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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 711<br />

Tuttavia, questo sforzo di tenere estraneo l’avente causa è un obiettivo assai<br />

arduo da conseguire, poiché, anche a prescindere dalla suaccennata compattezza<br />

delle fonti che sostengono invariabilmente la nascita del privilegio su un dato<br />

bene nel momento stesso di stipula dell’atto che lo riguarda (159) , nei casi di cui<br />

sopra alla lettera b) (ove il privilegio sorge per comportamenti tenuti posteriormente<br />

alla registrazione da colui che acquistò con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’)<br />

non è possibile suffragare l’interpretazione che il terzo successivo avente causa<br />

sia estraneo al privilegio a causa della sua non consapevolezza della situazione;<br />

infatti:<br />

a) nel caso di decadenza per mancato trasferimento della residenza entro<br />

diciotto mesi, l’avente causa dell’abitazione (a suo tempo acquistata dal<br />

dante causa con utilizzo dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’) ben sa che detto<br />

dante causa ha l’onere del trasferimento della residenza entro diciotto mesi<br />

e quindi ben sa, acquistando la casa, di ‘‘correre il rischio’’ relativo alla<br />

sussistenza del privilegio;<br />

b) nel caso di revoca dell’agevolazione per mancato ‘‘riacquisto’’ entro un anno<br />

dalla alienazione infraquinquennale, l’avente causa di un bene comprato<br />

dal dante causa con l’agevolazione e poi da questi alienato appunto <strong>prima</strong> di<br />

cinque anni, ben sa di compiere un acquisto di diritti su un bene la cui<br />

alienazione infraquinquennale da parte del suo dante causa potrebbe provocare<br />

(in caso di mancato ‘‘riacquisto’’ da parte di questi entro un anno) la<br />

revoca dall’agevolazione e, quindi, una pretesa dell’erario statale di pagamento<br />

di imposte, interessi e sanzioni (anche in questo caso, dunque, chi<br />

compie questo acquisto di diritti sul bene in questione, è a conoscenza del<br />

fatto di ‘‘correre il rischio’’ della opponibilità del privilegio) (160) .<br />

all’articolo 1, Parte Prima, della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, laddove in caso di dichiarazione<br />

mendace o di trasferimento infraquinquennale non seguito da riacquisto reca l’indicazione<br />

della debenza delle «imposte di registro [...] nella misura ordinaria» (oltre che delle sanzioni) e non<br />

già ‘‘della maggiore imposta’’ come invece avviene nell’ipotesi tipica di imposta complementare<br />

(come accade nell’articolo 52 del d.P.R. 131/1986 per la rettifica di valore). Potendosi così<br />

«legittimamente ritenere che nel primo caso si tratti di una nuova obbligazione d’imposta e solo<br />

nel secondo della modifica dell’obbligazione originaria».<br />

(159)<br />

Cfr. Cass., 11 maggio 1978, n. 2294, in Foro it., 1979, I, c. 444, secondo cui «il<br />

credito dello Stato per imposta di registro - anche quando si tratti di imposta dovuta in misura<br />

ordinaria a seguito della decadenza da agevolazioni concesse all’atto della registrazione - nasce, in<br />

una al connesso privilegio immobiliare di cui all’art. 2772 Codice civile, al momento e per effetto<br />

della confezione dell’atto soggetto a tributo, con la conseguenza che quel privilegio prevale,<br />

indipendentemente dalla data di registrazione dell’atto dalla cui tassazione nasce il credito di<br />

imposta con esso garantito, sulle ipoteche di terzi iscritte sullo stesso immobile successivamente<br />

alla confezione dell’atto soggetto a registrazione».<br />

(160)<br />

Cfr. R.M. n. 251475 del 31 marzo 1977, secondo cui «l’esercizio del privilegio dello<br />

Stato in pregiudizio del diritto acquistato dal terzo possessore è consentito allorché l’acquisto del<br />

diritto sia avvenuto in data posteriore al verificarsi del presupposto di imposta; nel caso di specie,<br />

la rivendita dell’immobile, determinando la decadenza dai benefici fiscali, costituisce il fatto che<br />

legittima l’esercizio del privilegio nei confronti dell’acquirente».

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