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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 639<br />

Invece, un caso di mancato svolgimento di una data attività entro un<br />

certo termine si ha nell’ipotesi in cui l’acquirente non mantenga l’impegno<br />

assunto quando «nell’atto di acquisto» aveva dichiarato l’intenzione «di voler<br />

stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato» «entro<br />

diciotto mesi dall’acquisto» (lettera a) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo<br />

1, TP1).<br />

Ebbene, mentre in quest’ultimo caso appare opportuno parlare di ‘‘decadenza’’<br />

in senso proprio (ribadendosi tuttavia che «a pena di decadenza»<br />

non è il rilascio della dichiarazione, come vorrebbe il legislatore, ma appunto<br />

l’inadempimento dell’impegno di trasferire la residenza), nel primo<br />

caso (quello della mendacità delle dichiarazioni di ‘‘impossidenza’’ e della<br />

alienazione infraquinquennale) pare più opportuno parlare di ‘‘revoca’’ dell’agevolazione.<br />

Beninteso, in entrambi i casi vi è pur sempre la necessità che la ‘‘proclamazione’’<br />

della perdita dell’agevolazione avvenga con un provvedimento dell’Amministrazione<br />

che, accertato l’accaduto, disponga il recupero della differenza<br />

tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata, oltre agli interessi (in mancanza<br />

di questo provvedimento, il decorso del termine concesso all’Amministrazione<br />

per contestare la non spettanza dell’agevolazione consolida la situazione di<br />

favore in capo all’acquirente e la rende irredimibile); ma con la differenza<br />

che, se si tratta di ‘‘revoca’’ dell’agevolazione (a causa di mendacità delle dichiarazioni<br />

di ‘‘impossidenza’’ o di alienazione infraquinquennale), con il predetto<br />

provvedimento l’Amministrazione irroga la sanzione, mentre, in caso di<br />

‘‘decadenza’’ (a causa di mancato trasferimento della residenza), nessuna sanzione<br />

si rende applicabile per la mancanza, nella legge, di una previsione<br />

sanzionatoria in tale evenienza (17) .<br />

In altri termini, in caso di ‘‘decadenza’’ si prende atto che il contribuente<br />

non aveva diritto all’agevolazione equindivieneripristinatalastessa<br />

situazione che si sarebbe avuta se l’agevolazione non fosse stata concessa; in<br />

caso di ‘‘revoca’’ invece si constata il ‘‘tradimento’’ delle aspettative che lo<br />

Stato ha riposto sul contribuente concedendogli il beneficio (invero conseguito<br />

con il mendacio o sfruttato a fini speculativi, e cioè di subitanea<br />

rivendita).<br />

(17)<br />

Di un provvedimento dell’Amministrazione che ripristini la tassazione ordinaria, in<br />

luogo di quella agevolata, c’è evidentemente bisogno anche nel caso in cui l’Ufficio accerti la<br />

originaria mancanza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione (ad esempio: si tratta di<br />

una casa con caratteristiche ‘‘di lusso’’ il cui acquisto è stato però registrato con l’applicazione<br />

dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’). Ebbene, non può in tal caso parlarsi di ‘‘decadenza’’, in quanto<br />

non vi è alcun comportamento non tenuto; non si può parlare di ‘‘revoca’’ perché non si rende<br />

applicabile, in tali evenienze, alcuna sanzione; non resta che parlare di un provvedimento di<br />

accertamento della carenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione e di recupero della<br />

differenza d’imposta (tra ma misura ordinaria e quella agevolata) con i relativi interessi.

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