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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 709<br />

quo del termine decadenziale quinquennale decorre invariabilmente dalla data<br />

di registrazione (articolo 56, comma 4, TUR).<br />

Un discorso a parte sembra però potersi svolgere con riferimento all’imposta<br />

complementare che origina dalla decadenza da una agevolazione o dalla revoca<br />

dell’agevolazione stessa (155) (156) . In questo caso infatti va notato che la perdita<br />

dell’agevolazione può derivare:<br />

o da un’originaria mancanza dei presupposti cui la concessione dell’agevolazione<br />

è subordinata (e a questo riguardo inevitabilmente si ricadrebbe nel<br />

discorso fin qui svolto, circa l’unicità dell’obbligazione tributaria e del<br />

privilegio che ne consegue);<br />

oppure da un evento successivo alla formazione dell’atto cui sia stata concessa<br />

l’agevolazione, evento che la legge considera appunto quale causa di<br />

decadenza dal concesso trattamento tributario di favore o della sua revoca.<br />

Ad esempio, nel caso della agevolazione per l’acquisto della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’,<br />

perde il trattamento di favore:<br />

a) sia chi abbia reso dichiarazioni mendaci, in sede di stipula dell’atto di<br />

Cfr. anche BASILAVECCHIA, Problemi interpretativi ed applicativi concernenti il privilegio<br />

speciale immobiliare per i tributi indiretti, intervento che costituisce lo Studio n. 31/2005/T approvato<br />

il 18 marzo 2005 dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato,<br />

secondo cui, pur ammettendosi l’autonomia genetica del credito erariale per l’imposta complementare<br />

(che nascerebbe dall’avviso di liquidazione dell’imposta o dalla successiva iscrizione a<br />

ruolo) rispetto a quello per l’imposta principale (che nascerebbe dalla stipula dell’atto o dalla<br />

successiva registrazione), il privilegio dovrebbe essere considerato non come una qualità del<br />

credito ma quale potere privilegiato di sottoporre ad esecuzione il bene: potere che sorgerebbe<br />

già con il compimento dell’atto giuridico da sottoporre a registrazione, precedendo la nascita dei<br />

crediti che il privilegio ha la funzione di garantire, e che perciò sarebbe opponibile ai terzi (i quali<br />

dunque acquistano l’immobile nel momento in cui è già sorto il privilegio anche se deve venire ad<br />

esistenza il credito erariale per la decadenza dall’agevolazione).<br />

(155)<br />

Sulla qualifica in termini di imposta ‘‘complementare’’ dell’imposta dovuta per la<br />

perdita di agevolazioni (e quindi anche dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’), cfr., ad esempio, Cass.,<br />

22 settembre 1993, n. 9663, in Corr. Trib., 1993, n. 41, p. 2767, secondo cui «qualora per la<br />

mancata costruzione di un opificio industriale, da parte dell’acquirente di un terreno, le agevolazioni<br />

concesse per l’industrializzazione, in sede di registrazione della compravendita del terreno, in<br />

base alla legge Regionale Sicilia 4 aprile 1969, n. 6, siano successivamente revocate, l’imposta<br />

dovuta ha natura di imposta complementare e, perciò, spetta alla sola parte acquirente cui il fatto è<br />

imputabile». Sulla qualificazione in termini di ‘‘imposta complementare’’ dell’imposta dovuta in<br />

caso di decadenza da agevolazioni, cfr. pure in giurisprudenza: Comm. Trib. Centr., 3 dicembre<br />

1983, n. 4401, in Corr. Trib., 1984, n. 18, p. 813; Comm. Trib. Centr., 5 maggio 1987, n. 3698, in<br />

il fisco, 1987, p. 4169; Cass., 13 novembre 1991, n. 12127, in Corr. Trib., 1991, p. 3747; Cass., 21<br />

maggio 1999, n. 4944, in il fisco, 1999, p. 12566; Cass., 29 settembre 1999, n. 10796, in GT - Riv.<br />

giur. trib., 2000, p. 604; e, nella prassi amministrativa, R.M. n. 251475 del 31 marzo 1977, R.M.<br />

n. 251347 del 18 giugno 1979, R.M. n. 310277 del 13 giugno 1983, R.M. n. 43/3153 dell’11 luglio<br />

1986, R.M. n. 310650 del 13 marzo 1989, R.M. n. 260211 del 20 dicembre 1990.<br />

(156)<br />

Sul punto che il privilegio garantisca anche l’imposta complementare dovuta a seguito<br />

di decadenza da agevolazioni cfr. R.M. n. 251475 del 31 marzo 1977; Cass., 11 maggio 1978, n.<br />

2294, in Foro it., 1979, I, c. 444.

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