La normativa vigente sull'acquisto della "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO II 191<br />
1993, n. 155 (20) , convertito in legge 19 luglio 1993 n. 243), il quale ha disposto<br />
l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento dell’imposta sul valore aggiunto al<br />
ricorrere delle condizioni di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 <strong>della</strong> Tariffa, Parte<br />
Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (quale riscritta dall’articolo 3,<br />
comma 131, legge 28 dicembre 1995, n. 549) (21) e il cui testo è stato appena<br />
sopra riportato.<br />
Detto punto 21 recita: «21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di<br />
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella<br />
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché<br />
permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota<br />
II-bis) all’articolo 1 <strong>della</strong> tariffa, parte <strong>prima</strong>, allegata al testo unico delle disposizioni<br />
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace<br />
nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si<br />
applicano le disposizioni indicate nella predetta nota».<br />
Anche qui vanno poi richiamati:<br />
a) l’articolo 66, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342 (22) in tema di<br />
acquisto da parte degli appartenenti al personale delle Forze armate e delle<br />
Forze di polizia;<br />
b) l’articolo 33, comma 12, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (23) , sul periodo di<br />
diciotto mesi concesso all’acquirente per stabilire la propria residenza nel<br />
Comune ove è ubicato l’immobile acquistato con i benefici fiscali;<br />
c) l’articolo 41-bis, comma 5, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con<br />
modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326 (24) , in tema di perdita dei<br />
benefici ‘‘<strong>prima</strong> casa’’.<br />
Ricorrendo dunque i presupposti illustrati nel paragrafo 2.2. (e cioè il<br />
presupposto ‘‘negoziale’’, il presupposto dell’ubicazione dell’immobile, il presupposto<br />
dell’effettuazione di determinate dichiarazioni, il presupposto ‘‘soggettivo’’<br />
e il presupposto ‘‘oggettivo’’), negli atti imponibili a Iva l’ottenimento dell’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’ consiste nell’ applicazione:<br />
a) dell’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 4 per cento (25) ;<br />
(20)<br />
In vigore dal giorno stesso <strong>della</strong> sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del<br />
22 maggio 1993, ai sensi dell’articolo 19, d.l. 22 maggio 1993, n. 155.<br />
(21)<br />
In vigore dal 18 gennaio 1996, ai sensi dell’articolo 3, comma 244, legge 28 dicembre<br />
1995, n. 549.<br />
(22)<br />
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000.<br />
(23)<br />
In vigore dal 18 gennaio 2001, ai sensi dell’articolo 158, comma 3, legge 23 dicembre<br />
2000, n. 388.<br />
(24)<br />
Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta<br />
in data 25 novembre 2003, n. 274.<br />
(25)<br />
Ai sensi del punto 21 <strong>della</strong> Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.<br />
633.