della deroga di cui al comma 2 è condizionata dall’intensificazione<br />

della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto<br />

conto del<strong>le</strong> particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo.<br />

Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria<br />

ed il rispetto del<strong>le</strong> condizioni indicate nel<strong>le</strong> deroghe.<br />

5. ………………………………………(omissis)……………………………………<br />

Per l’infrazione al comma 4 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa sanzione<br />

a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 219, comma 2, <strong>le</strong>ttera<br />

a), del D. Lgs. 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 - 4.000,00).<br />

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE<br />

Obblighi del datore di lavoro<br />

Articolo 80 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro prende <strong>le</strong> misure necessarie affinché i materiali, <strong>le</strong> apparecchiature<br />

e gli impianti e<strong>le</strong>ttrici messi a disposizione siano progettati, costruiti,<br />

inst<strong>alla</strong>ti, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori<br />

da tutti i rischi di natura e<strong>le</strong>ttrica…………..(omissis)………...<br />

2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi…………..….<br />

(omissis) ………….<br />

3. A seguito della valutazione di rischio e<strong>le</strong>ttrico il datore di lavoro adotta <strong>le</strong><br />

misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo<br />

i rischi presenti, …….(omissis)……….<br />

58


Rischi <strong>per</strong> Energia e<strong>le</strong>ttrica<br />

Punto 6. dell’Al<strong>le</strong>gato VI (Articolo 71, comma 3 - del D.Lgs. n.81/2008).<br />

6.1. - Tutte <strong>le</strong> attrezzature di lavoro debbono essere inst<strong>alla</strong>te in modo da proteggere<br />

i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto<br />

con la corrente e<strong>le</strong>ttrica.<br />

6.2. - Apparecchi e<strong>le</strong>ttrici mobili e portatili:<br />

6.2.1. - Per i lavori all’a<strong>per</strong>to, fermo restante l’osservanza di tutte <strong>le</strong> altre disposizioni<br />

del presente decreto relativo agli utensili e<strong>le</strong>ttrici portatili,<br />

è vietato l’uso di utensili a tensione su<strong>per</strong>iore a 220 V verso terra;<br />

6.2.2. - Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto<br />

o entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di utensili e<strong>le</strong>ttrici<br />

portatili a tensione su<strong>per</strong>iore a 50 V verso terra;<br />

………(omissis)………………………………………………………<br />

Per violazione di ta<strong>le</strong> punto (art. 71, comma 3), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da E 750 – 2.500. (violazione art. 87, punto 3, <strong>le</strong>ttera a) - Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

Requisiti di sicurezza<br />

Articolo 81 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. Tutti i materiali, i macchinari e <strong>le</strong> apparecchiature, nonché <strong>le</strong> inst<strong>alla</strong>zioni e<br />

gli impianti e<strong>le</strong>ttrici ed e<strong>le</strong>ttronici devono essere progettati, realizzati e costruiti<br />

a regola d’arte.<br />

2. Fermo restando <strong>le</strong> disposizioni <strong>le</strong>gislative e regolamenti di recepimento del<strong>le</strong><br />

direttive comunitarie di prodotto, i materiali, …(omissis)…………, di cui al<br />

comma precedente si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati<br />

secondo <strong>le</strong> norme di buona tecnica contenute nell’al<strong>le</strong>gato IX al decreto <strong>le</strong>gislativo<br />

81/2008. Sono considerate norme di buona tecnica <strong>le</strong> specifiche tecniche<br />

emanate dai seguenti organismi:<br />

59


• UNI (Ente Naziona<strong>le</strong> di Unificazione);<br />

• CEI (Comitato E<strong>le</strong>ttrotecnico Italiano);<br />

• CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione);<br />

• CENELEC (Comitato Europeo <strong>per</strong> la standardizzazione E<strong>le</strong>ttrotecnica);<br />

• IEC (Commissione Internaziona<strong>le</strong> E<strong>le</strong>ttrotecnica);<br />

• ISO (Organizzazione Internaziona<strong>le</strong> <strong>per</strong> la Standardizzazione).<br />

3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo<br />

conto del<strong>le</strong> disposizioni <strong>le</strong>gislative vigenti, del<strong>le</strong> indicazioni contenute nei<br />

manuali d’uso e manutenzione del<strong>le</strong> apparecchiature ricadenti nel<strong>le</strong> direttive<br />

specifiche di prodotto e di quel<strong>le</strong> indicate nel<strong>le</strong> norme di buona tecnica sopraindicate.<br />

Lavori sotto tensione<br />

Articolo 82 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti<br />

nei casi in cui <strong>le</strong> tensioni su cui si o<strong>per</strong>a sono di sicurezza, secondo quanto<br />

previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed es<strong>per</strong>ienza,<br />

………….. (omissis)……………………………………………..……<br />

Per l’infrazione al comma 1 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione<br />

prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 87, comma 1, <strong>le</strong>ttera c) del D.Lgs. n.<br />

81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

60


Lavori in prossimità di parti attive<br />

Articolo 83 del D.Lgs. 81/2008.<br />

2. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee e<strong>le</strong>ttriche o di impianti<br />

e<strong>le</strong>ttrici con parti attive non protette, ……(omissis)………e comunque<br />

a distanze inferiori ai limiti di cui <strong>alla</strong> tabella 1 dell’al<strong>le</strong>gato IX (sotto indicata),<br />

salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali<br />

idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.<br />

Un (kV)<br />

Distanza minima<br />

Consentita (M)<br />

< 1 3,0<br />

10 3,5<br />

15 3,5<br />

132 5,0<br />

220 7,0<br />

380 7,0<br />

Per l’infrazione al comma 1 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione<br />

prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 87, comma 1, <strong>le</strong>ttera c) del D.Lgs. n.<br />

81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Protezione dai fulmini<br />

Articolo 84 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, <strong>le</strong> strutture, <strong>le</strong><br />

attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione<br />

realizzati secondo <strong>le</strong> norme di buona tecnica.<br />

Verifiche impianti e<strong>le</strong>ttrici e di protezione da fulmini<br />

Articolo 86 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. Ferme restando <strong>le</strong> disposizioni del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di<br />

lavoro provvede affinché gli impianti e<strong>le</strong>ttrici e gli impianti di protezione<br />

da fulmini, siano <strong>per</strong>iodicamente sottoposti a controllo secondo <strong>le</strong> indicazioni<br />

della buona tecnica e la normativa vigente <strong>per</strong> verificarne lo stato di<br />

conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.<br />

61


2. Con decreto del Ministero del Lavoro……(omissis) …….vengono stabiliti<br />

…(omissis) …i criteri <strong>per</strong> l’effettuazione del<strong>le</strong> verifiche di cui al comma 1.<br />

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione<br />

dell’autorità di vigilanza.<br />

Per l’infrazione al comma 3 di ta<strong>le</strong> articolo la sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di<br />

cui all’articolo 87, comma 3, <strong>le</strong>ttera d) del D.Lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da E<br />

750 – 2.500). Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

Impianti e<strong>le</strong>ttrici di messa a terra e dispositivi contro <strong>le</strong> scariche atmosferiche<br />

Messa in esercizio e omologazione dell’impianto<br />

Articolo 2 del D.P.R. 462/2001 –<br />

- comma 1 - La messa in esercizio degli impianti e<strong>le</strong>ttrici messa a terra e dei dispositivi<br />

di protezione contro <strong>le</strong> scariche atmosferiche non può essere effettuata<br />

prima della verifica eseguita dall’inst<strong>alla</strong>tore che rilascia dichiarazione di<br />

conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità<br />

equiva<strong>le</strong> a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.<br />

- comma 2 - Entro 30 giorni d<strong>alla</strong> messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro<br />

invia la dichiarazione di conformità all’Ispels ed all’Asl o all’Arpa<br />

territorialmente competenti.<br />

Verifiche a campione<br />

Articolo 3 del D.P.R. 462/2001 –<br />

L’ISPELS effettua a campione la prima verifica sulla conformità <strong>alla</strong> normativa vigente<br />

degli impianti di protezione contro <strong>le</strong> scariche atmosferiche e i dispositivi di<br />

messa a terra degli impianti e<strong>le</strong>ttrici e trasmette <strong>le</strong> relative risultanze all’Asl o Arpa.<br />

Verifiche <strong>per</strong>iodiche<br />

Articolo 31 comma 4 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Le verifiche <strong>per</strong>iodiche degli impianti di messa a terra, del<strong>le</strong> inst<strong>alla</strong>zioni e dei dispositivi<br />

di protezione contro <strong>le</strong> scariche atmosferiche, …… (omissis) …… sono condotte<br />

dall’Autorità di Vigilanza competente ad intervalli non su<strong>per</strong>iori a 2 anni (nota<br />

n. 208136 del 13.05.2002 del Ministero Attività Produttive – Dir. Genera<strong>le</strong> Energia e Risorse Minerarie).<br />

Art. 385 del D.P.R. n.128/59 –<br />

Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di isolamento. ……(omissis)<br />

………… La continuità dei conduttori di terra ed i valori del<strong>le</strong> resistenze di terra devono<br />

essere verificate almeno ogni tre mesi ……(omissis) ………. I risultati di tutte<br />

<strong>le</strong> verifiche e misure devono essere trascritti in registro.<br />

62


ATTREZZATURE IGIENICO SANITARIE<br />

Attrezzature igienico – sanitarie<br />

Articolo 41, comma 1 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Ta<strong>le</strong> articolo prevede che al<strong>le</strong> attrezzature igienico sanitario si applicano <strong>le</strong> disposizioni<br />

degli articoli 37, 39 e 40 del D.P.R. n. 303/56, così come sostituiti dall’articolo<br />

33 del D. Lgs. 626/94 e successivo articolo 16 del D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.<br />

Con l’emanazione del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 81/2008, sia il decreto <strong>le</strong>gislativo n.<br />

626/2004 che il D.P.R. n. 303/56 sono stati abrogati.<br />

L’art. 304, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2004 prevede, <strong>per</strong>ò, che “fino all’emanazione dei<br />

decreti <strong>le</strong>gislativi di cui al comma 2 (decreti di armonizzazione) laddove disposizioni di <strong>le</strong>gge e regolamenti<br />

dispongano un rinvio a norme del D.Lgs. n. 626/2004, e successive modificazioni,<br />

ovvero al altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti al<strong>le</strong> corrispondenti<br />

norme del presente decreto <strong>le</strong>gislativo”.<br />

A tal fine si riportano gli articoli del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 81/2004 corrispondenti a<br />

quelli della previgente normativa:<br />

Requisiti dei luoghi di lavoro<br />

Articolo 63 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Al<strong>le</strong>gato<br />

IV.<br />

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori<br />

disabili.<br />

3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare <strong>per</strong> <strong>le</strong> porte, <strong>le</strong> vie di circolazioni,<br />

<strong>le</strong> sca<strong>le</strong>, <strong>le</strong> docce, i gabinetti…………(omissis) ……………..<br />

Obblighi del datore di lavoro<br />

Articolo 64 del D.Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro provvede affinché:<br />

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, comm.<br />

1, 2 e 3;<br />

b) .. .…………… (omissis) …………………………………..<br />

Per l’infrazione all’ articolo 64 si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione prevista a carico<br />

del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del D.Lgs. n. 81/2008 (arresto<br />

da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Quindi <strong>per</strong> l’inosservanza dei requisiti indicati nel sottostante al<strong>le</strong>gato IV (vedi art.63, punto 1) si applica<br />

la sanzione a carico del datore di lavoro di cui al precedente capoverso.<br />

63


Al<strong>le</strong>gato IV<br />

Pavimenti<br />

Punto 1.3.2. dell’Al<strong>le</strong>gato IV. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdruccio<strong>le</strong>voli nonché<br />

esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati <strong>per</strong>icolosi.<br />

Punto 1.3.4. dell’Al<strong>le</strong>gato IV. Quando il pavimento dei posti di lavoro si mantiene bagnato, esso deve essere munito<br />

in <strong>per</strong>manenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature im<strong>per</strong>meabili.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di tali punti costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per l’infrazione a ta<strong>le</strong><br />

articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del D.Lgs. n. 81/2008<br />

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Acqua<br />

Punto 1.13.1 dell’Al<strong>le</strong>gato IV<br />

1.13.1.1 - Nei luoghi di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente<br />

tanto <strong>per</strong> uso potabi<strong>le</strong>, quanto <strong>per</strong> lavarsi.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n.81/2008. Per l’infrazione a ta<strong>le</strong><br />

articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del D.Lgs. n. 81/2008<br />

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Docce<br />

Punto 1.13.2 dell’Al<strong>le</strong>gato IV<br />

– Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività<br />

o la salubrità lo esigono.<br />

– Devono essere previsti locali <strong>per</strong> docce separati <strong>per</strong> uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi.<br />

Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.<br />

– I locali del<strong>le</strong> docce devono avere dimensioni sufficienti <strong>per</strong> <strong>per</strong>mettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza<br />

impacci e in condizioni appropriate di igiene.<br />

– Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e <strong>per</strong> asciugarsi.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per l’infrazione a ta<strong>le</strong><br />

articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del D.Lgs. n. 81/2008<br />

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000)<br />

Gabinetti e Lavabi<br />

Punto 1.13.3 dell’Al<strong>le</strong>gato IV<br />

1.13.3.1 - I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli<br />

spogliatoi e del<strong>le</strong> docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati<br />

di mezzi detergenti e <strong>per</strong> asciugarsi.<br />

1.13.3.2 - Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibi<strong>le</strong> a<br />

causa di vincoli urbanistici o architettonici e nel<strong>le</strong> aziende che occupano lavoratori di sesso<br />

diverso in numero non su<strong>per</strong>iore a 10, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per l’infrazione a ta<strong>le</strong><br />

articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del D.Lgs. n. 81/2008<br />

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

64


Pulizia del<strong>le</strong> inst<strong>alla</strong>zioni igienico sanitarie<br />

Punto 1.13.4 dell’Al<strong>le</strong>gato IV<br />

1.13.4.1 - Le inst<strong>alla</strong>zioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, al<strong>le</strong> latrine,…(omissis)…….ed<br />

in genere ai servizi di igiene e di benessere <strong>per</strong> i lavoratori devono essere mantenuti<br />

in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n.81/2008. Per l’infrazione a ta<strong>le</strong><br />

articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del D.Lgs. n.81/2008<br />

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Pulizia dell’ambiente di lavoro<br />

Punto 1.1.6 dell’Al<strong>le</strong>gato IV.<br />

Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, <strong>per</strong> quanto è possibi<strong>le</strong>,<br />

fuori dell’orario di lavoro …………….(omissis)………………………………………<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n.81/2008. Per l’infrazione a ta<strong>le</strong><br />

articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del D.Lgs. n. 81/2008<br />

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Spogliatoi e armadi <strong>per</strong> vestiario<br />

Punto 1.12 dell’Al<strong>le</strong>gato IV<br />

1.12.1 - Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori<br />

quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando <strong>per</strong> salute e decenza<br />

non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali……(omissis)…<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per l’infrazione a ta<strong>le</strong><br />

articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del D.Lgs. n. 81/2008<br />

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

65


2.<br />

PRESSO IL CANTIERE DI COLTIVAZIONE<br />

DELLA CAVA<br />

Tessera di riconoscimento dei lavoratori<br />

Articolo 18 comma 1, <strong>le</strong>ttera u del D. Lgs. 81/2008 .<br />

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, il datore<br />

di lavoro e i dirigenti devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,<br />

corredata di fotografia, contenente <strong>le</strong> generalità del lavoratore e<br />

l’indicazione del datore di lavoro.<br />

Per la violazione a ta<strong>le</strong> articolo il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, ai sensi dall’articolo 55, comma<br />

4, <strong>le</strong>ttera h) del D. Lgs. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da E 2.500,00 – 10.000,00). Procedura<br />

di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

66


Articolo 26 comma 8 del D. Lgs. 81/2008 –<br />

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il <strong>per</strong>sona<strong>le</strong><br />

occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di<br />

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente <strong>le</strong> generalità<br />

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.<br />

Per la violazione all’articolo 26, comma 8 si applica a carico del datore di lavoro e del dirigente, <strong>per</strong> ciascun<br />

lavoratore, la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera m) del D. Lgs.<br />

81/2008 (da E 100,00 – 500,00). Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

Articolo 20 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 –<br />

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto,<br />

devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,<br />

contenente <strong>le</strong> generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di<br />

lavoro. Ta<strong>le</strong> obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano<br />

direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali<br />

sono tenuti a provvedervi <strong>per</strong> proprio conto.<br />

Per la violazione all’articolo 20, comma 3 si applica a carico del lavoratore, la sanzione amministrativa<br />

prevista dall’articolo 59, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 81/2008 (da E 50,00 – 300,00). Procedura di cui<br />

<strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

ATTREZZATURE DI LAVORO<br />

Uso del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro<br />

Articolo 69 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Si intende <strong>per</strong>:<br />

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensi<strong>le</strong> o impianto<br />

destinato ad essere usato durante il lavoro;<br />

b) uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi o<strong>per</strong>azione lavorativa connessa<br />

ad un’attrezzatura di lavoro, qua<strong>le</strong> la messa in esercizio o fuori servizio,<br />

l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione,<br />

la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;<br />

67


c) zona <strong>per</strong>icolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura<br />

di lavoro nella qua<strong>le</strong> la presenza di un lavoratore costituisce un<br />

rischio <strong>per</strong> la salute o la sicurezza dello stesso;<br />

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte<br />

in una zona <strong>per</strong>icolosa;<br />

e) o<strong>per</strong>atore: il lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura di lavoro.<br />

Denuncia del<strong>le</strong> attrezzature e degli impianti<br />

Articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 624/96 –<br />

Il datore di lavoro, ……….(omissis)……… deve denunciare all’autorità di vigilanza<br />

competente, prima della loro messa in esercizio, <strong>le</strong> attrezzature ed impianti <strong>per</strong> i<br />

quali sono previste verifiche <strong>per</strong>iodiche nei citati decreti ………(omissis)…… n. 128<br />

del 1959 e n.886 del 1979.<br />

Per la violazione all’articolo 31, comma1 il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria prevista dall’articolo 104, comma 3, <strong>le</strong>ttera c) del D. Lgs. 624/96 (da E 516,46 –<br />

3.098,74). Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

Requisiti di sicurezza del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro<br />

Articolo 70 del D. Lgs. 81/2008 .<br />

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi<br />

al<strong>le</strong> specifiche disposizioni <strong>le</strong>gislative e regolamentari di recepimento del<strong>le</strong> direttive<br />

comunitarie di prodotto.<br />

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni <strong>le</strong>gislative e regolamentari<br />

di cui al comma 1, e quel<strong>le</strong> messe a disposizione dei lavoratori<br />

antecedentemente all’emanazione di norme <strong>le</strong>gislative e regolamentari di<br />

recepimento del<strong>le</strong> direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi<br />

ai requisiti generali di sicurezza di cui all’al<strong>le</strong>gato V.<br />

3. Si considerano conformi al<strong>le</strong> disposizioni di cui al comma 2 <strong>le</strong> attrezzature<br />

di lavoro costruite secondo <strong>le</strong> prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai<br />

sensi dell’art. 395 del D.P.R. 17 apri<strong>le</strong> 1955, n. 547, ovvero dell’art. 28 del decreto<br />

<strong>le</strong>gislativo 19 settembre 1994, n. 626.<br />

4. ……………(omissis) ……………………………<br />

Per l’infrazione al comma 1 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione<br />

prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 87, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D.Lgs. n.<br />

81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Scelta del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro - Obblighi del datore di lavoro<br />

Articolo 71 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi<br />

ai requisiti di cui all’articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e ade-<br />

68


guate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate<br />

conformemente al<strong>le</strong> disposizioni <strong>le</strong>gislative di recepimento del<strong>le</strong> direttive<br />

comunitarie.<br />

2. All’atto della scelta del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in<br />

considerazione:<br />

a) <strong>le</strong> condizioni e <strong>le</strong> caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;<br />

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;<br />

c) i rischi derivanti dall’impiego del<strong>le</strong> attrezzature stesse;<br />

d) i rischi derivanti da interferenze con <strong>le</strong> altre attrezzature già in uso.<br />

Per l’infrazione al comma 1 e 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione<br />

prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 87, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) del D.Lgs.<br />

n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Misure tecniche ed organizzative di cui all’Al<strong>le</strong>gato VI<br />

Articolo 71 del D. Lgs. 81/2008 .<br />

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso del<strong>le</strong><br />

attrezzature di lavoro e <strong>per</strong> impedire che dette attrezzature possano essere<br />

utilizzate <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni e secondo condizioni <strong>per</strong> <strong>le</strong> quali non sono adatte,<br />

adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra <strong>le</strong> quali quel<strong>le</strong> dell’Al<strong>le</strong>gato<br />

VI.<br />

Per l’infrazione al comma 3 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 87, comma 2, <strong>le</strong>ttera b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 1.000 – 4.000) limitatamente ai<br />

punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.2.1.<br />

Per i punti diversi da quelli sopraindicati si applica la sanzione di cui all’art. 87, comma 3, <strong>le</strong>ttera a) (sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da E 500 – 2.500). Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

Inst<strong>alla</strong>zione e Manutenzione del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro<br />

Articolo 71 del D. Lgs. 81/2008 .<br />

4. Il datore di lavoro prende <strong>le</strong> misure necessarie affinché:<br />

a) <strong>le</strong> attrezzature di lavoro siano:<br />

1) inst<strong>alla</strong>te ed utilizzate in conformità al<strong>le</strong> istruzioni d’uso;<br />

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la <strong>per</strong>manenza<br />

dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70;<br />

3) assoggettate al<strong>le</strong> misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza<br />

……(omissis) ……<br />

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo del<strong>le</strong> attrezzature<br />

di lavoro <strong>per</strong> cui lo stesso è previsto.<br />

Per l’infrazione al comma 4 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione<br />

prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 87, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) del D.Lgs. n.<br />

81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

69


Articolo 32 del D. Lgs. 624/96 –<br />

1. Il datore di lavoro provvede a che l’ispezione, la manutenzione e la prova<br />

dei componenti del<strong>le</strong> attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti<br />

siano eseguite da <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> competente, a seguito di specifico incarico.<br />

2. Il <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare<br />

<strong>le</strong> schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate<br />

e tenute a disposizione dei funzionari dell’autorità di vigilanza.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la procedura di diffida.<br />

Controlli e Verifiche <strong>per</strong>iodiche del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro<br />

Articolo 71 del D. Lgs. 81/2008 .<br />

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:<br />

1) <strong>le</strong> attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dal<strong>le</strong> condizioni di inst<strong>alla</strong>zione<br />

siano sottoposte a controllo inizia<strong>le</strong> (dopo l’inst<strong>alla</strong>zione e<br />

prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in<br />

un nuovo cantiere o in una nuova località d’impianto, al fine di assicurare<br />

l’inst<strong>alla</strong>zione corretta e il buon funzionamento;<br />

2) <strong>le</strong> attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti<br />

suscettibili di dare origine a situazioni <strong>per</strong>icolose siano sottoposte:<br />

1. a controlli <strong>per</strong>iodici secondo frequenze stabilite in base al<strong>le</strong> indicazioni<br />

dei fornite dai fabbricanti, ovvero dal<strong>le</strong> norme di buona tecnica,<br />

……(omissis)……<br />

2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone<br />

condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali<br />

che possono avere conseguenze pregiudizievoli <strong>per</strong> la sicurezza<br />

del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti,<br />

fenomeni naturali o <strong>per</strong>iodi prolungati di inattività;<br />

3) i controlli di cui al comma 1 e 2 ……(omissis) ……. devono essere effettuati<br />

da <strong>per</strong>sona competente.<br />

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati <strong>per</strong> iscritto<br />

e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti<br />

a disposizione degli organi di vigilanza.<br />

Per l’infrazione al comma 8 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione<br />

prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 87, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) del D.Lgs. n.<br />

81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Per l’infrazione ai comma 9 di ta<strong>le</strong> articolo la sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di<br />

cui all’articolo 87, comma 3, <strong>le</strong>ttera b) del D.Lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa da E 750 – 2.500).<br />

Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

70


Frequenza del<strong>le</strong> verifiche <strong>per</strong>iodiche del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro<br />

Articolo 71 del D. Lgs. 81/2008 .<br />

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone <strong>le</strong> attrezzature<br />

di lavoro riportate in Al<strong>le</strong>gato VII a verifiche <strong>per</strong>iodiche, con la frequenza<br />

indicata nel medesimo al<strong>le</strong>gato. La prima di tali verifiche è effettuata<br />

dall’ISPELS e <strong>le</strong> successive dal<strong>le</strong> ASL. Le verifiche sono onerose e <strong>le</strong> spese <strong>per</strong><br />

la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.<br />

Al<strong>le</strong>gato VII<br />

Attrezzatura<br />

Intervento/<strong>per</strong>iodicità<br />

Sca<strong>le</strong> aeree ad inclinazione variabi<strong>le</strong><br />

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato<br />

Apparecchi di sol<strong>le</strong>vamento di portata su<strong>per</strong>iore a 200 Kg materiali di tipo mobi<strong>le</strong> o trasferibili<br />

Apparecchi di sol<strong>le</strong>vamento di portata su<strong>per</strong>iore a 200 Kg materiali di tipo fisso anno fabbr.>10 anni<br />

Verifica annua<strong>le</strong><br />

Verifica annua<strong>le</strong><br />

Verifica annua<strong>le</strong><br />

Verifica annua<strong>le</strong><br />

……………(omissis)…………………………….<br />

12. Per l’effettuazione del<strong>le</strong> verifiche di cui al comma 11, <strong>le</strong> ASL e l’ISPELS possono<br />

avva<strong>le</strong>rsi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati ……….<br />

Per l’infrazione al comma 11 di ta<strong>le</strong> articolo la sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella<br />

di cui all’articolo 87, comma 3, <strong>le</strong>ttera b) del D.Lgs. n.81/2008 (sanzione amministrativa da E 750 –<br />

2.500). Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

Obblighi dei lavoratori relativamente al<strong>le</strong> attrezzature di lavoro<br />

Articolo 20, comma 2, <strong>le</strong>ttera c) del D. Lgs. 81/2008 .<br />

I lavoratori devono utilizzare correttamente <strong>le</strong> attrezzature di lavoro, …(omissis) …<br />

Per l’infrazione ai comma 2, <strong>le</strong>ttera c, di ta<strong>le</strong> articolo la sanzione prevista a carico del lavoratore è quella<br />

di cui all’articolo 59, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D.Lgs. n.81/2008 (sanzione amministrativa da E 200 –<br />

600). Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

Rischi di ribaltamento attrezzature di lavoro mobili<br />

Articolo 70 – comma 2 - punto 2.4. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II del D. Lgs. 81/2008 .<br />

Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nel<strong>le</strong> condizioni<br />

di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura<br />

di lavoro:<br />

– mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi<br />

di più di un quarto di giro;<br />

– ………………….(omissis)…………………………………….<br />

Il datore di lavoro è punito, ai sensi dell’ articolo 87, comma 3, punto a), con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da E 750,00 – 2.500,00. Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

71


SERBATOIO CARBURANTE<br />

Articolo 70 – comma 2 - punto 2.1.2. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II del D. Lgs. 81/2008.<br />

I serbatoi del carburante liquido e <strong>le</strong> bombo<strong>le</strong> di gas compressi destinati all’azionamento<br />

dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro <strong>le</strong> sorgenti<br />

di calore e contro gli urti.<br />

Il datore di lavoro è punito, ai sensi dell’ articolo 87, comma 3, punto a), con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da E 750,00 – 2.500,00. Procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

DISTANZA DA MANUFATTI<br />

Articolo 104 del D.P.R. 128/59 –<br />

Senza autorizzazione del Presidente della Giunta Regiona<strong>le</strong> sono vietati gli scavi a<br />

cielo a<strong>per</strong>to <strong>per</strong> ricerca ed estrazione di sostanze minerali a distanza minore di:<br />

a) 10 m:<br />

– da strade di uso pubblico non carrozzabi<strong>le</strong>;<br />

– da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;<br />

b) 20 m:<br />

– da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tranvie;<br />

– da corsi d’acqua senza o<strong>per</strong>e di difesa;<br />

– da sostegni o da cavi interrati di e<strong>le</strong>ttrodotti, di linee te<strong>le</strong>foniche o te<strong>le</strong>grafiche<br />

o da sostegni di te<strong>le</strong>feriche che non siano ad uso esclusivo del<strong>le</strong><br />

escavazioni predette;<br />

– da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;<br />

72


c) 50 m :<br />

– da ferrovie;<br />

– da o<strong>per</strong>e di difesa dei corsi d’acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;<br />

– da o<strong>le</strong>odotti e gasdotti;<br />

– da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.<br />

Le distanze predette si intendono misurate in senso orizzonta<strong>le</strong> dal ciglio su<strong>per</strong>iore<br />

dell’escavazione.<br />

Per l’infrazione di ta<strong>le</strong> comma si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione prevista a carico<br />

del direttore responsabi<strong>le</strong> dei lavori è quella di cui all’articolo 682, comma b del D.P.R. 128/59<br />

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da E 1.032,91 – 5.164,57).<br />

AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ART. 104<br />

Articolo 105 del D.P.R. 128/59 –<br />

L’autorizzazione ad effettuare scavi a distanza minore di quel<strong>le</strong> previste dall’articolo<br />

104, viene concessa dal Presidente della Giunta Regiona<strong>le</strong>, con apposito atto di deroga.<br />

Per l’inosservanza a quanto prescritto nel decreto di deroga si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del direttore responsabi<strong>le</strong> dei lavori e del datore di lavoro è quella di<br />

cui all’articolo 686, secondo comma del D.P.R. 128/59 (arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da E<br />

1.549,37 – 10.329,14).<br />

La procedura di cui all’art. 686 del D.P.R. n.128/59 si applica anche <strong>per</strong> l’inosservanza di qualsiasi<br />

provvedimento di sicurezza o diffida emessi dall’organo di vigilanza (articolo 686, primo comma).<br />

CAUZIONE PER PROBABILI DANNI<br />

Articolo 113 del D.P.R. 128/59 –<br />

Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo a<strong>per</strong>to o in<br />

sotterraneo, il Presidente della Giunta Regiona<strong>le</strong>, sentiti l’ingegnere capo e gli interessati,<br />

può imporre una cauzione. Ogni contestazione nella misura della cauzione<br />

è decisa dall’Autorità Giudiziaria.<br />

Quando è stata imposta una cauzione, il versamento relativo è condizione necessaria<br />

<strong>per</strong> l’inizio e la ripresa dei lavori sospesi.<br />

RIPARI – RECINZIONI<br />

Articolo 114 del D.P.R. 128/59 –<br />

Gli scavi a cielo a<strong>per</strong>to che presentano <strong>per</strong>icoli <strong>per</strong> la sicurezza del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone o del<br />

traffico debbono essere protetti con ripari collocati <strong>alla</strong> distanza di almeno un metro<br />

dal ciglio su<strong>per</strong>iore dello scavo stesso e ciò anche all’atto della sospensione o dell’abbandono<br />

dei lavori.<br />

73


Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente<br />

disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori.<br />

Nel caso di <strong>cave</strong>, quando l’imprenditore non abbia adempiuto <strong>alla</strong> norma del precedente<br />

comma e la cava sia tornata in disponibilità del proprietario, questi deve<br />

provvedere, salvi i diritti di rivalsa.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura della diffida.<br />

PIAZZALI<br />

Articolo 115 (D.P.R. 128/59) –<br />

Ogni escavazione a cielo a<strong>per</strong>to deve essere provvista di adeguato piazza<strong>le</strong>. Ta<strong>le</strong> obbligo<br />

non sussiste durante la fase di a<strong>per</strong>tura della cava, o quando trattasi di coltivazione<br />

ad imbuto.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura della diffida.<br />

Articolo 116 (D.P.R. 128/59) –<br />

Il piazza<strong>le</strong> deve essere tenuto sgombro da ogni materia<strong>le</strong> <strong>per</strong> un’ampiezza ta<strong>le</strong> da<br />

consentire l’immediato allontanamento del <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> in caso di <strong>per</strong>icolo.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura della diffida.<br />

ISPEZIONI ALLE FRONTI<br />

Articolo 117 (D.P.R. 128/59) –<br />

Prima dell’inizio di ogni turno di lavoro, nonché successivamente allo sparo del<strong>le</strong><br />

mine o a forte pioggia o a disgelo, <strong>le</strong> fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate<br />

dal <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> di sorveglianza <strong>per</strong> accertare che non sussistono <strong>per</strong>icoli.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a tali articoli si applica la procedura della diffida.<br />

74


TERRENI DI COPERTURA<br />

Articolo 118 (D.P.R. 128/59) –<br />

La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di co<strong>per</strong>tura<br />

che costituiscono motivo di <strong>per</strong>icolo siano stati asportati <strong>per</strong> una distanza<br />

non inferiore a 1,50 m dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.<br />

Ta<strong>le</strong> distanza deve essere adeguatamente aumentata se l’altezza e la possibilità di<br />

franamenti del materia<strong>le</strong> di co<strong>per</strong>tura lo rendano necessario<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a tali articoli si applica la procedura della diffida.<br />

FRONTE DI ABBATTIMENTO<br />

Articolo 119 (D.P.R. 128/59) –<br />

È vietato tenere a strapiombo <strong>le</strong> fronti di coltivazioni. Quando <strong>le</strong> stratificazioni o <strong>le</strong><br />

naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura<br />

della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere<br />

condotta procedendo dall’alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea<br />

dall’ingegnere capo …(omissis)……...<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura della diffida. Inoltre con ordine di immediata attuazione<br />

si vieta l’accesso all’area sottostante la fronte.<br />

DISGAGGIO<br />

Articolo 129 (D.P.R. 128/59) –<br />

Dopo ogni volata di mine, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino<br />

<strong>per</strong>icolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altro lavoro ed impiegando<br />

attrezzi di adeguata lunghezza.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura della diffida. Inoltre con ordine di immediata attuazione<br />

si vieta l’accesso all’area sottostante la fronte.<br />

LAVORI SU FRONTI RIPIDE<br />

Articolo 120 (D.P.R. 128/59) –<br />

Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più<br />

di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretel<strong>le</strong> o con altro sistema idoneo,<br />

ad una fune a sua volta assicurata saldamente.<br />

Nel<strong>le</strong> stesse lavorazioni gli addetti devono portare l’elmetto.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura della diffida.<br />

75


ESCAVAZIONI MECCANICHE<br />

Articolo 121 (D.P.R. 128/59) –<br />

Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l’altezza<br />

del fronte stesso non deve su<strong>per</strong>are il limite a cui possono giungere gli organi<br />

dell’escavatrice……(omissis) ….. Prima che l’escavatrice sia messa in moto si deve<br />

dare un segna<strong>le</strong> acustico e gli o<strong>per</strong>ai non devono trattenersi entro il raggio di azione<br />

degli organi in movimento.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura della diffida.<br />

ESCAVAZIONI LIMITROFE<br />

Articolo 122 (D.P.R. 128/59) –<br />

Nel<strong>le</strong> escavazioni a cielo a<strong>per</strong>to i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni<br />

contigue, anche se effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore<br />

sufficiente a resistere al<strong>le</strong> spinte del materia<strong>le</strong> che eventualmente fosse accumulato<br />

a ridosso degli stessi diaframmi.<br />

Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano l’una verso l’altra<br />

<strong>per</strong>venendo ad un diaframma che non offra garanzie di stabilità, l’ingegnere<br />

capo può ordinare che ta<strong>le</strong> diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in<br />

comune.<br />

Per l’infrazione a questo articolo si applica l’ordine di immediata attuazione di cui all’articolo 675 del<br />

D.P.R. 128/59.<br />

76


SEGNALETICA DI SICUREZZA<br />

Obblighi del datore di lavoro<br />

Articolo 163 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo<br />

28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati<br />

con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici<br />

di protezione col<strong>le</strong>ttiva, il datore di lavoro fa ricorso <strong>alla</strong> segna<strong>le</strong>tica di sicurezza,<br />

conformemente al<strong>le</strong> prescrizioni di cui agli al<strong>le</strong>gati da XXIV a XXXII.<br />

2. ......................... (omissis) .........................<br />

3. ......................... (omissis) .........................<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione prevista a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all’articolo 165, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D.lgs.<br />

n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione prevista a carico<br />

del preposto è quella di cui all’articolo 166, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (arresto fino<br />

a due mesi o con l’ammenda da E 400 – 1.200).<br />

77


Informazione e formazione su segna<strong>le</strong>tica di sicurezza<br />

Articolo 164 del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Il datore di lavoro provvede affinché:<br />

a) il rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza ed i lavoratori siano informati<br />

di tutte <strong>le</strong> misure da adottare riguardo la segna<strong>le</strong>tica di sicurezza<br />

impiegata…(omissis) …..<br />

Per l’infrazione al comma 1, <strong>le</strong>ttera a) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La<br />

sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all’articolo 165, comma<br />

1, <strong>le</strong>ttera b) del D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 1.000 – 4.500).<br />

Per l’infrazione al comma 1, <strong>le</strong>ttera a) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La<br />

sanzione prevista a carico del preposto è quella di cui all’articolo166, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) del D.Lgs. n.<br />

81/2008 (arresto fino a un mese o con l’ammenda da E 150 – 600).<br />

b) i lavoratori ricevono una formazione adeguata, in particolare sotto forma<br />

di istruzioni precise, in merito <strong>alla</strong> segna<strong>le</strong>tica di sicurezza,… (omissis)<br />

…..nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La sanzione prevista a carico<br />

del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all’articolo 165, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D.Lgs.<br />

n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

Per l’infrazione al comma 1, <strong>le</strong>ttera a) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La<br />

sanzione prevista a carico del preposto è quella di cui all’articolo 166, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D.Lgs. n.<br />

81/2008 (arresto fino a due mesi o con l’ammenda da E 400 – 1.200).<br />

POLVERI<br />

Nuovo impianto – Autorizzazione al<strong>le</strong> emissioni in atmosfera del<strong>le</strong> polveri<br />

Articolo 269, comma 2 (D. Lgs 152/2006) –<br />

Il gestore che intende inst<strong>alla</strong>re un impianto nuovo o trasferire un impianto da un<br />

luogo ad un altro presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione,<br />

accompagnata:<br />

a) dal progetto dell’impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l’impianto<br />

é destinato, <strong>le</strong> tecniche adottate <strong>per</strong> limitare <strong>le</strong> emissioni e la quantità<br />

e la qualità di tali emissioni, <strong>le</strong> modalità di esercizio e la quantità, il tipo e <strong>le</strong><br />

caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo,<br />

nonché, <strong>per</strong> gli impianti soggetti a ta<strong>le</strong> condizione, il minimo tecnico definito<br />

tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e<br />

b) da una relazione tecnica che descrive il comp<strong>le</strong>ssivo ciclo produttivo in cui<br />

si inserisce la specifica attività cui l’impianto è destinato ed indica il <strong>per</strong>iodo<br />

previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto.<br />

78


Chi inizia a inst<strong>alla</strong>re o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione<br />

ovvero continua l’esercizio dell’impianto o dell’attività con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa,<br />

revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività é punito con la pena<br />

dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da E 258 a E 1.032. Procedura di cui al D.Lgs. 758/94.<br />

Durata Autorizzazione al<strong>le</strong> emissioni in atmosfera<br />

Articolo 269, comma 7 (D. Lgs. 152/2006) –<br />

L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici<br />

anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della<br />

scadenza …..<br />

Modifica impianti – Autorizzazione al<strong>le</strong> emissioni in atmosfera del<strong>le</strong> polveri<br />

Articolo 269, comma 8 (D. Lgs. 152/2006) –<br />

Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione<br />

di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o<br />

nell’autorizzazione di cui al comma 3 o nell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti<br />

dall’art. 12 di ta<strong>le</strong> decreto, anche relativa al<strong>le</strong> modalità di esercizio o ai combustibili<br />

utilizzati, ne dà comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostanzia<strong>le</strong>,<br />

presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la<br />

modifica <strong>per</strong> cui è stata data comunicazione è sostanzia<strong>le</strong>, l’autorità competente ordina<br />

al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione,<br />

79


<strong>alla</strong> qua<strong>le</strong> si applicano <strong>le</strong> disposizioni del presente articolo. Se la modifica non è sostanzia<strong>le</strong>,<br />

l’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione<br />

in atto. Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore<br />

può procedere all’esecuzione della modifica non sostanzia<strong>le</strong> comunicata, fatto salvo<br />

il potere dell’autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine<br />

di sei mesi d<strong>alla</strong> ricezione della comunicazione. Per modifica sostanzia<strong>le</strong> si intende<br />

quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa del<strong>le</strong> emissioni o che<br />

altera <strong>le</strong> condizioni di convogliabilità tecnica del<strong>le</strong> stesse. Il presente comma si applica<br />

anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei<br />

commi 10, 11, 12 e 13. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 275, comma 11.<br />

- Chi sottopone un impianto a modifica sostanzia<strong>le</strong> senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269,<br />

comma 8, è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda fino a E 1.032. Procedura di<br />

cui al D.Lgs. 758/94.<br />

- Chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanzia<strong>le</strong> senza effettuare la comunicazione prevista<br />

dal citato articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell’ammenda fino a E 1.000. Procedura di cui all’art.<br />

162 del C.P.<br />

Misure generali contro <strong>le</strong> polveri<br />

Articolo 617, secondo comma (D.P.R. 128/59) –<br />

Nel<strong>le</strong> lavorazioni a cielo a<strong>per</strong>to, occorrendo, devono essere adottate misure appropriate<br />

al fine di evitare l’accumularsi o il propagarsi in sospensione nell’aria di polveri<br />

nocive in misura <strong>per</strong>icolosa <strong>alla</strong> salute dei lavoratori.<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura della diffida.<br />

80


Difesa contro <strong>le</strong> polveri<br />

Punto 2.2 dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

2.2.1 - Nei lavori che danno luogo normalmente <strong>alla</strong> formazione di polveri di qualunque<br />

specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti<br />

ad impedirne o a ridurne <strong>per</strong> quanto possibi<strong>le</strong>, lo sviluppo e la diffusione<br />

nell’ambiente di lavoro.<br />

2.2.2 - Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura del<strong>le</strong> polveri<br />

e della loro concentrazione nella atmosfera.<br />

2.2.3 - Ove non sia possibi<strong>le</strong> sostituire il materia<strong>le</strong> di lavoro polveroso, si devono<br />

adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi<br />

di aspirazione e di raccolta del<strong>le</strong> polveri, atti ad impedirne la dis<strong>per</strong>sione.<br />

L’aspirazione deve essere effettuata, <strong>per</strong> quanto è possibi<strong>le</strong>,<br />

immediatamente vicino al luogo di produzione del<strong>le</strong> polveri.<br />

2.2.4 - Quando non siano attuabili <strong>le</strong> misure tecniche di prevenzione indicate nel<br />

comma precedente, e la natura del materia<strong>le</strong> polveroso lo consenta, si deve<br />

provvedere all’inumidimento del materia<strong>le</strong> stesso.<br />

2.2.5 - Qualunque sia il sistema adottato <strong>per</strong> la raccolta e la eliminazione del<strong>le</strong> polveri,<br />

il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell’ambiente<br />

di lavoro.<br />

2.2.6 - Nei lavori a cielo a<strong>per</strong>to e nei lavori di breve durata e quando la natura e la<br />

concentrazione del<strong>le</strong> polveri non esigano l’attuazione dei provvedimenti tecnici<br />

indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di<br />

incomodo al vicinato, l’organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro<br />

dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo in sostituzione<br />

mezzi <strong>per</strong>sonali di protezione.<br />

2.2.7 - I mezzi <strong>per</strong>sonali possono essere altresì prescritti dall’organo di vigilanza, ad<br />

integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente<br />

articolo, in quel<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni in cui, <strong>per</strong> particolari difficoltà d’ordine<br />

tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la<br />

protezione dei lavoratori contro <strong>le</strong> polveri.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

81


Polveri nei lavori di <strong>per</strong>forazione e abbattimento<br />

Articolo 622 del D.P.R. 128/59 –<br />

Nei lavori dove si producono polveri nocive, la <strong>per</strong>forazione meccanica a secco del<strong>le</strong><br />

rocce deve essere eseguita mediante attrezzi muniti di dispositivi idonei <strong>alla</strong> captazione<br />

del<strong>le</strong> polveri prodotte, <strong>alla</strong> loro raccolta o fissazione. Il funzionamento di ta<strong>le</strong><br />

dispositivo deve avere inizio contemporaneamente <strong>alla</strong> messa in marcia dell’attrezzo<br />

e deve continuare <strong>per</strong> tutta la durata della <strong>per</strong>forazione……(omissis) …..<br />

Per <strong>le</strong> infrazioni a ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura della diffida.<br />

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI<br />

Definizione di dispositivo di protezione individua<strong>le</strong><br />

Articolo 74, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. Si intende <strong>per</strong> dispositivo di protezione individua<strong>le</strong> (DPI) qualsiasi attrezzatura<br />

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo<br />

contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la<br />

salute durante il lavoro,………<br />

2. Non costituiscono DPI:<br />

a) gli indumenti di lavoro ordinari……………(omissis) ………………..<br />

82


Requisiti dei DPI<br />

Articolo 76, del D. Lgs. 81/2008.<br />

1. I DPI devono essere conformi al<strong>le</strong> norme di cui al decreto <strong>le</strong>gislativo 4 dicembre<br />

1992, n. 475 e sue successive modificazioni.<br />

2. i DPI di cui al comma 1 devono, inoltre:<br />

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di <strong>per</strong> sé un rischio<br />

maggiore;<br />

b) essere adeguati al<strong>le</strong> condizioni esistenti sul luogo di lavoro;<br />

c) tener conto del<strong>le</strong> esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;<br />

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo <strong>le</strong> sue necessità.<br />

3. ……………………(omissis) ……………………………………………….<br />

Obblighi del datore di lavoro relativamente ai DPI<br />

Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera d) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono fornire ai lavoratori i necessari<br />

ed idonei dispositivi di protezione individuali……..<br />

Per l’infrazione al comma d) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 55, comma 4, <strong>le</strong>ttera<br />

b) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 5.000,00).<br />

83


Articolo 18, comma 1, <strong>le</strong>ttera f) del D. Lgs. 81/2008.<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono <strong>le</strong> stesse attività secondo<br />

<strong>le</strong> attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono richiedere ……(omissis)<br />

…………………l’uso dei mezzi di protezione col<strong>le</strong>ttivi e dei dispositivi di protezione<br />

individuali messi a loro disposizione.<br />

Obblighi del lavoratore relativamente ai DPI<br />

Articolo 20, comma 2, <strong>le</strong>ttera d) del D. Lgs. 81/2008.<br />

I lavoratori devono in particolare utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione<br />

messi a loro disposizione.<br />

Per l’infrazione <strong>alla</strong> <strong>le</strong>ttera d) del comma 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La relativa sanzione a carico del lavoratore è quella prevista dall’articolo 59, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del<br />

D.Lgs. 81/2008 (arresto fino a un mese o con l’ammenda da E 200,00 – 600,00).<br />

Formazione ed addestramento dei lavoratori sui DPI<br />

Combinato disposto dall’Articolo 78, comma 1, e art. 20, comma 2, <strong>le</strong>ttera h) del<br />

D. Lgs. 81/2008.<br />

In ottem<strong>per</strong>anza a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, <strong>le</strong>ttera h), i lavoratori si<br />

sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore<br />

di lavoro,.… (omissis) ……<br />

Per l’infrazione all’art. 20, comma 2, <strong>le</strong>ttera h) si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del lavoratore è quella prevista dall’articolo 59, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs.<br />

81/2008 (arresto fino a un mese o con l’ammenda da E 200,00 – 600,00).<br />

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI<br />

Obblighi del datore di lavoro<br />

Articolo 168 del D. Lgs. 81/2008 –<br />

1. Il datore di lavoro adotta <strong>le</strong> misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi<br />

appropriati, in particolare attrezzature meccaniche <strong>per</strong> evitare la necessità<br />

di una movimentazione manua<strong>le</strong> dei carichi da parte dei lavoratori<br />

……(omissis)……<br />

2. Qualora non sia possibi<strong>le</strong> evitare la movimentazione manua<strong>le</strong> dei cariche<br />

ad o<strong>per</strong>a dei lavoratori, il datore dei lavori adotta <strong>le</strong> misure organizzative necessarie,<br />

ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi<br />

adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione<br />

manua<strong>le</strong> dei carichi, tenendo conto dell’Al<strong>le</strong>gato XXXIII, ed in particolare.<br />

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri<br />

condizioni di sicurezza e salute;<br />

84


) valuta, se possibi<strong>le</strong> anche in fase di progettazione, <strong>le</strong> condizioni di sicurezza<br />

e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’al<strong>le</strong>gato<br />

XXXIII;<br />

c) sottopone i lavoratori <strong>alla</strong> sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, sulla<br />

base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui<br />

all’al<strong>le</strong>gato XXXIII.<br />

3. Le norme tecniche (ISO 11228-parti 1-2-3) costituiscono criteri di riferimento<br />

<strong>per</strong> <strong>le</strong> finalità del presente articolo e dell’al<strong>le</strong>gato XXXIII, ove applicabili.<br />

Negli altri casi si può fare riferimento al<strong>le</strong> buone prassi e al<strong>le</strong> linee guida.<br />

Per l’infrazione al comma 1 e 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 170, comma 1,<br />

<strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 – 5.000,00).<br />

Per l’infrazione al comma 1e 2 di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La relativa<br />

sanzione a carico del preposto, nei limiti dell’attività <strong>alla</strong> qua<strong>le</strong> è tenuto in osservanza degli obblighi generali<br />

di cui all’art.19, è quella prevista dall’articolo 171, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. 81/2008 (arresto<br />

fino a due mesi o con l’ammenda da E 400,00 – 1.200,00).<br />

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori<br />

Articolo 169 del D. Lgs. 81/2008 –<br />

1. il datore di lavoro:<br />

a) fornisce ai lavoratori <strong>le</strong> informazioni adeguate relativamente al peso ed<br />

al<strong>le</strong> altre caratteristiche del carico movimentato;<br />

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed<br />

al<strong>le</strong> modalità di corretta esecuzione del<strong>le</strong> attività;<br />

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito<br />

al<strong>le</strong> corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manua<strong>le</strong><br />

dei carichi.<br />

Per l’infrazione al comma 1 <strong>le</strong>ttera b) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La<br />

relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 170, comma<br />

1, <strong>le</strong>ttera a) del D. Lgs. .81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000,00 – 5.000,00).<br />

Per l’infrazione al comma 1 <strong>le</strong>ttera a) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La<br />

relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall’articolo 170, comma<br />

1, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da E 1.000,00 – 4.500,00).<br />

Per l’infrazione al comma 1, <strong>le</strong>ttera a) di ta<strong>le</strong> articolo si applica la procedura di cui al D. Lgs. 758/94. La<br />

relativa sanzione a carico del preposto, nei limiti dell’attività <strong>alla</strong> qua<strong>le</strong> è tenuto in osservanza degli obblighi<br />

generali di cui all’art. 19, è quella prevista dall’articolo 171, comma 1, <strong>le</strong>ttera b) del D. Lgs. 81/2008<br />

(arresto fino ad un mese o con l’ammenda da E 150,00 – 600,00).<br />

85


MACCHINE DI SOLLEVAMENTO<br />

Al<strong>le</strong>gato V e Al<strong>le</strong>gato VI<br />

Gli articoli del D.Lgs. n.81/2008 che trattano dei mezzi di sol<strong>le</strong>vamento, sono l’Articolo<br />

70, comma 2 (All. V – parte II, p.3) e articolo 71, comma 3 (All.VI, p.3).<br />

In particolare l’articolo 70, comma 2 recita che : “Le attrezzature di lavoro…(omissis)<br />

…….. devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’al<strong>le</strong>gato V”<br />

mentre l’articolo 71, comma 3 recita “il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo<br />

i rischi…(omissis) …..adotta misure tecniche ed organizzative, tra <strong>le</strong> quali quel<strong>le</strong> dell’al<strong>le</strong>gato<br />

VI”<br />

L’inosservanza dei requisiti di cui all’al<strong>le</strong>gato V e al<strong>le</strong>gato VI comporta <strong>le</strong> sanzioni a carico<br />

del datore di lavoro previste dall’articolo 87.<br />

In particolare:<br />

Per l’al<strong>le</strong>gato V:<br />

articolo 87, comma 1, punto a) -Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi<br />

o con l’ammenda da E 2.000,00 – 10.000,00 <strong>per</strong> la violazione dell’art. 70, comma 2, limitatamente ai<br />

punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’al<strong>le</strong>gato V, parte II;<br />

articolo 87, comma 2, punto a) -Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da due a quattro<br />

mesi o con l’ammenda da E 1.000,00 – 4.000,00 <strong>per</strong> la violazione dell’art. 70, comma 2, limitatamente<br />

ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.12.2, 5.16.2 e 5.16.4<br />

dell’al<strong>le</strong>gato V, parte II;<br />

articolo 87, comma 3, punto a) Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria<br />

da E 750,00 – 2.500,00 <strong>per</strong> la violazione dell’art. 70, comma 2, <strong>per</strong> gli altri punti dell’al<strong>le</strong>gato diversi da<br />

quelli indicati nei capoversi precedenti.<br />

Per l’al<strong>le</strong>gato VI:<br />

articolo 87, comma2, punto b) Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da due a quattro<br />

mesi o con l’ammenda da E 1.000,00 – 4.000,00 <strong>per</strong> la violazione dell’art. 71, comma 3, limitatamente ai<br />

punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.2.1.dell’Al<strong>le</strong>gato VI.<br />

articolo 87, comma 3, punto a) Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria<br />

da E 750,00 – 2.500,00 <strong>per</strong> la violazione dell’art. 71, comma 3, <strong>per</strong> gli altri punti dell’al<strong>le</strong>gato VI diversi<br />

da quelli indicati nel capoverso precedente.<br />

Freccia massima di deformazione del<strong>le</strong> gru a ponte e simili<br />

Punto 3.1.2. Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n.81/2008). Per <strong>le</strong> gru<br />

a ponte ed apparecchi assimilabili la freccia massima di deformazione elastica sotto<br />

il carico di prova deve risultare contenuta nei limiti di seguito indicati:<br />

– Per travi ad anima piena laminate con argani <strong>per</strong> azionamento meccanico:<br />

f 25 m/min:<br />

f


– Per travi a struttura reticolare: f < 1/1000 della luce.<br />

…………………………(omissis) …………………………………….<br />

Il carico di prova deve corrispondere a quello dichiarato dal costruttore <strong>per</strong> <strong>le</strong> diverse<br />

condizioni di impiego, aumentato del:<br />

– 25% <strong>per</strong> <strong>le</strong> autogrù;<br />

– 20% <strong>per</strong> <strong>le</strong> grù a torre ed apparecchi assimilabili;<br />

– 10% <strong>per</strong> tutti gli altri apparecchi.<br />

Indicazione del carico nomina<strong>le</strong> del<strong>le</strong> macchine di sol<strong>le</strong>vamento –<br />

Portata massima dei ganci<br />

Punto 3.1.3. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

– Le macchine adibite al sol<strong>le</strong>vamento dei carichi, escluse quel<strong>le</strong> azionate a<br />

mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibi<strong>le</strong> del loro carico nomina<strong>le</strong><br />

e all’occorrenza una targa di carico indicante il carico nomina<strong>le</strong> di<br />

ogni singola configurazione della macchina.<br />

– …………………..……(omissis) …………………………………….<br />

– I ganci utilizzati nei mezzi di sol<strong>le</strong>vamento e trasporto devono portare in rilievo<br />

o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibi<strong>le</strong>.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

87


Dispositivi di frenatura<br />

Punto 3.1.5. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

I mezzi di sol<strong>le</strong>vamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura<br />

ed assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo<br />

e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto………..(omissis)……………….<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice<br />

Punto 3.1.6. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

Nei casi in cui l’interruzione dell’energia di azionamento può comportare <strong>per</strong>icoli<br />

<strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>per</strong>sone, i mezzi di sol<strong>le</strong>vamento devono essere provvisti di dispositivi che<br />

provochino l’arresto automatico sia del mezzo che del carico.<br />

In ogni caso l’arresto deve essere gradua<strong>le</strong> onde evitare eccessive sol<strong>le</strong>citazioni<br />

nonché il sorgere di oscillazioni <strong>per</strong>icolose <strong>per</strong> la stabilità del carico.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Dispositivi di segnalazione<br />

Punto 3.1.7. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008). I<br />

mezzi di sol<strong>le</strong>vamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di <strong>per</strong>icolo<br />

devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione<br />

e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Organo di avvolgimento del<strong>le</strong> funi o catene<br />

Punto 3.1.8. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

Gli apparecchi degli impianti di sol<strong>le</strong>vamento e trasporto <strong>per</strong> trazione, provvisti di<br />

tamburo di avvolgimento o di pu<strong>le</strong>gge di frizione, …(omissis)., devono essere muniti<br />

di dispositivi che impediscano:<br />

a) l’avvolgimento e lo svolgimento del<strong>le</strong> funi…(omissis).... oltre la posizione limite<br />

prestabilita ai fini della sicurezza in relazione al tipo e al<strong>le</strong> condizioni<br />

di uso dell’apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);<br />

b) la fuoriuscita del<strong>le</strong> funi o catene dal<strong>le</strong> sedi dei tamburi e del<strong>le</strong> pu<strong>le</strong>gge durante<br />

il norma<strong>le</strong> funzionamento.<br />

………………………………….(omissis)………………………<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

88


Rapporto tra diametro del<strong>le</strong> funi e quelli dei tamburi<br />

e del<strong>le</strong> pu<strong>le</strong>gge di avvolgimento<br />

Punto 3.1.10. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

– I tamburi e <strong>le</strong> pu<strong>le</strong>gge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nell’articolo<br />

176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni<br />

speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro del<strong>le</strong> funi ed<br />

a 300 volte il diametro dei fili e<strong>le</strong>mentari di queste. Per <strong>le</strong> pu<strong>le</strong>gge di rinvio il diametro<br />

non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Coefficiente di sicurezza <strong>per</strong> funi e catene<br />

Punto 3.1.11. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

– Le funi e <strong>le</strong> catene degli impianti e degli apparecchi di sol<strong>le</strong>vamento e di trazione,<br />

salvo quanto previsto al riguardo da regolamenti speciali, devono avere, in rapporto<br />

<strong>alla</strong> portata e allo sforzo massimo ammissibi<strong>le</strong>, un coefficiente di sicurezza di almeno<br />

6 <strong>per</strong> <strong>le</strong> funi metalliche, 10 <strong>per</strong> <strong>le</strong> funi composte da fibre e 5 <strong>per</strong> <strong>le</strong> catene.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Controlli del<strong>le</strong> funi e catene<br />

Punto 3.1.2, dell’Al<strong>le</strong>gato VI. (art. 71, comma 3, del D. Lgs. 81/2008). – Le funi e <strong>le</strong><br />

catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione<br />

da parte del fabbricante.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

89


Piani di posa del<strong>le</strong> rotaie di scorrimento del<strong>le</strong> gru<br />

Punto 3.2.1. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008). I piani<br />

di posa del<strong>le</strong> rotaie di scorrimento del<strong>le</strong> gru a ponte utilizzabili <strong>per</strong> l’accesso al carro<br />

ponte e <strong>per</strong> altre esigenze di carattere straordinario relative all’esercizio del<strong>le</strong> gru<br />

medesime devono essere agevolmente <strong>per</strong>corribili e provvisti di solido corrimano<br />

posto ad un’altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad una distanza orizzonta<strong>le</strong><br />

non minore di 50 cm d<strong>alla</strong> sagoma di ingombro del carro ponte. Detti piani devono<br />

avere una larghezza di almeno 60 cm oltre la sagoma di ingombro della gru.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Arresto di fine corsa del<strong>le</strong> gru a ponte ed a porta<strong>le</strong><br />

Punto 3.2.2.. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008). – Le<br />

gru a ponte, <strong>le</strong> gru a porta<strong>le</strong> e gli altri mezzi di sol<strong>le</strong>vamento e trasporto, scorrenti<br />

su rotaie devono essere provvisti al<strong>le</strong> estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli,<br />

di tamponi di arresto o respingenti adeguati <strong>per</strong> resistenza ed azione ammortizzante<br />

<strong>alla</strong> velocità ed <strong>alla</strong> massa del mezzo mobi<strong>le</strong> ed aventi altezza non inferiore<br />

ai 6:10 del diametro del<strong>le</strong> ruote.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Arresto automatico del carro<br />

Punto 3.2.3. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008). – Gli<br />

apparecchi di sol<strong>le</strong>vamento e trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto<br />

indicati nell’articolo 190, devono essere provvisti di dispositivo agente sull’apparato<br />

motore <strong>per</strong> l’arresto automatico del carro al<strong>le</strong> estremità della sua corsa.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Mezzi <strong>per</strong> il sol<strong>le</strong>vamento di <strong>per</strong>sone<br />

Punto 3.1.4, dell’Al<strong>le</strong>gato VI. (art. 71, comma 3 del D. Lgs. 81/2008). Il sol<strong>le</strong>vamento<br />

di <strong>per</strong>sone è <strong>per</strong>messo soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.<br />

A titolo ecceziona<strong>le</strong> possono essere utilizzate <strong>per</strong> il sol<strong>le</strong>vamento di <strong>per</strong>sone attrezzature<br />

non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia<br />

di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il<br />

controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di ta<strong>le</strong> controllo.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Denuncia del<strong>le</strong> attrezzature ed impianti meccanici, tipo derrick, carroponte, ecc.<br />

Articolo 31 del D. Lgs. 624/96 – Il datore di lavoro, deve denunciare all’autorità di<br />

vigilanza, prima della loro messa in esercizio, <strong>le</strong> attrezzature e gli impianti <strong>per</strong> i<br />

quali sono previste verifiche <strong>per</strong>iodiche.<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria di cui all’articolo 104, comma 3/c del D. Lgs. 624/96 da E 516,46 – 3.098,74).<br />

Si applica la procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

90


Verifica <strong>per</strong>iodica - gru ed apparecchi di sol<strong>le</strong>vamento<br />

Articolo 71 – comma 11 del D. Lgs. 81/2008 .<br />

L’al<strong>le</strong>gato VII, prevede che <strong>le</strong> gru e gli altri apparecchi di sol<strong>le</strong>vamento di portata su<strong>per</strong>iore<br />

a 200 chilogrammi, devono essere sottoposti a verifica una volta all’anno<br />

<strong>per</strong> accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei<br />

lavoratori.<br />

Per l’infrazione al comma 11 di ta<strong>le</strong> articolo la sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di<br />

cui all’articolo 87, comma 3, <strong>le</strong>ttera b) del D.Lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa da E 750 – 2.500).<br />

Si applica la procedura di cui <strong>alla</strong> Legge 689/81.<br />

GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE<br />

Articolo 2 del D. Lgs. 117/2008 .<br />

1. Il presente decreto si applica <strong>alla</strong> gestione dei rifiuti da estrazione come definiti<br />

all’art. 3, comma 1, <strong>le</strong>ttera d), all’interno del sito di cui all’articolo 3,<br />

comma 1, <strong>le</strong>ttera hh), e nel<strong>le</strong> strutture di deposito di cui all’articolo 3, comma<br />

1, <strong>le</strong>ttera r).<br />

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto e rimangono<br />

assoggettati <strong>alla</strong> disciplina settoria<strong>le</strong> in vigore:<br />

a) i rifiuti che non derivano direttamente da o<strong>per</strong>azioni di prospezione o di<br />

ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento<br />

del<strong>le</strong> <strong>cave</strong>, quali ad esempio i rifiuti alimentari, gli oli usati………<br />

b) i rifiuti derivanti dal<strong>le</strong> attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e<br />

di trattamento in offshore del<strong>le</strong> risorse minerali;<br />

c) l’inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee definiti all’articolo<br />

104, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 ………. (omissis)………..<br />

nei limiti autorizzati da ta<strong>le</strong> articolo;<br />

d) i rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995, e successive modificazioni.<br />

3. Ai rifiuti inerti e <strong>alla</strong> terra non inquinata derivanti dal<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di prospezione<br />

o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio del<strong>le</strong> risorse<br />

minerali e dallo sfruttamento del<strong>le</strong> <strong>cave</strong>, nonché ai rifiuti derivanti<br />

dal<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si<br />

applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che<br />

detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.<br />

4. L’autorità competente può ridurre gli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 11,<br />

commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti<br />

non <strong>per</strong>icolosi derivanti d<strong>alla</strong> prospezione e d<strong>alla</strong> ricerca di risorse minerali,<br />

esclusi gli idrocarburi e gli evaporati diversi dal gesso e dall’anidride,<br />

purché ritenga soddisfatti i requisiti di cui all’art. 4.<br />

5. …………………………………(omissis)………………………………………<br />

6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano <strong>le</strong> disposizioni<br />

di cui al D.Lgs. n. 36/2003.<br />

91


Definizioni<br />

Articolo 3 del D. Lgs. 117/2008.<br />

1. Ai fini del presente decreto si intende <strong>per</strong>:<br />

a) rifiuto: la definizione di cui all’art. 183, comma 1, <strong>le</strong>ttera a) del D.Lgs.<br />

152/2006;<br />

b) rifiuto <strong>per</strong>icoloso: la definizione di cui all’art. 184, comma 5, del D.Lgs.<br />

152/2006;<br />

c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica<br />

o biologica significativa…………(omissis)………………..;<br />

d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dal<strong>le</strong> attività di prospezione o di ricerca,<br />

di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e<br />

dallo sfruttamento del<strong>le</strong> <strong>cave</strong>;<br />

e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato più su<strong>per</strong>ficia<strong>le</strong> del terreno<br />

durante <strong>le</strong> attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito<br />

all’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006;<br />

f) ………………………………(omissis)……………………………………<br />

r) struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all’accumulo<br />

o al deposito di rifiuti di estrazione allo stato solido o liquido, in soluzione<br />

o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un’altra<br />

struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione<br />

o svolgere altre funzioni <strong>per</strong> la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e<br />

i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall’attività<br />

estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l’estrazione<br />

del minera<strong>le</strong>. In particolare, ricadono nella definizione:<br />

1) <strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e <strong>le</strong> strutture<br />

<strong>per</strong> i rifiuti di estrazione caratterizzati come <strong>per</strong>icolosi nel piano<br />

di gestione dei rifiuti di estrazione;<br />

2) <strong>le</strong> strutture <strong>per</strong> i rifiuti di estrazione <strong>per</strong>icolosi generati in modo imprevisto,<br />

dopo un <strong>per</strong>iodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione<br />

su<strong>per</strong>iore a sei mesi;<br />

3) <strong>le</strong> strutture <strong>per</strong> i rifiuti di estrazione non inerti non <strong>per</strong>icolosi, dopo<br />

un <strong>per</strong>iodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione su<strong>per</strong>iore<br />

ad un anno;<br />

4) <strong>le</strong> strutture <strong>per</strong> la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non <strong>per</strong>icolosi<br />

derivanti dal<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio<br />

della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un <strong>per</strong>iodo<br />

di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione su<strong>per</strong>iore a tre anni;<br />

……………………………………(omissis)………………………………<br />

gg) autorità competente: l’autorità definita dal R.D. 1443/1927 e dagli articoli 4<br />

e 5 del D.P.R. n. 128/1959, e secondo il conferimento di funzioni e compiti<br />

amministrativi dello Stato al<strong>le</strong> Regioni ed agli enti locali di cui al D.P.R. n.<br />

616/1977 e al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal<strong>le</strong> singo<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi ;<br />

……………………………………(omissis)………………………………<br />

hh) sito: l’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e <strong>per</strong>imetrata<br />

nell’atto autorizzativi e gestita da un o<strong>per</strong>atore …(omissis)…;<br />

92


Piano di gestione dei rifiuti di estrazione<br />

Articolo 5 del D. Lgs. 117/2008.<br />

1. L’o<strong>per</strong>atore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione <strong>per</strong> ridurre<br />

al minimo il trattamento, il recu<strong>per</strong>o e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto<br />

del principio dello sviluppo sostenibi<strong>le</strong>.<br />

2. ……………………………(omissis)………………………………<br />

3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti e<strong>le</strong>menti:<br />

a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell’al<strong>le</strong>gato I e una<br />

stima del quantitativo tota<strong>le</strong> di rifiuti di estrazione che verranno prodotti<br />

nella fase o<strong>per</strong>ativa;<br />

b) la descrizione del<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni che producono tali rifiuti e degli eventuali<br />

trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;<br />

c) la classificazione proposta <strong>per</strong> la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione<br />

conformemente ai criteri previsti nell’al<strong>le</strong>gato II, ed in particolare:<br />

1) se è necessario una struttura di deposito di categoria A, al piano deve<br />

essere al<strong>le</strong>gato in copia il documento di sicurezza e salute redatto ai<br />

sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 624/96, integrato secondo quanto indicato<br />

all’articolo 6, comma 3 del presente decreto (prevenzione di incidenti<br />

ri<strong>le</strong>vanti ed attuazione di un sistema di gestione della sicurezza in base<br />

agli e<strong>le</strong>menti di cui <strong>alla</strong> parte 1 dell’al<strong>le</strong>gato III).<br />

2) Se l’o<strong>per</strong>atore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito<br />

di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino ta<strong>le</strong> scelta<br />

……(omissis)……<br />

Domanda e autorizzazione<br />

Articolo 7 del D. Lgs. 117/2008.<br />

1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono o<strong>per</strong>are senza<br />

preventiva autorizzazione rilasciata dall’autorità competente. L’autorizzazione<br />

rilasciata mediante apposita conferenza di servizi, contiene gli e<strong>le</strong>menti indicati<br />

al comma 2 e indica chiaramente la categoria cui appartiene la struttura<br />

di deposito dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all’articolo 9.<br />

…………………(omissis)…………………….<br />

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha validità pari a quella relativa all’attività<br />

estrattiva …….…….(omissis)…….…….<br />

Per l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è prevista la sanzione prevista a carico dell’o<strong>per</strong>atore di cui all’articolo 19,<br />

comma 1) del D.Lgs. n. 117 /2008 (arresto da sei mesi a due anni o ammenda da E 2.600 – 26.000. Se la<br />

struttura di deposito è classificata di categoria A si applica la pena dell’arresto da 1 a 3 anni o ammenda<br />

da E 5.200 – 52.000. Alla sentenza di condanna o <strong>alla</strong> sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444<br />

del codice di procedura pena<strong>le</strong>, consegue la confisca dell’area sulla qua<strong>le</strong> è stata realizzata la<br />

struttura di deposito abusiva, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi<br />

gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi).<br />

L’o<strong>per</strong>atore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza l’osservanza del<strong>le</strong> condizioni<br />

e del<strong>le</strong> prescrizioni contenute o richiamate nell’autorizzazione di cui all’articolo 7 è punito con <strong>le</strong> pene<br />

di cui all’articolo 19, comma 1, ridotte della metà<br />

93


Vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva<br />

Articolo 10 del D. Lgs. 117/2008.<br />

1. L’utilizzo, ai fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione <strong>per</strong> la<br />

ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva su<strong>per</strong>ficia<strong>le</strong> o<br />

sotterranea è possibi<strong>le</strong> solo qualora:<br />

a) sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 11, comma<br />

2;<br />

b) sia impedito l’inquinamento del suolo e del<strong>le</strong> acque di su<strong>per</strong>ficie e sotterranee…………(omissis)…………;<br />

c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie<br />

prodotti dall’attività estrattiva…………(omissis)…………;<br />

2. Il rispetto del<strong>le</strong> condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione<br />

dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 5, approvato dall’autorità<br />

competente;<br />

3. Il riempimento dei vuoti e del<strong>le</strong> volumetrie prodotti dall’attività estrattiva<br />

con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto<br />

al<strong>le</strong> disposizioni del D.Lgs. n. 36/2003 relativo al<strong>le</strong> discariche di rifiuti.<br />

Costruzione e gestione del<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione<br />

Articolo 11 del D. Lgs. 117/2008.<br />

1. Il direttore responsabi<strong>le</strong> nominato dal titolare di cui al D.Lgs. n. 624/1996, è<br />

responsabi<strong>le</strong> anche della gestione della struttura di deposito dei rifiuti di<br />

estrazione e garantisce, in conformità all’articolo 7 del D.P.R. n. 128/59, relativamente<br />

agli specifici aspetti, l’aggiornamento tecnico e la formazione<br />

del <strong>per</strong>sona<strong>le</strong>.<br />

2. In conformità all’articolo 6, comma 2, del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 624/1996, il<br />

titolare dell’attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, <strong>le</strong> dighe, i bacini<br />

di decantazione e <strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono<br />

progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro …(omissis)…<br />

Garanzie finanziarie<br />

Articolo 14 del D. Lgs. 117/2008.<br />

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 7 è subordinata <strong>alla</strong> prestazione all’autorità<br />

competente da parte dell’o<strong>per</strong>atore di adeguate garanzie finanziarie a favore<br />

di detta autorità <strong>per</strong> l’attivazione e la gestione o<strong>per</strong>ativa di deposito<br />

dei rifiuti di estrazione e <strong>per</strong> la gestione successiva <strong>alla</strong> chiusura del deposito,<br />

costituite secondo quanto previsto dall’art. 1 della <strong>le</strong>gge n. 348/1982<br />

…………(omissis)…………<br />

Per un maggiore approfondimento del<strong>le</strong> tematiche sopra indicate, si al<strong>le</strong>ga al presente manua<strong>le</strong> il Decreto<br />

<strong>le</strong>gislativo n. 117 del 30 maggio 2008.<br />

94


3.<br />

PRESSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO<br />

ZONE DI PERICOLO<br />

Punto 1.4.8. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (Art. 64 del D. Lgs 81/2008). Le zone di <strong>per</strong>icolo devono<br />

essere segnalate in modo chiaramente visibi<strong>le</strong>.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

PAVIMENTI E PASSAGGI<br />

Punto 1.4.9. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008). I pavimenti degli ambienti<br />

di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o<br />

sporgenze <strong>per</strong>icolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento<br />

ed il transito del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone e dei mezzi di trasporto.<br />

Punto 1.4.10. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008). I pavimenti ed i passaggi<br />

non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la norma<strong>le</strong> circolazione.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di tali punti costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

95


POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO<br />

Punto 1.8.1. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008) – I posti di lavoro e di<br />

passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di<br />

materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.<br />

Punto 1.8.3. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008). I posti di lavoro, <strong>le</strong> vie di<br />

circolazione e altri luoghi o impianti all’a<strong>per</strong>to utilizzati od occupati dai lavoratori<br />

durante la loro attività devono essere concepiti in modo ta<strong>le</strong> che la circolazione dei<br />

pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.<br />

Punto 1.8.7. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008). Quando i lavoratori occupano<br />

posti di lavoro all’a<strong>per</strong>to, questi devono essere strutturati <strong>per</strong> quanto tecnicamente<br />

possibi<strong>le</strong> in modo ta<strong>le</strong> che i lavoratori:<br />

• 1.8.7.1 – sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta<br />

di oggetti;<br />

• 1.8.7.2. – non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi quali<br />

gas, vapori, polveri;<br />

• 1.8.7.3. – possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di <strong>per</strong>icolo<br />

…(omissis)…;<br />

• 1.8.7.4. – non possono scivolare o cadere;<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di tali punti costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

SCALE FISSE A GRADINI<br />

Punto 1.7.1.1. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008) – Le sca<strong>le</strong> fisse a gradini<br />

destinate al norma<strong>le</strong> accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e<br />

mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento <strong>per</strong> situazioni<br />

di emergenza …(omissis) …<br />

96


Punto 1.7.1.2. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008) . Dette sca<strong>le</strong> ed i relativi<br />

pianerottoli devono essere provvisti, sui lati a<strong>per</strong>ti, di parapetto norma<strong>le</strong> o di altra<br />

difesa equiva<strong>le</strong>nte. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno<br />

un corrimano.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di tali punti costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

SCALE FISSE A PIOLI<br />

Punto 1.7.1.3. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art.64 del D. Lgs. 81/2008) – Le sca<strong>le</strong> a pioli di altezza<br />

su<strong>per</strong>iore a 5 m, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi un’inclinazione<br />

su<strong>per</strong>iore ai 75°, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento<br />

o dai ripiani, di un solida gabbia metallica di protezione avente maglie o a<strong>per</strong>ture di<br />

ampiezza ta<strong>le</strong> da impedire la caduta accidenta<strong>le</strong> del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone verso l’esterno.<br />

Punto 1.7.1.6. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008) - Quando l’applicazione<br />

della gabbia al<strong>le</strong> sca<strong>le</strong> costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà<br />

costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza<br />

atte ad evitare la caduta del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone <strong>per</strong> un tratto su<strong>per</strong>iore ad un metro.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di tali punti costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

PARAPETTO NORMALE<br />

Punto 1.7.2.1. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008) – È considerato “norma<strong>le</strong>”<br />

un parapetto che soddisfi al<strong>le</strong> seguenti condizioni:<br />

– 1.7.2.1.1 - sia costruito con materia<strong>le</strong> rigido e resistente in buono stato di conservazione;<br />

– 1.7.2.1.2. - abbia un’altezza uti<strong>le</strong> di almeno un metro,<br />

– 1.7.2.1.3. - sia costruito da almeno due correnti di cui quello intermedio posto a<br />

circa metà distanza fra quello su<strong>per</strong>iore e il pavimento;<br />

– 1.7.2.1.4. – sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme di ogni<br />

sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto del<strong>le</strong> condizioni<br />

ambientali e della sua specifica funzione.<br />

Punto 1.7.2.2. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008) - E’ considerato “parapetto<br />

norma<strong>le</strong> con arresto al piede” il parapetto definito al comma precedente, comp<strong>le</strong>tato<br />

con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di tali punti costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

97


PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE<br />

Punto 1.7.3. dell’Al<strong>le</strong>gato IV (art. 64 del D. Lgs. 81/2008) – Le impalcature, <strong>le</strong> passerel<strong>le</strong>,<br />

i ripiani, <strong>le</strong> rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio soprae<strong>le</strong>vati<br />

devono essere provvisti, su tutti i lati a<strong>per</strong>ti, di parapetti normali con<br />

arresto al piede o di difesa equiva<strong>le</strong>nte.<br />

Ta<strong>le</strong> protezione non è richiesta <strong>per</strong> i piani di caricamento di altezza inferiore a 2,00 m.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

AVVIAMENTO DI MACCHINE<br />

Punto 1.4, dell’Al<strong>le</strong>gato VI. (Articolo 71 – comma 3 – del D. Lgs. 81/2008).<br />

Ogni inizio e ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine comp<strong>le</strong>sse<br />

o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segna<strong>le</strong><br />

acustico convenuto, distintamente <strong>per</strong>cettibi<strong>le</strong> nei luoghi dove vi sono trasmissioni<br />

e macchine dipendenti, ……(omissis)…… Un cartello indicatore richiamante l’obbligo<br />

stabilito dal presente punto e <strong>le</strong> relative modalità deve essere esposto presso<br />

gli organi di comando della messa in moto del motore.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Punto 2.1 dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte I (art. 70, comma 2 del D. Lgs. 81/2008).<br />

2.1 - I sistemi di comando devono essere sicuri ………………………(omissis)…………..<br />

devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente<br />

contrassegnati in maniera appropriata ……(omissis)…. l’o<strong>per</strong>atore<br />

deve essere in grado di accertarsi dell’assenza di <strong>per</strong>sone nel<strong>le</strong> zone <strong>per</strong>icolose……………(omissis)….….,<br />

qualsiasi messa in moto dell’attrezzatura di<br />

98


lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segna<strong>le</strong> di avvertimento<br />

sonoro e/o visivo. La <strong>per</strong>sona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi<br />

di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati d<strong>alla</strong> messa in moto e/o<br />

dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro……..(omissis)…….<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

DISPOSITIVO DI ARRESTO DI EMERGENZA<br />

Punto 2.4. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte I (art. 70, comma 2, del D. Lgs. 81/2008).<br />

Se ciò è appropriato e funziona<strong>le</strong> rispetto ai <strong>per</strong>icoli dell’attrezzatura di lavoro e del<br />

tempo di arresto norma<strong>le</strong>, un’attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo<br />

di arresto di emergenza.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Punto 1.6.3, dell’Al<strong>le</strong>gato VI. (art. 71, comma 3 del D. Lgs. 81/2008).<br />

Quando un motore, <strong>per</strong> <strong>le</strong> sue caratteristiche di costruzione, costituisce un <strong>per</strong>icolo<br />

<strong>per</strong> chi lo avvicina, deve essere inst<strong>alla</strong>to in apposito loca<strong>le</strong> o recintato o comunque<br />

protetto.<br />

L’accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono<br />

addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI<br />

Punto 6, dell’Al<strong>le</strong>gato V- parte I (art. 70, comma 2 del D. Lgs. 81/2008).<br />

6.1 - Se gli e<strong>le</strong>menti mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto<br />

meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di<br />

99


protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso al<strong>le</strong> zone <strong>per</strong>icolose<br />

o che arrestino i movimenti <strong>per</strong>icolosi prima che sia possibi<strong>le</strong> accedere<br />

al<strong>le</strong> zone in questione.<br />

Le protezione ed i sistemi protettivi:<br />

– devono essere di costruzione robusta;<br />

– non devono provocare rischi supp<strong>le</strong>mentari;<br />

– non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;<br />

– devono essere situati ad una sufficiente distanza d<strong>alla</strong> zona <strong>per</strong>icolosa;<br />

– ……………………….(omissis)…………………………………<br />

– Devono <strong>per</strong>mettere gli interventi indispensabili <strong>per</strong> l’inst<strong>alla</strong>zione e/o sostituzione<br />

degli attrezzi, nonché <strong>per</strong> i lavori di manutenzione, …………………. (omissis)………..<br />

e, se possibi<strong>le</strong>, senza che sia necessario smontare <strong>le</strong> proiezioni o il<br />

sistema protettivo.<br />

6.2 - …………………………….(omissis)………………………………………….<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI<br />

Punto 6.3 dell’Al<strong>le</strong>gato V – parte I (art. 70, comma 2 del D. Lgs. 81/2008).<br />

Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, del<strong>le</strong> zone di o<strong>per</strong>azione<br />

e degli altri organi <strong>per</strong>icolosi del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente<br />

possibi<strong>le</strong> e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere<br />

provvisti di un dispositivo di blocco col<strong>le</strong>gato con gli organi di messa in moto e di<br />

movimento dell’attrezzatura di lavoro ta<strong>le</strong> che:<br />

a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l’attrezzatura di lavoro<br />

è in moto o provochi l’arresto dell’attrezzatura di lavoro all’atto della rimozione<br />

o dell’a<strong>per</strong>tura del riparo;<br />

b) non consenta l’attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di<br />

chiusura.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

100


RISCHIO DI ROTTURA, PROIEZIONE E CADUTA DI OGGETTI<br />

DURANTE IL FUNZIONAMENTO<br />

Punto 3 dell’Al<strong>le</strong>gato V –parte I (art. 70, comma 2 del D. Lgs. 81/2008) –<br />

– Un’attrezzatura di lavoro che presenti <strong>per</strong>icoli causati da caduta o da proiezione<br />

di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza,<br />

corrispondenti a tali <strong>per</strong>icoli.<br />

– Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di e<strong>le</strong>menti mobili di<br />

un’attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri <strong>per</strong>icoli <strong>per</strong> la sicurezza o la salute<br />

dei lavoratori, devono essere prese <strong>le</strong> misure di protezione appropriate.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

RISCHIO DI PROIEZIONE DI OGGETTI NEI LAVORI ESEGUITI<br />

CON UTENSILI<br />

Punto 1.5, dell’Al<strong>le</strong>gato VI. (art. 71, comma 3 del D. Lgs. 81/2008).<br />

Nel<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di scalpellatura …(omissis)… e in genere nei lavori eseguiti mediante<br />

utensili a mano o a motore, che possono dar luogo <strong>alla</strong> proiezione <strong>per</strong>icolosa<br />

di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte<br />

ad evitare che <strong>le</strong> materie proiettate abbiano a recare danno al<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO<br />

Punto 1.6.1, dell’Al<strong>le</strong>gato VI. (art. 71, comma 3 del D. Lgs. 81/2008).<br />

È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli e<strong>le</strong>menti in moto di attrezzature<br />

di lavoro, …(omissis)…<br />

Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante<br />

avvisi chiaramente visibili.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE ED ALTRO<br />

SU ORGANI IN MOTO<br />

Punto 1.6.2, dell’Al<strong>le</strong>gato VI. (art. 71, comma 3 del D. Lgs. 81/2008).<br />

È vietato compiere su organi in moto qualsiasi o<strong>per</strong>azione di riparazione o registrazione.<br />

Qualora sia necessario eseguire tali o<strong>per</strong>azioni durante il moto, si devono adottare<br />

adeguate caute<strong>le</strong> a difesa dell’incolumità del lavoratore.<br />

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante<br />

avvisi chiaramente visibili.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

101


SPAZIO SOTTOSTANTE AI TRASPORTATORI – NASTRI<br />

Punto 1.4.13. dell’Al<strong>le</strong>gato IV. (art. 64 del D. Lgs. 81/2008).<br />

Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibi<strong>le</strong>,<br />

quando la natura del materia<strong>le</strong> trasportato ed il tipo di trasportatore possano<br />

costituire <strong>per</strong>icoli <strong>per</strong> caduta di materiali, a meno che non siano adottate altre<br />

misure contro detti <strong>per</strong>icoli. (vedi anche punto 3.4.7. dell’al<strong>le</strong>gato V parte II)<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI DEI FRANTOI<br />

Punto 5.7.1. dell’Al<strong>le</strong>gato V – parte II (art. 70, comma 2 del D. Lgs. 81/2008).<br />

Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e del<strong>le</strong> macchine<br />

simili i quali non siano comp<strong>le</strong>tamente chiusi nell’involucro esterno fisso della<br />

macchina e che presentino <strong>per</strong>icolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari,<br />

che possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza<br />

dagli organi da proteggere.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n.81/2008 (vedi pag. 86).<br />

MULINI A PALLE<br />

Punto 5.7.2 dell’Al<strong>le</strong>gato V – parte II (art. 70, comma 2 del D. Lgs. 81/2008).<br />

I molini a pal<strong>le</strong> e <strong>le</strong> macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti<br />

posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro e<strong>le</strong>menti sporgenti vengano<br />

a trovarsi, durante la rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

APERTURA DI ALIMENTAZIONE DELLE MACCHINE<br />

Punto 5.7.3 dell’Al<strong>le</strong>gato V – parte II (art. 70, comma 2 del D. Lgs. 81/2008).<br />

Qualora <strong>per</strong> esigenze tecniche <strong>le</strong> a<strong>per</strong>ture di alimentazione dei frantoi………….. non<br />

possano essere provviste di protezioni fisse comp<strong>le</strong>te, possono essere adottate protezioni<br />

rimovibili o spostabili, <strong>le</strong> quali debbono essere rimesse al loro posto o in posizione<br />

di difesa non appena sia cessata l’esigenza che ne ha richiesto la rimozione.<br />

In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere sistemato o<br />

protetto in modo da evitare cadute entro l’a<strong>per</strong>tura di alimentazione o offese da<br />

parte degli organi in moto.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

102


4.<br />

PRESSO L’OFFICINA<br />

PORTE DEI LOCALI DI LAVORO E MAGAZZINO<br />

Punto 1.6.7. dell’Al<strong>le</strong>gato IV. (art. 64 del D. Lgs. 81/2008).<br />

Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse <strong>le</strong> porte scorrevoli,<br />

<strong>le</strong> saracinesche a rullo, <strong>le</strong> porte girevoli su asse centra<strong>le</strong>, quando non esistono<br />

altre porte apribili verso l’esterno del loca<strong>le</strong>.<br />

L’inosservanza al<strong>le</strong> disposizioni di ta<strong>le</strong> punto costituisce infrazione all’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008. Per<br />

l’infrazione a ta<strong>le</strong> articolo è previsto la procedura di cui al D. Lgs. 758/94.<br />

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all’articolo 68, punto 1, comma b) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da E 2.000 – 10.000).<br />

MOLE ABRASIVE – CUFFIE DI PROTEZIONE<br />

Punto 5.1.3 dell’Al<strong>le</strong>gato V – parte II (art. 70, comma 2 del D. Lgs. 81/2008).<br />

Le mo<strong>le</strong> abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che<br />

circondino la massima parte <strong>per</strong>iferica della mola, lasciando sco<strong>per</strong>to solo il tratto<br />

strettamente necessario <strong>per</strong> la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sul<strong>le</strong><br />

facce laterali della mola ed essere il più vicino possibi<strong>le</strong> al<strong>le</strong> su<strong>per</strong>fici di questa<br />

……(omissis)……<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

PROTEZIONE CONTRO LE SCHEGGE<br />

Punto 5.1.6. dell’Al<strong>le</strong>gato V, parte II (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

– Le mo<strong>le</strong> abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori <strong>per</strong><br />

o<strong>per</strong>azioni di breve durata, devono essere munite di schermo trasparente paraschegge<br />

infrangibi<strong>le</strong> e regolabi<strong>le</strong>, a meno che tutti i lavoratori che <strong>le</strong> usano non siano<br />

provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione <strong>per</strong>sona<strong>le</strong>.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

SALDATURE<br />

Punto 8.3 dell’Al<strong>le</strong>gato VI (art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono<br />

essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidenta<strong>le</strong>.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

Punto 5.14.4 dell’Al<strong>le</strong>gato V (art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008).<br />

Gli apparecchi di saldatura e<strong>le</strong>ttrica o <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni simili devono essere provvisti di<br />

interruttore omnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente e<strong>le</strong>ttrica.<br />

La sanzione a ta<strong>le</strong> punto è quella prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi pag. 86).<br />

103


- Circolare Ministero dell’Industria n.600524 del 26.05.1997<br />

In ta<strong>le</strong> circolare si <strong>le</strong>gge: “Per risolvere tali apparenti discordanze……………..occorre considerare<br />

separatamente il caso di titolare che esegue direttamente i lavori estrattivi con proprio <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> e<br />

quello di titolare che si avvalga in tutto o in parte di imprese appaltatrici o comunque esterne, o di<br />

lavoratori autonomi.<br />

Nel primo caso il soggetto che detiene il titolo minerario (o l’autorizzazione di cava) svolge direttamente<br />

l’attività estrattiva, come avviene nella maggioranza del<strong>le</strong> miniere e del<strong>le</strong> <strong>cave</strong>. Non esiste,<br />

allora, distinzione fra titolare e datore di lavoro e, sull’unico soggetto, si sommano <strong>le</strong> responsabi<strong>le</strong><br />

di entrambe <strong>le</strong> figure.<br />

Il titolare, dunque, in qualità di datore di datore di lavoro dei propri o<strong>per</strong>a, deve predisporre ed aggiornare<br />

il DSS, trasmetterlo all’Autorità di Vigilanza, nominare il sorvegliante, il direttore responsabi<strong>le</strong>,<br />

etc.<br />

Nel caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori<br />

autonomi, o comunque di presenza nello stesso luogo di lavoro di lavoratori di più imprese,<br />

ciascun lavoratore (appaltatore) ha gli obblighi assegnatigli dall’art. 9, comma 2, <strong>le</strong>ttere a) e c) del<br />

D.Lgs. 624/96.<br />

Il titolare acquisite <strong>le</strong> documentazioni predisposte dai singoli appaltatori, comprensive del<br />

DSS……., valuta i rischi derivanti dal comp<strong>le</strong>sso del<strong>le</strong> attività ed individuate <strong>le</strong> relative misure di<br />

prevenzione e protezione, predispone un DSS coordinato.<br />

Si osserva che l’eventua<strong>le</strong> partecipazione al<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di un lavoratore autonomo, <strong>per</strong> il qua<strong>le</strong><br />

non sussiste, ai sensi della circolare n. 172 del Ministero del Lavoro, l’obbligo di procedere ad una valutazione<br />

dei rischi della propria attività, comporta la necessità che il lavoratore comunichi <strong>le</strong> proprie<br />

modalità di lavoro al titolare, in modo che quest’ultimo possa coordinar<strong>le</strong> con i rischi specifici del<br />

luogo di lavoro………………………………………………………<br />

Nell’ambito del DSS dovranno essere valutati anche quei lavori che, pur non avendo carattere di<br />

continuità, fanno comunque parte del norma<strong>le</strong> svolgimento dell’attività e sono quindi pienamente prevedibili<br />

e programmabili, quali l’effettuazione della manutenzione ordinaria.<br />

Nel caso di lavori marginali rispetto all’attività estrattiva, non programmabili nel dettaglio e <strong>per</strong><br />

i quali possa comunque ritenersi ridotta l’esposizione al rischio dei lavoratori interessati (quali <strong>per</strong><br />

esempio il trasporto del minera<strong>le</strong> estratto….., o l’accesso al cantiere dei mezzi di rifornimento) il titolare<br />

dovrà, quanto meno, prevedere nel DSS direttive procedurali di riferimento <strong>per</strong> il loro svolgimento,<br />

in base al<strong>le</strong> quali il direttore responsabi<strong>le</strong> possa, mediante ordini di servizio, regolamentarne<br />

l’esecuzione in armonia con quanto previsto nel DSS……………………..<br />

Nel caso in cui il titolare non effettui alcuna lavorazione con propri lavoratori, ma affidi comp<strong>le</strong>tamente<br />

<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni a Ditte esterne, egli sarà tenuto ai soli <strong>adempimenti</strong> che il decreto assegna <strong>alla</strong><br />

figura del titolare stesso, quali il coordinamento tra <strong>le</strong> imprese appaltatrici, la predisposizione e l’aggiornamento<br />

del DSS coordinato, la sua trasmissione all’autorità di vigilanza, la nomina del direttore<br />

responsabi<strong>le</strong> e del sorvegliante, ecc.<br />

Nel caso in cui il titolare si avvalga dell’o<strong>per</strong>a di altre imprese <strong>per</strong> condurre solo parte del<strong>le</strong> attività<br />

estrattive, egli ha sia gli obblighi specifici attribuiti dal decreto <strong>alla</strong> figura del titolare, sia quelli<br />

propri del datore di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti o<strong>per</strong>anti sul luogo di lavoro. Gli obblighi<br />

relativi <strong>alla</strong> sicurezza e salute dei dipendenti del<strong>le</strong> imprese appaltatrici o<strong>per</strong>anti sullo stesso luogo<br />

di lavoro sono invece attribuiti ai loro rispettivi datori di lavoro………………………….<br />

104


DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 117<br />

Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa <strong>alla</strong> gestione dei rifiuti del<strong>le</strong> industrie e che modifica la direttiva<br />

2004/35/CE.<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />

Vista la <strong>le</strong>gge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni <strong>per</strong> l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza<br />

dell’Italia al<strong>le</strong> Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed, in particolare l’articolo 1 e l’al<strong>le</strong>gato B;<br />

Vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa <strong>alla</strong> gestione<br />

dei rifiuti del<strong>le</strong> industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;<br />

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;<br />

Acquisito il parere della Conferenza <strong>per</strong>manente <strong>per</strong> i rapporti tra lo Stato, <strong>le</strong> regioni e <strong>le</strong> province autonome, reso<br />

nella seduta del 26 marzo 2008;<br />

Acquisiti i pareri del<strong>le</strong> competenti commissioni della Camera dei deputati;<br />

Considerato che <strong>le</strong> competenti commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine prescritto;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;<br />

Sulla proposta del Ministro <strong>per</strong> <strong>le</strong> politiche europee e dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del<br />

mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e<br />

del<strong>le</strong> finanze, dell’interno, del lavoro, della salute e del<strong>le</strong> politiche sociali e <strong>per</strong> i rapporti con <strong>le</strong> regioni;<br />

E m a n a<br />

il seguente decreto <strong>le</strong>gislativo:<br />

Art. 1.<br />

Finalità<br />

1. Il presente decreto stabilisce <strong>le</strong> misure, <strong>le</strong> procedure e <strong>le</strong> azioni necessarie <strong>per</strong> prevenire o <strong>per</strong> ridurre il più<br />

possibi<strong>le</strong> eventuali effetti negativi <strong>per</strong> l’ambiente, in particolare <strong>per</strong> l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora e il<br />

paesaggio, nonché eventuali rischi <strong>per</strong> la salute umana, conseguenti <strong>alla</strong> gestione dei rifiuti prodotti dal<strong>le</strong> industrie<br />

estrattive.<br />

Art. 2.<br />

Ambito di applicazione<br />

1. Il presente decreto si applica <strong>alla</strong> gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all’articolo 3, comma 1, <strong>le</strong>ttera<br />

d), all’interno del sito di cui all’articolo 3, comma 1, <strong>le</strong>ttera hh), e nel<strong>le</strong> strutture di deposito di cui all’articolo<br />

3, comma 1, <strong>le</strong>ttera r).<br />

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati <strong>alla</strong> disciplina settoria<strong>le</strong><br />

in vigore:<br />

a) i rifiuti che non derivano direttamente da o<strong>per</strong>azioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento<br />

di risorse minerali e dallo sfruttamento del<strong>le</strong> <strong>cave</strong>, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli<br />

fuori uso, <strong>le</strong> batterie e gli accumulatori usati;<br />

b) i rifiuti derivanti dal<strong>le</strong> attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore del<strong>le</strong> risorse<br />

minerali;<br />

c) l’inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all’articolo 104, commi 2, 3 e 4, del<br />

decreto <strong>le</strong>gislativo 3 apri<strong>le</strong> 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto <strong>le</strong>gislativo<br />

n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da ta<strong>le</strong> articolo;<br />

d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto <strong>le</strong>gislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.<br />

3. Ai rifiuti inerti e <strong>alla</strong> terra non inquinata derivanti dal<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di prospezione o di ricerca, di estrazione,<br />

di trattamento e di stoccaggio del<strong>le</strong> risorse minerali e dallo sfruttamento del<strong>le</strong> <strong>cave</strong>, nonché ai rifiuti derivanti<br />

dal<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11,<br />

commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti<br />

di categoria A.<br />

4. L’autorità competente può ridurre gli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e<br />

16 o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti non <strong>per</strong>icolosi derivanti d<strong>alla</strong> prospezione e d<strong>alla</strong> ricerca di risorse<br />

minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall’anidride, purché ritenga soddisfatti i requisiti<br />

di cui all’articolo 4.<br />

5. L’autorità competente può, sulla base di una valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui agli articoli<br />

11, comma 3, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non <strong>per</strong>icolosi, a meno<br />

che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A.<br />

6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano <strong>le</strong> disposizioni di cui al decreto <strong>le</strong>gislativo 13 gennaio<br />

2003, n. 36.<br />

105


Art. 3.<br />

Definizioni<br />

1. Ai fini del presente decreto si intende <strong>per</strong>:<br />

a) rifiuto: la definizione di cui all’articolo 183, comma 1, <strong>le</strong>ttera a), del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006;<br />

b) rifiuto <strong>per</strong>icoloso: la definizione di cui all’articolo 184, comma 5, del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006;<br />

c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti<br />

inerti non si dissolvono, non bruciano ne’ sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili<br />

e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento<br />

ambienta<strong>le</strong> o danno <strong>alla</strong> salute umana. La tendenza a dar luogo a <strong>per</strong>colati e la <strong>per</strong>centua<strong>le</strong> inquinante globa<strong>le</strong><br />

dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei <strong>per</strong>colati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la<br />

qualità del<strong>le</strong> acque su<strong>per</strong>ficiali e sotterranee;<br />

d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dal<strong>le</strong> attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e<br />

di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento del<strong>le</strong> <strong>cave</strong>;<br />

e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato più su<strong>per</strong>ficia<strong>le</strong> del terreno durante <strong>le</strong> attività di estrazione e<br />

non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 186 decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006;<br />

f) risorsa minera<strong>le</strong> o minera<strong>le</strong>: un deposito natura<strong>le</strong> nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche,<br />

quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali <strong>per</strong> l’edilizia, esclusa l’acqua;<br />

g) industrie estrattive: tutti gli stabilimenti e <strong>le</strong> imprese impegnati nell’estrazione, su<strong>per</strong>ficia<strong>le</strong> o sotterranea, di<br />

risorse minerali a fini commerciali, compresa l’estrazione <strong>per</strong> trivellazione o il trattamento del materia<strong>le</strong> estratto;<br />

h) offshore: la zona del mare e del fondo marino che si estende d<strong>alla</strong> linea di bassa marea del<strong>le</strong> maree ordinarie<br />

o medie verso l’esterno;<br />

i) trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sul<strong>le</strong><br />

risorse minerali, compreso lo sfruttamento del<strong>le</strong> <strong>cave</strong>, al fine di estrarre il minera<strong>le</strong>, compresa la modifica del<strong>le</strong><br />

dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente<br />

scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi d<strong>alla</strong> calcinazione della pietra<br />

calcarea) e <strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni metallurgiche;<br />

l) sterili: il materia<strong>le</strong> solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali <strong>per</strong> separazione (ad esempio:<br />

frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) <strong>per</strong> ricavare i minerali<br />

pregiati d<strong>alla</strong> roccia meno pregiata;<br />

m) cumulo: una struttura attrezzata <strong>per</strong> il deposito dei rifiuti di estrazione solidi in su<strong>per</strong>ficie;<br />

n) diga: una struttura attrezzata, progettata <strong>per</strong> contenere o confinare l’acqua e/o i rifiuti di estrazione all’interno<br />

di un bacino di decantazione;<br />

o) bacino di decantazione: una struttura natura<strong>le</strong> o attrezzata <strong>per</strong> lo smaltimento di rifiuti di estrazione fini, in<br />

genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento del<strong>le</strong> risorse<br />

minerali e d<strong>alla</strong> depurazione e dal riciclaggio dell’acqua di processo;<br />

p) cianuro dissociabi<strong>le</strong> con un acido debo<strong>le</strong>: il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debo<strong>le</strong><br />

ad un pH determinato;<br />

q) <strong>per</strong>colato: qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti di estrazione depositati e che viene emesso d<strong>alla</strong> struttura<br />

di deposito dei rifiuti di estrazione o vi e’ contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti<br />

negativi <strong>per</strong> l’ambiente se non viene trattato adeguatamente;<br />

r) struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all’accumulo o al deposito di rifiuti di<br />

estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o<br />

un’altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni <strong>per</strong><br />

la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti<br />

dall’attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l’estrazione del minera<strong>le</strong>, a fini di<br />

ripristino e ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:<br />

1) <strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e <strong>le</strong> strutture <strong>per</strong> i rifiuti di estrazione caratterizzati<br />

come <strong>per</strong>icolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;<br />

2) <strong>le</strong> strutture <strong>per</strong> i rifiuti di estrazione <strong>per</strong>icolosi generati in modo imprevisto, dopo un <strong>per</strong>iodo di accumulo o<br />

di deposito di rifiuti di estrazione su<strong>per</strong>iore a sei mesi;<br />

3) <strong>le</strong> strutture <strong>per</strong> i rifiuti di estrazione non inerti non <strong>per</strong>icolosi, dopo un <strong>per</strong>iodo di accumulo o di deposito di<br />

rifiuti di estrazione su<strong>per</strong>iore a un anno;<br />

4) <strong>le</strong> strutture <strong>per</strong> la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non <strong>per</strong>icolosi derivanti d<strong>alla</strong> prospezione o d<strong>alla</strong><br />

ricerca, i rifiuti derivanti dal<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti<br />

di estrazione inerti, dopo un <strong>per</strong>iodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione su<strong>per</strong>iore a tre anni;<br />

s) incidente ri<strong>le</strong>vante: un evento avvenuto nel sito nel corso di un’o<strong>per</strong>azione concernente la gestione dei rifiuti<br />

di estrazione in uno stabilimento contemplato dal presente decreto che dia luogo ad un <strong>per</strong>icolo grave, immediato<br />

o differito, <strong>per</strong> la salute umana o l’ambiente all’interno o all’esterno del sito;<br />

t) sostanza <strong>per</strong>icolosa: una sostanza, una miscela o un preparato <strong>per</strong>icoloso ai sensi della <strong>le</strong>gge 29 maggio 1974,<br />

n. 256, o del decreto <strong>le</strong>gislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;<br />

106


u) migliori tecniche disponibili: <strong>le</strong> tecniche definite all’articolo 2, comma 1, <strong>le</strong>ttera o), del decreto <strong>le</strong>gislativo 18<br />

febbraio 2005, n. 59;<br />

v) corpo idrico recettore: <strong>le</strong> acque costiere, <strong>le</strong> acque sotterranee, <strong>le</strong> acque di su<strong>per</strong>ficie, <strong>le</strong> acque di transizione,<br />

come definite nella parte terza del decreto n. 152 del 2006;<br />

z) ripristino: il trattamento del terreno che abbia subito un impatto d<strong>alla</strong> struttura di deposito dei rifiuti di estrazione,<br />

al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno, in particolare riguardo <strong>alla</strong> qualità del suolo, <strong>alla</strong> flora e <strong>alla</strong><br />

fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi del<strong>le</strong> acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;<br />

aa) prospezione o ricerca: la ricerca di depositi minerali di valore economico, compreso il prelievo di campioni,<br />

il campionamento di massa, <strong>le</strong> <strong>per</strong>forazioni e lo scavo di fosse, esclusi i lavori necessari allo sviluppo di tali depositi<br />

e <strong>le</strong> attività direttamente connesse con un’o<strong>per</strong>azione estrattiva esistente;<br />

bb) pubblico: una o più <strong>per</strong>sone fisiche o giuridiche e, ai sensi della <strong>le</strong>gislazione o della prassi naziona<strong>le</strong>, <strong>le</strong> associazioni,<br />

<strong>le</strong> organizzazioni o i gruppi costituiti da tali <strong>per</strong>sone;<br />

cc) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambienta<strong>le</strong><br />

di cui agli articoli 6 e 7 o che ha un interesse da far va<strong>le</strong>re in tali processi; ai fini della presente definizione,<br />

si considerano titolari di tali interessi <strong>le</strong> organizzazioni non governative che promuovono la tutela<br />

dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal<strong>le</strong> norme vigenti;<br />

dd) o<strong>per</strong>atore: il titolare di cui all’articolo 2 del decreto <strong>le</strong>gislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni,<br />

di seguito denominato: «decreto <strong>le</strong>gislativo n. 624 del 1996», o la diversa <strong>per</strong>sona fisica o giuridica<br />

incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e <strong>le</strong><br />

fasi o<strong>per</strong>ative e quel<strong>le</strong> successive <strong>alla</strong> chiusura;<br />

ee) detentore dei rifiuti: chi produce i rifiuti di estrazione o la <strong>per</strong>sona fisica o giuridica che ne e’ in possesso;<br />

ff) <strong>per</strong>sona competente: il direttore responsabi<strong>le</strong> di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

9 apri<strong>le</strong> 1959, n. 128, come modificato dall’articolo 20 del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 624 del 1996, o altra <strong>per</strong>sona fisica<br />

che dispone del<strong>le</strong> conoscenze tecniche e della necessaria es<strong>per</strong>ienza incaricata dal direttore responsabi<strong>le</strong>;<br />

gg) autorità competente: l’autorità definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e 5 del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 9 apri<strong>le</strong> 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi<br />

dello Stato al<strong>le</strong> regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio<br />

1977, n. 616, e al decreto <strong>le</strong>gislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal<strong>le</strong> singo<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi regionali sul<strong>le</strong> attività<br />

estrattive;<br />

hh) sito: l’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e <strong>per</strong>imetrata nell’atto autorizzativo e gestita<br />

da un o<strong>per</strong>atore. Nel caso di miniere, il sito comprende <strong>le</strong> relative <strong>per</strong>tinenze di cui all’articolo 23 del regio<br />

decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo<br />

1 del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 624 del 1996;<br />

ii) modifiche sostanziali: modifiche strutturali o o<strong>per</strong>ative, comprese <strong>le</strong> variazioni del tipo di rifiuto depositato,<br />

di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione che, secondo l’autorità competente, potrebbero avere effetti<br />

negativi significativi <strong>per</strong> la salute umana o <strong>per</strong> l’ambiente.<br />

Art. 4.<br />

Disposizioni generali<br />

1. L’abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo<br />

e nel<strong>le</strong> acque su<strong>per</strong>ficiali e sotterranee sono vietati.<br />

2. I cumuli, <strong>le</strong> dighe, i bacini di decantazione e <strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati,<br />

realizzata attrezzati, resi o<strong>per</strong>ativi, utilizzati, mantenuti in efficienza e gestiti senza <strong>per</strong>icolo <strong>per</strong> la salute umana,<br />

senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed, in particolare, senza<br />

creare rischi <strong>per</strong> l’acqua, <strong>per</strong> l’aria, <strong>per</strong> il suolo, <strong>per</strong> la fauna e <strong>per</strong> la flora, senza causare inconvenienti da rumori<br />

o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.<br />

3. L’o<strong>per</strong>atore pianifica l’attività di gestione dei rifiuti di estrazione al fine di:<br />

a) impedirne o ridurne, il più possibi<strong>le</strong>, gli effetti negativi <strong>per</strong> l’ambiente e la salute umana;<br />

b) prevenire incidenti ri<strong>le</strong>vanti connessi <strong>alla</strong> struttura e limitare <strong>le</strong> conseguenze <strong>per</strong> l’ambiente e la salute umana;<br />

c) gestire qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti di estrazione anche dopo la chiusura nel rispetto di quanto<br />

riportato al<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere a) e b), fino al rilascio del sito in conformità a quanto previsto dal piano di gestione di cui<br />

all’articolo 5.<br />

4. L’o<strong>per</strong>atore applica <strong>le</strong> misure di cui ai commi 2 e 3 basandosi, tra l’altro, sul<strong>le</strong> migliori tecniche disponibili,<br />

tenendo conto del<strong>le</strong> caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua ubicazione geografica e del<strong>le</strong><br />

condizioni ambientali locali.<br />

Art. 5.<br />

Piano di gestione dei rifiuti di estrazione<br />

1. L’o<strong>per</strong>atore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione <strong>per</strong> la riduzione al minimo, il trattamento, il<br />

recu<strong>per</strong>o e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibi<strong>le</strong>.<br />

107


2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e’ volto a:<br />

a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro <strong>per</strong>icolosità, in particolare:<br />

1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo<br />

di estrazione e di trattamento dei minerali;<br />

2) tenendo conto del<strong>le</strong> modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell’aumento della su<strong>per</strong>ficie<br />

e dell’esposizione a particolari condizioni esterne;<br />

3) prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività<br />

estrattiva dopo l’estrazione del minera<strong>le</strong>, se l’o<strong>per</strong>azione e’ fattibi<strong>le</strong> dal punto di vista tecnico e economico<br />

e non presenta rischi <strong>per</strong> l’ambiente, conformemente al<strong>le</strong> norme ambientali vigenti e, ove<br />

<strong>per</strong>tinenti, al<strong>le</strong> prescrizioni del presente decreto;<br />

4) ripristinando il terreno di co<strong>per</strong>tura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione<br />

o, se non fosse possibi<strong>le</strong> sotto il profilo pratico, riutilizzando ta<strong>le</strong> terreno altrove;<br />

5) impiegando sostanze meno <strong>per</strong>icolose <strong>per</strong> il trattamento del<strong>le</strong> risorse minerali;<br />

b) incentivare il recu<strong>per</strong>o dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di<br />

estrazione interessati, se queste o<strong>per</strong>azioni non comportano rischi <strong>per</strong> l’ambiente, conformemente al<strong>le</strong> norme<br />

ambientali vigenti e, ove <strong>per</strong>tinenti, al<strong>le</strong> prescrizioni del presente decreto;<br />

c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto,<br />

nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito<br />

dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto che:<br />

1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, la necessità minima e infine<br />

nulla del monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura;<br />

2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine, <strong>per</strong> esempio riconducibili<br />

<strong>alla</strong> fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall’aria o dall’acqua, d<strong>alla</strong> struttura di deposito dei<br />

rifiuti di estrazione;<br />

3) garantisca la stabilità geotecnica a lungo termine di dighe o di cumuli che sorgano sulla su<strong>per</strong>ficie preesistente<br />

del terreno.<br />

3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti e<strong>le</strong>menti:<br />

a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell’al<strong>le</strong>gato I e una stima del quantitativo tota<strong>le</strong> di rifiuti<br />

di estrazione che verranno prodotti nella fase o<strong>per</strong>ativa;<br />

b) la descrizione del<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi<br />

sono sottoposti;<br />

c) la classificazione proposta <strong>per</strong> la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti<br />

all’al<strong>le</strong>gato II ed in particolare:<br />

1) se e’ necessaria una struttura di deposito di categoria A, al piano deve essere al<strong>le</strong>gato in copia il documento<br />

di sicurezza e salute redatto ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 624 del 1996,<br />

integrato secondo quanto indicato all’articolo 6, comma 3, del presente decreto;<br />

2) se l’o<strong>per</strong>atore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni<br />

che giustifichino ta<strong>le</strong> scelta, compresa l’individuazione di eventuali rischi di incidenti;<br />

d) la descrizione del<strong>le</strong> modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana<br />

a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e del<strong>le</strong> misure preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo<br />

l’impatto ambienta<strong>le</strong> durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all’articolo 11,<br />

comma 3, <strong>le</strong>ttere a), b), d) ed e);<br />

e) <strong>le</strong> procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi dell’articolo 10, se applicabi<strong>le</strong>, e 11, comma 3,<br />

<strong>le</strong>ttera c);<br />

f) il piano proposto <strong>per</strong> la chiusura, comprese <strong>le</strong> procedure connesse al ripristino e <strong>alla</strong> fase successiva <strong>alla</strong> chiusura<br />

ed il monitoraggio di cui all’articolo 12;<br />

g) <strong>le</strong> misure <strong>per</strong> prevenire il deterioramento dello stato dell’acqua conformemente al<strong>le</strong> finalità stabilite dal decreto<br />

<strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e <strong>per</strong> prevenire o ridurre al minimo l’inquinamento<br />

dell’atmosfera e del suolo ai sensi dell’articolo 13;<br />

h) la descrizione dell’area che ospiterà la struttura di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese <strong>le</strong> sue caratteristiche<br />

idrogeologiche, geologiche e geotecniche;<br />

i) l’indicazione del<strong>le</strong> modalità in accordo al<strong>le</strong> quali l’opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2, <strong>le</strong>ttera<br />

a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, <strong>le</strong>ttera a).<br />

4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e’ modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento<br />

della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed e’ comunque<br />

riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono notificate all’autorità competente.<br />

5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e’ presentato come sezione del piano globa<strong>le</strong> dell’attività estrattiva predisposto<br />

al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva stessa da parte dell’autorità competente.<br />

108


6. L’autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e <strong>le</strong> eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla<br />

l’attuazione.<br />

Art. 6.<br />

Prevenzione di incidenti ri<strong>le</strong>vanti e informazioni<br />

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria<br />

A, ad esclusione del<strong>le</strong> strutture che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto <strong>le</strong>gislativo 17 agosto<br />

1999, n. 334, e successive modificazioni.<br />

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto <strong>le</strong>gislativo n. 624 del 1996, l’o<strong>per</strong>atore individua, <strong>per</strong> <strong>le</strong> strutture di<br />

cui al comma 1, i rischi di incidenti ri<strong>le</strong>vanti ed adotta, a livello di progettazione, di costruzione, di funzionamento<br />

e di manutenzione, di chiusura e nella fase successiva <strong>alla</strong> chiusura del<strong>le</strong> strutture stesse, <strong>le</strong> misure necessarie<br />

<strong>per</strong> prevenire tali incidenti e limitarne <strong>le</strong> conseguenze negative <strong>per</strong> la salute umana e l’ambiente,<br />

compresi eventuali impatti transfrontalieri.<br />

3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l’o<strong>per</strong>atore prima di iniziare <strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni e’ tenuto a integrare,<br />

previa consultazione del responsabi<strong>le</strong> <strong>per</strong> la sicurezza, il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell’articolo<br />

6, comma 1, del decreto n. 624 del 1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che<br />

lo attui, in base agli e<strong>le</strong>menti di cui <strong>alla</strong> parte 1 dell’al<strong>le</strong>gato III.<br />

4. Il documento di cui al comma 3 e’ al<strong>le</strong>gato in copia al piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo<br />

5.<br />

5. L’o<strong>per</strong>atore nomina un responsabi<strong>le</strong> <strong>per</strong> la sicurezza incaricato dell’attuazione e della sorveglianza <strong>per</strong>iodica<br />

della politica di prevenzione degli incidenti ri<strong>le</strong>vanti.<br />

6. L’o<strong>per</strong>atore e’ tenuto a predisporre, previa consultazione del <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> che lavora nello stabilimento, ivi compreso<br />

il <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> di imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento<br />

nei seguenti termini:<br />

a) <strong>per</strong> <strong>le</strong> nuove strutture, prima di iniziare l’attività;<br />

b) <strong>per</strong> <strong>le</strong> strutture esistenti, entro un anno d<strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente decreto; si considerano esistenti<br />

<strong>le</strong> strutture autorizzate o già in funzione <strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente decreto.<br />

7. Il piano di emergenza interno di cui al comma 6 contiene almeno <strong>le</strong> seguenti informazioni:<br />

a) nome e funzione del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone autorizzate ad attivare <strong>le</strong> procedure di emergenza e della <strong>per</strong>sona responsabi<strong>le</strong><br />

dell’applicazione e del coordinamento del<strong>le</strong> misure di intervento all’interno del sito;<br />

b) nome e funzione della <strong>per</strong>sona incaricata del col<strong>le</strong>gamento con l’autorità responsabi<strong>le</strong> del piano di emergenza<br />

esterno;<br />

c) <strong>per</strong> situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente ri<strong>le</strong>vante,<br />

descrizione del<strong>le</strong> misure da adottare <strong>per</strong> far fronte a tali situazioni o eventi e <strong>per</strong> limitarne <strong>le</strong> conseguenze;<br />

ta<strong>le</strong> descrizione comprende <strong>le</strong> apparecchiature di sicurezza e <strong>le</strong> risorse disponibili;<br />

d) misure atte a limitare i <strong>per</strong>icoli <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>per</strong>sone presenti nel sito, compresi sistemi di <strong>alla</strong>rme e <strong>le</strong> norme di<br />

comportamento che <strong>le</strong> <strong>per</strong>sone devono osservare al momento dell’<strong>alla</strong>rme;<br />

e) disposizioni <strong>per</strong> avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l’autorità incaricata di attivare il piano di<br />

emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure <strong>per</strong> la comunicazione di informazioni<br />

più dettagliate appena disponibili;<br />

f) disposizioni adottate <strong>per</strong> formare il <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento<br />

di ta<strong>le</strong> azione con i servizi di emergenza esterni;<br />

g) disposizioni <strong>per</strong> coadiuvare l’esecuzione del<strong>le</strong> misure di intervento adottate all’esterno del sito.<br />

8. L’autorità competente, d’intesa con gli enti locali interessati, prepara un piano di emergenza esterno, precisando<br />

<strong>le</strong> misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Il piano e’ comunicato al Prefetto competente<br />

<strong>per</strong> territorio che può disporre eventuali modifiche. L’o<strong>per</strong>atore e’ tenuto a fornire<br />

all’autorità competente <strong>le</strong> informazioni necessarie <strong>per</strong> preparare ta<strong>le</strong> piano contestualmente <strong>alla</strong> presentazione<br />

della domanda di autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.<br />

9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e’ predisposto, <strong>per</strong> <strong>le</strong> nuove strutture, entro sei mesi d<strong>alla</strong><br />

data di inizio dell’attività e, <strong>per</strong> <strong>le</strong> strutture esistenti, entro sei mesi d<strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente<br />

decreto. Si considerano esistenti <strong>le</strong> strutture autorizzate o già in funzione <strong>alla</strong> data di<br />

entrata in vigore del presente decreto.<br />

10. L’autorità competente garantisce la partecipazione del pubblico interessato <strong>alla</strong> preparazione o al riesame del<br />

piano di emergenza esterno, fornendo al medesimo <strong>le</strong> informazioni <strong>per</strong>tinenti ed un <strong>per</strong>iodo di tempo adeguato,<br />

comunque non inferiore a trenta giorni, <strong>per</strong> esprimere osservazioni di cui l’autorità competente deve tenere conto.<br />

11. Il piano di emergenza esterno contiene almeno <strong>le</strong> seguenti informazioni:<br />

a) nome e funzione del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone autorizzate ad attivare <strong>le</strong> procedure di emergenza e del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone autorizzate<br />

a dirigere e coordinare <strong>le</strong> misure di intervento adottate all’esterno del sito;<br />

b) disposizioni adottate <strong>per</strong> informare tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di <strong>alla</strong>rme e richiesta<br />

di soccorsi;<br />

109


c) misure di coordinamento necessarie <strong>per</strong> l’attuazione del piano di emergenza esterno;<br />

d) disposizioni adottate <strong>per</strong> fornire assistenza nella realizzazione del<strong>le</strong> misure di intervento predisposte all’interno<br />

del sito;<br />

e) misure di intervento da adottare all’esterno del sito;<br />

f) disposizioni adottate <strong>per</strong> fornire <strong>alla</strong> popolazione informazioni specifiche relative all’incidente e al comportamento<br />

da adottare.<br />

12. Le informazioni sul<strong>le</strong> misure di sicurezza da adottare e sul<strong>le</strong> norme di comportamento da osservare in caso<br />

di incidente, previste dal piano di emergenza esterno, contenenti almeno gli e<strong>le</strong>menti descritti nell’al<strong>le</strong>gato III,<br />

parte 2, sono fornite dall’autorità competente al<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone che possono essere coinvolte. Tali informazioni sono<br />

riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse,<br />

almeno ogni tre anni. Esse devono essere <strong>per</strong>manentemente a disposizione del pubblico. L’intervallo massimo<br />

di ridiffusione del<strong>le</strong> informazioni <strong>alla</strong> popolazione non può, in nessun caso, essere su<strong>per</strong>iore a cinque anni.<br />

13. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 <strong>per</strong>seguono i seguenti obiettivi:<br />

a) limitare e controllare gli incidenti ri<strong>le</strong>vanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto,<br />

limitare i danni <strong>alla</strong> salute umana e all’ambiente;<br />

b) mettere in atto <strong>le</strong> misure necessarie <strong>per</strong> tutelare la salute umana e l’ambiente contro <strong>le</strong> conseguenze degli incidenti<br />

ri<strong>le</strong>vanti e di altri incidenti;<br />

c) comunicare <strong>le</strong> informazioni necessarie al pubblico e al<strong>le</strong> autorità interessate;<br />

d) garantire il ripristino, il recu<strong>per</strong>o e il disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente ri<strong>le</strong>vante.<br />

14. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 sono riesaminati, s<strong>per</strong>imentati e, se necessario, riveduti ed aggiornati,<br />

ad intervalli non su<strong>per</strong>iori a cinque anni e comunque, nel caso di cambiamenti sostanziali, tenendo<br />

conto dei cambiamenti avvenuti nel deposito e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e del<strong>le</strong> nuove conoscenze<br />

in merito al<strong>le</strong> misure da adottare in caso di incidente ri<strong>le</strong>vante.<br />

15. In caso di incidente ri<strong>le</strong>vante, l’o<strong>per</strong>atore e’ tenuto a:<br />

a) adottare <strong>le</strong> misure previste dal piano di emergenza interno;<br />

b) comunicare all’autorità competente, non appena ne venga a conoscenza:<br />

1) <strong>le</strong> circostanze dell’incidente;<br />

2) <strong>le</strong> sostanze <strong>per</strong>icolose presenti;<br />

3) i dati disponibili <strong>per</strong> valutare <strong>le</strong> conseguenze dell’incidente sulla salute umana e sull’ambiente;<br />

4) <strong>le</strong> misure di emergenza adottate;<br />

5) <strong>le</strong> informazioni sul<strong>le</strong> misure previste <strong>per</strong> limitare gli effetti dell’incidente a medio e lungo termine ed evitare<br />

che esso si riproduca;<br />

c) aggiornare <strong>le</strong> informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi e<strong>le</strong>menti che<br />

modificano <strong>le</strong> precedenti informazioni o <strong>le</strong> conclusioni tratte.<br />

16. In caso di incidente ri<strong>le</strong>vante, l’autorità competente è tenuta a:<br />

a) attivare immediatamente il piano di emergenza esterno e a garantire che vengano attuate <strong>le</strong> misure previste<br />

dal piano di emergenza interno ed esterno;<br />

b) comunicare immediatamente al pubblico interessato <strong>le</strong> informazioni sull’incidente trasmesse dall’o<strong>per</strong>atore.<br />

Art. 7.<br />

Domanda e autorizzazione<br />

1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono o<strong>per</strong>are senza preventiva autorizzazione rilasciata<br />

dall’autorità competente. L’autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi, contiene gli e<strong>le</strong>menti<br />

indicati al comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti<br />

di estrazione in base ai criteri di cui all’articolo 9. Purché vengano rispettate tutte <strong>le</strong> condizioni del presente articolo,<br />

l’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto <strong>le</strong>gislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e’ valida ed efficace e tiene<br />

luogo della autorizzazione di cui al presente articolo.<br />

2. La domanda di autorizzazione e’ presentata all’autorità competente e contiene almeno i seguenti e<strong>le</strong>menti:<br />

a) identità del richiedente e dell’o<strong>per</strong>atore, se sono diversi;<br />

b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative;<br />

c) la descrizione del sito, ivi comprese <strong>le</strong> caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da<br />

un ri<strong>le</strong>vamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni<br />

e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988,<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficia<strong>le</strong> n. 127 del 1° giugno 1988;<br />

d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a norma dell’articolo 5;<br />

e) il piano finanziario che preveda la co<strong>per</strong>tura dei costi derivanti d<strong>alla</strong> realizzazione e dall’esercizio della struttura,<br />

dei costi stimati di chiusura, dei costi di gestione post-o<strong>per</strong>ativa, nonché dei costi connessi <strong>alla</strong> costituzione<br />

della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14;<br />

110


f) <strong>le</strong> indicazioni relative al<strong>le</strong> garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equiva<strong>le</strong>nte, ai sensi<br />

dell’articolo 14;<br />

g) <strong>le</strong> informazioni relative <strong>alla</strong> procedura di valutazione di impatto ambienta<strong>le</strong> ai sensi della parte seconda del<br />

decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un’o<strong>per</strong>a o un’attività sottoposta<br />

a ta<strong>le</strong> procedura;<br />

h) <strong>le</strong> informazioni necessarie <strong>per</strong> consentire la preparazione del piano di emergenza esterno.<br />

3. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo se ritiene che:<br />

a) l’o<strong>per</strong>atore adempia al<strong>le</strong> disposizioni <strong>per</strong>tinenti del presente decreto;<br />

b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l’attuazione<br />

del piano regiona<strong>le</strong> di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006. A<br />

ta<strong>le</strong> fine l’autorità competente e’ tenuta ad acquisire il parere scritto dell’autorità regiona<strong>le</strong> competente in materia<br />

di pianificazione sulla gestione dei rifiuti.<br />

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha validità pari a quella relativa all’attività estrattiva. Il rinnovo dell’autorizzazione<br />

segue <strong>le</strong> medesime procedure previste <strong>per</strong> il rinnovo del titolo di <strong>le</strong>gittimazione mineraria.<br />

5. Le autorità competenti riesaminano e aggiornano, ove necessario, <strong>le</strong> condizioni dell’autorizzazione:<br />

a) sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall’o<strong>per</strong>atore ai sensi dell’articolo 11, comma 3, o del<strong>le</strong> ispezioni<br />

effettuate ai sensi dell’articolo 17;<br />

b) <strong>alla</strong> luce dello scambio di informazioni su modifiche sostanziali nel<strong>le</strong> migliori tecniche a disposizione organizzato<br />

d<strong>alla</strong> Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i cui risultati sono pubblicati<br />

d<strong>alla</strong> Commissione stessa;<br />

c) qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di<br />

estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati.<br />

6. Le informazioni contenute in un’autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione<br />

del<strong>le</strong> autorità competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a fini statistici.<br />

Le informazioni sensibili di carattere meramente commercia<strong>le</strong>, ad esempio riguardanti il volume del<strong>le</strong> riserve<br />

minerali economiche, <strong>le</strong> componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche.<br />

Art. 8.<br />

Partecipazione del pubblico<br />

1. L’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione<br />

di cui all’articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell’articolo 7, comma 5, contestualmente<br />

all’avvio del relativo procedimento, comunica all’o<strong>per</strong>atore la data di avvio del procedimento ai sensi<br />

della <strong>le</strong>gge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati<br />

i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici<br />

giorni d<strong>alla</strong> data di ricevimento della comunicazione l’o<strong>per</strong>atore provvede, a sua cura e a sue spese, <strong>alla</strong> pubblicazione<br />

su un quotidiano a diffusione provincia<strong>le</strong> o regiona<strong>le</strong> di un annuncio contenente l’indicazione della<br />

localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell’o<strong>per</strong>atore, nonché gli uffici, individuati dall’autorità<br />

competente, dove e’ possibi<strong>le</strong> prendere visione degli atti e trasmettere <strong>le</strong> osservazioni. Tali forme di<br />

pubblicità tengono luogo del<strong>le</strong> comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della citata <strong>le</strong>gge n. 241 del 1990.<br />

2. Entro trenta giorni d<strong>alla</strong> data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 1, i soggetti interessati possono<br />

presentare in forma scritta osservazioni all’autorità competente.<br />

3. Dopo l’adozione della decisione, copia della stessa e di qualsiasi suo successivo aggiornamento e’ messa a disposizione<br />

del pubblico presso gli uffici di cui al comma 1. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili<br />

informazioni relative <strong>alla</strong> partecipazione del pubblico al procedimento e al<strong>le</strong> motivazioni sul<strong>le</strong> quali si e’ fondata<br />

la decisione, anche in relazione al<strong>le</strong> osservazioni scritte presentate.<br />

Art. 9.<br />

Sistema di classificazione del<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di Estrazione<br />

1. L’autorità competente classifica una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione come appartenente <strong>alla</strong> categoria<br />

A secondo i criteri fissati nell’Al<strong>le</strong>gato II.<br />

Art. 10.<br />

Vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva<br />

1. L’utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione <strong>per</strong> la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti<br />

dall’attività estrattiva su<strong>per</strong>ficia<strong>le</strong> o sotterranea e’ possibi<strong>le</strong> solo qualora:<br />

a) sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2;<br />

b) sia impedito l’inquinamento del suolo e del<strong>le</strong> acque di su<strong>per</strong>ficie e sotterranee ai sensi dell’articolo 13, commi<br />

1 e 4;<br />

c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva<br />

ai sensi dell’articolo 12, commi 4 e 5.<br />

111


2. Il rispetto del<strong>le</strong> condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di<br />

cui all’articolo 5, approvato dall’autorità competente.<br />

3. Il riempimento dei vuoti e del<strong>le</strong> volumetrie prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di<br />

estrazione di cui al presente decreto e’ sottoposto al<strong>le</strong> disposizioni di cui al decreto <strong>le</strong>gislativo 13 gennaio 2003,<br />

n. 36, relativo al<strong>le</strong> discariche di rifiuti.<br />

Art. 11.<br />

Costruzione e gestione del<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di Estrazione<br />

1. Il direttore responsabi<strong>le</strong> nominato dal titolare di cui al decreto <strong>le</strong>gislativo n. 624, del 1996, e’ responsabi<strong>le</strong><br />

anche della gestione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e garantisce, in conformità all’articolo 7<br />

del decreto del Presidente della Repubblica 9 apri<strong>le</strong> 1959, n. 128, relativamente agli specifici aspetti, l’aggiornamento<br />

tecnico e la formazione del <strong>per</strong>sona<strong>le</strong>.<br />

2. In conformità all’articolo 6, comma 2, del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 624 del 1996, il titolare dell’attività estrattiva<br />

attesta annualmente che i cumuli, <strong>le</strong> dighe, i bacini di decantazione e <strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione<br />

sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che e’ stata imp<strong>le</strong>mentata una politica<br />

di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi<br />

<strong>per</strong> la salute umana e l’ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabi<strong>le</strong>, ridotti al minimo accettabi<strong>le</strong><br />

e adeguatamente tenuti sotto controllo.<br />

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 l’autorità competente si accerta che, nella costruzione<br />

di una nuova struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nella modifica di una struttura esistente, l’o<strong>per</strong>atore<br />

garantisca che:<br />

a) la struttura abbia un’ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali<br />

in materia di aree protette, di quelli imposti d<strong>alla</strong> normativa in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio,<br />

nonché di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici e sia progettata in modo da<br />

soddisfare, nel<strong>le</strong> prospettive a breve e lungo termine, <strong>le</strong> condizioni necessarie <strong>per</strong> impedire l’inquinamento del<br />

suolo, dell’aria, del<strong>le</strong> acque sotterranee o di su<strong>per</strong>ficie tenendo conto in particolare del<strong>le</strong> disposizioni di cui <strong>alla</strong><br />

parte terza, sezione II del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006, e da garantire una raccolta efficace dell’acqua e del<br />

<strong>per</strong>colato contaminati, secondo <strong>le</strong> modalità e i tempi previsti dall’autorizzazione, nonché in modo da ridurre<br />

l’erosione provocata dall’acqua o dal vento, <strong>per</strong> quanto tecnicamente ed economicamente possibi<strong>le</strong>.<br />

b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata <strong>per</strong> garantirne la stabilità<br />

fisica e <strong>per</strong> prevenire l’inquinamento o la contaminazione del suolo, dell’aria, del<strong>le</strong> acque sotterranee o di su<strong>per</strong>ficie<br />

nel<strong>le</strong> prospettive a breve e lungo termine nonché <strong>per</strong> ridurre al minimo, <strong>per</strong> quanto possibi<strong>le</strong>, i danni<br />

al paesaggio;<br />

c) siano in atto disposizioni e piani adeguati <strong>per</strong> il monitoraggio anche con <strong>per</strong>iodiche ispezioni, e comunque<br />

con frequenza almeno semestra<strong>le</strong>, della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione da parte di soggetti competenti<br />

e <strong>per</strong> l’intervento, qualora si riscontrasse un’instabilità o una contaminazione del<strong>le</strong> acque o del suolo. I<br />

rapporti relativi ai monitoraggi e al<strong>le</strong> ispezioni vengono registrati e conservati dall’o<strong>per</strong>atore insieme ai documenti<br />

relativi all’autorizzazione e al registro di cui al comma 4 <strong>per</strong> garantire la trasmissione adeguata del<strong>le</strong> informazioni,<br />

soprattutto in caso di cambiamento dell’o<strong>per</strong>atore; detta documentazione e’ conservata dal titolare<br />

di cui all’articolo 2 del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 624 del 1996, <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo di almeno cinque anni successivi al termine<br />

della gestione post-chiusura di cui all’articolo 12, comma 3.<br />

d) siano previste disposizioni adeguate <strong>per</strong> il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei<br />

rifiuti di estrazione;<br />

e) siano previste disposizioni adeguate <strong>per</strong> la fase successiva <strong>alla</strong> chiusura della struttura di deposito.<br />

4. L’o<strong>per</strong>atore tiene un registro del<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di gestione dei rifiuti di estrazione nella struttura di deposito,<br />

con fogli numerati, nel qua<strong>le</strong> annota, entro due giorni d<strong>alla</strong> presa in carico nella struttura, <strong>le</strong> informazioni sul<strong>le</strong><br />

caratteristiche qualitative e quantitative dei predetti rifiuti.<br />

5. Qualora si verifichi un cambio di o<strong>per</strong>atore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione,<br />

<strong>le</strong> informazioni e i registri aggiornati relativi <strong>alla</strong> struttura sono trasferiti al nuovo o<strong>per</strong>atore. Il cambio<br />

di o<strong>per</strong>atore deve essere comunicato all’autorità competente e costituisce modifica sostanzia<strong>le</strong> del piano di gestione<br />

di rifiuti di estrazione e, come ta<strong>le</strong>, condizione <strong>per</strong> il rinnovo dell’autorizzazione.<br />

6. L’o<strong>per</strong>atore notifica con tempestività, e in ogni caso non oltre <strong>le</strong> 48 ore, all’autorità competente e, <strong>per</strong> i fini di<br />

cui all’articolo 18, comma 2, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti gli eventi che<br />

possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo ri<strong>le</strong>vante<br />

<strong>per</strong> l’ambiente che emerga dal<strong>le</strong> procedure di controllo e di monitoraggio della struttura di deposito dei<br />

rifiuti di estrazione. L’o<strong>per</strong>atore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabi<strong>le</strong>, e ottem<strong>per</strong>a a qualsiasi<br />

altra istruzione dell’autorità competente sul<strong>le</strong> misure correttive da adottare. L’o<strong>per</strong>atore e’ tenuto a sostenere<br />

i costi del<strong>le</strong> misure da intraprendere.<br />

112


7. L’o<strong>per</strong>atore presenta, conformemente a quanto indicato al comma 2, all’autorità competente una relazione con<br />

tutti i risultati del monitoraggio. L’autorità competente verifica la conformità dei dati presentati al<strong>le</strong> condizioni<br />

dell’autorizzazione disponendo, ove necessario, <strong>le</strong> prescrizioni e <strong>le</strong> integrazioni che occorrono. Sulla base di<br />

ta<strong>le</strong> relazione, l’autorità competente può decidere se sia necessario effettuare idonee verifiche.<br />

Art. 12.<br />

Procedure <strong>per</strong> la chiusura del<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e <strong>per</strong> la fase successiva <strong>alla</strong><br />

chiusura<br />

1. La chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e’ avviata:<br />

a) nei casi, al<strong>le</strong> condizioni e nei termini stabiliti dall’autorizzazione;<br />

b) nei casi in cui l’o<strong>per</strong>atore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dell’autorità competente;<br />

c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a gravi motivi, adottato dall’autorità competente.<br />

2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che<br />

l’autorità competente ha proceduto, con tempestività, ad un’ispezione fina<strong>le</strong> del sito, ha esaminato tutti i rapporti<br />

presentati dall’o<strong>per</strong>atore, ha certificato che il terreno che abbia subito un impatto d<strong>alla</strong> struttura di deposito<br />

dei rifiuti di estrazione e’ stato ripristinato ed ha autorizzato con proprio provvedimento la chiusura della<br />

struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L’approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell’o<strong>per</strong>atore<br />

contemplati d<strong>alla</strong> normativa vigente e dal<strong>le</strong> condizioni dell’autorizzazione.<br />

3. L’o<strong>per</strong>atore e’ responsabi<strong>le</strong> della manutenzione, del monitoraggio, del controllo e del<strong>le</strong> misure correttive nella<br />

fase successiva <strong>alla</strong> chiusura <strong>per</strong> tutto il tempo ritenuto necessario dall’autorità competente in base <strong>alla</strong> natura<br />

e <strong>alla</strong> durata del rischio e sino all’esito positivo di un’ispezione fina<strong>le</strong> da effettuarsi da parte dell’autorità competente.<br />

4. Il provvedimento di cui al comma 2 prevede, al fine di soddisfare <strong>le</strong> <strong>per</strong>tinenti esigenze ambientali stabilite<br />

d<strong>alla</strong> normativa vigente, in particolare quel<strong>le</strong> di cui al decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II,<br />

che dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione l’o<strong>per</strong>atore controlli, fra l’altro, in particolare,<br />

la stabilità fisico-chimica della struttura di deposito e riduca al minimo gli effetti negativi <strong>per</strong> l’ambiente,<br />

soprattutto <strong>per</strong> <strong>le</strong> acque sotterranee e di su<strong>per</strong>ficie, garantendo che:<br />

a) tutte <strong>le</strong> singo<strong>le</strong> strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre<br />

pronti <strong>per</strong> l’uso;<br />

b) i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti.<br />

5. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione l’o<strong>per</strong>atore notifica, senza ritardo, all’autorità<br />

competente e, <strong>per</strong> i fini di cui all’articolo 18, comma 2, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio<br />

e del mare, tutti gli eventi o gli sviluppi che possono incidere sulla stabilità della struttura di deposito<br />

dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo ri<strong>le</strong>vante <strong>per</strong> l’ambiente che emerga dal<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di controllo<br />

e monitoraggio di cui al comma 3. L’o<strong>per</strong>atore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabi<strong>le</strong>,<br />

e ottem<strong>per</strong>a a qualsiasi altra istruzione dell’autorità competente sul<strong>le</strong> misure correttive da adottare.<br />

L’o<strong>per</strong>atore e’ tenuto a sostenere i costi del<strong>le</strong> misure da intraprendere.<br />

6. Alla frequenza stabilita dall’autorità competente nell’autorizzazione di cui al comma 2, l’o<strong>per</strong>atore riferisce,<br />

in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio <strong>alla</strong> medesima autorità competente e all’Agenzia regiona<strong>le</strong><br />

di protezione ambienta<strong>le</strong> territorialmente competente, al fine di dimostrare la conformità al<strong>le</strong> condizioni<br />

dell’autorizzazione e di approfondire <strong>le</strong> conoscenze sul comportamento dei rifiuti di estrazione e della<br />

struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.<br />

Art. 13.<br />

Prevenzione del deterioramento dello stato del<strong>le</strong> acque e dell’inquinamento dell’atmosfera e del suolo<br />

1. Le Agenzie regionali di protezione ambienta<strong>le</strong> territorialmente competenti verificano che l’o<strong>per</strong>atore abbia<br />

adottato <strong>le</strong> misure necessarie <strong>per</strong> rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, in particolare <strong>per</strong> prevenire<br />

il deterioramento dello stato attua<strong>le</strong> del<strong>le</strong> acque, in conformità al<strong>le</strong> disposizioni del decreto <strong>le</strong>gislativo n.<br />

152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l’altro al fine di:<br />

a) valutare la probabilità che si produca <strong>per</strong>colato dai rifiuti di estrazione depositati, sia nel corso della fase o<strong>per</strong>ativa,<br />

sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, e determinare il bilancio idrico<br />

della struttura;<br />

b) impedire o ridurre al minimo la produzione di <strong>per</strong>colato e la contaminazione del<strong>le</strong> acque di su<strong>per</strong>ficie o sotterranee<br />

e del suolo da parte dei rifiuti di estrazione;<br />

c) raccogliere e trattare <strong>le</strong> acque e il <strong>per</strong>colato contaminati d<strong>alla</strong> struttura di deposito dei rifiuti di estrazione fino<br />

a renderli conformi allo standard previsto <strong>per</strong> lo scarico di tali sostanze.<br />

2. Le Agenzie regionali di protezione ambienta<strong>le</strong> territorialmente competenti si assicurano che l’o<strong>per</strong>atore abbia<br />

adottato <strong>le</strong> misure necessarie <strong>per</strong> evitare o ridurre la polvere e <strong>le</strong> emissioni di gas.<br />

113


3. Lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da<br />

quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione e’ subordinato al rispetto del<strong>le</strong> <strong>per</strong>tinenti disposizioni<br />

del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II.<br />

4. L’o<strong>per</strong>atore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione <strong>per</strong> la ripiena di vuoti e di volumetrie<br />

prodotte dall’attività estrattiva su<strong>per</strong>ficia<strong>le</strong> o sotterranea, che potranno essere inondati dopo la chiusura, adotta<br />

<strong>le</strong> misure necessarie <strong>per</strong> evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato del<strong>le</strong> acque e l’inquinamento<br />

del suolo.<br />

5. L’o<strong>per</strong>atore fornisce all’autorità competente e all’Agenzia regiona<strong>le</strong> di protezione ambienta<strong>le</strong> territorialmente<br />

competente <strong>le</strong> informazioni necessarie <strong>per</strong> assicurare l’assolvimento degli obblighi di <strong>le</strong>gge, in particolare quelli<br />

di cui al decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II.<br />

6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l’o<strong>per</strong>atore garantisce che il tenore<br />

di cianuro dissociabi<strong>le</strong> con un acido debo<strong>le</strong> all’interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibi<strong>le</strong><br />

utilizzando <strong>le</strong> migliori tecniche disponibili. In ogni caso, l’o<strong>per</strong>atore garantisce che il tenore di cianuro dissociabi<strong>le</strong><br />

con un acido debo<strong>le</strong> nel punto di scarico degli sterili dall’impianto di lavorazione al bacino di decantazione<br />

non su<strong>per</strong>i:<br />

a) nel<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata in precedenza rilasciata un’autorizzazione o<br />

che siano già in funzione il 1° maggio 2008:<br />

1) 50 ppm a partire d<strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente decreto;<br />

2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013;<br />

3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018;<br />

b) 10 ppm nel<strong>le</strong> strutture a cui l’autorizzazione e’ rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.<br />

7. Su richiesta dell’autorità competente l’o<strong>per</strong>atore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga<br />

conto del<strong>le</strong> condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui al comma 6 non devono essere ridotti<br />

ulteriormente.<br />

Art. 14.<br />

Garanzie finanziarie<br />

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 7 e’ subordinata <strong>alla</strong> prestazione all’autorità competente da parte dell’o<strong>per</strong>atore<br />

di adeguate garanzie finanziarie, a favore di detta autorità, <strong>per</strong> l’attivazione e la gestione o<strong>per</strong>ativa<br />

del deposito dei rifiuti di estrazione e <strong>per</strong> la gestione successiva <strong>alla</strong> chiusura del deposito, costituite secondo<br />

quanto previsto dall’articolo 1 della <strong>le</strong>gge 10 giugno 1982, n. 348, affinché:<br />

a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto, comprese<br />

<strong>le</strong> disposizioni relative <strong>alla</strong> fase successiva <strong>alla</strong> chiusura;<br />

b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi <strong>per</strong> il ripristino del terreno che abbia subito un<br />

impatto d<strong>alla</strong> struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.<br />

2. La garanzia <strong>per</strong> l’attivazione e la gestione o<strong>per</strong>ativa del deposito dei rifiuti di estrazione, comprese <strong>le</strong> procedure<br />

di chiusura, assicura l’adempimento del<strong>le</strong> prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’articolo 7.<br />

3. La garanzia <strong>per</strong> la gestione successiva <strong>alla</strong> chiusura del deposito dei rifiuti di estrazione assicura che <strong>le</strong> procedure<br />

di gestione post-o<strong>per</strong>ativa di cui all’articolo 12, comma 3, siano eseguite ed e’ commisurata <strong>alla</strong> durata<br />

ed al costo comp<strong>le</strong>ssivo della gestione post-o<strong>per</strong>ativa stessa.<br />

4. L’importo del<strong>le</strong> garanzie di cui ai commi 2 e 3 e’ calcolato:<br />

a) sulla base del probabi<strong>le</strong> impatto ambienta<strong>le</strong> della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, tenuto conto,<br />

in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, del<strong>le</strong> caratteristiche dei rifiuti di estrazione, del<strong>le</strong> o<strong>per</strong>e<br />

necessarie <strong>per</strong> il ripristino del terreno che abbia subito un impatto e della destinazione futura del terreno stesso<br />

dopo il ripristino;<br />

b) tenendo conto che <strong>le</strong> o<strong>per</strong>e di ripristino necessarie devono \essere eseguite da soggetti autorizzati, terzi, indipendenti<br />

e qualificati a svolgere <strong>le</strong> specifiche attività di ripristino.<br />

5. L’importo del<strong>le</strong> garanzie di cui ai commi 2 e 3 e’ <strong>per</strong>iodicamente adeguato, in esito al monitoraggio dell’o<strong>per</strong>atore<br />

ed ai controlli di cui all’articolo 17, in base al<strong>le</strong> o<strong>per</strong>e di ripristino necessarie <strong>per</strong> il terreno che abbia<br />

subito un impatto d<strong>alla</strong> struttura di deposito dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti di cui all’articolo<br />

5 richiesto dall’autorizzazione di cui all’articolo 7.<br />

6. L’importo del<strong>le</strong> garanzie di cui ai commi 2 e 3 e’ aggiornato in caso di modifiche sostanziali del piano di gestione<br />

dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 5, e comunque, al rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo<br />

7.<br />

7. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3 sono trattenute, rispettivamente, fino <strong>alla</strong> certificazione, da parte dell’autorità<br />

competente, della chiusura della gestione o<strong>per</strong>ativa, di cui all’articolo 12, comma 2, e fino <strong>alla</strong> conclusione,<br />

con esito positivo, del<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni conseguenti al <strong>per</strong>iodo di post-chiusura, risultante dall’ispezione fina<strong>le</strong> di<br />

cui all’articolo 12, comma 3.<br />

114


Art. 15.<br />

Responsabilità civi<strong>le</strong> in campo ambienta<strong>le</strong><br />

1. All’al<strong>le</strong>gato 5 della parte VI del decreto <strong>le</strong>gislativo n. 152 del 2006 dopo il punto 12 e’ aggiunto, in fine, il seguente:<br />

« 12-bis. La gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa <strong>alla</strong> gestione dei rifiuti del<strong>le</strong> industrie estrattive.».<br />

Art. 16.<br />

Effetti transfrontalieri<br />

1. Qualora il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A può comportare<br />

effetti negativi ri<strong>le</strong>vanti <strong>per</strong> l’ambiente ed eventuali rischi <strong>per</strong> la salute umana in un altro Stato membro, o su<br />

richiesta di uno Stato membro della Comunità europea che può subirne <strong>le</strong> conseguenze, l’autorità competente<br />

trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, la richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 7 al Ministero<br />

degli affari esteri, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento <strong>per</strong> <strong>le</strong> politiche<br />

europee. Il Ministero degli affari esteri trasmette la documentazione allo Stato membro interessato affinché<br />

provveda a metterla a disposizione del pubblico interessato e coordina <strong>le</strong> eventuali consultazioni necessarie<br />

nell’ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri su base reciproca e paritaria.<br />

2. L’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione non prima che sia decorso il termine di<br />

sessanta giorni d<strong>alla</strong> trasmissione della documentazione di cui al comma 1 all’altro Stato membro, al fine di tenere<br />

conto anche del<strong>le</strong> eventuali osservazioni del pubblico interessato di ta<strong>le</strong> Stato.<br />

3. In caso di incidente ri<strong>le</strong>vante in una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di cui al comma 1, l’o<strong>per</strong>atore<br />

trasmette <strong>le</strong> informazioni di cui all’articolo 6, comma 14, anche al Ministero degli affari esteri e al Ministero<br />

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero degli affari esteri trasmette agli altri Stati membri<br />

interessati tali informazioni <strong>per</strong> contribuire a ridurre al minimo <strong>le</strong> conseguenze dell’incidente sulla salute<br />

umana e <strong>per</strong> valutare e ridurre al minimo l’entità del danno ambienta<strong>le</strong> effettivo o potenzia<strong>le</strong>.<br />

Art. 17.<br />

Controlli dell’autorità competente<br />

1. L’autorità competente effettua ispezioni nel<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo<br />

7, prima dell’avvio del<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni di deposito, e, successivamente, secondo <strong>le</strong> esigenze e, comunque, con cadenza<br />

almeno annua<strong>le</strong> al fine di garantire che siano conformi al<strong>le</strong> condizioni previste dall’autorizzazione e, <strong>per</strong><br />

<strong>le</strong> strutture di deposito di cui all’articolo 6, comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati<br />

nella struttura di deposito siano adeguati a prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo <strong>le</strong> conseguenze<br />

di eventuali incidenti ri<strong>le</strong>vanti all’interno e all’esterno della struttura.<br />

2. I registri di cui all’articolo 11 sono messi a disposizione dell’autorità competente <strong>per</strong> l’ispezione.<br />

Art. 18.<br />

Obbligo di comunicazione del<strong>le</strong> informazioni<br />

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette <strong>alla</strong> Commissione europea, a decorrere<br />

dall’anno 2011 e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una relazione sulla attuazione del<br />

presente decreto relativa al triennio precedente, sulla base del formato adottato in sede comunitaria. La prima<br />

relazione riguarda il triennio 2008-2010.<br />

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette <strong>alla</strong> Commissione europea, con cadenza<br />

annua<strong>le</strong>, <strong>le</strong> informazioni sugli eventi comunicati dagli o<strong>per</strong>atori ai sensi dell’articolo 11, comma 6, e dell’articolo<br />

12, comma 5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto <strong>le</strong>gislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Ministero<br />

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rende disponibili tali informazioni al pubblico interessato<br />

che <strong>le</strong> richieda.<br />

Art. 19.<br />

Sanzioni<br />

1. L’o<strong>per</strong>atore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell’autorizzazione di cui<br />

all’articolo 7 e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro<br />

a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da cinquemiladuecento euro<br />

a cinquantaduemila euro se la struttura di deposito e’ classificabi<strong>le</strong> come appartenente <strong>alla</strong> categoria A ai sensi<br />

dell’articolo 9. Alla sentenza di condanna o <strong>alla</strong> sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura<br />

pena<strong>le</strong> consegue la confisca dell’area sulla qua<strong>le</strong> e’ realizzata la struttura di deposito abusiva se di proprietà<br />

dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;<br />

2. L’o<strong>per</strong>atore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza l’osservanza del<strong>le</strong> condizioni<br />

e del<strong>le</strong> prescrizioni contenute o richiamate nell’autorizzazione di cui all’articolo 7 e’ punito con <strong>le</strong> pene di cui<br />

al comma 1, ridotte della metà.<br />

115


Art. 20.<br />

Inventario del<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione<br />

chiuse<br />

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello<br />

sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e del<strong>le</strong> finanze, sono definite, tenendo conto del<strong>le</strong> metodologie<br />

eventualmente elaborate a livello comunitario e avva<strong>le</strong>ndosi del supporto tecnico dell’Agenzia <strong>per</strong> la<br />

protezione dell’ambiente e <strong>per</strong> i servizi tecnici, di seguito APAT, <strong>le</strong> modalità <strong>per</strong> la realizzazione dell’inventario<br />

del<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse <strong>le</strong> strutture abbandonate, che hanno gravi<br />

ri<strong>per</strong>cussioni negative sull’ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia<br />

<strong>per</strong> la salute umana o l’ambiente.<br />

2. Ciascuna autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, <strong>le</strong>ttera gg), compila, senza nuovi o maggiori oneri<br />

a carico della finanza pubblica, l’inventario del<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse o abbandonate<br />

che insistono nel territorio di competenza e comunica tali informazioni, secondo <strong>le</strong> modalità da stabilirsi<br />

con il decreto di cui al comma 1, all’APAT, che provvede all’acquisizione ed all’accorpamento del<strong>le</strong> stesse<br />

in un unico inventario naziona<strong>le</strong>. L’inventario naziona<strong>le</strong> e’ realizzato entro il 1° maggio 2012 ed e’ aggiornato<br />

ogni anno.<br />

3. L’inventario naziona<strong>le</strong> di cui al comma 2 e’ reso accessibi<strong>le</strong> al pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet<br />

dell’APAT.<br />

Art. 21.<br />

Disposizioni transitorie<br />

1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata rilasciata un’autorizzazione o che siano già in<br />

funzione al 1° maggio 2008 si conformano al<strong>le</strong> disposizioni del presente decreto entro il 1° maggio 2012, ad<br />

esclusione del<strong>le</strong> disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, e 13, comma 6, al<strong>le</strong> quali si conformano secondo il<br />

ca<strong>le</strong>ndario ivi previsto, e del<strong>le</strong> disposizioni di cui all’articolo 14, al<strong>le</strong> quali si conformano entro il 1° maggio<br />

2014.<br />

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse al<br />

1° maggio 2008.<br />

3. Le disposizioni degli articoli 5, 6, commi da 3 a 11 e da 13 a 16, 7, 8, 12, comma 1, e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 6, <strong>per</strong><br />

la parte riferita al comma 2, non si applicano al<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che:<br />

a) hanno smesso di accettare rifiuti di estrazione prima del 1° maggio 2006;<br />

b) <strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente decreto stanno comp<strong>le</strong>tando <strong>le</strong> procedure di chiusura nel rispetto<br />

della normativa previgente e del<strong>le</strong> eventuali prescrizioni dettate dall’autorità competente;<br />

c) saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010.<br />

4. Le autorità competenti notificano, entro novanta giorni d<strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente decreto, i<br />

casi di cui al comma 3 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ad informare<br />

la Commissione europea.<br />

5. A decorrere d<strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente decreto l’autorità competente verifica che nel<strong>le</strong> strutture<br />

di deposito di cui ai commi 1, 2 e 3 i rifiuti di estrazione siano comunque gestiti in conformità al<strong>le</strong> finalità<br />

di cui all’articolo 1.<br />

Art. 22.<br />

Modifica degli al<strong>le</strong>gati<br />

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo<br />

economico, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli al<strong>le</strong>gati, al fine di dare attuazione<br />

a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali<br />

<strong>per</strong> il proprio recepimento, il provvedimento e’ adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,<br />

sentita la Conferenza unificata.<br />

Art. 23.<br />

Disposizioni finanziarie<br />

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate <strong>per</strong> la<br />

finanza pubblica.<br />

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione del decreto con <strong>le</strong> risorse umane, strumentali e finanziarie<br />

disponibili a <strong>le</strong>gislazione vigente.<br />

3. Gli oneri derivanti dal<strong>le</strong> attività di cui agli articoli 7, commi 1, 4 e 5, 11, comma 7, 12, commi 2 e 3, 17 e 21,<br />

comma 5, sono posti a carico dei destinatari di dette attività, mediante tariffe e modalità di versamento stabilite,<br />

sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due<br />

anni. Qualora <strong>le</strong> predette attività siano svolte dal<strong>le</strong> sezioni idrocarburi dell’Ufficio naziona<strong>le</strong> minerario <strong>per</strong> gli<br />

idrocarburi e la geotermia (UNMIG), <strong>le</strong> tariffe e <strong>le</strong> modalità di versamento sono stabilite, sulla base del costo ef-<br />

116


fettivo del servizio, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia<br />

e del<strong>le</strong> finanze, da adottarsi entro sessanta giorni d<strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente decreto.<br />

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficia<strong>le</strong> degli atti <strong>normativi</strong> della<br />

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br />

Dato a Roma, addì 30 maggio 2008<br />

NAPOLITANO<br />

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

Ronchi, Ministro <strong>per</strong> <strong>le</strong> politiche europee<br />

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare<br />

Scajola, Ministro dello sviluppo economico<br />

Frattini, Ministro degli affari esteri<br />

Alfano, Ministro della giustizia<br />

Tremonti, Ministro dell’economia e del<strong>le</strong> finanze<br />

Maroni, Ministro del-l’interno<br />

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e del<strong>le</strong> politiche\sociali<br />

Fitto, Ministro <strong>per</strong> i rapporti con <strong>le</strong> regioni<br />

Visto, il Guardasigilli: Alfano<br />

Al<strong>le</strong>gato I<br />

(articolo 5, comma 3, <strong>le</strong>ttera a)<br />

Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione<br />

I rifiuti di estrazione da depositare in una struttura di deposito devono essere caratterizzati in modo da garantire<br />

la stabilità fisico chimica a lungo termine della struttura di deposito che li accoglie e prevenire il verificarsi<br />

di incidenti ri<strong>le</strong>vanti. La caratterizzazione comprende, se opportuno e in base <strong>alla</strong> categoria della struttura di<br />

deposito dei rifiuti di estrazione, i seguenti e<strong>le</strong>menti:<br />

1) descrizione del<strong>le</strong> caratteristiche fisiche e chimiche previste dei rifiuti di estrazione da depositare a breve e a<br />

lungo termine, con particolare riferimento <strong>alla</strong> loro stabilità al<strong>le</strong> condizioni atmosferiche/meteorologiche di su<strong>per</strong>ficie,<br />

tenuto conto del tipo di minera<strong>le</strong> o di minerali estratti e della natura dello strato di co<strong>per</strong>tura e/o dei<br />

minerali di ganga che saranno rimossi nel corso del<strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni estrattive;<br />

2) classificazione dei rifiuti di estrazione ai sensi della voce <strong>per</strong>tinente della decisione 2000/532/CE, con particolare<br />

riguardo al<strong>le</strong> caratteristiche di <strong>per</strong>icolosità;<br />

3) descrizione del<strong>le</strong> sostanze chimiche da utilizzare nel trattamento del<strong>le</strong> risorse minerali e relativa stabilità;<br />

4) descrizione del metodo di deposito;<br />

5) sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione.<br />

Al<strong>le</strong>gato II<br />

(articolo 5, comma 3, <strong>le</strong>ttera c))<br />

Criteri <strong>per</strong> la classificazione del<strong>le</strong> strutture di deposito dei rifiuti di estrazione<br />

Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e’ classificata nella categoria A se:<br />

1) il guasto o cattivo funzionamento, qua<strong>le</strong> il crollo di un cumulo o di una diga, potrebbe causare un incidente<br />

ri<strong>le</strong>vante sulla base della valutazione dei rischi <strong>alla</strong> luce di fattori quali la dimensione presente o futura, l’ubicazione<br />

e l’impatto ambienta<strong>le</strong> della struttura, oppure<br />

2) contiene rifiuti di estrazione classificati come <strong>per</strong>icolosi ai sensi del decreto <strong>le</strong>gislativo 4 apri<strong>le</strong> 2006, n. 152, e<br />

successive modificazioni, oltre un determinato limite, oppure<br />

3) contiene sostanze o preparati classificati come <strong>per</strong>icolosi ai sensi del<strong>le</strong> direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE<br />

oltre un determinato limite.<br />

Al<strong>le</strong>gato III<br />

(articolo 6, comma 3)<br />

Politica di prevenzione degli incidenti ri<strong>le</strong>vanti e informazioni da comunicare al pubblico interessato<br />

Parte Prima<br />

Politica di prevenzione degli incidenti ri<strong>le</strong>vanti<br />

La politica di prevenzione degli incidenti ri<strong>le</strong>vanti e il sistema di gestione della sicurezza dell’o<strong>per</strong>atore devono<br />

essere proporzionali ai rischi di incidenti ri<strong>le</strong>vanti che la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione presenta.<br />

Ai fini della loro attuazione, e’ necessario tener conto dei seguenti e<strong>le</strong>menti:<br />

1) la politica di prevenzione degli incidenti ri<strong>le</strong>vanti deve includere tutti gli obiettivi e i principi generali di<br />

azione dell’o<strong>per</strong>atore in merito al controllo dei rischi di incidenti ri<strong>le</strong>vanti;<br />

2) il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte del sistema genera<strong>le</strong> di gestione comprendente<br />

la struttura organizzativa, <strong>le</strong> funzioni, <strong>le</strong> prassi, <strong>le</strong> procedure, i processi e <strong>le</strong> risorse <strong>per</strong> determinare e applicare<br />

la politica di prevenzione degli incidenti ri<strong>le</strong>vanti;<br />

117


3) nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza devono essere trattati i seguenti aspetti:<br />

a) organizzazione e <strong>per</strong>sona<strong>le</strong>: ruolo e responsabilità del <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> coinvolto nella gestione dei <strong>principali</strong> rischi<br />

a tutti i livelli dell’organizzazione; individuazione del<strong>le</strong> esigenze di formazione del <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> interessato e fornitura<br />

di ta<strong>le</strong> formazione; coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;<br />

b) individuazione e valutazione dei rischi ri<strong>le</strong>vanti: adozione e applicazione di procedure che consentano di individuare<br />

sistematicamente i <strong>principali</strong> rischi connessi con <strong>le</strong> o<strong>per</strong>azioni normali e anoma<strong>le</strong> e valutazione della<br />

probabilità che si producano e della loro gravità;<br />

c) controllo o<strong>per</strong>ativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni <strong>per</strong> il funzionamento in condizioni di<br />

sicurezza, compresa la manutenzione dell’impianto, i processi, <strong>le</strong> apparecchiature e gli arresti temporanei;<br />

d) gestione del<strong>le</strong> modifiche: adozione e applicazione di procedure <strong>per</strong> pianificare <strong>le</strong> modifiche o la progettazione<br />

di nuove strutture di deposito dei rifiuti di estrazione;<br />

e) pianificazione del<strong>le</strong> emergenze: adozione e applicazione di procedure <strong>per</strong> individuare emergenze prevedibili<br />

attraverso un’analisi sistematica e <strong>per</strong> preparare, s<strong>per</strong>imentare e rivedere i piani di emergenza <strong>per</strong> affrontare<br />

tali emergenze;<br />

f) monitoraggio del<strong>le</strong> prestazioni: adozione e applicazione di procedure <strong>per</strong> la valutazione continua del rispetto<br />

degli obiettivi fissati d<strong>alla</strong> politica di prevenzione degli incidenti ri<strong>le</strong>vanti e dal sistema di gestione della sicurezza<br />

dell’o<strong>per</strong>atore, nonché i meccanismi di indagine e intervento correttivo in caso di mancato rispetto di tali<br />

obiettivi. Le procedure devono riguardare il sistema utilizzato dall’o<strong>per</strong>atore <strong>per</strong> riferire su incidenti ri<strong>le</strong>vanti<br />

o sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto del<strong>le</strong> misure di protezione, <strong>le</strong> indagini svolte in proposito<br />

e il seguito dato all’evento sulla base degli insegnamenti tratti;<br />

g) audit e analisi: adozione e applicazione di procedure <strong>per</strong> la valutazione <strong>per</strong>iodica e sistematica della politica<br />

di prevenzione degli incidenti ri<strong>le</strong>vanti e l’efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; analisi<br />

documentata del<strong>le</strong> prestazioni della politica e del sistema di sicurezza, nonché aggiornamento da parte della<br />

direzione.<br />

Parte Seconda<br />

Informazioni da comunicare al pubblico interessato<br />

1. Nome dell’o<strong>per</strong>atore e indirizzo della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.<br />

2. Identificazione della <strong>per</strong>sona che fornisce <strong>le</strong> informazioni in base <strong>alla</strong> posizione che occupa.<br />

3. Conferma che la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e’ assoggettata al<strong>le</strong> norme e/o disposizioni amministrative<br />

che attuano il presente decreto ed eventualmente del fatto che <strong>le</strong> informazioni attinenti agli e<strong>le</strong>menti<br />

di cui all’articolo 6, comma 2, sono state trasmesse all’autorità competente.<br />

4. Spiegazione, in termini chiari e semplici, della o del<strong>le</strong> attività svolta/e nel sito.<br />

5. Nomi comuni o generici o classificazione genera<strong>le</strong> di rischio del<strong>le</strong> sostanze e dei preparati trattati nella struttura<br />

di deposito dei rifiuti di estrazione e dei rifiuti che potrebbero causare un incidente ri<strong>le</strong>vante, con l’indicazione<br />

del<strong>le</strong> <strong>principali</strong> caratteristiche <strong>per</strong>icolose.<br />

6. Informazioni generali sul tipo di rischi di incidenti ri<strong>le</strong>vanti, compresi i potenziali effetti sulla popolazione e<br />

sull’ambiente circostanti.<br />

7. Informazioni adeguate sul<strong>le</strong> modalità di al<strong>le</strong>rta e informazione della popolazione interessata che vive nel<strong>le</strong><br />

zone circostanti in caso di incidente ri<strong>le</strong>vante.<br />

8. Informazioni adeguate sul<strong>le</strong> azioni che la popolazione interessata deve intraprendere e sul comportamento<br />

da adottare in caso di incidente ri<strong>le</strong>vante.<br />

9. Conferma del fatto che l’o<strong>per</strong>atore e’ tenuto a prendere provvedimenti adeguati sul sito, in particolare contatto<br />

con i servizi di emergenza, <strong>per</strong> affrontare gli incidenti ri<strong>le</strong>vanti e minimizzarne gli effetti.<br />

10. Riferimento al piano di emergenza esterno elaborato <strong>per</strong> affrontare eventuali ri<strong>per</strong>cussioni dell’incidente al<br />

di fuori del sito; tali informazioni devono includere l’invito a seguire tutte <strong>le</strong> istruzioni o <strong>le</strong> richieste dei servizi<br />

di emergenza al momento dell’incidente.<br />

11. Informazioni dettagliate sul<strong>le</strong> sedi presso cui chiedere altre informazioni, fatte salve <strong>le</strong> disposizioni in materia<br />

di riservatezza stabilite d<strong>alla</strong> normativa naziona<strong>le</strong>.<br />

118


Indice<br />

I Principali <strong>adempimenti</strong> <strong>normativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> attività di cava e miniere<br />

- Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7<br />

- Procedura sanzionatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8<br />

- Accesso ai lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11<br />

1) PRESSO L’UFFICIO DELLA CAVA<br />

- Nomina direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 12<br />

- Nomina Sorvegliante luoghi di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13<br />

- Variazione temporanea del sorvegliante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13<br />

- Preposto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13<br />

- Denuncia di Esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14<br />

- Variazione denuncia di esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15<br />

- Trasmissione Denuncia di esercizio e/o variazioni . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15<br />

- Nomina del Responsabi<strong>le</strong> del Servizio di Prevenzione<br />

e Protezione Rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15<br />

- Comunicazione della nomina del RPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15<br />

- Nomina Medico competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16<br />

- Rappresentante dei lavoratori <strong>per</strong> la sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16<br />

- Attribuzioni RLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 17<br />

- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente in merito al RLS . . . . . . pag. 18<br />

- Servizio di Prevenzione e Protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 19<br />

- Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del SPP . . » 20<br />

- Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21<br />

- Svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di Prevenzione<br />

e Protezione Rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22<br />

- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente in merito al SPP . . . . . . . . . . . » 22<br />

- Medico Competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 23<br />

- Titoli e requisiti del medico competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23<br />

- Obblighi del medico competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23<br />

- Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25<br />

- Obblighi del datore di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26<br />

- Valutazione dei Rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 26<br />

- Documento di valutazione dei rischi – DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26<br />

- Oggetto della valutazione dei rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 27<br />

- Contenuto del documento di valutazione dei rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 27<br />

- Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi<br />

– Rielaborazione del DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29<br />

- Aggiornamento del<strong>le</strong> misure di Prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29<br />

- Verifica <strong>per</strong>iodica assenza di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29<br />

119


- Conservazione del DSS presso gli Uffici dell’azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 30<br />

- Trasmissione del DSS all’Autorità di Vigilanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30<br />

- Contratti d’appalto, d’o<strong>per</strong>a o di somministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30<br />

- DSS coordinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31<br />

- Riunione <strong>per</strong>iodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32<br />

- Informazione e Formazione dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 34<br />

- Informazione dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 34<br />

- Formazione dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35<br />

- Obblighi del datore di lavoro in merito <strong>alla</strong> formazione . . . . . . . . . . . . . . . » 37<br />

- Addestramento specifico dei lavoratori <strong>per</strong> zone a rischio grave . . . . . . . . . » 37<br />

- Istruzioni scritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 37<br />

- Incarichi scritti <strong>per</strong> attività in situazioni <strong>per</strong>icolose . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38<br />

- Attestazione annua<strong>le</strong> sulla sicurezza dei luoghi di lavoro . . . . . . . . . pag. 38<br />

- Stabilità del<strong>le</strong> fronti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38<br />

- Registro del<strong>le</strong> Prescrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38<br />

- Gestione del<strong>le</strong> Emergenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39<br />

- Nomina incaricati della gestione dell’emergenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39<br />

- Misure di prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39<br />

- Primo soccorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40<br />

- Cassetta Pronto soccorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40<br />

- Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso . . . . . . . . » 42<br />

- Mezzi di evacuazione e salvataggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 42<br />

- Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di <strong>alla</strong>rme . . . . . . . . . . . . . . . » 43<br />

- Misure generali di manutenzione del materia<strong>le</strong> di sicurezza . . . . . . . . . . . . » 43<br />

- Infortuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43<br />

- Registro infortuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44<br />

- Esplosivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 45<br />

- Attestazione di cui all’art. 296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45<br />

- Ordine di Servizio Sparo mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45<br />

- Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46<br />

- Persona<strong>le</strong> incaricato del caricamento e sparo del<strong>le</strong> mine . . . . . . . . . . . . . . . » 47<br />

- Registro miccia nera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 47<br />

- Esploditori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48<br />

- Registro carico e scarico degli esplosivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48<br />

- Rumore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 49<br />

- Valori limite di esposizione e valori di azione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49<br />

- Valutazione del rischio – rumore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49<br />

- Cadenza quadrienna<strong>le</strong> del<strong>le</strong> misure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50<br />

- Misure di prevenzione e protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 51<br />

- Uso dei dispositivi di protezione individua<strong>le</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52<br />

- Misure <strong>per</strong> la limitazione dell’esposizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52<br />

- Informazione e formazione dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53<br />

- Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 54<br />

- Deroghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 54<br />

- Vibrazioni Meccaniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 55<br />

- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero . . . . . . . . . . » 55<br />

- Valore limite di esposizione e valori di azione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 55<br />

120


- Valutazione dei rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 56<br />

- Cadenza quadrienna<strong>le</strong> del<strong>le</strong> misure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 56<br />

- Misure di prevenzione e protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57<br />

- Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57<br />

- Deroghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 58<br />

- Impianti e Apparecchiature e<strong>le</strong>ttriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58<br />

- Obblighi del datore di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 58<br />

- Rischi <strong>per</strong> energia e<strong>le</strong>ttrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59<br />

- Requisiti di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59<br />

- Lavori sotto tensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60<br />

- Lavori in prossimità di parti attive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61<br />

- Protezione dai fulmini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61<br />

- Verifica impianti e<strong>le</strong>ttrici e di protezione da fulmini . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61<br />

- Impianti e<strong>le</strong>ttrici di messa a terra e dispositivi contro <strong>le</strong> scariche atmosferiche<br />

- Messa in esercizio ed omologazione dell’impianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 62<br />

- Verifiche a campione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 62<br />

- Verifiche <strong>per</strong>iodiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 62<br />

- Attrezzature Igienico Sanitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 63<br />

- Attrezzature igienico - sanitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 63<br />

- Requisiti dei luoghi di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 63<br />

- Obblighi del datore di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 63<br />

- Al<strong>le</strong>gato IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64<br />

- Pavimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64<br />

- Acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64<br />

- Docce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64<br />

- Gabinetti e lavabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64<br />

- Pulizia del<strong>le</strong> inst<strong>alla</strong>zioni igienico sanitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65<br />

- Pulizia dell’ambiente di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65<br />

- Spogliatoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65<br />

2) PRESSO IL CANTIERE DI COLTIVAZIONE ED I PIAZZALI<br />

- Tessera di riconoscimento dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 66<br />

- Attrezzature di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 67<br />

- Uso del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67<br />

- Denuncia del<strong>le</strong> attrezzature e degli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68<br />

- Requisiti di sicurezza del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68<br />

- Scelta del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro – Obblighi del datore di lavoro . . . . . . . . » 68<br />

- Misure tecniche ed organizzative di cui all’ALLEGATO VI . . . . . . . . . . . . . » 69<br />

- Inst<strong>alla</strong>zione e Manutenzione del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro . . . . . . . . . . . . . . » 69<br />

- Controlli e verifiche <strong>per</strong>iodiche del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro . . . . . . . . . . . . . » 70<br />

- Frequenza del<strong>le</strong> verifiche <strong>per</strong>iodiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 71<br />

- Obblighi dei lavoratori relativamente al<strong>le</strong> attrezzature di lavoro . . . . . . . . . » 71<br />

- Rischi di ribaltamento del<strong>le</strong> attrezzature di lavoro mobili . . . . . . . . . . . . . . » 71<br />

- Serbatoio carburante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 72<br />

121


- Distanza da manufatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 72<br />

- Autorizzazione <strong>per</strong> deroga art. 104 D.P.R. n.128/59 . . . . . . . . . . . . . . pag. 73<br />

- Cauzione <strong>per</strong> probabili danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 73<br />

- Ripari – recinzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 73<br />

- Piazzali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 74<br />

- Ispezioni al<strong>le</strong> fronti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 74<br />

- Terreni di co<strong>per</strong>tura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 75<br />

- Fronte di abbattimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 75<br />

- Disgaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 75<br />

- Lavori su fronti ripide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 75<br />

- Escavazioni meccaniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 76<br />

- Escavazioni limitrofe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 76<br />

- Segna<strong>le</strong>tica di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 77<br />

- Obblighi del datore di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 77<br />

- Informazione e formazione su segna<strong>le</strong>tica di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . » 78<br />

- Polveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 78<br />

- Nuovo impianto – autorizzazione al<strong>le</strong> emissioni in atmosfera del<strong>le</strong> polveri . » 78<br />

- Durata autorizzazione al<strong>le</strong> emissioni in atmosfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 79<br />

- Modifica impianti – autorizzazione al<strong>le</strong> emissioni in atmosfera<br />

del<strong>le</strong> polveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 79<br />

- Misure generali contro <strong>le</strong> polveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80<br />

- Difesa contro <strong>le</strong> polveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80<br />

- Polveri nei lavori di <strong>per</strong>forazione e abbattimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 82<br />

- Dispositivi di Protezione individuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 82<br />

- Definizione di dispositivo di protezione individua<strong>le</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 82<br />

- Requisiti dei D.P.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 83<br />

- Obblighi del datore di lavoro relativamente ai D.P.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 83<br />

- Obblighi del lavoratore relativamente al D.P.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 84<br />

- Formazione ed addestramento dei lavoratori sui D.P.I. . . . . . . . . . . . . . . . . » 84<br />

- Movimentazione manua<strong>le</strong> dei carichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 84<br />

- Obblighi del datore di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 84<br />

- Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . » 85<br />

- Macchine di sol<strong>le</strong>vamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 86<br />

- Al<strong>le</strong>gato V e Al<strong>le</strong>gato VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 86<br />

- Freccia massima di deformazione del<strong>le</strong> gru a ponte e simili . . . . . . . . . . . . . » 86<br />

- Indicazione del carico nomina<strong>le</strong> del<strong>le</strong> macchine di sol<strong>le</strong>vamento-portata max<br />

dei ganci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 87<br />

- Dispositivi di frenatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 88<br />

- Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice . . . » 88<br />

- Dispositivi di segnalazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 88<br />

- Organo di avvolgimento del<strong>le</strong> funi o catene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 88<br />

- Rapporto tra diametro del<strong>le</strong> funi e quelli dei tamburi e del<strong>le</strong> pu<strong>le</strong>gge<br />

di avvolgimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89<br />

- Coefficiente di sicurezza <strong>per</strong> funi e catene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89<br />

- Controlli del<strong>le</strong> funi e catene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89<br />

- Piani di posa del<strong>le</strong> rotaie di scorrimento del<strong>le</strong> gru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90<br />

- Arresto di fine corsa del<strong>le</strong> gru a ponte ed a porta<strong>le</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90<br />

122


- Arresto automatico del carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90<br />

- Mezzi <strong>per</strong> il sol<strong>le</strong>vamento di <strong>per</strong>sone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90<br />

- Denuncia del<strong>le</strong> attrezzature ed impianti meccanici, tipo derrick,<br />

carroponte, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90<br />

- Verifica <strong>per</strong>iodica – gru ed apparecchi di sol<strong>le</strong>vamento . . . . . . . . . . . . . . . . » 91<br />

- Gestione dei rifiuti prodotti dall’industria estrattiva . . . . . . . . . . . . » 91<br />

3) PRESSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO<br />

- Zone di <strong>per</strong>icolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 95<br />

- Pavimenti e passaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 95<br />

- Posti di lavoro e di passaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 96<br />

- Sca<strong>le</strong> fisse a gradini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 96<br />

- Sca<strong>le</strong> fisse a pioli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 97<br />

- Parapetto norma<strong>le</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 97<br />

- Protezione del<strong>le</strong> impalcature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 98<br />

- Avviamento di macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 98<br />

- Dispositivo di arresto di emergenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 99<br />

- Protezione e sicurezza del<strong>le</strong> macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 99<br />

- Rischi dovuti agli e<strong>le</strong>menti mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 99<br />

- Rimozione del<strong>le</strong> protezioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 100<br />

- Rischio di rottura, proiezione e caduta di oggetti<br />

durante il funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 101<br />

- Rischio di proiezione di oggetti nei lavori eseguiti con utensili . . . . . pag. 101<br />

- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto . . . . . . . . . . . . . . pag. 101<br />

- Divieto di o<strong>per</strong>azioni di riparazione ed altro su organi in moto . . . . pag. 101<br />

- Spazio sottostante ai trasportatori – nastri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 102<br />

- Protezione degli organi lavoratori dei frantoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 102<br />

- Mulini a pal<strong>le</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 102<br />

- A<strong>per</strong>tura di alimentazione del<strong>le</strong> macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 102<br />

4) PRESSO L’OFFICINA<br />

- Porte dei locali di lavoro e magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 103<br />

- Mo<strong>le</strong> abrasive – cuffie di protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 103<br />

- Protezione contro <strong>le</strong> schegge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 103<br />

- Saldature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 103<br />

- circolare del Ministero dell’Industria n. 600524 del 26.05.1997 . . . . pag. 104<br />

- D.lgs. 30 maggio 2008, n.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 105<br />

123


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