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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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700 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti per la concessione di un’agevolazione<br />

o in caso di decadenza da un agevolazione o di sua revoca: e quindi<br />

nulla è esplicitamente previsto dalla legge anche per il caso di decadenza<br />

dall’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ o di sua revoca.<br />

Questo silenzio del legislatore ha provocato opinioni contrastanti, talora<br />

volte a sostenere che l’Amministrazione, per pretendere l’imposta derivante da<br />

perdita dell’agevolazione, avrebbe tempo fino allo spirare dell’ordinario termine<br />

prescrizionale decennale, talora volte invece a sostenere che la pretesa dell’Amministrazione<br />

non potrebbe essere esplicata posteriormente al triennio di deca-<br />

Cass., 21 maggio 1999, n. 4944, in il fisco, 1999, p. 12566; Cass., 29 settembre 1999, n. 10796, in<br />

GT - Riv. giur. trib., 2000, p. 604; e, nella prassi amministrativa, R.M. n. 251475 del 31 marzo<br />

1977, R.M. n. 251347 del 18 giugno 1979, R.M. n. 310277 del 13 giugno 1983, R.M. n. 43/3153<br />

dell’11 luglio 1986, R.M. n. 310650 del 13 marzo 1989, R.M. n. 260211 del 20 dicembre 1990.<br />

Cfr. anche CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />

Studio n. 211 bis dell’11 marzo 1994; e pure CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,<br />

Commissione Studi Tributari, Studio n. 61/2001/T del 13 luglio 2001, secondo il quale «la natura<br />

giuridica dell’imposta dovuta a seguito della decadenza dalle agevolazioni per la <strong>prima</strong> casa è<br />

certamente quella di imposta complementare. Il punto - pacifico sia in giurisprudenza che nella<br />

prassi amministrativa - non necessita di particolare illustrazione, solo che si tenga presente la<br />

portata dell’art. 42 del d.p.r. 131/1986, che definisce come ‘‘principale’’ l’imposta ‘‘applicata al<br />

momento della registrazione’’, e come suppletiva o complementare quella applicata in un momento<br />

successivo. Poiché la registrazione, a norma dell’art. 16 t.u., ‘‘consiste nell’annotazione in apposito<br />

registro dell’atto’’ (art. 16 t.u.), l’imposta applicata successivamente - nella misura in cui non sia<br />

diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio - non può che assumere la natura di imposta<br />

complementare. Da tale circostanza derivano una serie di conseguenze: tra le principali occorre<br />

rammentare: l’inesistenza di una responsabilità notarile per l’imposta dovuta a seguito di decadenza,<br />

posto che il notaio è responsabile d’imposta unicamente riguardo all’imposta principale (art.<br />

57, comma 2, t.u.); il diverso regime della riscossione, ex art. 55 t.u.; la diversa disciplina della<br />

decadenza, ex art. 76 t.u.; trattandosi di imposta complementare dovuta per fatto imputabile alla<br />

sola parte acquirente, l’esclusione da responsabilità della parte alienante (art. 57, comma 4, t.u.);<br />

l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 41, comma 2, del t.u., relativamente all’importo<br />

minimo dell’imposta di registro».<br />

Contra, cfr. Cass., 23 luglio 1981, n. 4730, in Foro it., Rep. 1981, voce Registro (imposta),n.<br />

329, secondo cui «l’imposta dovuta a seguito della decadenza, per mancata realizzazione della<br />

costruzione sull’area compravenduta (fatta oggetto, nella specie di successivo trasferimento) o per<br />

altra causa, dall’agevolazione tributaria prevista, in materia d’imposta di registro, per i trasferimenti<br />

a titolo oneroso di aree per la costruzione di case di abitazione non di lusso non ha natura<br />

complementare, ma ordinaria e principale e al pagamento di essa (nonché dei relativi interessi,<br />

decorrenti non dal giorno in cui si è realizzata la decadenza bensì da quello in cui è avvenuta la<br />

registrazione agevolata) è tenuto, in forza del principio della solidarietà dell’obbligazione tributaria,<br />

non derogato dall’art. 1 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, anche l’alienante, ancorché la decadenza<br />

del beneficio non sia a lui addebitabile; l’interpretazione della norma citata nel senso che essa non<br />

deroga al principio della solidarietà non pone la norma stessa in contrasto con i principi dell’uguaglianza<br />

e della necessaria corrispondenza del tributo alla capacità contributiva del cittadino<br />

(art. 3 e 53 Cost.); né, ad escludere la solidarietà dell’alienante nel caso di decadenza dall’agevolazione<br />

tributaria, può assumere rilievo la disposizione dell’art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634,<br />

in quanto detta norma, che ha carattere innovativo, prevede la responsabilità di una sola delle<br />

parti, nel caso di fatto ad essa imputabile, in riferimento all’imposta avente natura complementare<br />

e non già principale».

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