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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 641<br />

avrebbe consentito di beneficiare della situazione favorevole che si sarebbe<br />

verificata se quell’attività fosse stata svolta.<br />

9.2.1. Il trasferimento della residenza dopo l’alienazione della casa<br />

acquistata con l’agevolazione<br />

Come detto, la legge (Nota II-bis, comma 1, all’articolo 1, TP1) dispone,<br />

quale presupposto per la concessione dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, che qualora<br />

l’acquirente non risieda nel Comune nel quale è ubicata la casa oggetto di<br />

acquisto, egli possa comunque ottenere l’agevolazione, ma a condizione che egli<br />

in detto Comune «stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza»<br />

e che «nell’atto di acquisto» egli renda «la dichiarazione di voler stabilire la<br />

residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato».<br />

Si pone il problema di capire cosa succeda nel caso in cui, <strong>prima</strong> del<br />

decorso dei predetti diciotto mesi, l’acquirente venda l’abitazione comprata<br />

con l’agevolazione senza ancora aver trasferito la propria residenza nel Comune<br />

ove è ubicata l’abitazione; e poi egli trasferisca in effetti la sua residenza in detto<br />

Comune entro i diciotto mesi ma, appunto, dopo il rogito di vendita della casa<br />

comprata con l’agevolazione.<br />

Probabilmente, sulla base della considerazione secondo cui il faro della legge<br />

è puntato sul punto che il contribuente «stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto<br />

la propria residenza» nel Comune ove è situata la casa acquistata con l’agevolazione,<br />

è da ritenere come importante per la legge sia che, entro i diciotto mesi, il<br />

trasferimento di residenza in effetti avvenga, a prescindere dal fatto che, nel<br />

frattempo, l’immobile comprato con l’agevolazione sia stato alienato (evidentemente,<br />

la vendita <strong>prima</strong> dei diciotto mesi solleva il problema di alienazione infraquinquennale:<br />

ma, si tratta di due eventi con conseguenze ben diverse, in quanto il<br />

mancato trasferimento della residenza comporta solo il recupero della differenza<br />

d’imposta (19) , mentre l’alienazione infraquinquennale comporta pure l’applicazione<br />

della sanzione del 30 per cento (Nota II-bis, comma 4, all’articolo 1, TP1); inoltre,<br />

l’esimente del riacquisto infrannuale (Nota II bis, comma 4, all’articolo 1, TP1) si<br />

riferisce esclusivamente al caso dell’alienazione infraquinquennale).<br />

9.2.2. Mancato trasferimento della residenza e acquisto infrannuale di<br />

‘‘abitazione principale’’<br />

Nell’ambito della materia del mancato trasferimento della residenza entro<br />

diciotto mesi dalla data dell’acquisto agevolato, un particolare problema si pone<br />

poi nel caso in cui, pendente il termine dei diciotto mesi, l’acquirente alieni<br />

l’abitazione acquistata con l’agevolazione, senza avere trasferito la propria residenza<br />

nel Comune, e entro un anno proceda al ‘‘riacquisto’’ di un’altra casa,<br />

destinandola ad ‘‘abitazione principale’’.<br />

(19)<br />

Si veda su questo punto il paragrafo 9.2. di questo volume.

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