La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 701<br />
denza (137) ; quest’ultima è la tesi che alfine ha prevalso in giurisprudenza (138) e<br />
negli orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale dunque<br />
l’Ufficio deve notificare l’avviso di liquidazione entro il termine decadenziale di<br />
tre anni decorrente dal giorno in cui l’attività di accertamento è concretamente<br />
espletabile (139) , cosicché:<br />
a) quanto alla revoca dell’agevolazione per mendacità delle dichiarazioni riferite<br />
alla situazione dell’acquirente stesso alla data dell’atto di acquisto<br />
(inerenti ad esempio la non titolarità di immobili nel Comune ove è ubicata<br />
la casa oggetto dell’acquisto agevolato), il termine triennale decorre dalla<br />
data di registrazione dell’atto di acquisto (140) ;<br />
(137)<br />
Sulla questione si sono succedute una pluralità di antitetiche prese di posizione: nel<br />
senso dell’applicabilità del termine decennale di prescrizione ordinaria si espressero la Riunione<br />
degli Ispettori compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari dell’8, 9 e 10 ottobre<br />
1985; e Cass., 21 maggio 1999, n. 4944, in il fisco, 1999, p. 12566; nel senso della applicabilità<br />
del termine di decadenza triennale si espressero invece Cass., 17 settembre 1998, n. 9280, in Corr.<br />
Trib., 1999, p. 645; Cass., 23 luglio 1999, n. 7947, in Riv. giur. trib., 2000, p. 411; Cass., 29<br />
settembre 1999, n. 10796, in Riv. giur. trib., 2000, p. 604; e definitivamente Cass., Sez. Un., 21<br />
novembre 2000, n. 1196, in Foro it., 2000, I, c. 3446 (sulla quale cfr. anche BUSANI, Abitazione,<br />
vince la decadenza, inIl Sole 24 Ore, 22 novembre 2000); tesi cui poi si è conformata l’Amministrazione<br />
con Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002.<br />
(138)<br />
Secondo Cass., Sez. Un., 21 novembre 2000 n. 1196, in Foro it., 2000, I, c. 3446, la<br />
«portata generale delle norme sulla decadenza, la loro funzione ed il loro riferimento in generale<br />
alla richiesta dell’ufficio, unitamente alla radicale diversità dell’istituto della decadenza rispetto a<br />
quello della prescrizione (l’uno correlato alla necessità obiettiva di non consentire il compimento<br />
dell’atto oltre una certa scadenza, l’altro ad un presuntivo abbandono del diritto per il protrarsi<br />
dell’inerzia del titolare), non consentono di far riferimento, per il tempo dell’emanazione del<br />
provvedimento integrante esercizio di potere impositivo, alle disposizioni dettate al diverso scopo<br />
di fissare la prescrizione del credito d’imposta, una volta che sia incontestabilmente insorto in<br />
dipendenza dell’esercizio del potere stesso».<br />
Cfr. pure Cass., 17 settembre 1998, n. 9280, in Corr. Trib., 1999, p. 645, secondo cui<br />
«decorsi tre anni dalla registrazione del contratto, l’amministrazione finanziaria non può più<br />
dichiarare la decadenza dai benefici previsti nella legge n. 118/85 per l’acquisto della <strong>prima</strong><br />
abitazione, trovando in tal caso applicazione il termine di decadenza triennale di cui all’art. 76,<br />
comma 2, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, e non il più lungo termine di prescrizione decennale<br />
previsto dal successivo art. 78, la cui applicabilità presuppone che il credito dell’amministrazione<br />
finanziaria sia stato definitivamente accertato». Identica è Cass., 29 marzo 2006, n. 7295, in Riv.<br />
giur. edilizia, 2006, I, p. 1431.<br />
(139)<br />
Cfr. Cass., Sez. Un., 21 novembre 2000, n. 1196, in Foro it., 2000, I, c. 3446, per la<br />
quale «la carenza di peculiari disposizioni sul decorso della decadenza, non potendosi tradurre in<br />
esclusione della decadenza medesima, [...] comporta, per tale decorso, l’operatività delle comuni<br />
norme dell’ordinamento (artt. 2964 e segg. codice civile), in forza delle quali il termine di decadenza,<br />
inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto od un determinato<br />
comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere<br />
l’atto od il comportamento stesso».<br />
(140)<br />
Cfr. Cass., 5 settembre 2003, n. 12988, in il fisco, 2003, p. 6474, secondo la quale<br />
«l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a<br />
carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di<br />
registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all’art. 1, comma 6, legge 22 aprile