La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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712 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
È ben vero, peraltro, che il rilievo di questa consapevolezza, da parte<br />
dell’acquirente, degli eventi che potrebbero accadere, perderebbe d’importanza<br />
se si ammettesse che, in questi casi, si verte comunque in situazioni in cui vi<br />
sono «diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili» (articolo<br />
2772, comma 4, del codice civile). <strong>La</strong> considerazione di questa consapevolezza<br />
dell’acquirente circa eventi che potrebbero accadere è però importante perché,<br />
in un panorama interpretativo ove è dominante l’idea che il privilegio sorga,<br />
anche per l’imposta complementare, nel momento in cui è stipulato l’atto cui<br />
l’imposta complementare afferisce, appare non plausibile pensare di scardinare<br />
questo principio con l’argomento del privilegio che va a danneggiare un terzo<br />
avente causa ignaro, proprio perché questi ignaro appunto non è (161) .<br />
Non si può inoltre omettere di considerare che la norma sulla revoca dell’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’ per alienazione infraquinquennale, sancisce in effetti<br />
che «sono dovute le imposte [...] nella misura ordinaria, nonché una soprattassa»<br />
appunto in caso di «trasferimento [...] degli immobili acquistati con i<br />
benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del decorso del termine di cinque anni<br />
dalla data del loro acquisto» e che «le predette disposizioni non si applicano nel<br />
caso in cui il contribuente [...] proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a<br />
propria abitazione principale»; con ciò dunque legittimandosi la considerazione<br />
della possibile fondatezza di una tesi che sostenesse il verificarsi della perdita<br />
dell’ agevolazione già con l’atto di alienazione (e che ritenesse detta perdita<br />
sottoposta pertanto a una specie di ‘‘condizione risolutiva’’, avverabile per effetto<br />
del ‘‘riacquisto’’, con conseguente ‘‘sospensione’’ per un anno del potere dell’<br />
Amministrazione di proclamare la revoca del beneficio) rispetto a una tesi che<br />
invece reputasse la perdita dell’agevolazione quale una sorta di fattispecie a<br />
formazione progressiva, composta dall’atto alienativo e dal mancato ‘‘riacquisto’’<br />
infrannuale.<br />
Se peraltro l’opinione che sostiene la nascita del privilegio per l’imposta<br />
complementare in uno con la stipula dell’atto cui l’imposta complementare<br />
afferisce, è di evidente favore per il fisco, si verifica una sorta di legge del<br />
contrappasso nel caso di alienazione del bene acquistato con l’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’ nello spazio temporale tra il quarto e il quinto anno dalla data<br />
di stipula dell’atto di acquisto: in tal caso, infatti, se è vero che il privilegio sorge<br />
con la stipula dell’originario contratto di acquisto, è pure vero che, sommando il<br />
(161)<br />
Cfr. invece CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />
Studio n. 80/2001/T del 21-22 febbraio 2002, secondo cui è «evidente che l’obbligazione<br />
tributaria nascente dell’acquisto agevolato non può essere assistita da un privilegio la cui esistenza<br />
è, a sua volta, condizionata dalla veridicità delle dichiarazioni del contribuente e, soprattutto, dal<br />
suo successivo comportamento di fatto. Se così fosse intorno al bene acquistato si verrebbe a creare<br />
un alone di incertezza giuridica ben più grave (se non altro per l’ampiezza) di quello che caratterizza<br />
qualsiasi altro atto che dopo essere stato tassato è comunque suscettibile di correzione da<br />
parte dell’ufficio e, dunque, di applicazione di un’imposta suppletiva (per la quale, infatti, il<br />
privilegio non si applica). E tutto ciò senza che il pregiudizio dei diritti dei terzi siano almeno<br />
in parte tutelati da un idoneo regime pubblicitario».