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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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712 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

È ben vero, peraltro, che il rilievo di questa consapevolezza, da parte<br />

dell’acquirente, degli eventi che potrebbero accadere, perderebbe d’importanza<br />

se si ammettesse che, in questi casi, si verte comunque in situazioni in cui vi<br />

sono «diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili» (articolo<br />

2772, comma 4, del codice civile). <strong>La</strong> considerazione di questa consapevolezza<br />

dell’acquirente circa eventi che potrebbero accadere è però importante perché,<br />

in un panorama interpretativo ove è dominante l’idea che il privilegio sorga,<br />

anche per l’imposta complementare, nel momento in cui è stipulato l’atto cui<br />

l’imposta complementare afferisce, appare non plausibile pensare di scardinare<br />

questo principio con l’argomento del privilegio che va a danneggiare un terzo<br />

avente causa ignaro, proprio perché questi ignaro appunto non è (161) .<br />

Non si può inoltre omettere di considerare che la norma sulla revoca dell’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ per alienazione infraquinquennale, sancisce in effetti<br />

che «sono dovute le imposte [...] nella misura ordinaria, nonché una soprattassa»<br />

appunto in caso di «trasferimento [...] degli immobili acquistati con i<br />

benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del decorso del termine di cinque anni<br />

dalla data del loro acquisto» e che «le predette disposizioni non si applicano nel<br />

caso in cui il contribuente [...] proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a<br />

propria abitazione principale»; con ciò dunque legittimandosi la considerazione<br />

della possibile fondatezza di una tesi che sostenesse il verificarsi della perdita<br />

dell’ agevolazione già con l’atto di alienazione (e che ritenesse detta perdita<br />

sottoposta pertanto a una specie di ‘‘condizione risolutiva’’, avverabile per effetto<br />

del ‘‘riacquisto’’, con conseguente ‘‘sospensione’’ per un anno del potere dell’<br />

Amministrazione di proclamare la revoca del beneficio) rispetto a una tesi che<br />

invece reputasse la perdita dell’agevolazione quale una sorta di fattispecie a<br />

formazione progressiva, composta dall’atto alienativo e dal mancato ‘‘riacquisto’’<br />

infrannuale.<br />

Se peraltro l’opinione che sostiene la nascita del privilegio per l’imposta<br />

complementare in uno con la stipula dell’atto cui l’imposta complementare<br />

afferisce, è di evidente favore per il fisco, si verifica una sorta di legge del<br />

contrappasso nel caso di alienazione del bene acquistato con l’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ nello spazio temporale tra il quarto e il quinto anno dalla data<br />

di stipula dell’atto di acquisto: in tal caso, infatti, se è vero che il privilegio sorge<br />

con la stipula dell’originario contratto di acquisto, è pure vero che, sommando il<br />

(161)<br />

Cfr. invece CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />

Studio n. 80/2001/T del 21-22 febbraio 2002, secondo cui è «evidente che l’obbligazione<br />

tributaria nascente dell’acquisto agevolato non può essere assistita da un privilegio la cui esistenza<br />

è, a sua volta, condizionata dalla veridicità delle dichiarazioni del contribuente e, soprattutto, dal<br />

suo successivo comportamento di fatto. Se così fosse intorno al bene acquistato si verrebbe a creare<br />

un alone di incertezza giuridica ben più grave (se non altro per l’ampiezza) di quello che caratterizza<br />

qualsiasi altro atto che dopo essere stato tassato è comunque suscettibile di correzione da<br />

parte dell’ufficio e, dunque, di applicazione di un’imposta suppletiva (per la quale, infatti, il<br />

privilegio non si applica). E tutto ciò senza che il pregiudizio dei diritti dei terzi siano almeno<br />

in parte tutelati da un idoneo regime pubblicitario».

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