La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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694 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
b) trattandosi di una fattispecie che rientra nell’ambito delle «violazioni» che<br />
«rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire<br />
l’aumento» di cui sopra «quella più grave aumentata di un quinto» (articolo<br />
12, comma 3, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).<br />
Cosicché, data in 100.000 euro la base imponibile e in euro 3.336 l’imposta<br />
pagata in sede di registrazione (cioè euro 3.000, quale 3 per cento di imposta di<br />
registro; oltre a euro 168, per imposta fissa ipotecaria; e a ulteriori euro 168, per<br />
imposta fissa catastale), l’applicazione della tassazione ordinaria comporta che:<br />
a) per imposta di registro, occorre pagare la differenza tra il 7 per cento di euro<br />
100.000 (¼ 7.000) e l’imposta pagata di euro 3.000, e quindi l’importo di<br />
euro (7.000 3.000 ¼) 4.000 (oltre agli interessi);<br />
b) per imposta ipotecaria, occorre pagare la differenza tra il 2 per cento di euro<br />
100.000 (¼ 2.000) e l’imposta pagata di euro 168, e quindi l’importo di<br />
euro (2.000 168 ¼) 1.832 (oltre agli interessi);<br />
c) per imposta catastale, occorre pagare la differenza tra l’1 per cento di euro<br />
100.000 (¼ 1.000) e l’imposta pagata di euro 168, e quindi l’importo di<br />
euro (1.000 168 ¼) 832 (oltre agli interessi);<br />
e quindi occorre pagare un totale di euro (4.000 þ 1.832 þ 832 ¼) 6.664,<br />
oltre agli interessi, il tutto a titolo di differenza tra l’imposta calcolata con le<br />
regole ordinarie e l’imposta pagata con l’applicazione dell’agevolazione.<br />
Quanto alla sanzione, occorrerebbe pagare (per semplicità, tralasciando gli<br />
interessi):<br />
a) il 30 per cento di euro 4.000, e cioè euro 1.200 (riferiti all’imposta di<br />
registro);<br />
b) il 30 per cento di euro 1.832, e cioè euro 549,60 (riferiti all’imposta ipotecaria);<br />
c) il 30 per cento di euro 832, e cioè euro 249,60 (riferiti all’imposta catastale);<br />
e quindi occorrerebbe pagare un totale di euro (1.200 þ 549,60 þ 249,60<br />
¼) 1.999,20 (questo importo rappresenta, nel gergo degli Uffici, il cosiddetto<br />
‘‘cumulo materiale’’).<br />
Peraltro, applicando le predette regole in tema di concorso di violazioni,<br />
occorre aumentare di un quinto la sanzione più grave (1.200 þ 20 per cento ¼<br />
1.240) e aumentare ulteriormente l’importo così ottenuto dal 25 al 200 per cento:<br />
ipotizzando ad esempio un aumento nella misura minima (quella del 25 per<br />
cento), si ottiene l’importo di euro (1.240 þ 25 per cento ¼) 1.550 (questo<br />
importo rappresenta, nel gergo degli Uffici, il cosiddetto ‘‘cumulo giuridico’’).<br />
Alfine, in applicazione dell’articolo 12, comma 7, d. lgs. 18 dicembre 1997,<br />
n. 472 («nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque<br />
superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole