La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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640 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
9.2. <strong>La</strong> decadenza dall’agevolazione per mancato trasferimento della<br />
residenza nel Comune entro diciotto mesi<br />
Approfondendo ora quanto sopra anticipato, come già detto la legge (Nota<br />
II-bis, comma 1, all’articolo 1, TP1) dispone, quale presupposto per la concessione<br />
dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, che qualora l’acquirente non risieda nel<br />
Comune nel quale è ubicata la casa oggetto di acquisto, egli possa comunque<br />
ottenere l’agevolazione, ma a condizione che egli in detto Comune «stabilisca<br />
entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza» e che «nell’atto di acquisto»<br />
egli renda «la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è<br />
ubicato l’immobile acquistato». Quest’ultima dichiarazione, sancisce la legge,<br />
«deve essere resa, a pena di decadenza».<br />
Che l’assenza di questa dichiarazione nell’atto di acquisto non provochi un<br />
‘‘vero e proprio’’ caso di «decadenza» dovrebbe essere fuori discussione, come già<br />
sopra detto. Invero, la dichiarazione in oggetto è un presupposto per l’ottenimento<br />
dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e la sua mancanza impedisce ab origine l’applicazione<br />
stessa dell’agevolazione (in questo senso va in effetti inteso che l’effettuazione<br />
di detta dichiarazione è prescritta «a pena di decadenza»); se poi, nonostante<br />
la mancanza di questa dichiarazione nell’atto di acquisto, l’atto stesso venga<br />
comunque beneficiato con la tassazione agevolata, il provvedimento dell’Ufficio<br />
che accerti la non concedibilità dell’agevolazione si deve limitare a disporre il<br />
recupero della differenza, con gli interessi, tra l’importo della tassazione ordinariamente<br />
dovuta e l’importo agevolato applicato in sede di registrazione, ma senza<br />
applicazione di sanzione in quanto questo caso non è di certo qualificabile come<br />
«dichiarazione mendace» (18) ; anche perché, comegiàsopra detto, non sarebbe<br />
concepibile che non vi sia sanzione per il caso di dichiarazione mendace in ordine<br />
all’attuale residenza del contribuente, che in ipotesi dichiari falsamente di già<br />
avere la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto,<br />
e vi sia invece sanzione per il mancato trasferimento di residenza in detto<br />
Comune in dispregio all’impegno in tal senso assunto dal medesimo.<br />
Come pure già detto sopra, si ha invece un’effettiva fattispecie di ‘‘decadenza’’<br />
nell’ipotesi in cui l’acquirente, dopo aver espressamente assunto l’impegno<br />
di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi nel Comune ove è<br />
ubicato l’immobile il cui acquisto ha beneficiato della tassazione agevolata, si<br />
renda inadempiente rispetto alla sua promessa. In effetti, vi sono, in questa<br />
fattispecie, tutti i requisiti che consentono di considerare questa ipotesi a pieno<br />
titolo rientrante nel concetto di ‘‘decadenza’’, inteso, in senso generale, quale<br />
decorso infruttuoso del termine concesso, e cioè decorso di un periodo senza che<br />
vi sia stato lo svolgimento, da parte dell’interessato, di quell’attività che gli<br />
(18)<br />
Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002, ove si legge che «nel<br />
caso in cui l’intento dichiarato in atto sia reso inattuabile solo in un momento successivo alla<br />
compravendita, [...] non si ravvisa, in detta ipotesi, l’elemento della falsità della dichiarazione,<br />
essenziale per la sanzionabilità della fattispecie».