La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 639<br />
Invece, un caso di mancato svolgimento di una data attività entro un<br />
certo termine si ha nell’ipotesi in cui l’acquirente non mantenga l’impegno<br />
assunto quando «nell’atto di acquisto» aveva dichiarato l’intenzione «di voler<br />
stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato» «entro<br />
diciotto mesi dall’acquisto» (lettera a) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo<br />
1, TP1).<br />
Ebbene, mentre in quest’ultimo caso appare opportuno parlare di ‘‘decadenza’’<br />
in senso proprio (ribadendosi tuttavia che «a pena di decadenza»<br />
non è il rilascio della dichiarazione, come vorrebbe il legislatore, ma appunto<br />
l’inadempimento dell’impegno di trasferire la residenza), nel primo<br />
caso (quello della mendacità delle dichiarazioni di ‘‘impossidenza’’ e della<br />
alienazione infraquinquennale) pare più opportuno parlare di ‘‘revoca’’ dell’agevolazione.<br />
Beninteso, in entrambi i casi vi è pur sempre la necessità che la ‘‘proclamazione’’<br />
della perdita dell’agevolazione avvenga con un provvedimento dell’Amministrazione<br />
che, accertato l’accaduto, disponga il recupero della differenza<br />
tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata, oltre agli interessi (in mancanza<br />
di questo provvedimento, il decorso del termine concesso all’Amministrazione<br />
per contestare la non spettanza dell’agevolazione consolida la situazione di<br />
favore in capo all’acquirente e la rende irredimibile); ma con la differenza<br />
che, se si tratta di ‘‘revoca’’ dell’agevolazione (a causa di mendacità delle dichiarazioni<br />
di ‘‘impossidenza’’ o di alienazione infraquinquennale), con il predetto<br />
provvedimento l’Amministrazione irroga la sanzione, mentre, in caso di<br />
‘‘decadenza’’ (a causa di mancato trasferimento della residenza), nessuna sanzione<br />
si rende applicabile per la mancanza, nella legge, di una previsione<br />
sanzionatoria in tale evenienza (17) .<br />
In altri termini, in caso di ‘‘decadenza’’ si prende atto che il contribuente<br />
non aveva diritto all’agevolazione equindivieneripristinatalastessa<br />
situazione che si sarebbe avuta se l’agevolazione non fosse stata concessa; in<br />
caso di ‘‘revoca’’ invece si constata il ‘‘tradimento’’ delle aspettative che lo<br />
Stato ha riposto sul contribuente concedendogli il beneficio (invero conseguito<br />
con il mendacio o sfruttato a fini speculativi, e cioè di subitanea<br />
rivendita).<br />
(17)<br />
Di un provvedimento dell’Amministrazione che ripristini la tassazione ordinaria, in<br />
luogo di quella agevolata, c’è evidentemente bisogno anche nel caso in cui l’Ufficio accerti la<br />
originaria mancanza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione (ad esempio: si tratta di<br />
una casa con caratteristiche ‘‘di lusso’’ il cui acquisto è stato però registrato con l’applicazione<br />
dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’). Ebbene, non può in tal caso parlarsi di ‘‘decadenza’’, in quanto<br />
non vi è alcun comportamento non tenuto; non si può parlare di ‘‘revoca’’ perché non si rende<br />
applicabile, in tali evenienze, alcuna sanzione; non resta che parlare di un provvedimento di<br />
accertamento della carenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione e di recupero della<br />
differenza d’imposta (tra ma misura ordinaria e quella agevolata) con i relativi interessi.