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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 695<br />

violazioni»), si paga la minor somma tra quella di cui al ‘‘cumulo giuridico’’ (euro<br />

1.550) e quella di cui al ‘‘cumulo materiale’’ (euro 1.999,20).<br />

In pratica, quindi, occorrerebbe procedere, nell’esempio appena svolto, al<br />

versamento (senza considerare gli interessi) di euro 6.664, quale differenza<br />

d’imposta, e di euro 1.550, quale sanzione.<br />

Peraltro, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n.<br />

472, «è ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad<br />

un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei<br />

minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il<br />

termine previsto per la proposizione del ricorso»; cosicché, nel caso utilizzato<br />

sopra quale esempio, essendo pari a euro 1.999,20 la somma dei minimi edittali<br />

previsti per le violazioni di ciascun tributo, il pagamento della sanzione può<br />

essere definito con il versamento di euro (1.999,20 : 4 ¼) 499,80 (127) (va notato<br />

che questa riduzione al quarto spetta solo in caso di pagamento entro il termine<br />

di 60 giorni dalla notifica dell’avviso; in caso di pagamento ritardato la sanzione<br />

è invece dovuta per l’intero).<br />

9.7.2.2. Gli interessi di mora<br />

Come detto, ai sensi della Nota II bis, comma 4, all’articolo 1, TP1, «in<br />

caso di dichiarazione mendace» circa la ‘‘impossidenza’’ di altre abitazioni «o<br />

di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con<br />

i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del decorso del termine di cinque anni<br />

dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e<br />

catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa (128) pari al 30 per<br />

cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore<br />

aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i<br />

relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra<br />

l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni<br />

e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la<br />

sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono<br />

dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo<br />

unico».<br />

L’espressione «sono dovuti gli interessi di mora» significa che gli interessi<br />

di mora si calcolano sulla differenza tra l’imposta calcolata senza l’applicazione<br />

dell’agevolazione e quella versata in sede di registrazione.<br />

(127)<br />

Qualora l’autore della violazione versi «in condizioni economiche disagiate», l’Ufficio<br />

che ha irrogato la sanzione «può eccezionalmente consentirne [...] il pagamento in rate mensili fino<br />

ad un massimo di trenta»; peraltro, «nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il<br />

debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni<br />

dalla scadenza della rata non adempiuta» (articolo 24, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).<br />

(128)<br />

Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal<br />

18 aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall’articolo 26, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

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