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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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640 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

9.2. <strong>La</strong> decadenza dall’agevolazione per mancato trasferimento della<br />

residenza nel Comune entro diciotto mesi<br />

Approfondendo ora quanto sopra anticipato, come già detto la legge (Nota<br />

II-bis, comma 1, all’articolo 1, TP1) dispone, quale presupposto per la concessione<br />

dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, che qualora l’acquirente non risieda nel<br />

Comune nel quale è ubicata la casa oggetto di acquisto, egli possa comunque<br />

ottenere l’agevolazione, ma a condizione che egli in detto Comune «stabilisca<br />

entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza» e che «nell’atto di acquisto»<br />

egli renda «la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è<br />

ubicato l’immobile acquistato». Quest’ultima dichiarazione, sancisce la legge,<br />

«deve essere resa, a pena di decadenza».<br />

Che l’assenza di questa dichiarazione nell’atto di acquisto non provochi un<br />

‘‘vero e proprio’’ caso di «decadenza» dovrebbe essere fuori discussione, come già<br />

sopra detto. Invero, la dichiarazione in oggetto è un presupposto per l’ottenimento<br />

dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e la sua mancanza impedisce ab origine l’applicazione<br />

stessa dell’agevolazione (in questo senso va in effetti inteso che l’effettuazione<br />

di detta dichiarazione è prescritta «a pena di decadenza»); se poi, nonostante<br />

la mancanza di questa dichiarazione nell’atto di acquisto, l’atto stesso venga<br />

comunque beneficiato con la tassazione agevolata, il provvedimento dell’Ufficio<br />

che accerti la non concedibilità dell’agevolazione si deve limitare a disporre il<br />

recupero della differenza, con gli interessi, tra l’importo della tassazione ordinariamente<br />

dovuta e l’importo agevolato applicato in sede di registrazione, ma senza<br />

applicazione di sanzione in quanto questo caso non è di certo qualificabile come<br />

«dichiarazione mendace» (18) ; anche perché, comegiàsopra detto, non sarebbe<br />

concepibile che non vi sia sanzione per il caso di dichiarazione mendace in ordine<br />

all’attuale residenza del contribuente, che in ipotesi dichiari falsamente di già<br />

avere la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto,<br />

e vi sia invece sanzione per il mancato trasferimento di residenza in detto<br />

Comune in dispregio all’impegno in tal senso assunto dal medesimo.<br />

Come pure già detto sopra, si ha invece un’effettiva fattispecie di ‘‘decadenza’’<br />

nell’ipotesi in cui l’acquirente, dopo aver espressamente assunto l’impegno<br />

di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi nel Comune ove è<br />

ubicato l’immobile il cui acquisto ha beneficiato della tassazione agevolata, si<br />

renda inadempiente rispetto alla sua promessa. In effetti, vi sono, in questa<br />

fattispecie, tutti i requisiti che consentono di considerare questa ipotesi a pieno<br />

titolo rientrante nel concetto di ‘‘decadenza’’, inteso, in senso generale, quale<br />

decorso infruttuoso del termine concesso, e cioè decorso di un periodo senza che<br />

vi sia stato lo svolgimento, da parte dell’interessato, di quell’attività che gli<br />

(18)<br />

Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002, ove si legge che «nel<br />

caso in cui l’intento dichiarato in atto sia reso inattuabile solo in un momento successivo alla<br />

compravendita, [...] non si ravvisa, in detta ipotesi, l’elemento della falsità della dichiarazione,<br />

essenziale per la sanzionabilità della fattispecie».

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