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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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710 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

acquisto, circa la titolarità dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione<br />

dell’agevolazione;<br />

b) sia chi tenga, posteriormente a detta stipula, determinati comportamenti<br />

(mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi; alienazione dell’immobile<br />

<strong>prima</strong> di cinque anni senza acquisto di un’altra abitazione entro<br />

un anno da detta alienazione).<br />

Ora, se appare evidente che, nel primo caso (mendacità sui presupposti<br />

dell’agevolazione), è inevitabile affermare l’esistenza del privilegio, sorto al momento<br />

della stipula dell’atto di acquisto, verso chi acquisisca diritti sul bene in<br />

questione successivamente a detta stipula (se Tizio vende a Caio, il quale<br />

utilizza l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ mentendo sui presupposti richiesti, e poi<br />

Caio vende a Sempronio, a quest’ultimo è inevitabilmente opponibile il privilegio<br />

dello Stato verso Caio); nel secondo caso (mancato trasferimento della residenza;<br />

alienazione infraquinquennale) si sarebbe tentati di non coinvolgere nella pretesa<br />

tributaria coloro che acquistino diritti sul bene in questione <strong>prima</strong> dell’evento<br />

che comporta la perdita dell’agevolazione (e quindi, nel caso di mancato<br />

trasferimento della residenza, coloro che acquistino diritti tra la data di stipula e<br />

il diciottesimo mese successivo; e, nel caso di alienazione infraquinquennale e<br />

mancato ‘‘riacquisto’’ entro un anno, coloro che acquistino diritti <strong>prima</strong> dello<br />

spirare di quest’ultimo periodo annuale) (157) .<br />

In altri termini, se Tizio, che ha comprato con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />

da meno di cinque anni, vende il bene a Caio, a Caio non dovrebbe essere<br />

opponibile il privilegio statale per il fatto che il venir meno dell’agevolazione in<br />

capo a Tizio si produce solo se questi non effettui un ‘‘riacquisto’’ entro un anno<br />

dalla data di vendita a Caio (158) .<br />

(157)<br />

Cfr. GIFFONE, Decadenza e agevolazioni fiscali, in il fisco, 2001, p. 10610, secondo<br />

cui l’opinione che il privilegio per l’imposta complementare si origini fin dal giorno di stipula<br />

dell’atto cui l’imposta complementare afferisce si palesa «incompatibile con fattispecie, come<br />

quelle di alcune disposizioni agevolative della <strong>prima</strong> casa, dove l’agevolazione era legata a dichiarazioni<br />

della parte o ad un suo comportamento nel tempo. Così, ad esempio, è fortemente<br />

dubbia l’applicabilità del privilegio all’ipotesi in cui la decadenza dell’agevolazione segua al<br />

mancato reinvestimento della somma ricavata dalla vendita dell’immobile <strong>prima</strong> dello spirare<br />

del quinquennio. In questo caso, infatti, il terzo acquirente dell’immobile vanterà un diritto<br />

anteriore alla nascita del privilegio poiché quest’ultimo è necessariamente ricollegato allo scadere<br />

del termine per il riacquisto».<br />

(158)<br />

Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />

Studio n. 80/2001/T del 21-22 febbraio 2002, secondo cui «una <strong>prima</strong> obbligazione tributaria<br />

discenderebbe dal perfezionamento dell’atto di acquisto dell’immobile e l’imposta dovuta sarebbe<br />

ovviamente assistita da privilegio; una diversa obbligazione scaturirebbe, invece, successivamente<br />

alla scoperta del mendacio delle dichiarazioni dell’acquirente o dal suo comportamento difforme<br />

dalle indicazioni normative (cessione infraquinquennale seguita dal mancato riacquisto nell’anno).<br />

L’ulteriore obbligazione nascerebbe, quindi, dal fatto imponibile realizzato dal combinarsi dell’atto<br />

di acquisto con la dichiarazione mendace o con il comportamento omissivo (mancato riacquisto<br />

nell’anno) in quanto produttivo di effetti giuridici evidenzianti una capacità contributiva»; soluzione,<br />

questa, peraltro, non priva di riferimenti letterali nello stesso comma 4 della nota II-bis

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