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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 699<br />

tarie» (articolo 76, comma 2, lett. b), TUR), ove, evidentemente, sia<br />

stato proposto ricorso e si tratti di somme dovute in base a dette<br />

decisioni;<br />

dalla data in cui la decisione della Commissione Tributaria sia «divenuta<br />

definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso<br />

di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta» (articolo 76,<br />

comma 2, lett. b), TUR), anche qui ove si tratti di somme da pagarsi<br />

in base a dette decisioni;<br />

dalla data «di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione<br />

della denuncia di cui all’articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva»<br />

(articolo 76, comma 2, lett. c), TUR).<br />

Qualora siano dovute sanzioni, ma non sia dovuta imposta, l’Amministrazione<br />

deve richiederne il pagamento «a pena di decadenza, nel termine stabilito<br />

per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel<br />

termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione» (articolo 76,<br />

comma 4, TUR) (135) .<br />

L’imposta infine va comunque pagata, pur intervenuta la decadenza, qualora<br />

(articolo 76, comma 5, TUR):<br />

a) l’atto sia registrato volontariamente (articolo 8, TUR); oppure;<br />

b) dell’atto sia fatto l’uso di cui all’articolo 6, TUR (e cioè se l’atto «si deposita,<br />

per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione<br />

di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti<br />

pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito<br />

avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni,<br />

enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento»).<br />

Dalle norme che precedono non è dunque esplicitamente contemplato il<br />

caso dell’imposta complementare (136) dovuta a seguito di accertamento della<br />

(135)<br />

È questa una «disposizione, a carattere speciale, deve ritenersi prevalente su quella<br />

dell’art. 20 del d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che prevede un diverso termine di decadenza»:<br />

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari, Studio n. 61/2001/T<br />

del 13 luglio 2001.<br />

(136)<br />

Sulla qualifica in termini di imposta ‘‘complementare’’ dell’imposta dovuta per la<br />

perdita di agevolazioni (e quindi pure dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’), cfr., ad esempio, Cass.,<br />

22 settembre 1993, n. 9663, in Corr. Trib., 1993, n. 41, p. 2767, secondo cui «qualora per la<br />

mancata costruzione di un opificio industriale, da parte dell’acquirente di un terreno, le agevolazioni<br />

concesse per l’industrializzazione, in sede di registrazione della compravendita del terreno, in<br />

base alla legge Regionale Sicilia 4 aprile 1969, n. 6, siano successivamente revocate, l’imposta<br />

dovuta ha natura di imposta complementare e, perciò, spetta alla sola parte acquirente cui il fatto è<br />

imputabile».<br />

Sulla qualificazione in termini di ‘‘imposta complementare’’ dell’imposta dovuta in caso di<br />

decadenza da agevolazioni o di loro revoca, cfr. pure in giurisprudenza: Comm. Trib. Centr., 3<br />

dicembre 1983, n. 4401, in Corr. Trib., 1984, n. 18, p. 813; Comm. Trib. Centr., 5 maggio 1987, n.<br />

3698, in il fisco, 1987, p. 4169; Cass., 13 novembre 1991, n. 12127, in Corr. Trib., 1991, p. 3747;

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