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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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702 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

b) quanto alla verifica delle condizioni che legittimano l’agevolazione (ad<br />

esempio: la verifica circa le caratteristiche ‘‘non di lusso’’ della casa oggetto<br />

di acquisto, la verifica circa lo svolgimento da parte dell’acquirente della<br />

propria attività nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto, la<br />

verifica che il cittadino italiano emigrato all’estero non abbia altre case in<br />

<strong>It</strong>alia, eccetera), il termine triennale pure decorre dalla data di registrazione<br />

dell’atto di acquisto;<br />

c) quanto alla verifica dell’intenzione espressa dall’acquirente circa il trasferimento<br />

della propria residenza entro diciotto mesi nel Comune ove è ubicata<br />

la casa oggetto dell’acquisto agevolato, dalla scadenza di detti diciotto<br />

mesi (141) ;<br />

1982 n. 168, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell’art. 74, comma<br />

2, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all’art. 76, comma 2, successivo d.p.r. 26 aprile<br />

1986 n. 131), a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della<br />

registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell’indisponibilità<br />

di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione, o per<br />

l’enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi<br />

già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile,<br />

sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata<br />

quest’ultima situazione».<br />

(141)<br />

Cfr. Cass., Sez. Un., 21 novembre 2000, n. 1196, in Foro it., 2000, I, c. 3446, per la<br />

quale «l’inerenza della falsità della dichiarazione a situazioni in corso al momento della registrazione<br />

[...] implica l’insorgere, a partire dallo stesso momento, della facoltà dell’ufficio di accertare<br />

la verità», mentre nel caso di mendacio successivo «detto giorno iniziale può trovare una collocazione<br />

diversa». In quest’ultimo caso, infatti, «il potere dell’ufficio di disconoscere i benefici e<br />

richiedere l’ulteriore imposta dovuta [...] nel caso di mendacio per evento sopraggiunto, nasce e<br />

può essere esercitato solo dall’evento stesso, il cui verificarsi viene così a coincidere con il giorno<br />

iniziale della decadenza [...] Se la decadenza fosse computabile dalla data della registrazione, o<br />

dalla data della richiesta della registrazione, anche nei casi di perdita del trattamento agevolato per<br />

eventi successivi [...] il termine triennale risulterebbe decurtato, od addirittura azzerato, quando il<br />

progetto del compratore legittimamente persista». Cfr. anche Cass., 23 febbraio 2009, n. 4321,<br />

sulla quale si veda FANELLI, Agevolazione sulla ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ tra doveri del contribuente e termini<br />

dell’Amministrazione, inCorr. Trib., 17/2009, p. 1359.<br />

Cfr. poi Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005, capitolo 5, secondo cui<br />

«è il caso di precisare, in ordine all’individuazione del termine entro cui la predetta attività di<br />

accertamento deve essere svolta da parte degli uffici, al fine di recuperare l’imposta dal contribuente<br />

che abbia indebitamente usufruito dell’agevolazione in sede di registrazione dell’atto, che la<br />

Corte di Cassazione è intervenuta di recente a Sezioni Unite (sentenza 21 novembre 2000, n.<br />

1196), stabilendo che alla fattispecie in esame si applica il termine di decadenza triennale di cui<br />

all’art. 76 del Testo unico e non quello di prescrizione decennale di cui all’art. 78 dello stesso<br />

Testo Unico. Di conseguenza, l’avviso di liquidazione della maggior imposta, in questi casi, deve<br />

essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni. [...] il termine triennale per<br />

l’azione accertatrice inizia a decorrere dalla data in cui gli uffici si trovino nelle condizioni di<br />

contestare la perdita del trattamento agevolato, vale a dire dal momento in cui è accertabile la<br />

mendacità delle dichiarazioni rese in sede di registrazione. Ne consegue che la data dalla quale<br />

decorre il termine per l’esercizio dell’azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della<br />

dichiarazione resa nell’atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio<br />

originario) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravve-

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