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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 713<br />

decorso del quadriennio al decorso dell’anno ‘‘di grazia’’ per il ‘‘riacquisto’’, se ne<br />

ha che il privilegio subisce l’estinzione a causa del «decorso di cinque anni dalla<br />

data di registrazione» (articolo 56, comma 4, TUR).<br />

9.9.1. Il privilegio in caso di revoca parziale dell’agevolazione<br />

Si ha un caso di revoca parziale dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ nell’ipotesi<br />

del trasferimento di ‘‘parte’’ (e cioè di porzioni dell’insieme, di diritti pro quota o<br />

di diritti parziari) degli immobili acquistati con l’agevolazione «<strong>prima</strong> del decorso<br />

del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto» (Nota II-bis all’articolo 1,<br />

TP1).<br />

In questo caso, oltre a porsi il problema, di cui sopra, e cioè se il credito<br />

dello Stato per imposta complementare dovuta a seguito di revoca dell’agevolazione,<br />

sia un credito autonomo (rispetto al credito per l’imposta principale) e<br />

quindi benefici di un proprio privilegio fiscale (oppure se il credito dello Stato<br />

sia unico e assistito da un unico privilegio, sorto al momento della formazione<br />

dell’atto da cui deriva la complessiva obbligazione tributaria del contribuente), si<br />

pone altresì il problema di capire quali siano i beni oggetto del privilegio, stante<br />

che, nei casi predetti, si ha una parziale alienazione dei beni acquistati con l’atto<br />

che beneficiò dell’agevolazione.<br />

Ebbene, è abbastanza inevitabile ritenere che tutti i beni oggetto dell’originario<br />

acquisto (e non solo quelli la cui alienazione provoca la revoca dell’agevolazione)<br />

siano gravati dal privilegio, in quanto non appare plausibile di<br />

comprimere la garanzia dello Stato solo a una parte dei beni che furono oggetto<br />

dell’atto cui venne applicata la tassazione più favorevole rispetto a quella ordinaria<br />

(si pensi al caso dell’acquisto, con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, di un<br />

appartamento e di un garage e alla successiva alienazione infraquinquennale<br />

del solo garage: non è possibile invero ritenere che solo il garage sia gravato del<br />

privilegio, per il motivo che, anche lasciando da parte il pur assorbente profilo<br />

della compressione che da ciò deriverebbe per la garanzia dello Stato su un bene<br />

di valore inferiore, ne conseguirebbe pure che, paradossalmente, il bene rimasto<br />

di proprietà del debitore d’imposta risulterebbe sgravato dal privilegio e invece<br />

ne rimarrebbe onerato l’acquirente del garage, e cioè un soggetto totalmente<br />

estraneo al pagamento dell’imposta complementare).

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