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notizie dalle città con sede consolare - Il Giornale Italiano

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La Corte dei Conti fu istituita<br />

agli albori dello Stato Unitario<br />

(legge 14 agosto 1862, n.<br />

800), perché vigilasse sulle<br />

amministrazioni dello Stato,<br />

così da prevenire ed impedire<br />

sperperi e cattive gestioni. In<br />

questa funzione, la Corte dei<br />

Conti assunse la veste di una<br />

“magistratura”, essendo emersa<br />

- se<strong>con</strong>do la storica affermazione<br />

di Camillo Benso Conte<br />

di Cavour - la “assoluta necessità<br />

di <strong>con</strong>centrare il <strong>con</strong>trollo<br />

preventivo e <strong>con</strong>suntivo in un<br />

magistrato inamovibile”. Questa<br />

scritta appare anche sulla<br />

base del monumento a Cavour<br />

che si trova nel cortile dell’edificio<br />

della Corte dei Conti.<br />

Le linee fondamentali del suo<br />

ordinamento sono state fissate<br />

nel testo unico approvato <strong>con</strong><br />

regio decreto 12 luglio 1934,<br />

n. 1214. Nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana<br />

sono intervenute profonde trasformazioni nell’organizzazione e nelle funzioni amministrative<br />

(moltiplicazione degli enti, creazione di autorità amministrative indipendenti, privatizzazione di<br />

funzioni e di imprese pubbliche), le quali hanno interessato anche gli assetti finanziari e di spesa<br />

(basti pensare all’introduzione della legge finanziaria e alle riforme del bilancio intervenute<br />

nel 1978, nel 1988 e, recentemente, <strong>con</strong> la legge n. 94 del 3 aprile 1997), incidendo fortemente<br />

sui compiti dell’Istituto. Ad esso è stato, ed è richiesto, quindi un grande sforzo di adeguamento<br />

ed ammodernamento - tutt’altro che <strong>con</strong>cluso - per soddisfare la crescente “domanda” sia<br />

di <strong>con</strong>trolli efficienti, sia di un puntuale esercizio della giurisdizione di responsabilità; ciò al<br />

fine di accrescere la trasparenza dell’amministrazione, di assicurare la corretta gestione delle<br />

pubbliche risorse, di elevare la qualità dei servizi che l’amministrazione rende ai cittadini.<br />

Sotto il profilo squisitamente giuridico, è importante ricordare che la Corte dei Conti, istituita<br />

<strong>con</strong> la Legge firmata da Vittorio Emanuele II e Quintino Sella, <strong>con</strong> la <strong>sede</strong> nella città capitale,<br />

aveva l’avanzatissimo dovere di ris<strong>con</strong>tro di legittimità delle spese delle Amministrazioni dello<br />

Stato e <strong>con</strong>seguente visto e registrazione, nonché il giudizio in forma <strong>con</strong>tenziosa e pubblica<br />

sui <strong>con</strong>ti di chi maneggiava denaro pubblico. L’obbligo anche dei decreti reali di essere sottoposti<br />

al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, avrebbe dimostrato l’eguaglianza di<br />

tutti davanti alle leggi di spesa. Sia il r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 di approvazione del regolamento<br />

di procedura per i giudici innanzi alla Corte dei Conti, sia il r.d. 12 luglio 1934 n. 1214<br />

di approvazione del testo unico delle sue leggi, mantennero i principi della legge istitutiva e<br />

furono inseriti nella Costituzione Repubblicana del 1948 che nel suo articolo 100 ri<strong>con</strong>osce<br />

le funzioni di <strong>con</strong>trollo di legittimità quale Organo Ausiliario del Governo <strong>con</strong> “garanzia” di<br />

indipendenza, e qualifica la Corte come Magistratura speciale superiore <strong>con</strong> funzioni giurisdizionali<br />

per la responsabilità <strong>con</strong>tabile e le pensioni di Stato. La Corte Costituzionale, dal<br />

suo inizio nel 1956, <strong>con</strong> una costante e <strong>con</strong>fermativa giurisprudenza, ha sempre riaffermato il<br />

principio che le sentenze in <strong>sede</strong> giurisdizionale della Corte dei Conti, al pari di quelle della Cassazione<br />

e del Consiglio di Stato, sono inappellabili, essendo di magistrature “supreme” ex art.<br />

135 Costituzione, tranne il ricorso in Cassazione “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.<br />

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI<br />

Federico Colla, nato a Genova nel 1790. Dopo<br />

aver combattuto negli eserciti napoleonici, entrò<br />

nella burocrazia piemontese; dal 1824 segretario<br />

generale al Ministero della Guerra e Marina, dal<br />

1838 Consigliere di Stato, fu nominato senatore<br />

il 3 aprile 1848 e inviato a Parma, Guastalla<br />

e Piacenza, quale Regio Commissario. Tornato<br />

a Torino, fu Ministro senza portafoglio nel gabinetto<br />

Alfieri (dal 15 agosto al 16 dicembre<br />

1848). Nel maggio del 1855 fu relatore al senato<br />

del progetto di legge per la soppressione delle<br />

corporazioni religiose. Venne nominato Presidente<br />

della Corte dei Conti del Regno di Piemonte,<br />

carica che mantenne nel nuovo stato italiano,<br />

dall'11 settembre 1862 al 22 aprile 1865.<br />

LE MAZZE DELLA GIUSTIZIA<br />

Le mazze della Giustizia appartengono alla Corte dei Conti, <strong>con</strong>servate<br />

nella <strong>sede</strong> centrale di Roma, vengono esposte su di un<br />

cuscino di velluto nella Sala delle Sezioni Riunite della Corte stessa<br />

durante importanti udienze. Le mazze lunghe di ottone dorate,<br />

cesellate nella parte superiore terminano <strong>con</strong> la corona reale. Nei<br />

tondi decorativi <strong>con</strong> tecnica a bassorilievo vi sono gli emblemi<br />

dell’alta magistratura e la sua storia. Nei medaglioni incorniciati<br />

da corolle di alloro appaiono gli scanni del tribunale e la bilancia<br />

della Giustizia, lo scudo crociato sabaudo, le bandiere delle<br />

regioni del regno, il leone uno dei simboli dell’arme dei Savoia, un<br />

guerriero a ricordare la dinastia in difesa dello Stato e un principe:<br />

Emanuele Filiberto che nell’ottobre del 1560 istituì una “Camera<br />

dei Conti” sovrana e indipendente che doveva trattare gli affari del<br />

ducato dei Savoia e risolvere questioni finanziarie. Già la monarchia<br />

sabauda aveva nel sec. XIV l’Ufficio degli Uditori dei Conti<br />

come del resto gli altri Stati tra cui il ducato Modenese, lo Stato<br />

Pontificio, il Regno di Napoli e all’estero la Prussia e l’Austria.<br />

IL FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO<br />

Francobollo da 30 L. - Monumento a Cavour -<br />

emesso in data 10 dicembre 1962 per il Centenario<br />

dell’ordinamento della Corte dei Conti.<br />

Caratteristiche del francobollo: Colore verde, Dentellatura<br />

14¼×14, Tipo di dentellatura Pettine, Stampa<br />

Calcografia, Stampato da I.P.S. Officina carte valori, Fogli<br />

da 50, Dimensioni 24 × 40 (mm), Disegnatore V. Nicastro,<br />

Tiratura 7.946.354, Scadenza 31 dicembre 1963.<br />

Pag. 6 60/2012

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