La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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710 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
acquisto, circa la titolarità dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione<br />
dell’agevolazione;<br />
b) sia chi tenga, posteriormente a detta stipula, determinati comportamenti<br />
(mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi; alienazione dell’immobile<br />
<strong>prima</strong> di cinque anni senza acquisto di un’altra abitazione entro<br />
un anno da detta alienazione).<br />
Ora, se appare evidente che, nel primo caso (mendacità sui presupposti<br />
dell’agevolazione), è inevitabile affermare l’esistenza del privilegio, sorto al momento<br />
della stipula dell’atto di acquisto, verso chi acquisisca diritti sul bene in<br />
questione successivamente a detta stipula (se Tizio vende a Caio, il quale<br />
utilizza l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ mentendo sui presupposti richiesti, e poi<br />
Caio vende a Sempronio, a quest’ultimo è inevitabilmente opponibile il privilegio<br />
dello Stato verso Caio); nel secondo caso (mancato trasferimento della residenza;<br />
alienazione infraquinquennale) si sarebbe tentati di non coinvolgere nella pretesa<br />
tributaria coloro che acquistino diritti sul bene in questione <strong>prima</strong> dell’evento<br />
che comporta la perdita dell’agevolazione (e quindi, nel caso di mancato<br />
trasferimento della residenza, coloro che acquistino diritti tra la data di stipula e<br />
il diciottesimo mese successivo; e, nel caso di alienazione infraquinquennale e<br />
mancato ‘‘riacquisto’’ entro un anno, coloro che acquistino diritti <strong>prima</strong> dello<br />
spirare di quest’ultimo periodo annuale) (157) .<br />
In altri termini, se Tizio, che ha comprato con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />
da meno di cinque anni, vende il bene a Caio, a Caio non dovrebbe essere<br />
opponibile il privilegio statale per il fatto che il venir meno dell’agevolazione in<br />
capo a Tizio si produce solo se questi non effettui un ‘‘riacquisto’’ entro un anno<br />
dalla data di vendita a Caio (158) .<br />
(157)<br />
Cfr. GIFFONE, Decadenza e agevolazioni fiscali, in il fisco, 2001, p. 10610, secondo<br />
cui l’opinione che il privilegio per l’imposta complementare si origini fin dal giorno di stipula<br />
dell’atto cui l’imposta complementare afferisce si palesa «incompatibile con fattispecie, come<br />
quelle di alcune disposizioni agevolative della <strong>prima</strong> casa, dove l’agevolazione era legata a dichiarazioni<br />
della parte o ad un suo comportamento nel tempo. Così, ad esempio, è fortemente<br />
dubbia l’applicabilità del privilegio all’ipotesi in cui la decadenza dell’agevolazione segua al<br />
mancato reinvestimento della somma ricavata dalla vendita dell’immobile <strong>prima</strong> dello spirare<br />
del quinquennio. In questo caso, infatti, il terzo acquirente dell’immobile vanterà un diritto<br />
anteriore alla nascita del privilegio poiché quest’ultimo è necessariamente ricollegato allo scadere<br />
del termine per il riacquisto».<br />
(158)<br />
Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />
Studio n. 80/2001/T del 21-22 febbraio 2002, secondo cui «una <strong>prima</strong> obbligazione tributaria<br />
discenderebbe dal perfezionamento dell’atto di acquisto dell’immobile e l’imposta dovuta sarebbe<br />
ovviamente assistita da privilegio; una diversa obbligazione scaturirebbe, invece, successivamente<br />
alla scoperta del mendacio delle dichiarazioni dell’acquirente o dal suo comportamento difforme<br />
dalle indicazioni normative (cessione infraquinquennale seguita dal mancato riacquisto nell’anno).<br />
L’ulteriore obbligazione nascerebbe, quindi, dal fatto imponibile realizzato dal combinarsi dell’atto<br />
di acquisto con la dichiarazione mendace o con il comportamento omissivo (mancato riacquisto<br />
nell’anno) in quanto produttivo di effetti giuridici evidenzianti una capacità contributiva»; soluzione,<br />
questa, peraltro, non priva di riferimenti letterali nello stesso comma 4 della nota II-bis