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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 707<br />

Non pare plausibile, invero, ritenere che il privilegio sorga al momento della<br />

registrazione e ciò in quanto il debito verso lo Stato per l’imposta di registro si<br />

origina con la formazione dell’atto (che deve essere sottoposto a registrazione) ed<br />

è quindi da quel momento che lo Stato deve ottenere protezione della propria<br />

pretesa (anzi, paradossalmente, se non si seguisse questa interpretazione, non<br />

sarebbe assistito da privilegio l’atto che non fosse presentato alla registrazione e<br />

cioè sarebbe sfornita di tutela proprio una fattispecie nella quale invece vi è una<br />

massima esigenza di tutela). Né a diversa conclusione sul punto si giunge<br />

osservando che il dies a quo del termine quinquennale di decadenza del privilegio<br />

decorre dalla registrazione (articolo 56, comma 4, TUR), poiché si tratta di<br />

norma evidentemente dettata ad altro fine, e cioè quello di non permettere il<br />

decorso del termine decadenziale se non per gli atti che siano presentati alla<br />

registrazione (151) .<br />

Quanto all’imposta complementare, potrebbe porsi il dubbio se il privilegio<br />

sorga non dalla stipula dello stesso atto dal quale deriva l’imposta principale,<br />

bensì dall’atto dell’Amministrazione (ad esempio: l’avviso di accertamento di<br />

maggior valore o della non spettanza di una agevolazione) con il quale essa ne<br />

pretende il pagamento, e ciò in nome di una ritenuta autonomia delle varie fasi<br />

del prelievo relativo a un dato atto e quindi di una ritenuta pluralità di obbligazioni<br />

del contribuente (una per l’imposta principale, una per l’imposta complementare,<br />

una per l’imposta suppletiva), ciascuna dotata di proprio privilegio<br />

(152) . Ma l’opinione comune (e la mancanza di giurisprudenza di segno ad essa<br />

di imposta preesiste, nella sua interezza, alla decadenza dal beneficio, [...] per cui - caduta la<br />

condizione (che determinava la concessione del beneficio) - la situazione deve riportarsi all’origine».<br />

Va quindi notato che la Cassazione qualifica in termini di ‘‘condizione’’ l’avverarsi dei<br />

presupposti (precedenti o sussistenti l’atto sottoposto a tassazione) cui la legge subordina la<br />

concessione di un dato trattamento fiscale di favore. Nel caso giunto alla cognizione della Cassazione<br />

si trattava di un atto di acquisto di un podere, a scopo di formazione della cosiddetta ‘‘piccola<br />

proprietà contadina’’, per il quale era stata concessa la relativa agevolazione fiscale (ai sensi della<br />

legge 6 agosto 1954, n. 604); contestualmente all’atto traslativo, un istituto di credito aveva<br />

concesso all’acquirente un mutuo ipotecario per finanziare l’acquisto. Successivamente si verificò<br />

la perdita del beneficio fiscale a causa della rivendita di parte dei terreni acquistati; infine,<br />

l’acquirente-mutuatario si rese moroso nel pagamento delle rate di ammortamento del mutuo. Di<br />

conseguenza l’istituto di credito promosse l’azione esecutiva sui terreni rimasti di proprietà del<br />

mutuatario. In sede di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita all’incanto, sorse conflitto tra<br />

l’Amministrazione Finanziaria e l’istituto di credito sul punto se dovesse riconoscersi precedenza<br />

al privilegio dello Stato (connesso al venir meno dell’agevolazione), rispetto all’iscrizione dell’ipoteca.<br />

L’istituto di credito sostenne la tesi che il privilegio dello Stato era nato al momento della<br />

rivendita che aveva provocato la decadenza dai benefici (e non al momento dell’atto originario), per<br />

cui l’ipoteca a suo favore doveva considerarsi precedente al privilegio dello Stato. <strong>La</strong> Suprema<br />

Corte - come detto - affermò che il credito relativo all’imposta in misura ordinaria e il connesso<br />

privilegio nascono ex tunc, e non a far tempo dal verificarsi della decadenza, cosicché l’ipoteca<br />

doveva considerarsi originata successivamente alla nascita del privilegio.<br />

(151)<br />

Circa l’individuazione del dies a quo nella data di registrazione cfr. Cass., 15 febbraio<br />

1995, n. 1622, in Riv. giur. edilizia, 1995, I, p. 933.<br />

(152)<br />

Cfr. in tal senso PURI, Decadenza <strong>prima</strong> casa di abitazione e privilegio speciale

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