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TRIBUNALE di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL ...

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Esecuzione forzata - Precetto – Opposizione agli atti esecutivi (riqualificazione della domanda) - Nullità del precetto<br />

– Mancata in<strong>di</strong>cazione degli estremi del decreto ingiuntivo - Carenza <strong>di</strong> requisiti necessari allo scopo – Insussistenza –<br />

Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione – Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo – Improponibilità<br />

dell’opposizione – Facoltà del rime<strong>di</strong>o dell’opposizione tar<strong>di</strong>va all’ingiunzione ex art.650 cpc - Rif.Leg.artt.480, 615,<br />

617,650,654 cpc;<br />

Sentenza n. 1848/06<br />

Pronunziata il 10/11/2006<br />

Depositata il 27/11/2006<br />

<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>di</strong> <strong>MODENA</strong><br />

<strong>REPUBBLICA</strong> <strong>ITALIANA</strong><br />

<strong>IN</strong> <strong>NOME</strong> <strong>DEL</strong> POPOLO ITALIANO<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce della Seconda Sezione civile dr. Pietro Iovino<br />

ha pronunciato la seguente<br />

S E N T E N Z A<br />

Nella causa iscritta al n. 2904/02 R.G.<br />

TRA<br />

XX , domiciliato in Modena al V.le Martiri della Libertà n.30, presso lo stu<strong>di</strong>o del<br />

proprio <strong>di</strong>fensore e procuratore avv. prof. Francesco Marani.<br />

OPPONENTE<br />

CONTRO<br />

YY domiciliata in <strong>MODENA</strong> alla Via Mar della Cina n. 28, presso lo stu<strong>di</strong>o del proprio<br />

<strong>di</strong>fensore e procuratore Avv. Elena Bernar<strong>di</strong>, unitamente all'avv. Giovanni Franchi del<br />

foro <strong>di</strong> Parma.<br />

OPPOSTO<br />

OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO<br />

Conclusioni precisate all'u<strong>di</strong>enza del 09.6.06:<br />

ATTORE - OPPONENTE – "Voglia l’Ill.mo Tribunale a<strong>di</strong>to, ogni contraria istanza, eccezione e<br />

deduzione <strong>di</strong>sattesa, previa sospensione dell'esecuzione:<br />

In via preliminare <strong>di</strong> rito:<br />

- previo richiamo, se del caso, del fascicolo relativo alla causa <strong>di</strong> opposizione all'esecuzione<br />

e agli atti esecutivi iscritta al n. 1176/95 RG del tribunale <strong>di</strong> Modena, <strong>di</strong>chiarare<br />

l'inammissibilità, l'improce<strong>di</strong>bilità, o come meglio ritenuto, dell'atto <strong>di</strong> precetto notificato<br />

da YY ad XX in data 31 maggio 2002, con ogni conseguente provve<strong>di</strong>mento;<br />

In via principale <strong>di</strong> merito:<br />

- <strong>di</strong>chiararsi nullo, inefficace, o come meglio ritenuto, l'atto <strong>di</strong> precetto notificato da YY ad<br />

XX in data 31 maggio 2002, per i motivi illustrati nel corso del giu<strong>di</strong>zio, nonché per ogni<br />

altro e/o <strong>di</strong>verso titolo, con ogni conseguente provve<strong>di</strong>mento;<br />

In via strettamente subor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> merito:<br />

- accertare che il dott. XX è cre<strong>di</strong>tore nei confronti del Sig. YY della somma complessiva <strong>di</strong><br />

€. 6.481,40, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, e conseguentemente


- <strong>di</strong>chiarare estinto per compensazione, ai sensi degli artt. 1241 e ss cod. civ., il cre<strong>di</strong>to<br />

vantato dal Sig. YY nei confronti del dott. XX , fino alla concorrenza del cre<strong>di</strong>to<br />

dell'opponente, con conseguente declaratoria della parziale insussistenza del <strong>di</strong>ritto del Sig.<br />

YY <strong>di</strong> procedere ad esecuzione forzata e della nullità dei precetto, con riserva <strong>di</strong> far valere<br />

ogni altro <strong>di</strong>verso cre<strong>di</strong>to e/o titolo nei confronti del medesimo;<br />

In ogni caso:<br />

- condannare il Sig YY alla refusione <strong>di</strong> tutte le spese relative alla presente opposizione."<br />

CONVENUTO - OPPOSTO – "Precisa le proprie conclusioni come da comparsa <strong>di</strong> costituzione e<br />

risposta."<br />

SVOLGIMENTO <strong>DEL</strong> PROCESSO<br />

Con citazione, regolarmente notificata il 04.6.02, XX conveniva in giu<strong>di</strong>zio YY ,<br />

opponendo il precetto notificato il 31.5.02, con il quale, in forza <strong>di</strong> «decreto ingiuntivo del<br />

Tribunale <strong>di</strong> Modena, notificato il 26 luglio 1994 e <strong>di</strong>venuto esecutivo e munito <strong>di</strong> formula<br />

esecutiva in data 8 marzo 2002» s'intimava il pagamento <strong>di</strong> Euro 7,971,94, oltre le spese<br />

successive.<br />

Deduceva in proposito:<br />

1. la nullità dell'atto per violazione dell'art. 654 cpc, non essendo in<strong>di</strong>cata né la data<br />

né gli estremi del decreto ingiuntivo né il provve<strong>di</strong>mento per effetto del quale lo<br />

stesso sarebbe <strong>di</strong>venuto esecutivo né chi lo avrebbe emesso e quando;<br />

2. l'inammissibilità e/o improce<strong>di</strong>bilità del precetto per pendenza <strong>di</strong> altra<br />

opposizione a precetto anteriore, notificato il 17.3.95 fondato, sullo stesso titolo<br />

esecutivo, anch'esso impugnato con giu<strong>di</strong>zio pendente rubricato al n. 1176/95<br />

innanzi al medesimo Tribunale a<strong>di</strong>to;<br />

3. nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, perché avvenuta per compiuta<br />

giacenza in base a norme <strong>di</strong>chiarate illegittime costituzionalmente dalla C. Cost.<br />

con cent, n. 346/98, con, conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, inidoneo<br />

a costituire titolo esecutivo;<br />

4. insussistenza del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> procedere ad esecuzione forzata per parziale estinzione<br />

del cre<strong>di</strong>to azionato per compensazione con il proprio cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Euro 3.279,52,<br />

vantato in virtù della sentenza del Tribunale <strong>di</strong> Modena 19.7.01 e successivi oneri;<br />

5. nullità del precetto per incomprensibilità del calcolo degli interessi moratori<br />

richiesti.<br />

Chiedeva l'accoglimento delle conclusioni espressamente in<strong>di</strong>cate in citazione.<br />

Si costituiva tempestivamente, con comparsa depositata il 17.09.042, YY , contrastando<br />

la domanda nel merito, ad esclusione dell'eccepita compensazione cui espressamente<br />

aderiva:<br />

In assenza <strong>di</strong> richieste istruttorie e su espressa richiesta delle parti la causa era assegnata a<br />

sentenza con il termine <strong>di</strong> gg. 60 per il deposito delle comparse e <strong>di</strong> gg. 20 per le<br />

memorie <strong>di</strong> replica.<br />

MOTIVI <strong>DEL</strong>LA DECISIONE<br />

Sulla base delle ragioni esposte in citazione la domanda va qualificata come opposizione<br />

agli atti esecutivi ex art. 617, 1^ co., cpc limitatamente alla nullità dell'atto <strong>di</strong> precetto per<br />

assenza delle in<strong>di</strong>cazioni, assertivamente necessarie, degli estremi relativi al decreto


ingiuntivo e come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1^ co., cpc per le restanti<br />

ragioni.<br />

Preliminarmente occorre rilevare l'abbandono delle domande sub 2) e 5) atteso il totale<br />

silenzio serbato dopo le puntuali e convincenti argomentazioni dell'opposto, mantenuto<br />

anche nelle comparse conclusionali e <strong>di</strong> replica, nonostante nella prima <strong>di</strong> esse la<br />

controparte abbia <strong>di</strong>scusso le questioni. In particolare si legga il punto 3 della comparsa<br />

<strong>di</strong> replica <strong>di</strong> parte attorea dove espressamente si richiamano le ragioni d'opposizione<br />

d'interesse tra le quali nessuna menzione vi è per le argomentazioni che il Tribunale<br />

sostiene abbandonate.<br />

In via preliminare va rilevata la proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo<br />

stato rispettato il termine perentorio <strong>di</strong> giorni cinque per la sua proposizione. La<br />

questione non è <strong>di</strong>scussa ma, come ben noto, è rimessa anche al rilievo d'ufficio.<br />

L'atto opposto risulta notificato il 31.5.02, mentre l'opposizione risulta notificata il<br />

04.6.02<br />

Nel merito la stessa è però, come da subito eccepito da controparte, priva <strong>di</strong><br />

fondamento, eccetto l'invocata compensazione cui l'opposta ha totalmente aderito.<br />

Quanto alla ragione sub I deve rilevarsi che non è contestato nonché provato<br />

documentalmente dall'atto impugnato, che il precetto contiene la seguente testuale<br />

<strong>di</strong>citura «in forza <strong>di</strong> decreto ingiuntivo del Tribunale <strong>di</strong> Modena, notificato il 26 luglio 1994 e<br />

<strong>di</strong>venuto esecutivo e munito <strong>di</strong> formula esecutiva in data 8 marzo 2002».<br />

Tale in<strong>di</strong>cazione è sufficiente e rispettosa del dettato normativo imposto dall'art. 480, 3^<br />

co., e dall'art. 654, 2^co., cpc in quanto contiene tutti gli elementi essenziali prescritti e<br />

necessari perché l'atto raggiunga il suo scopo, ossia mettere il debitore nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

conoscere l'esistenza dei presupposti generali per l'esecuzione, in<strong>di</strong>cati dagli artt. 479 e<br />

475 cpc. Occorre, poi, evidenziare che:<br />

a) soltanto il requisito della data <strong>di</strong> notificazione del titolo esecutivo, quando avvenuta<br />

separatamente da quella del precetto, è richiesto a pena <strong>di</strong> nullità dall'art. 480 cit., e non<br />

quelli menzionati dall'art. 654 cpc;<br />

b) nella specie rileva l'applicabilità <strong>di</strong> principi <strong>di</strong>chiarati dall'art. 156 cpc, per cui le nullità<br />

sono tassative;<br />

c) infine, l'atto ha raggiunto abbondantemente lo scopo come <strong>di</strong>mostra l'o<strong>di</strong>erna causa<br />

ma anche e soprattutto, il contegno dell'opponente attestato dalle molteplici opposizioni<br />

avverso altri precetti fondati sul medesimo titolo, che in parte lo hanno anche visto<br />

vincitore.<br />

Del resto in situazioni <strong>di</strong>fferenti e ben più gravi <strong>di</strong> quella oggi opposta perché relative<br />

all'omessa o inesatta in<strong>di</strong>cazione nell'atto <strong>di</strong> 'precetto della data <strong>di</strong> notifica del titolo<br />

esecutivo, la Suprema Corte ha stabilito che tale vizio non importa la nullità dello stesso<br />

precetto, se da 'questo risultino elementi idonei a far in<strong>di</strong>viduare senza incertezze il titolo<br />

giu<strong>di</strong>ziale medesimo in forza del quale s'intende procedere esecutivamente (cfr. in<br />

termini Cass. 8506/91 e 3321/92). Nel caso specifico è chiaramente in<strong>di</strong>cato sia il<br />

decreto ingiuntivo sia la data d'apposizione della formula esecutiva.<br />

Passando in rassegna le ragioni sub 3) e 4) integranti opposizione ai sensi dell'art. 615, 1^<br />

co., cpc, occorre rilevare che è improponibile l'opposizione all'esecuzione sub 3) per<br />

l'assorbente rilievo dovuto al fatto che, come anche prontamente eccepito, le ragioni <strong>di</strong>


asserita nullità della notificazione del decreto ingiuntivo sono esclusivamente deducibili<br />

ai sensi dell'art. 650 cpc.<br />

Del resto numerosi e vari arresti della Suprema Corte convergono, verso tale<br />

impostazione, quando sostengono apertamente che «<strong>di</strong> fronte alla minaccia dell'esecuzione<br />

forzata in base a decreto d'ingiunzione <strong>di</strong>chiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto,<br />

che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguar<strong>di</strong><br />

non è mai stata eseguita un'operazione <strong>di</strong> notificazione giuri<strong>di</strong>camente qualificabile come tale, può<br />

proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 e tale rime<strong>di</strong>o è proponibile, ove<br />

l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non sia concluso.» (cfr. ex multis 10495/04;<br />

15036/01; 5884/99; 9372/97; 5882/95; 5231/93). Viceversa qualora si verta in ipotesi <strong>di</strong><br />

nullità della notifica del decreto ingiuntivo, o comunque in un vizio della stessa non<br />

riconducibile al concetto d'inesistenza, la relativa censura va proposta attraversa<br />

l'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo oppure, come parrebbe più appropriato al<br />

caso <strong>di</strong> mancata conoscenza, quella <strong>di</strong> cui all'art. 650 cpc. Ciò in quanto non è consentito<br />

al giu<strong>di</strong>ce dell'opposizione all'esecuzione <strong>di</strong> conoscere, neppure incidentalmente, la<br />

nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, che può e deve essere fatta valere nel<br />

giu<strong>di</strong>zio d'opposizione tar<strong>di</strong>va all'ingiunzione (cfr. ex multis Cass. 1202/98; 9372/97;<br />

8582/96; 94/1935; 93/5231; 92/11977; 3486/91 con riferimento particolare<br />

all'inammissibilità <strong>di</strong> un'actio nullitatis del proce<strong>di</strong>mento esecutivo 79/4201; 79/3767). La<br />

nullità inoltre, sia detto per inciso e per completezza, non può essere rilevata neppure<br />

attraverso lo strumento dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc, non potendo le ragioni<br />

d'inammissibilità mutare per il mutamento della qualificazione giuri<strong>di</strong>ca dello strumento<br />

oppositivo impiegato (cfr. in termini Cass. 98/1202; 8582/96; 7694/95).<br />

La ragione sub 4) può essere accolta ma soltanto nei limiti in<strong>di</strong>cati in citazione. Infatti, le<br />

conclusioni rassegnate in u<strong>di</strong>enza e riportate in epigrafe contengono una domanda<br />

nuova, perché vorrebbero portare in compensazione un ulteriore cre<strong>di</strong>to, fondato per<br />

giunta su <strong>di</strong> un nuovo titolo, costituito dalla sentenza <strong>di</strong> questo Tribunale Sezione<br />

Stralcio n. 857/04 resa nella causa n. 1176/95 rg, documento prodotto solo all'u<strong>di</strong>enza<br />

stessa, ciò in aperto <strong>di</strong>spregio dei termini perentori per le asserzioni (183, 5^ co., cpc) e<br />

le deduzioni istruttorie (art. 184 cpc). Al <strong>di</strong> là dell'eccezione <strong>di</strong> controparte, contenuta nel<br />

verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza laddove si <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> rifiutare il contrad<strong>di</strong>ttorio su domande nuove,<br />

giova precisare che la novità e anche rilevabile d'ufficio.<br />

Consegue, pertanto, che la compensazione può essere <strong>di</strong>chiarata esclusivamente nei<br />

limiti <strong>di</strong> Euro 3.279,52, oltre interessi al tasso legale dalla presente domanda<br />

Dall'accoglimento parziale della domanda non deriva <strong>di</strong> certo una nullità del precetto ma<br />

solo una sua riduzione quantitativa, posto che per la parte eccedente residua senz'altro il<br />

<strong>di</strong>ritto a procedere all'esecuzione forzata.<br />

Sussistono giusti motivi per compensare le spese, atteso l’esito complessivo della lite.<br />

Il Tribunale <strong>di</strong> Modena in composizione monocratica<br />

P.Q.M.<br />

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XX<br />

nei confronti <strong>di</strong> YY così provvede:<br />

1) in parziale accoglimento dell'opposizione accerta e <strong>di</strong>chiara che per intervenuta<br />

compensazione YY ha <strong>di</strong>ritto a procedere all'esecuzione forzata promossa sulla base del


precetto opposto soltanto per la minor somma residuante dalla compensazione tra la<br />

somma precettata e quella <strong>di</strong> Euro 3.279,52, quest'ultima maggiorata degli interessi legali<br />

dalla notifica dell'opposizione, respinge le ulteriori ragioni <strong>di</strong> opposizioni per le ragioni<br />

in<strong>di</strong>cate in parte motiva;<br />

2) compensa le spese <strong>di</strong> lite per l'intero.<br />

<strong>MODENA</strong>, 10.11.06<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce<br />

Dott. Pietro Iovino<br />

Depositata in Cancelleria il 27/11/2006

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