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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 697<br />

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omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del<br />

tributo, avviene [...] entro un anno dall’omissione o dall’errore» (articolo<br />

13, comma 1, lett. b), d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472);<br />

con la precisazione che:<br />

il pagamento della sanzione ridotta «deve essere eseguito contestualmente<br />

alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando<br />

dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale<br />

con maturazione giorno per giorno» (articolo 13, comma 2, d. lgs. 18 dicembre<br />

1997, n. 472);<br />

qualora l’imposta debba essere pagata dopo una liquidazione effettuata<br />

dall’Ufficio, «il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti<br />

nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione»<br />

(articolo 13, comma 3, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).<br />

9.8. Il termine per l’accertamento della perdita dell’agevolazione<br />

<strong>La</strong> materia della decadenza dei poteri dell’Amministrazione Finanziaria è<br />

trattata dall’articolo 76, TUR. Trattandosi di decadenza, si ha a che fare con un<br />

termine che corre inesorabilmente, per ragioni di certezza dei rapporti tra Stato e<br />

soggetti obbligati, senza poter subire cause di interruzione o di sospensione.<br />

Concentrando qui l’attenzione sugli atti registrati (e quindi tralasciando il<br />

discorso inerente gli atti non presentati per la registrazione), le regole che<br />

disciplinano la decadenza sono le seguenti:<br />

a) l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’articolo<br />

52, comma 1, TUR (e cioè dell’imposta dovuta a seguito di accertamento<br />

di maggior valore), deve essere notificato «entro il termine di decadenza<br />

di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale» (articolo 76,<br />

comma 1-bis, TUR);<br />

b) l’imposta che l’Ufficio può esigere (e l’eventuale correlativa sanzione: articolo<br />

76, comma 4, TUR) deve essere chiesta dall’Ufficio medesimo «a pena<br />

di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti» (articolo 76, comma 2,<br />

TUR) (133) :<br />

(133)<br />

Cfr. Cass., Sez. Un., 21 novembre 2000, n. 1196, in Foro it., 2000, I, c. 3446 (sulla<br />

quale si veda BUSANI, Abitazione, ‘‘vince’’ la decadenza, inIl Sole 24 Ore, 22 novembre 2000),<br />

secondo cui «l’inerenza della falsità della dichiarazione a situazioni in corso al momento della<br />

registrazione [...] implica l’insorgere, a partire dallo stesso momento, della facoltà dell’ufficio di<br />

accertare la verità», mentre nel caso di ‘‘mendacio successivo’’ «detto giorno iniziale può trovare<br />

una collocazione diversa». In quest’ultimo caso, infatti, «il potere dell’ufficio di disconoscere i<br />

benefici e richiedere l’ulteriore imposta dovuta [...] nel caso di mendacio per evento sopraggiunto,<br />

nasce e può essere esercitato solo dall’evento stesso, il cui verificarsi viene così a coincidere con il<br />

giorno iniziale della decadenza. [...] Se la decadenza fosse computabile dalla data della registrazione,<br />

o dalla data della richiesta della registrazione, anche nei casi di perdita del trattamento<br />

agevolato per eventi successivi [...] il termine triennale risulterebbe decurtato, od addirittura<br />

azzerato, quando il progetto del compratore legittimamente persista».

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