La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 709<br />
quo del termine decadenziale quinquennale decorre invariabilmente dalla data<br />
di registrazione (articolo 56, comma 4, TUR).<br />
Un discorso a parte sembra però potersi svolgere con riferimento all’imposta<br />
complementare che origina dalla decadenza da una agevolazione o dalla revoca<br />
dell’agevolazione stessa (155) (156) . In questo caso infatti va notato che la perdita<br />
dell’agevolazione può derivare:<br />
o da un’originaria mancanza dei presupposti cui la concessione dell’agevolazione<br />
è subordinata (e a questo riguardo inevitabilmente si ricadrebbe nel<br />
discorso fin qui svolto, circa l’unicità dell’obbligazione tributaria e del<br />
privilegio che ne consegue);<br />
oppure da un evento successivo alla formazione dell’atto cui sia stata concessa<br />
l’agevolazione, evento che la legge considera appunto quale causa di<br />
decadenza dal concesso trattamento tributario di favore o della sua revoca.<br />
Ad esempio, nel caso della agevolazione per l’acquisto della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’,<br />
perde il trattamento di favore:<br />
a) sia chi abbia reso dichiarazioni mendaci, in sede di stipula dell’atto di<br />
Cfr. anche BASILAVECCHIA, Problemi interpretativi ed applicativi concernenti il privilegio<br />
speciale immobiliare per i tributi indiretti, intervento che costituisce lo Studio n. 31/2005/T approvato<br />
il 18 marzo 2005 dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato,<br />
secondo cui, pur ammettendosi l’autonomia genetica del credito erariale per l’imposta complementare<br />
(che nascerebbe dall’avviso di liquidazione dell’imposta o dalla successiva iscrizione a<br />
ruolo) rispetto a quello per l’imposta principale (che nascerebbe dalla stipula dell’atto o dalla<br />
successiva registrazione), il privilegio dovrebbe essere considerato non come una qualità del<br />
credito ma quale potere privilegiato di sottoporre ad esecuzione il bene: potere che sorgerebbe<br />
già con il compimento dell’atto giuridico da sottoporre a registrazione, precedendo la nascita dei<br />
crediti che il privilegio ha la funzione di garantire, e che perciò sarebbe opponibile ai terzi (i quali<br />
dunque acquistano l’immobile nel momento in cui è già sorto il privilegio anche se deve venire ad<br />
esistenza il credito erariale per la decadenza dall’agevolazione).<br />
(155)<br />
Sulla qualifica in termini di imposta ‘‘complementare’’ dell’imposta dovuta per la<br />
perdita di agevolazioni (e quindi anche dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’), cfr., ad esempio, Cass.,<br />
22 settembre 1993, n. 9663, in Corr. Trib., 1993, n. 41, p. 2767, secondo cui «qualora per la<br />
mancata costruzione di un opificio industriale, da parte dell’acquirente di un terreno, le agevolazioni<br />
concesse per l’industrializzazione, in sede di registrazione della compravendita del terreno, in<br />
base alla legge Regionale Sicilia 4 aprile 1969, n. 6, siano successivamente revocate, l’imposta<br />
dovuta ha natura di imposta complementare e, perciò, spetta alla sola parte acquirente cui il fatto è<br />
imputabile». Sulla qualificazione in termini di ‘‘imposta complementare’’ dell’imposta dovuta in<br />
caso di decadenza da agevolazioni, cfr. pure in giurisprudenza: Comm. Trib. Centr., 3 dicembre<br />
1983, n. 4401, in Corr. Trib., 1984, n. 18, p. 813; Comm. Trib. Centr., 5 maggio 1987, n. 3698, in<br />
il fisco, 1987, p. 4169; Cass., 13 novembre 1991, n. 12127, in Corr. Trib., 1991, p. 3747; Cass., 21<br />
maggio 1999, n. 4944, in il fisco, 1999, p. 12566; Cass., 29 settembre 1999, n. 10796, in GT - Riv.<br />
giur. trib., 2000, p. 604; e, nella prassi amministrativa, R.M. n. 251475 del 31 marzo 1977, R.M.<br />
n. 251347 del 18 giugno 1979, R.M. n. 310277 del 13 giugno 1983, R.M. n. 43/3153 dell’11 luglio<br />
1986, R.M. n. 310650 del 13 marzo 1989, R.M. n. 260211 del 20 dicembre 1990.<br />
(156)<br />
Sul punto che il privilegio garantisca anche l’imposta complementare dovuta a seguito<br />
di decadenza da agevolazioni cfr. R.M. n. 251475 del 31 marzo 1977; Cass., 11 maggio 1978, n.<br />
2294, in Foro it., 1979, I, c. 444.