28.10.2014 Views

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

708 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

contrario) (153) è nel senso di ritenere che, nonostante il prelievo sia articolato in<br />

varie fasi (e cioè quella dell’imposta principale, quella dell’imposta suppletiva e<br />

quella dell’imposta complementare), si tratti pur sempre di un’unica obbligazione<br />

derivante dalla formazione dell’atto soggetto a registrazione (154) ; ciò che troverebbe<br />

altresì conferma dalla considerazione che, come già rilevato, il dies a<br />

immobiliare per i tributi indiretti, intervento che costituisce lo Studio n. 80/2001/T approvato il 21<br />

febbraio 2002 dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato, per il<br />

quale «una <strong>prima</strong> obbligazione tributaria nascerebbe dal perfezionamento dell’atto di acquisto<br />

dell’immobile e l’imposta dovuta sarebbe ovviamente assistita da privilegio; una diversa obbligazione<br />

scaturirebbe, invece, successivamente alla scoperta del mendacio delle dichiarazioni dell’acquirente<br />

o dal suo comportamento difforme dalle indicazioni normative (cessione infraquinquennale<br />

seguita dal mancato riacquisto nell’anno). L’ulteriore obbligazione nascerebbe, quindi,<br />

dal fatto imponibile realizzato dal combinarsi dell’atto di acquisto con la dichiarazione mendace o<br />

con il comportamento omissivo (mancato riacquisto nell’anno) in quanto produttivo di effetti<br />

giuridici evidenzianti una capacità contributiva [...]. Applicando tale ricostruzione all’istituto del<br />

privilegio ex art. 56 d.p.r. n. 131/86 verrebbero fatti salvi tutti i diritti acquistati da terzi precedentemente<br />

alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della <strong>prima</strong> casa di abitazione».<br />

Cfr. anche GHINASSI, Operatività del privilegio speciale immobiliare per tributi indiretti<br />

nell’ipotesi di decadenza da agevolazioni fiscali, in Riv. Not., 2005, p. 951, secondo il quale<br />

«trattasi invero di fattispecie complessa nella quale l’evento che dà luogo a decadenza viene a<br />

costituire uno degli elementi necessari per la nascita dell’obbligazione medesima. In questa<br />

diversa ottica, dunque, non potrà in alcun modo ipotizzarsi una retroattività degli effetti dell’obbligazione<br />

(e del relativo privilegio) al momento della formazione dell’atto, in quanto non si è<br />

ancora verificato l’evento che viene a integrare e perfezionare l’obbligazione d’imposta medesima,<br />

determinandone l’insorgenza. Troverà pertanto piena applicazione l’art. 2772, comma 4 sopra<br />

citato, poiché, anteriormente alla nascita del privilegio, è stato acquistato da un terzo un diritto<br />

incompatibile con lo stesso». Questa tesi, secondo il suo Autore, inoltre, avrebbe il pregio di essere<br />

conforme al principio costituzionale di ‘‘capacità contributiva’’ di cui all’articolo 53 della Costituzione,<br />

di cui sarebbe espressione l’articolo 57, comma 4, TUR, in base al quale l’imposta complementare<br />

conseguente al comportamento imputabile ad uno solo dei contraenti è a carico esclusivamente<br />

di questo, in quanto la tesi dell’insorgenza del privilegio con la stipula dell’atto che poi<br />

ha perso l’agevolazione pone il terzo acquirente in una situazione di obiettiva incertezza circa<br />

l’esistenza del privilegio che mal si concilia con il principio costituzionale.<br />

(153)<br />

L’Amministrazione Finanziaria pare essersi espressa in tal senso solo a livello ‘‘locale’’:<br />

cfr. Direzione Regionale del <strong>La</strong>zio dell’Agenzia delle Entrate, nota prot. n. 55538/2002 del 14<br />

maggio 2002.<br />

(154)<br />

Cfr. in tal senso Cass., 11 maggio 1978, n. 2294, in Foro it., 1979, I, c. 444; e inoltre:<br />

BAFILE, Privilegio speciale e tutela giurisdizionale del terzo proprietario, inRiv. dir. trib., 1993, II,<br />

p. 786; BATISTONI FERRARA, I privilegi, inTrattato di diritto tributario, a cura di AMATUCCI,<br />

II, Padova 1994, p. 338 nota 1; BUSANI, Il terzo è autorizzato a difendersi in giudizio perché<br />

sull’immobile grava il privilegio statale, inGuida al dir., 30 ottobre 1999, p. 68, n. 42; CHIZZINI-<br />

CASALINI, Durata del privilegio speciale sugli immobili e termine di decadenza a carico dell’A.F.,<br />

in GT - Riv. giur. trib., 2001, p. 57; COMOGLIO, Privilegio fiscale sull’immobile e tutela giurisdizionale<br />

del terzo acquirente, inRiv. esec. forz., 2002, p. 272; D’ERRICO, Il privilegio per i crediti<br />

di tributo di registro, successione, INVIM, inBoll. trib., 1984, p. 115; GHINASSI, Privilegi fiscali,<br />

in Enc. dir., Agg. II, Milano 1998, p. 722; LAROSA, <strong>La</strong> tutela del contribuente nella fase di<br />

riscossione dei tributi, inRass. trib., 2001, p. 1186; PAVONE, Esercizio contro il terzo proprietario<br />

del privilegio speciale immobiliare che assiste i tributi indiretti sugli affari, inDir. Prat. Trib., 1987,<br />

I, 1279; PRATIS, Privilegi (diritto civile e tributario), inNoviss. dig. it., App. IV, Torino, 1984, p.<br />

1261.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!