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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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696 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

Quanto al saggio di detti interessi, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, TUR,<br />

«per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961,<br />

n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130»; peraltro, si tratta di una<br />

disposizione superata, in quanto gli interessi di cui all’articolo 55, comma 4,<br />

TUR, sono attualmente (e cioè dal 18 gennaio 2010) determinati nella misura del<br />

3,5 per cento annuo dall’articolo 6, comma 2, lett. b), d.m. del Ministro dell’Economia<br />

e delle Finanze datato 21 maggio 2009 (129) (precedentemente, ai sensi<br />

dell’articolo 1, legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicava la norma secondo cui<br />

«sulle somme dovute all’Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano<br />

gli interessi moratori nella misura semestrale dell’1,375 per cento (130) da<br />

computarsi per ogni semestre compiuto»).<br />

Il computo degli interessi si effettua, per regola generale, «a decorrere dal<br />

giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni»<br />

(articolo 2, comma 1, legge 26 gennaio 1961, n. 29, norma che è stata oggetto di<br />

interpretazione ‘‘autentica’’ ad opera dell’articolo unico della legge 28 marzo<br />

1962, n. 147): nel caso della decadenza dall’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ o della<br />

sua revoca, il computo degli interessi di mora di effettua dunque dal giorno della<br />

registrazione dell’atto per il quale venne richiesta l’applicazione dell’agevolazione.<br />

In assenza di una specifica norma decadenziale inerente l’esercizio del<br />

diritto alla riscossione degli interessi da parte dell’Amministrazione, deve ritenersi<br />

applicabile il medesimo termine stabilito per l’imposta cui essi accedono,<br />

trattandosi di un ‘‘accessorio’’ del credito ‘‘principale’’.<br />

9.7.2.3. Il ‘‘ravvedimento’’<br />

Qualora la violazione «non sia stata già constatata e comunque non siano<br />

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento<br />

delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale<br />

conoscenza», la sanzione è ridotta (articolo 13, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,<br />

cosiddetto ‘‘ravvedimento’’):<br />

a) a un dodicesimo (131) del minimo «nei casi di mancato pagamento del tributo<br />

[...], se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della [...]<br />

commissione» della violazione (articolo 13, comma 1, lett. a), d. lgs. 18<br />

dicembre 1997, n. 472);<br />

b) a un decimo (132) del minimo, «se la regolarizzazione degli errori e delle<br />

(129)<br />

(130)<br />

(131)<br />

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009.<br />

Dal 18 luglio 2003, per effetto dell’articolo 2, comma 1, d.m. 27 giugno 2003.<br />

<strong>La</strong> sanzione per questo caso di ravvedimento è stata ridotta da un ottavo a un dodicesimo<br />

del minimo dall’articolo 16, comma 5, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge<br />

28 gennaio 2009, n. 2.<br />

(132)<br />

<strong>La</strong> sanzione per questo caso di ravvedimento è stata ridotta da un quinto a un decimo<br />

del minimo dall’articolo 16, comma 5, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28<br />

gennaio 2009, n. 2.

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