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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 701<br />

denza (137) ; quest’ultima è la tesi che alfine ha prevalso in giurisprudenza (138) e<br />

negli orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale dunque<br />

l’Ufficio deve notificare l’avviso di liquidazione entro il termine decadenziale di<br />

tre anni decorrente dal giorno in cui l’attività di accertamento è concretamente<br />

espletabile (139) , cosicché:<br />

a) quanto alla revoca dell’agevolazione per mendacità delle dichiarazioni riferite<br />

alla situazione dell’acquirente stesso alla data dell’atto di acquisto<br />

(inerenti ad esempio la non titolarità di immobili nel Comune ove è ubicata<br />

la casa oggetto dell’acquisto agevolato), il termine triennale decorre dalla<br />

data di registrazione dell’atto di acquisto (140) ;<br />

(137)<br />

Sulla questione si sono succedute una pluralità di antitetiche prese di posizione: nel<br />

senso dell’applicabilità del termine decennale di prescrizione ordinaria si espressero la Riunione<br />

degli Ispettori compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari dell’8, 9 e 10 ottobre<br />

1985; e Cass., 21 maggio 1999, n. 4944, in il fisco, 1999, p. 12566; nel senso della applicabilità<br />

del termine di decadenza triennale si espressero invece Cass., 17 settembre 1998, n. 9280, in Corr.<br />

Trib., 1999, p. 645; Cass., 23 luglio 1999, n. 7947, in Riv. giur. trib., 2000, p. 411; Cass., 29<br />

settembre 1999, n. 10796, in Riv. giur. trib., 2000, p. 604; e definitivamente Cass., Sez. Un., 21<br />

novembre 2000, n. 1196, in Foro it., 2000, I, c. 3446 (sulla quale cfr. anche BUSANI, Abitazione,<br />

vince la decadenza, inIl Sole 24 Ore, 22 novembre 2000); tesi cui poi si è conformata l’Amministrazione<br />

con Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002.<br />

(138)<br />

Secondo Cass., Sez. Un., 21 novembre 2000 n. 1196, in Foro it., 2000, I, c. 3446, la<br />

«portata generale delle norme sulla decadenza, la loro funzione ed il loro riferimento in generale<br />

alla richiesta dell’ufficio, unitamente alla radicale diversità dell’istituto della decadenza rispetto a<br />

quello della prescrizione (l’uno correlato alla necessità obiettiva di non consentire il compimento<br />

dell’atto oltre una certa scadenza, l’altro ad un presuntivo abbandono del diritto per il protrarsi<br />

dell’inerzia del titolare), non consentono di far riferimento, per il tempo dell’emanazione del<br />

provvedimento integrante esercizio di potere impositivo, alle disposizioni dettate al diverso scopo<br />

di fissare la prescrizione del credito d’imposta, una volta che sia incontestabilmente insorto in<br />

dipendenza dell’esercizio del potere stesso».<br />

Cfr. pure Cass., 17 settembre 1998, n. 9280, in Corr. Trib., 1999, p. 645, secondo cui<br />

«decorsi tre anni dalla registrazione del contratto, l’amministrazione finanziaria non può più<br />

dichiarare la decadenza dai benefici previsti nella legge n. 118/85 per l’acquisto della <strong>prima</strong><br />

abitazione, trovando in tal caso applicazione il termine di decadenza triennale di cui all’art. 76,<br />

comma 2, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, e non il più lungo termine di prescrizione decennale<br />

previsto dal successivo art. 78, la cui applicabilità presuppone che il credito dell’amministrazione<br />

finanziaria sia stato definitivamente accertato». Identica è Cass., 29 marzo 2006, n. 7295, in Riv.<br />

giur. edilizia, 2006, I, p. 1431.<br />

(139)<br />

Cfr. Cass., Sez. Un., 21 novembre 2000, n. 1196, in Foro it., 2000, I, c. 3446, per la<br />

quale «la carenza di peculiari disposizioni sul decorso della decadenza, non potendosi tradurre in<br />

esclusione della decadenza medesima, [...] comporta, per tale decorso, l’operatività delle comuni<br />

norme dell’ordinamento (artt. 2964 e segg. codice civile), in forza delle quali il termine di decadenza,<br />

inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto od un determinato<br />

comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere<br />

l’atto od il comportamento stesso».<br />

(140)<br />

Cfr. Cass., 5 settembre 2003, n. 12988, in il fisco, 2003, p. 6474, secondo la quale<br />

«l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a<br />

carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di<br />

registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all’art. 1, comma 6, legge 22 aprile

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