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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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706 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

Ai sensi dell’articolo 2746, comma 1, del codice civile, trattandosi di<br />

privilegio che (come appena detto, ai sensi degli articoli 2772, comma 1, e<br />

2758, comma 1, del codice civile) «si esercita su [...] determinati beni mobili o<br />

immobili», il privilegio in questione è appunto da qualificare come ‘‘privilegio<br />

speciale’’, mobiliare o immobiliare a seconda dei casi.<br />

Dalla qualificazione di questo privilegio in termini di ‘‘privilegio speciale’’,<br />

deriva che, in ordine al grado di preferenza accordato dalla legge al creditore<br />

privilegiato:<br />

a) il privilegio speciale sui mobili «può esercitarsi in pregiudizio dei diritti<br />

acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso» (articolo 2747, comma<br />

2, del codice civile), ma non «in pregiudizio del creditore pignoratizio»<br />

(articolo 2748, comma 1, del codice civile);<br />

b) il privilegio speciale immobiliare (il quale, per regola generale, conferisce ai<br />

creditori il diritto di essere «preferiti ai creditori ipotecari se la legge non<br />

dispone diversamente»: articolo 2748, comma 2, del codice civile) nella<br />

specifica materia dei tributi indiretti:<br />

«non si può esercitare in pregiudizio dei diritti (148) che i terzi hanno<br />

anteriormente (149) acquistato sugli immobili» (articolo 2772, comma 4,<br />

del codice civile);<br />

quanto alle imposte suppletive, «non si può neppure esercitare in pregiudizio<br />

dei diritti acquistati successivamente dai terzi».<br />

Il primo problema da affrontare in questa materia è il momento del sorgere<br />

del privilegio (ciò soprattutto in relazione alla predetta questione di stabilire la<br />

priorità del privilegio rispetto all’acquisizione, da parte di terzi, di diritti sul<br />

bene oggetto di privilegio).<br />

Ebbene, per l’imposta principale e l’imposta suppletiva appare inevitabile<br />

concludere nel senso che il momento del sorgere del privilegio sia quello della<br />

formazione dell’atto dal quale deriva l’obbligo di registrazione (150) .<br />

che assiste i tributi indiretti sugli affari, inDir. Prat. Trib., 1987, p. 1292; POLIMENI, L’azione di<br />

responsabilità del terzo possessore e i privilegi dell’Amministrazione Finanziaria, inCorr. Trib.,<br />

1984, p. 420; RUSSO, Considerazioni introduttive sul privilegio in materia di imposta Invim, in<br />

Boll. trib., 1987, p. 1281.<br />

(148)<br />

Sia di godimento che di garanzia: cfr. Cass., 11 maggio 1978, n. 2294, in Foro it.,<br />

1979, I, c. 444; Cass., 3 aprile 1979, n. 1878, in Riv. leg. fisc., 1979, p. 1745.<br />

(149)<br />

Vale la data dell’atto, se certa, e non la data della trascrizione: cfr. MANZINI, Tutela<br />

dell’acquirente di immobile ereditario gravato da privilegio speciale fiscale,inNotariato, 2000, 2, p.<br />

112.<br />

(150)<br />

Cfr. Cass., 11 maggio 1978, n. 2294, in Foro it., 1979, I, c. 444, secondo cui ««il<br />

credito dello Stato per imposta di registro, anche quando si tratti di imposta dovuta in misura<br />

ordinaria a seguito della decadenza da agevolazioni concesse all’atto della registrazione, nasce, in<br />

una al connesso privilegio immobiliare di cui all’articolo 2772 del codice civile, al momento e per<br />

l’effetto della confezione dell’atto soggetto a tributo». Secondo la Suprema Corte, inoltre, «il debito

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