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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 705<br />

9.9. Il privilegio speciale immobiliare in caso di perdita dell’agevolazione<br />

Il credito dello Stato per imposte (principali, complementari e suppletive),<br />

sanzioni e interessi di mora dovuti ai sensi della legislazione in tema di imposta<br />

di registro è assistito da privilegio speciale immobiliare (articolo 56, comma 4,<br />

TUR) (145) .<br />

Il privilegio è una causa legittima di prelazione a favore del creditore,<br />

accordata dalla legge in considerazione della natura del credito. Ciò significa<br />

che, nell’esecuzione forzata cui i beni del debitore siano sottoposti, il creditore<br />

privilegiato è preferito agli altri creditori (secondo le regole oltre illustrate) nella<br />

soddisfazione del proprio credito.<br />

Il regolamento della materia del privilegio dello Stato per le imposte indirette<br />

è recato:<br />

a) dall’articolo 56, comma 4, TUR, per il quale «lo Stato ha privilegio secondo<br />

le norme stabilite dal codice civile»;<br />

b) dall’articolo 2772, comma 1, del codice civile, per il quale «hanno [...]<br />

privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, [...] sopra gli immobili<br />

ai quali il tributo si riferisce»;<br />

c) dall’articolo 2758, comma 1, del codice civile, per il quale «i crediti dello<br />

Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si<br />

riferiscono»;<br />

d) dall’articolo 56, comma 4, TUR, secondo il quale il privilegio «si estingue<br />

(146) con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione» (147) .<br />

(145)<br />

Cfr. CASALI, Il privilegio speciale immobiliare dello Stato per i tributi indiretti, in<br />

Immobili e proprietà, 1/2006, p. 34.<br />

(146)<br />

Si tratta di un termine di decadenza, «avente la sua logica giustificatrice nelle esigenze<br />

di chiarezza e definizione del sistema rispetto ai diritti dei terzi»: Cass., 15 febbraio 1995, n.<br />

1622, in Corr. Trib., 1995, p. 1992. Come termine di decadenza, pertanto, esso non soffre cause di<br />

interruzione né di sospensione (cfr. Comm. Trib. Centr., 8 giugno 1988, n. 4702, in il fisco, 1988,<br />

p. 4716) e quindi continua a decorrere anche successivamente alla notificazione dell’avviso di<br />

accertamento (cfr. in tal senso R.M. n. 4/101 del 13 luglio 1984; R.M. n. 4/1270 del 30 giugno<br />

1981; Cass., 18 settembre 1999, n. 9204, in Giust. civ., 2000, I, p. 86) e pure in caso di<br />

presentazione di un ricorso: R.M. n. 4343/32 del 14 luglio 1978.<br />

(147)<br />

Trattandosi di una preferenza nel procedimento esecutivo, nel termine quinquennale<br />

deve essere effettuato il pignoramento (ma non anche evidentemente la vendita forzata), non<br />

essendo sufficienti la notifica del precetto o dell’ingiunzione, in quanto questi atti consistono in<br />

una mera dichiarazione di voler esercitare il privilegio, mentre il pignoramento è il vero e proprio<br />

atto iniziale del procedimento esecutivo (articolo 491 del codice di procedura civile): cfr. R.M. n.<br />

250556 del 10 novembre 1986, n. 250556; Parere n. 13273 del 19 febbraio 1991 dell’Avvocatura<br />

generale dello Stato in Boll. trib., 1991, p. 851; Cass., 15 febbraio 1995, n. 1622, in Riv. giur.<br />

edilizia, 1995, I, p. 933; Comm. Trib. Centr., 9 aprile 1997, n. 1461, in Comm. Trib. Centr., 1997,<br />

I, p. 267; BAFILE, Privilegio speciale e tutela giurisdizionale del terzo proprietario,inRiv. dir. trib.,<br />

1993, II, p. 790; PAVONE, Esercizio contro il terzo proprietario del privilegio speciale immobiliare

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