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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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694 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

b) trattandosi di una fattispecie che rientra nell’ambito delle «violazioni» che<br />

«rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire<br />

l’aumento» di cui sopra «quella più grave aumentata di un quinto» (articolo<br />

12, comma 3, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).<br />

Cosicché, data in 100.000 euro la base imponibile e in euro 3.336 l’imposta<br />

pagata in sede di registrazione (cioè euro 3.000, quale 3 per cento di imposta di<br />

registro; oltre a euro 168, per imposta fissa ipotecaria; e a ulteriori euro 168, per<br />

imposta fissa catastale), l’applicazione della tassazione ordinaria comporta che:<br />

a) per imposta di registro, occorre pagare la differenza tra il 7 per cento di euro<br />

100.000 (¼ 7.000) e l’imposta pagata di euro 3.000, e quindi l’importo di<br />

euro (7.000 3.000 ¼) 4.000 (oltre agli interessi);<br />

b) per imposta ipotecaria, occorre pagare la differenza tra il 2 per cento di euro<br />

100.000 (¼ 2.000) e l’imposta pagata di euro 168, e quindi l’importo di<br />

euro (2.000 168 ¼) 1.832 (oltre agli interessi);<br />

c) per imposta catastale, occorre pagare la differenza tra l’1 per cento di euro<br />

100.000 (¼ 1.000) e l’imposta pagata di euro 168, e quindi l’importo di<br />

euro (1.000 168 ¼) 832 (oltre agli interessi);<br />

e quindi occorre pagare un totale di euro (4.000 þ 1.832 þ 832 ¼) 6.664,<br />

oltre agli interessi, il tutto a titolo di differenza tra l’imposta calcolata con le<br />

regole ordinarie e l’imposta pagata con l’applicazione dell’agevolazione.<br />

Quanto alla sanzione, occorrerebbe pagare (per semplicità, tralasciando gli<br />

interessi):<br />

a) il 30 per cento di euro 4.000, e cioè euro 1.200 (riferiti all’imposta di<br />

registro);<br />

b) il 30 per cento di euro 1.832, e cioè euro 549,60 (riferiti all’imposta ipotecaria);<br />

c) il 30 per cento di euro 832, e cioè euro 249,60 (riferiti all’imposta catastale);<br />

e quindi occorrerebbe pagare un totale di euro (1.200 þ 549,60 þ 249,60<br />

¼) 1.999,20 (questo importo rappresenta, nel gergo degli Uffici, il cosiddetto<br />

‘‘cumulo materiale’’).<br />

Peraltro, applicando le predette regole in tema di concorso di violazioni,<br />

occorre aumentare di un quinto la sanzione più grave (1.200 þ 20 per cento ¼<br />

1.240) e aumentare ulteriormente l’importo così ottenuto dal 25 al 200 per cento:<br />

ipotizzando ad esempio un aumento nella misura minima (quella del 25 per<br />

cento), si ottiene l’importo di euro (1.240 þ 25 per cento ¼) 1.550 (questo<br />

importo rappresenta, nel gergo degli Uffici, il cosiddetto ‘‘cumulo giuridico’’).<br />

Alfine, in applicazione dell’articolo 12, comma 7, d. lgs. 18 dicembre 1997,<br />

n. 472 («nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque<br />

superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole

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