La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 713<br />
decorso del quadriennio al decorso dell’anno ‘‘di grazia’’ per il ‘‘riacquisto’’, se ne<br />
ha che il privilegio subisce l’estinzione a causa del «decorso di cinque anni dalla<br />
data di registrazione» (articolo 56, comma 4, TUR).<br />
9.9.1. Il privilegio in caso di revoca parziale dell’agevolazione<br />
Si ha un caso di revoca parziale dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ nell’ipotesi<br />
del trasferimento di ‘‘parte’’ (e cioè di porzioni dell’insieme, di diritti pro quota o<br />
di diritti parziari) degli immobili acquistati con l’agevolazione «<strong>prima</strong> del decorso<br />
del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto» (Nota II-bis all’articolo 1,<br />
TP1).<br />
In questo caso, oltre a porsi il problema, di cui sopra, e cioè se il credito<br />
dello Stato per imposta complementare dovuta a seguito di revoca dell’agevolazione,<br />
sia un credito autonomo (rispetto al credito per l’imposta principale) e<br />
quindi benefici di un proprio privilegio fiscale (oppure se il credito dello Stato<br />
sia unico e assistito da un unico privilegio, sorto al momento della formazione<br />
dell’atto da cui deriva la complessiva obbligazione tributaria del contribuente), si<br />
pone altresì il problema di capire quali siano i beni oggetto del privilegio, stante<br />
che, nei casi predetti, si ha una parziale alienazione dei beni acquistati con l’atto<br />
che beneficiò dell’agevolazione.<br />
Ebbene, è abbastanza inevitabile ritenere che tutti i beni oggetto dell’originario<br />
acquisto (e non solo quelli la cui alienazione provoca la revoca dell’agevolazione)<br />
siano gravati dal privilegio, in quanto non appare plausibile di<br />
comprimere la garanzia dello Stato solo a una parte dei beni che furono oggetto<br />
dell’atto cui venne applicata la tassazione più favorevole rispetto a quella ordinaria<br />
(si pensi al caso dell’acquisto, con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, di un<br />
appartamento e di un garage e alla successiva alienazione infraquinquennale<br />
del solo garage: non è possibile invero ritenere che solo il garage sia gravato del<br />
privilegio, per il motivo che, anche lasciando da parte il pur assorbente profilo<br />
della compressione che da ciò deriverebbe per la garanzia dello Stato su un bene<br />
di valore inferiore, ne conseguirebbe pure che, paradossalmente, il bene rimasto<br />
di proprietà del debitore d’imposta risulterebbe sgravato dal privilegio e invece<br />
ne rimarrebbe onerato l’acquirente del garage, e cioè un soggetto totalmente<br />
estraneo al pagamento dell’imposta complementare).